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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 23/06/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4023/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Laura Cantore Presidente rel. dr.ssa Sandra Moselli Giudice dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al nr. 4023/2023 R.G., riservata per la decisione sullo status all'udienza del 10.6.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Magarelli Michele Marcello, giusta procura alle Parte_1 liti in atti
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso dall'avv. Drago Marialuigia, giusta procura alle liti in atti Controparte_1
- RESISTENTE-
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani - INTERVENUTO -
I difensori delle parti hanno concordemente chiesto emettersi sentenza parziale sullo status.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 31.10.2023 la sig.ra ha chiesto dichiararsi la separazione Parte_1 con addebito dal coniuge, sig. . Controparte_1
La ricorrente, a fondamento della domanda, ha dedotto: di avere contratto il 29 agosto 2013 matrimonio concordatario in Molfetta con il resistente (Comune di Molfetta, atto n. 158, parte II, serie A); che dalla loro unione non nascevano figli;
che l'unione coniugale è naufragata per violazione reiterata dei doveri coniugali ascrivibile al sig. . Controparte_1
1 Su tali premesse ha concluso chiedendo dichiararsi la separazione personale dal marito per fatto addebitabile a quest'ultimo; porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un congruo assegno mensile per il mantenimento della ricorrente di € 750,00. Il tutto con il favore delle spese di lite.
Si costituiva il resistente, il quale non si opponeva alla chiesta separazione, respingendo però la domanda di addebito, per essere fondata su fatti non veritieri, chiedendo a sua volta l'addebito della separazione in capo alla ricorrente;
chiedeva ancora che nulla fosse riconosciuto in favore della stessa a titolo di mantenimento.
Il tutto con il favore delle spese di lite.
A seguito dell'ascolto dei due coniugi, il G.I, rilevato il fallimento del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, stabilendo un assegno di mantenimento in favore della moglie di complessivi € 350,00 mensili, oltre all'aggiornamento secondo gli indici Istat;
indi, rinviava la causa per l'espletamento delle prove come ammesse.
Al PM veniva data comunicazione al fine del suo intervento.
Nella fase successiva, le parti hanno chiesto emettersi sentenza parziale sullo status.
La causa, pertanto, all'udienza del 10.6.2025 è stata riservata per la decisione del Tribunale, in composizione collegiale, senza concessione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali (Cass. civ., sez. I, 28 aprile 2006, n. 9882; Cass. civ. 10484/2012).
Motivi della decisione
Preliminarmente reputa il Collegio ammissibile la pronuncia parziale, in virtù dell'art. 709 bis c.p.c., che ha sancito normativamente l'autonomia delle domande di addebito e di carattere patrimoniale, all'istanza diretta alla pronuncia sullo status.
E' indubbio, peraltro, l'interesse che uno o entrambi i coniugi possono avere in ordine all'accertamento della loro separazione ed al tempestivo passaggio in giudicato della relativa statuizione che li legittimerebbe - con il decorso del termine previsto dall'art. 3 n.2 lett. b) legge n.898/1970, come novellato dalla legge 55/2015 - alla proposizione della domanda di divorzio, senza che ciò possa in alcun modo condizionare le altre istanze formulate per l'addebito o per le questioni patrimoniali.
Ciò premesso, nel merito, è possibile decidere soltanto sulla domanda principale di separazione personale.
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto ne sussistono tutti i presupposti come emerge dalla elevata conflittualità fra gli stessi e dal dato incontestato che è cessata ogni forma di coabitazione.
All'uopo si reputa che la dichiarazione di separazione personale dei coniugi presuppone soltanto l'accertamento dell'esistenza di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole e ciò anche indipendentemente dalla volontà di uno o entrambi i coniugi (cfr. Cass. civ. Sez. I 14 giugno 2000 n. 81).
2 Pertanto, va disposta la separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art. 151, comma 1° c.c. e, con separata ordinanza, rimessa la causa sul ruolo del G.I. per la prosecuzione del processo.
Sull'onere delle spese processuali si provvederà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti Parte_1 del sig. , con l'intervento in causa del PM, così provvede: Controparte_1
1)dispone la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1° c.c. (Comune di Molfetta, atto n. 158, parte II, serie A, anno 2013);
2) provvede in ordine alle ulteriori domande con separata ordinanza;
3) rinvia alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali.
