Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/04/2025, n. 1739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1739 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12450 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
, nata a [...] in data [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
TERRASINI (PA) via DANTE ALIGHIERI 10, presso lo studio dell'Avv. PALAZZOLO MARIA
ROSARIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] in data [...], elettivamente domiciliato Controparte_1 in CINISI (PA), CORSO UMBERTO I°, 65, presso lo studio dell'Avv. NOVO ONORIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 03/04/2025, svoltasi a trattazione scritta, le parti concludevano come note scritte alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva apponendo visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente darsi atto che, in data 18/03/2025, i procuratori delle parti hanno dichiarato che le stesse hanno raggiunto un accordo relativamente alle condizioni della separazione e, a parziale modifica delle domande ed eccezioni rispettivamente proposte, hanno precisato le proprie conclusioni chiedendo congiuntamente a questo Collegio
l'adozione di specifici provvedimenti e, segnatamente quelli di cui all'accordo congiunto
“AFFIDO DEL FIGLIO NI
Disporre l'affidamento condiviso, come per legge, del figlio minore , con Per_1 collocamento prevalente presso la madre , residente in [...]
Giovanni Falcone n.68 B nella casa dei nonni materni.
Il padre avrà diritto a stare con il figlio tutte le volte che verrà dalla Germania, con orari diurni almeno tre ore al giorno, senza pernottamento poiché il bimbo è piccolo e non si separa facilmente dalla madre.
Al raggiungimento dei quattro anni, potrà trascorrere i fine settimana co Per_1 pernottamento, alternandosi ogni 15 giorni tra la madre e il padre o quando il padre potrà recarsi in Sicilia e per le vacanze estive, il padre potrà trascorrere una settimana con il figlio a luglio o in agosto, da concordare prima della fine di aprile di ogni anno con la moglie.
Per le festività di Natale, Pasqua, lunedì dell'angelo, compleanno del figlio saranno trascorse in modo alternato in ore diurne prima dei 4 anni di età.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località d vacanza dove porteranno il figlio, indicando la data di partenza e di ritorno, e dovranno far comunicare il figlio con l'altro genitore, aleno una volta al giorno per telefono.
Inoltre, il sig. potrà esercitare il diritto di visita paterno anche attraverso lo CP_1 strumento informatico della videochiamata, disponendo giornalmente ogni sera una video chiamata, per mantenere la continuità della relazione e la sua presenza.
IL MANTENIMENTO
Il padre sig. verserà alla signora come contributo al mantenimento del figlio CP_1 Pt_1 la somma di euro 250,00, entro il 5 di ogni mese mediante bonifico nella carta Poste
Italiane POSTEPAY EVOLUTION IBAN: [...];
Il sig. dichiara, inoltre, di rinunciare all'assegno unico per e di CP_1 Per_1 autorizzare la signor a percepirlo per intero e tale dichiarazione vale per il patronato Pt_1
o per altri organismi competenti.
PERMESSO DI ESPATRIO PER IL MINORE
Le parti convengono che per le vacanze all'estero o per i trasferimenti lavorativi, fino a quando figli non sarà maggiorenne, servirà il consenso dell'altro genitore. Per_1
SPESE STRAORDINARIE
Il sig. e la sig.ra concordano che dovranno contribuire, in ragione del 50% CP_1 Pt_1 ciascuno alle spese straordinarie, secondo il Protocollo del Tribunale di Palermo, di cui alle
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Palermo in data 02.07.2019 e che a titolo esemplificativo riguardano: a) spese mediche relative a: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitai eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
-spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
f) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
-spese extra-scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola-dopo-scuola e babysitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio: b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole
(ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per i regali in occasione di feste di compagni di scuola.”
Tali condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla loro separazione.
Alla luce dell'esito del giudizio va, altresì, disposta l'integrale compensazione, tra le medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenute
PER QUESTI MOTIVI
ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., pronuncia la separazione personale dei coniugi Pt_1
, nata a [...], in data [...], e , nato a [...]
[...] Controparte_1
(PA) in data 03/03/1995, i quali hanno contratto matrimonio in GERMANIA, in data
22/11/2022, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cinisi al n. 10, parte II serie C, dell'anno 2022, alle condizioni indicate in parte motiva;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396; dopo il passaggio in giudicato.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 17/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal
Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.