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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/06/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TARANTO SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele Gallucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2408 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra (c.f. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio della con l'avv. Controparte_1
Mauro Longo, con domicilio eletto in Roma, Via Pompeo Magno n. 94, presso pec: Controparte_1
Email_1 Email_2 parte appellante contro (c.f. in persona del Sindaco, legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con il patrocinio degli avv.ti Alfredo Tanzarella e Mary Capriglia elettivamente domiciliato presso i domicili digitali: avv. stuni.br. ; Email_3 CP_2 avv. stuni.br.it; Email_5 CP_2 parte appellata ; Controparte_3 parte appellata contumace OGGETTO: appello regolamentazione spese di lite - opposizione cartella esattoriale. CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti costituite concludevano come da note scritte, riportandosi ai propri atti difensivi ai quali si rinvia, entro il termine perentorio del 05.06.2025 concesso ex art. 127- ter c.p.c., nonché ai fini della discussione della causa ex art. 281-sexies c.p.c. (nuovo rito). MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO 1) Sullo svolgimento dei due gradi di lite.
evocando in giudizio il e l' Parte_1 Controparte_2 [...]
( per brevità, nel prosieguo) davanti al Giudice Controparte_3 CP_4 di Pace di Taranto, promuoveva opposizione avverso la cartella esattoriale n.10620210000141734, avente ad oggetto importi dovuti per violazioni del
Tribunale di Taranto
Codice della Strada. A fondamento dell'opposizione, rilevava:
che la cartella doveva considerarsi nulla per inesistenza del ruolo;
che la cartella doveva altresì considerarsi nulla perché era stata notificata oltre il termine di 5 mesi dalla dichiarata esecutività del ruolo;
che le pretese creditorie erano comunque prescritte;
che non aveva mai ricevuto la notifica dei verbali di accertamento posti a fondamento della cartella esattoriale;
che le maggiorazioni indicate in cartella esattoriale erano illegittime, in quanto applicabili solo nell'ipotesi di riscossione di somme relative ad ordinanze di ingiunzione di pagamento.
Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di nullità e di inefficacia della cartella impugnata, in subordine la riduzione della sanzione amministrativa comminata, e la condanna dei convenuti in solido alle spese di lite da distrarsi al difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio il rilevando: Controparte_2
- che i verbali elevati dalla Polizia Locale del erano Controparte_2 stati regolarmente notificati a che li aveva Parte_1 persino parzialmente pagati;
- che, pertanto, l'opposizione, proposta in chiave recuperatoria, era inammissibile, in quanto l'opponente aveva avuto piena conoscenza dei verbali, che avrebbe dovuto impugnare entro i termini di legge;
Si costituiva altresì eccependo: CP_4
- il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, in quanto estraneo a tutte le attività poste in essere dall'ente creditore in data antecedente alla trasmissione del ruolo;
- che, in virtù delle proroghe intervenute nel periodo pandemico, la notifica della cartella era da considerarsi tempestiva, trattandosi di ruolo ordinario relativo all'anno 2021;
- che la maggiorazione applicata era legittima, in quanto espressamente prevista dall'art. 27 della L. 689/1981. All'esito dell'istruttoria documentale, il Giudice di Pace annullava la cartella esattoriale per intervenuta prescrizione del credito e compensava le spese di lite, ad eccezione degli esborsi. In particolare, il Giudice di prime cure rilevava:
Tribunale di Taranto
- che il verbale di accertamento dell'infrazione era stato regolarmente notificato in data 02.12.2016;
- che, però il credito si era prescritto, in quanto, la cartella esattoria era stata notificata solo il 23.11.2022, oltre il termine ultimo del 31.05.2022 (così determinato in ragione del periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale dal 08.03.2020 al 31.08.2021).