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio del 20.06.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Laura Cantore
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Laura Cantore Presidente rel. dr.ssa Sandra Moselli Giudice dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al nr. 4023/2023 R.G., riservata per la decisione sullo status all'udienza del 10.6.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Magarelli Michele Marcello, giusta procura alle Parte_1 liti in atti
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso dall'avv. Drago Marialuigia, giusta procura alle liti in atti Controparte_1
- RESISTENTE-
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani - INTERVENUTO -
I difensori delle parti hanno concordemente chiesto emettersi sentenza parziale sullo status.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 31.10.2023 la sig.ra ha chiesto dichiararsi la separazione Parte_1 con addebito dal coniuge, sig. . Controparte_1
La ricorrente, a fondamento della domanda, ha dedotto: di avere contratto il 29 agosto 2013 matrimonio concordatario in Molfetta con il resistente (Comune di Molfetta, atto n. 158, parte II, serie A); che dalla loro unione non nascevano figli;
che l'unione coniugale è naufragata per violazione reiterata dei doveri coniugali ascrivibile al sig. . Controparte_1
1 Su tali premesse ha concluso chiedendo dichiararsi la separazione personale dal marito per fatto addebitabile a quest'ultimo; porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un congruo assegno mensile per il mantenimento della ricorrente di € 750,00. Il tutto con il favore delle spese di lite.
Si costituiva il resistente, il quale non si opponeva alla chiesta separazione, respingendo però la domanda di addebito, per essere fondata su fatti non veritieri, chiedendo a sua volta l'addebito della separazione in capo alla ricorrente;
chiedeva ancora che nulla fosse riconosciuto in favore della stessa a titolo di mantenimento.
Il tutto con il favore delle spese di lite.
A seguito dell'ascolto dei due coniugi, il G.I, rilevato il fallimento del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, stabilendo un assegno di mantenimento in favore della moglie di complessivi € 350,00 mensili, oltre all'aggiornamento secondo gli indici Istat;
indi, rinviava la causa per l'espletamento delle prove come ammesse.
Al PM veniva data comunicazione al fine del suo intervento.
Nella fase successiva, le parti hanno chiesto emettersi sentenza parziale sullo status.
La causa, pertanto, all'udienza del 10.6.2025 è stata riservata per la decisione del Tribunale, in composizione collegiale, senza concessione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali (Cass. civ., sez. I, 28 aprile 2006, n. 9882; Cass. civ. 10484/2012).
Motivi della decisione
Preliminarmente reputa il Collegio ammissibile la pronuncia parziale, in virtù dell'art. 709 bis c.p.c., che ha sancito normativamente l'autonomia delle domande di addebito e di carattere patrimoniale, all'istanza diretta alla pronuncia sullo status.
E' indubbio, peraltro, l'interesse che uno o entrambi i coniugi possono avere in ordine all'accertamento della loro separazione ed al tempestivo passaggio in giudicato della relativa statuizione che li legittimerebbe - con il decorso del termine previsto dall'art. 3 n.2 lett. b) legge n.898/1970, come novellato dalla legge 55/2015 - alla proposizione della domanda di divorzio, senza che ciò possa in alcun modo condizionare le altre istanze formulate per l'addebito o per le questioni patrimoniali.
Ciò premesso, nel merito, è possibile decidere soltanto sulla domanda principale di separazione personale.
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto ne sussistono tutti i presupposti come emerge dalla elevata conflittualità fra gli stessi e dal dato incontestato che è cessata ogni forma di coabitazione.
All'uopo si reputa che la dichiarazione di separazione personale dei coniugi presuppone soltanto l'accertamento dell'esistenza di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole e ciò anche indipendentemente dalla volontà di uno o entrambi i coniugi (cfr. Cass. civ. Sez. I 14 giugno 2000 n. 81).
2 Pertanto, va disposta la separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art. 151, comma 1° c.c. e, con separata ordinanza, rimessa la causa sul ruolo del G.I. per la prosecuzione del processo.
Sull'onere delle spese processuali si provvederà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti Parte_1 del sig. , con l'intervento in causa del PM, così provvede: Controparte_1
1)dispone la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1° c.c. (Comune di Molfetta, atto n. 158, parte II, serie A, anno 2013);
2) provvede in ordine alle ulteriori domande con separata ordinanza;
3) rinvia alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali.
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio del 20.06.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Laura Cantore
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