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Decreto 21 marzo 2025
Decreto 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, decreto 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
N. 319/2025 R.G.
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice dott. Edoardo Gaspari, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da Controparte_1
[...]
ritenuta la propria competenza;
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.; 1 osservato che non sussistono i presupposti per la concessione della provvisoria esecutività, perché né
l'inserimento del credito nel IV progetto di riparto parziale del 26.7.2021 da parte dei liquidatori non integra “documentazione sottoscritta dal debitore”, né “In alternativa, stante l'ammontare delle somme dovute ed il tempo trascorso, si può ritenere l'esistenza di un grave pregiudizio nel ritardo dell'adempimento della prestazione, che ha sottoposto e sta sottoponendo la società ricorrente a difficoltà economiche”: è proprio il tempo trascorso dall'emissione delle fatture (2018 – 2019) a dimostrare il contrario, cioè che finora la ricorrente non ha avvertito un “grave pregiudizio nel ritardo”, che non è allegato e dimostrato perché sarebbe insorto solo ora.
Per questo non vi sono nemmeno i presupposti per autorizzare l'esecuzione del decreto senza l'osservanza del termine di cui all'art. 482 CPC (art. 6423 CPC); osservato che non vi sono neppure i presupposti per la rivalutazione, dato che il credito in questione è di valuta (che non si trasforma in credito di valore per effetto dell'inadempimento) soggetto al principio nominalistico, la cui rivalutazione monetaria non può essere automaticamente riconosciuta, dovendo essere dimostrato – cosa non avvenuta – il pregiudizio patrimoniale risentito a causa del ritardato pagamento del credito;
INGIUNGE a Controparte_2
di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 56.358,07;
2. gli interessi come da domanda, purché entro e non oltre i limiti di legge;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.242,00 per compensi, € 406,50 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge ed oltre alle successive occorrende;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza il presente decreto diverrà esecutivo e definitivo e si procederà ad esecuzione forzata.
Vercelli, 20 marzo 2025.
2 IL GIUDICE
Dott. Edoardo Gaspari