Avverso tale pronuncia ha promosso appello limitando Parte_1 le sue censure alla sola contestazione della compensazione delle spese processuali disposta dal Giudice di prime cure. A fondamento del gravame, ha esposto:
- che l'appello è ammissibile ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c., in quanto l'oggetto del giudizio è, da un lato, strettamente erariale, afferendo all'impugnazione di una cartella esattoriale e, dall'altro, riguarda direttamente la regolazione delle spese del processo e quindi un principio regolatore del processo;
- che, all'esito del giudizio di primo grado era risultato vittorioso e pertanto il giudice di prime cure aveva errato nel compensare le spese di lite;
- che la pronuncia impugnata non contiene alcuna motivazione in ordine alle “gravi ed eccezionali ragioni” che avrebbero legittimato la totale o parziale compensazione delle spese, anche in considerazione del fatto che l'accoglimento è dipeso dall'intervenuta prescrizione del credito;
- che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il primo Giudice avrebbe dovuto condannare controparte al rimborso di spese, diritti ed onorari di difesa in favore del ricorrente, nel rispetto dei parametri previsti dal d.m. n. 55/2014; Conclude, pertanto, chiedendo la condanna dei convenuti, in solido o nelle rispettive misure ritenute di ragione, al pagamento delle spese e compensi relativi al doppio grado di giudizio (tra euro 350,00 ed euro 700,00 per il primo grado e fra euro 500,00 ed euro 1.000,00 per la fase d'appello) , maggiorate sia per la pluralità di controparti, sia per l'uso degli strumenti del processo telematico, oltre al rimborso spese generali e accessori, da distrarre in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Si è costituito nel presente grado il chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'appello, rilevando che:
- il Giudice di prime cure ha statuito che il ha Controparte_2 notificato nei termini i verbali presupposto dell'atto esattoriale;
Tribunale di Taranto
- che la notifica tardiva della sola cartella esattoriale, circostanza che ha determinato l'accoglimento della domanda, è attribuibile solo all' CP_4
- che, pertanto, il Giudice di Pace ha correttamente compensato le spese nei confronti del Controparte_2
È rimasta contumace, in questo grado di giudizio, l' sebbene CP_4 regolarmente evocata in lite. 2) Sui motivi d'appello. Prima di vagliare la fondatezza dei motivi d'appello, va chiarito che l'impugnazione investe soltanto il riesame della regolamentazione delle spese processuali stabilita in sentenza. Ne deriva che la predetta pronuncia è coperta da giudicato nei restanti capi. Va inoltre rimarcata l'ammissibilità dell'appello, ancorché si tratti di causa di valore inferiore ad € 1.100,00. Nel caso di specie, infatti, l'appellante si duole della violazione di una regola processuale, ossia quella che concerne l'erronea valutazione del principio di soccombenza, sicché il motivo proposto rientra a pieno titolo tra quelli che, ai sensi dell'art. 339 c.p.c., legittimano la proposizione del gravame1. Ciò posto, l'appello è fondato e va accolto per le ragioni che seguono. I motivi di appello sono tra loro connessi e possono pertanto essere esaminati congiuntamente. Com'è noto, l'art. 92 c.p.c., così come novellato dal d.l. n. 132/2014, ha previsto che il giudice possa disporre la compensazione delle spese di lite solo se vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità delle questioni trattate, o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha poi dichiarato la parziale illegittimità del secondo comma dell'art. 92 c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese di lite tra le parti, parzialmente o per intero, oltre che nei casi di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Ragioni il cui fondamento, secondo la richiamata decisione dei giudici delle leggi, deve ravvisarsi “nel sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti”. Sempre in tale ambito, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione della sentenza ed in presenza delle quali il
Tribunale di Taranto
giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e comunque devono essere, appunto, indicate specificamente e non possono essere espresse una formula generica, in quanto inidonea a consentire il necessario controllo (Cass. civ. Ord. 21.12.2020, n. 29211). Nel caso di specie, i motivi addotti dal giudice di prime cure per giustificare la compensazione delle spese di lite appaiono estremamente generici, limitandosi ad utilizzare l'espressione “stante la definizione nei termini su espressi”. Va anche escluso che possano ravvisarsi le “gravi ed eccezionali ragioni” richieste per la compensazione delle spese. Ed invero:
- la fattispecie ha ad oggetto un'opposizione a cartella esattoriale, materia, questa, già da tempo ampiamente trattata dalla giurisprudenza;
- nelle more del giudizio di primo grado non è intervenuta alcuna mutazione normativa e giurisprudenziale che possa ritenersi applicabile al caso di specie;
- il giudice di prime cure, senza discostarsi dalla giurisprudenza di legittimità, si è limitato ad accogliere l'opposizione sulla base della tardiva notifica della cartella esattoriale e della prescrizione del relativo credito;
- nel caso di specie non sono ravvisabili altre peculiarità tali da giustificare la compensazione delle spese disposta dal giudice di prime cure. Ciò premesso occorre quindi individuare la parte effettivamente soccombente nel giudizio di primo grado, alla luce delle argomentazioni poste a fondamento della pronuncia impugnata, al fine di poter attuare una corretta regolamentazione delle spese di lite. Il Giudice di Pace ha annullato la cartella opposta per prescrizione del credito;
a tale conclusione è pervenuto a seguito dell'accertamento, da un lato, della corretta e tempestiva notifica dei verbali presupposti da parte del dall'altro, della tardività della notifica dell'atto esattoriale Controparte_2 da parte di CP_4
Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, al verificarsi dell'ipotesi suddetta, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito: “Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell' che Controparte_3 dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o
Tribunale di Taranto
sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità”2. Nel caso di specie, emerge dall'impugnata sentenza come l'illegittimità dell'atto sia addebitabile esclusivamente all'inerzia/tardività dell'
[...]
, con conseguente inapplicabilità del principio della Controparte_3 solidarietà delle spese. Ne consegue che è meritevole di censura la sentenza di primo grado nella parte in cui prevede l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti, dovendo ritenersi corretta la compensazione nei soli confronti dell'ente impositore e dovendosi limitare la condanna a carico della (sola parte alla cui condotta è, in concreto, addebitabile l'accoglimento CP_4 dell'opposizione). Pertanto, in accoglimento del gravame, le spese processuali del primo grado vanno poste a carico della sola in favore di nella CP_4 Parte_1 misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei valori minimi previsti dallo scaglione fino a € 1.100,00 del D.M n. 55/2014 (alla luce del valore di causa più prossimo alla soglia minima dello scaglione di riferimento), con distrazione in favore del difensore dell'appellante. Le spese del primo grado vanno invece integralmente compensate tra
[...] ed il Parte_1 Controparte_2
3) Sulle spese del presente grado d'appello. Le spese del presente grado d'appello seguono anch'esse la soccombenza;
pertanto, l' va condannata al pagamento Controparte_3 delle spese liquidate in dispositivo in applicazione dei valori minimi (data la non particolare complessità delle questioni – con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria, in quanto del tutto mancante3) del predetto scaglione del D.M. n. 55/2014, con distrazione in favore del difensore dell'appellante. Anche per il presente grado d'appello le spese vanno compensate tra l'appellante ed il Controparte_2
Tribunale di Taranto
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
accoglie l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, condanna
[...]
al pagamento delle spese del primo grado di Controparte_5 lite, che si liquidano in € 43,00 per esborsi esenti ed in € 173,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge, il tutto con distrazione in favore del difensore dell'appellante;
per l'effetto, condanna al pagamento Controparte_5 delle spese del presente grado d'appello, che si liquidano in € 64,50 per esborsi ed in € 232,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge, il tutto con distrazione in favore del difensore dell'appellante;
compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio tra Parte_1 ed il Controparte_2
Così deciso in Taranto, in data 05/06/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
Tribunale di Taranto
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile sez. III - 29/01/2024, n. 2626 2 Cassazione civile sez. II, 06/11/2024, n.28610. 3 Cassazione civile sez. III - 16/04/2021, n. 10206
Mauro Longo, con domicilio eletto in Roma, Via Pompeo Magno n. 94, presso pec: Controparte_1
Email_1 Email_2 parte appellante contro (c.f. in persona del Sindaco, legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con il patrocinio degli avv.ti Alfredo Tanzarella e Mary Capriglia elettivamente domiciliato presso i domicili digitali: avv. stuni.br. ; Email_3 CP_2 avv. stuni.br.it; Email_5 CP_2 parte appellata ; Controparte_3 parte appellata contumace OGGETTO: appello regolamentazione spese di lite - opposizione cartella esattoriale. CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti costituite concludevano come da note scritte, riportandosi ai propri atti difensivi ai quali si rinvia, entro il termine perentorio del 05.06.2025 concesso ex art. 127- ter c.p.c., nonché ai fini della discussione della causa ex art. 281-sexies c.p.c. (nuovo rito). MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO 1) Sullo svolgimento dei due gradi di lite.
evocando in giudizio il e l' Parte_1 Controparte_2 [...]
( per brevità, nel prosieguo) davanti al Giudice Controparte_3 CP_4 di Pace di Taranto, promuoveva opposizione avverso la cartella esattoriale n.10620210000141734, avente ad oggetto importi dovuti per violazioni del
Tribunale di Taranto
Codice della Strada. A fondamento dell'opposizione, rilevava:
che la cartella doveva considerarsi nulla per inesistenza del ruolo;
che la cartella doveva altresì considerarsi nulla perché era stata notificata oltre il termine di 5 mesi dalla dichiarata esecutività del ruolo;
che le pretese creditorie erano comunque prescritte;
che non aveva mai ricevuto la notifica dei verbali di accertamento posti a fondamento della cartella esattoriale;
che le maggiorazioni indicate in cartella esattoriale erano illegittime, in quanto applicabili solo nell'ipotesi di riscossione di somme relative ad ordinanze di ingiunzione di pagamento.
Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di nullità e di inefficacia della cartella impugnata, in subordine la riduzione della sanzione amministrativa comminata, e la condanna dei convenuti in solido alle spese di lite da distrarsi al difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio il rilevando: Controparte_2
- che i verbali elevati dalla Polizia Locale del erano Controparte_2 stati regolarmente notificati a che li aveva Parte_1 persino parzialmente pagati;
- che, pertanto, l'opposizione, proposta in chiave recuperatoria, era inammissibile, in quanto l'opponente aveva avuto piena conoscenza dei verbali, che avrebbe dovuto impugnare entro i termini di legge;
Si costituiva altresì eccependo: CP_4
- il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, in quanto estraneo a tutte le attività poste in essere dall'ente creditore in data antecedente alla trasmissione del ruolo;
- che, in virtù delle proroghe intervenute nel periodo pandemico, la notifica della cartella era da considerarsi tempestiva, trattandosi di ruolo ordinario relativo all'anno 2021;
- che la maggiorazione applicata era legittima, in quanto espressamente prevista dall'art. 27 della L. 689/1981. All'esito dell'istruttoria documentale, il Giudice di Pace annullava la cartella esattoriale per intervenuta prescrizione del credito e compensava le spese di lite, ad eccezione degli esborsi. In particolare, il Giudice di prime cure rilevava:
Tribunale di Taranto
- che il verbale di accertamento dell'infrazione era stato regolarmente notificato in data 02.12.2016;
- che, però il credito si era prescritto, in quanto, la cartella esattoria era stata notificata solo il 23.11.2022, oltre il termine ultimo del 31.05.2022 (così determinato in ragione del periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale dal 08.03.2020 al 31.08.2021).
Avverso tale pronuncia ha promosso appello limitando Parte_1 le sue censure alla sola contestazione della compensazione delle spese processuali disposta dal Giudice di prime cure. A fondamento del gravame, ha esposto:
- che l'appello è ammissibile ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c., in quanto l'oggetto del giudizio è, da un lato, strettamente erariale, afferendo all'impugnazione di una cartella esattoriale e, dall'altro, riguarda direttamente la regolazione delle spese del processo e quindi un principio regolatore del processo;
- che, all'esito del giudizio di primo grado era risultato vittorioso e pertanto il giudice di prime cure aveva errato nel compensare le spese di lite;
- che la pronuncia impugnata non contiene alcuna motivazione in ordine alle “gravi ed eccezionali ragioni” che avrebbero legittimato la totale o parziale compensazione delle spese, anche in considerazione del fatto che l'accoglimento è dipeso dall'intervenuta prescrizione del credito;
- che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il primo Giudice avrebbe dovuto condannare controparte al rimborso di spese, diritti ed onorari di difesa in favore del ricorrente, nel rispetto dei parametri previsti dal d.m. n. 55/2014; Conclude, pertanto, chiedendo la condanna dei convenuti, in solido o nelle rispettive misure ritenute di ragione, al pagamento delle spese e compensi relativi al doppio grado di giudizio (tra euro 350,00 ed euro 700,00 per il primo grado e fra euro 500,00 ed euro 1.000,00 per la fase d'appello) , maggiorate sia per la pluralità di controparti, sia per l'uso degli strumenti del processo telematico, oltre al rimborso spese generali e accessori, da distrarre in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Si è costituito nel presente grado il chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'appello, rilevando che:
- il Giudice di prime cure ha statuito che il ha Controparte_2 notificato nei termini i verbali presupposto dell'atto esattoriale;
Tribunale di Taranto
- che la notifica tardiva della sola cartella esattoriale, circostanza che ha determinato l'accoglimento della domanda, è attribuibile solo all' CP_4
- che, pertanto, il Giudice di Pace ha correttamente compensato le spese nei confronti del Controparte_2
È rimasta contumace, in questo grado di giudizio, l' sebbene CP_4 regolarmente evocata in lite. 2) Sui motivi d'appello. Prima di vagliare la fondatezza dei motivi d'appello, va chiarito che l'impugnazione investe soltanto il riesame della regolamentazione delle spese processuali stabilita in sentenza. Ne deriva che la predetta pronuncia è coperta da giudicato nei restanti capi. Va inoltre rimarcata l'ammissibilità dell'appello, ancorché si tratti di causa di valore inferiore ad € 1.100,00. Nel caso di specie, infatti, l'appellante si duole della violazione di una regola processuale, ossia quella che concerne l'erronea valutazione del principio di soccombenza, sicché il motivo proposto rientra a pieno titolo tra quelli che, ai sensi dell'art. 339 c.p.c., legittimano la proposizione del gravame1. Ciò posto, l'appello è fondato e va accolto per le ragioni che seguono. I motivi di appello sono tra loro connessi e possono pertanto essere esaminati congiuntamente. Com'è noto, l'art. 92 c.p.c., così come novellato dal d.l. n. 132/2014, ha previsto che il giudice possa disporre la compensazione delle spese di lite solo se vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità delle questioni trattate, o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha poi dichiarato la parziale illegittimità del secondo comma dell'art. 92 c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese di lite tra le parti, parzialmente o per intero, oltre che nei casi di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Ragioni il cui fondamento, secondo la richiamata decisione dei giudici delle leggi, deve ravvisarsi “nel sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti”. Sempre in tale ambito, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione della sentenza ed in presenza delle quali il
Tribunale di Taranto
giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e comunque devono essere, appunto, indicate specificamente e non possono essere espresse una formula generica, in quanto inidonea a consentire il necessario controllo (Cass. civ. Ord. 21.12.2020, n. 29211). Nel caso di specie, i motivi addotti dal giudice di prime cure per giustificare la compensazione delle spese di lite appaiono estremamente generici, limitandosi ad utilizzare l'espressione “stante la definizione nei termini su espressi”. Va anche escluso che possano ravvisarsi le “gravi ed eccezionali ragioni” richieste per la compensazione delle spese. Ed invero:
- la fattispecie ha ad oggetto un'opposizione a cartella esattoriale, materia, questa, già da tempo ampiamente trattata dalla giurisprudenza;
- nelle more del giudizio di primo grado non è intervenuta alcuna mutazione normativa e giurisprudenziale che possa ritenersi applicabile al caso di specie;
- il giudice di prime cure, senza discostarsi dalla giurisprudenza di legittimità, si è limitato ad accogliere l'opposizione sulla base della tardiva notifica della cartella esattoriale e della prescrizione del relativo credito;
- nel caso di specie non sono ravvisabili altre peculiarità tali da giustificare la compensazione delle spese disposta dal giudice di prime cure. Ciò premesso occorre quindi individuare la parte effettivamente soccombente nel giudizio di primo grado, alla luce delle argomentazioni poste a fondamento della pronuncia impugnata, al fine di poter attuare una corretta regolamentazione delle spese di lite. Il Giudice di Pace ha annullato la cartella opposta per prescrizione del credito;
a tale conclusione è pervenuto a seguito dell'accertamento, da un lato, della corretta e tempestiva notifica dei verbali presupposti da parte del dall'altro, della tardività della notifica dell'atto esattoriale Controparte_2 da parte di CP_4
Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, al verificarsi dell'ipotesi suddetta, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito: “Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell' che Controparte_3 dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o
Tribunale di Taranto
sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità”2. Nel caso di specie, emerge dall'impugnata sentenza come l'illegittimità dell'atto sia addebitabile esclusivamente all'inerzia/tardività dell'
[...]
, con conseguente inapplicabilità del principio della Controparte_3 solidarietà delle spese. Ne consegue che è meritevole di censura la sentenza di primo grado nella parte in cui prevede l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti, dovendo ritenersi corretta la compensazione nei soli confronti dell'ente impositore e dovendosi limitare la condanna a carico della (sola parte alla cui condotta è, in concreto, addebitabile l'accoglimento CP_4 dell'opposizione). Pertanto, in accoglimento del gravame, le spese processuali del primo grado vanno poste a carico della sola in favore di nella CP_4 Parte_1 misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei valori minimi previsti dallo scaglione fino a € 1.100,00 del D.M n. 55/2014 (alla luce del valore di causa più prossimo alla soglia minima dello scaglione di riferimento), con distrazione in favore del difensore dell'appellante. Le spese del primo grado vanno invece integralmente compensate tra
[...] ed il Parte_1 Controparte_2
3) Sulle spese del presente grado d'appello. Le spese del presente grado d'appello seguono anch'esse la soccombenza;
pertanto, l' va condannata al pagamento Controparte_3 delle spese liquidate in dispositivo in applicazione dei valori minimi (data la non particolare complessità delle questioni – con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria, in quanto del tutto mancante3) del predetto scaglione del D.M. n. 55/2014, con distrazione in favore del difensore dell'appellante. Anche per il presente grado d'appello le spese vanno compensate tra l'appellante ed il Controparte_2
Tribunale di Taranto
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
accoglie l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, condanna
[...]
al pagamento delle spese del primo grado di Controparte_5 lite, che si liquidano in € 43,00 per esborsi esenti ed in € 173,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge, il tutto con distrazione in favore del difensore dell'appellante;
per l'effetto, condanna al pagamento Controparte_5 delle spese del presente grado d'appello, che si liquidano in € 64,50 per esborsi ed in € 232,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge, il tutto con distrazione in favore del difensore dell'appellante;
compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio tra Parte_1 ed il Controparte_2
Così deciso in Taranto, in data 05/06/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
Tribunale di Taranto
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile sez. III - 29/01/2024, n. 2626 2 Cassazione civile sez. II, 06/11/2024, n.28610. 3 Cassazione civile sez. III - 16/04/2021, n. 10206