Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/04/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 5012/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Matteo Del Vesco Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 5012/2024 V.G. promosso da c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: scioglimento del matrimonio
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter e 473-bis. 51 c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 08/04/2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni:
per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate il 03/04/2025 in sostituzione dell'udienza del 08/04/2025, che di seguito si riproducono:
2) I genitori, a seguito della sentenza n. 431/22 del 21.12.2022 del Tribunale di Nola, oggetto di impugnazione, concordemente pattuiscono che la figlia minore venga affidata temporaneamente in via esclusiva alla madre. All'esito Per_1 del procedimento di impugnazione si darà luogo all'affidamento condiviso nel momento in cui sussistano le condizioni favorevoli nell'interesse della figlia.
3) PIANO GENITORIALE:
Per quanto riguarda la minore , si stabilisce, di comune accordo, che fino al 30 giugno del 2025, il padre potrà Per_1 incontrare la minore due giornate a settimana, in orari compatibili con gli impegni scolastici e sportivi della minore.
Il padre potrà anche accompagnare la figlia a scuola o all'attività sportiva o andare a riprenderla per volontà espressa al momento dalla minore.
Inoltre, le parti stabiliscono che, dal 1 marzo 2025 per espressa volontà, la minore potrà passare con il padre Per_1 uno/due pernottamenti al mese presso la sua residenza Fino al 30 giugno del 2025, trascorrerà le vacanze con la madre comprese quelle di Natale e Capodanno per l'anno 2024, e quelle di Pasqua e Lunedì dell'An-gelo per l'anno 2025.
A partire dal 1° luglio del 2025, potrà incontrare il padre, sempre due volte a settimana in orari compatibili con Per_1
i suoi impegni e pernottare due volte al mese presso la sua residenza.
A partire dall'anno 2025 i due giorni consecutivi della Vigilia e il giorno di Natale, e/o quelli della Vigilia e il giorno di
Capodanno, previo accordo tra le parti, il padre le trascorrerà con la figlia ad anni alterni. Per_1
Le medesime condizioni di alternanza con la madre saranno applicate per gli anni successivi anche per i due giorni consecutivi di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Sempre da luglio 2025, potrà trascorrere le vacanze estive con il padre durante il mese di luglio e di agosto per Per_1 complessive due settimane non consecutive, previ opportuni accordi da stabilire compatibilmente con gli impegni della minore e delle parti.
Ogni genitore sarà tenuto a comunicare all'altro genitore il proprio recapito telefonico ed i necessari cambi di residenza o di domicilio e con riferimento alle vacanze natali-zie, pasquali ed estive e le località di soggiorno dei figli con indirizzo e recapito tele-fonico.
Si dà atto che la minore frequenta il Liceo per un totale di 30 ore settimanali distribuite in 6 giorni della settimana Per_1
(dal lunedì al sabato) e pratica tennis .
4) La casa coniugale sita in Salzano (VE) via Frusta 31 di proprietà esclusiva della signora (doc.7) viene Parte_2
Per_ Per_ assegnata alla stessa affinché vi abiti con la figlia minore affidataria e le altre due figlie maggiorenni e Per_1 studentesse universitarie non economicamente autosufficienti e a carico della stessa è l'integrale pagamento delle rate del mutuo a lei intestato.
5) Le parti convengono che il padre verserà, entro il giorno 5 del mese di riferimento, alla moglie a titolo di contributo per il mantenimento delle tre figlie la somma mensile di euro 600,00 (euro 200,00 per ciascuna figlia) oltre alla rivalutazione annuale ISTAT.
Le spese straordinarie, mediche, scolastiche e sportive, documentate saranno divise tra i coniugi al 50% secondo il protocollo del Tribunale di Venezia a cui si fa riferimento e dovranno essere integralmente liquidate in un'unica soluzione, entro il giorno 15 del mese successivo alla richiesta.
6) Le parti dichiarano di essere ciascuna autosufficiente economicamente per cui non viene richiesto reciprocamente alcun contributo per il loro mantenimento.
7) I coniugi danno atto di aver regolato ogni altro rapporto di natura patrimoniale ed economico per cui dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro fatta eccezione per quelli di cui all' atto di ricognizione di debito e promessa di paga-mento ex art.1988 c.c. che si allega al presente atto (doc.6), sottoscritto dal sig. riguardanti il pagamento Parte_1 di cartelle esattoriali relative a sanzioni pecuniarie comprensive di interessi e spese di notifica relative a contravvenzioni al codice della strada, fino all'integrale soddisfo e riguardanti il periodo in cui il sig. ha avuto la piena disponibilità Parte_1 delle autovetture precisamente : per la Fiat BO tg. EY326ZF (proprietaria fino alla data del 15 maggio Parte_2
2022 e per la Chevrolet tg. LR (proprietaria fino al 30.09.2022. Inoltre, il sig. si Persona_4 Parte_1 assume l'onere di saldare anche le contravvenzioni e/o cartelle esattoriali, riguardanti l'autovettura Renault Megane IC tg. CF199HV, rottamata nell'anno 2019.
Si precisa che ad oggi il sig. ha già versato la somma complessiva di Euro 11.570,00 quale acconto sulla maggior Parte_1 somma ancora eventualmente dovuta così come pattuita con l'atto di ricognizione del debito e quella scaturente dalle contravvenzioni e cartelle esattoriali relative all'autovettura Renault Megane IC tg.CF199HV rottamata nell'anno
2019. Il rimborso da parte del signor alla signora è subordinato all'esibizione allo stesso delle cartelle Parte_1 Pt_2 esattoriali/contravvenzioni notificate alla signora al fine anche di verificare l'eventuale maturata prescrizione degli Pt_2 importi richiesti.
9) I coniugi prestano fin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passa-porto anche per la figlia minore . Per_1
10) Le spese legali del presente procedimento si intendono interamente compensate.
11) Ordinarsi all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Venezia di annotare a margine dell'atto di matrimonio l'emananda sentenza.
12) I coniugi dichiarano sin d'ora di prestare reciprocamente assenso alla rinuncia del termine per l'impugnazione.” Per il PM intervenuto: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 26/01/2002 contratto matrimonio in Nola (NA), era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note di trattazione scritta depositate il 03/04/2025 in sostituzione dell'udienza del 08/04/2025 fissata per la comparizione avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed
è altresì rispondente all'interesse della minore , non potrà che andare accolta con le conseguenti Per_1 annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 26/01/2002 tra
[...]
e , matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Parte_1 Parte_2
Comune di Nola (NA), al n. 6, parte II, dell'anno 2002;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 10/04/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca