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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/11/2025, n. 3739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3739 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G.11219/2025
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Giudice Rel. Est.Dott. Chiara Delmonte
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10 ottobre 2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il giorno 06 gennaio 1981 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il giorno 13 giugno 1986 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 03 luglio 2020
(n. 413, P.1, anno 2020)
☐ separati con sentenza n.2118/2024
(passata in giudicato)
,Pt_3 nata a [...] il giorno 26 giugno 2021, cod. fisc. con la seguente figlia: cittadina italiana;
C.F. 3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10 ottobre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. L'affido della figlia verrà esercitato congiuntamente da entrambi i genitori, e la stessa sarà collocata prevalentemente presso la madre presso l'abitazione familiare in Milano, via Monte
Generoso n.53;
2. Salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità concordate:
Due giorni infrasettimanali (giovedì e venerdi), dall'uscita da scuola di Pt_3 fino alla domenica, nei weekend di spettanza paterna;
Due giorni infrasettimanali (mercoledì e giovedì), dall'uscita da scuola di Pt_3 sino al O
venerdì mattina, quando il padre la riaccompagnerà a scuola, nei weekend di spettanza materna;
Fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdi sino alle ore 19.00 della domenica, quando il padre riaccompagnerà la figlia nella casa familiare.
3. Al fine ultimo del benessere di Pt_3 , affinché possa vedere entrambi i genitori il più possibile e con continuità, i genitori concordano che le parti possano stare con la bambina nelle giornate non di pertinenza nei momenti in cui l'altro genitore non è libero da impegni personali o lavorativi. A tal fine, ciascun genitore dovrà avvisare l'altro della propria disponibilità a tenere
Pt_3 ;
4. Qualora entrambi i genitori siano occupati, i nonni materni e paterni potranno tenere Pt_3 con sé all'uscita da scuola, fino a che il genitore di spettanza verrà a prenderla per portarla con sé.
5. Per il periodo delle vacanze estive, vista l'età della figlia, ciascun genitore potrà tenere con sé
Pt 3 per un periodo di sette giorni, anche non consecutivi, che dovrà essere concordato entro il 31 maggio di ogni anno. Tale periodo potrà essere innalzato a quindici giorni da quando
Pt 3 frequenterà le scuole elementari;
6. I ponti e le altre festività saranno trascorsi con i genitori ad anni alterni, salvo diversi e migliori accordi con i genitori;
7. Relativamente alle vacanze natalizie, le parti si organizzeranno sulla suddivisione in parti uguali del periodo di festività in base ai reciproci impegni lavorativi entro il 1° novembre di ogni anno. In caso di disaccordo o di ritardo nell'organizzazione vigerà il criterio dell'alternanza per i giorni festivi;
8. Le parti hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e rendersi reperibili, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la figlia;
9. Le parti potranno avere contatti con Pt_3 in qualunque momento quando la stessa sarà con l'altro genitore;
10. I coniugi provvederanno all'istruzione ed educazione dei figli, collaborando per il loro sviluppo psicofisico, nel preminente interesse degli stessi;
ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione e alla salute dei figli verrà presa di comune accordo tra i genitori;
11. Il Sig. Parte 1 , come da accordi di cui alla sentenza di separazione, continuerà a corrispondere alla Sig.ra Pt_2 l'importo mensile di €.600,00 entro il giorno 5 di ogni mese,
'di cui €.300,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Pt_3 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, ed €.300,00 a titolo di contributo fisso e forfettario per le spese straordinarie;
12. Le parti concordano di versare sul conto corrente Widiba n. 140739.45 l'importo mensile di
€.25,00 ciascuno fino al raggiungimento della maggiore età di Pt_3 momento in cui alla
,
stessa verrà intestato il predetto conto. Le parti non potranno attingere dal predetto conto salvo casi di estrema e documentata necessità previo consenso dell'altra parte e l'impegno a ridepositare la somma prelevata;
13. La Sig.ra Pt_2 si impegna a sostenere le spese straordinarie in favore della figlia Pt_3 per la parte non coperta mensilmente dal contributo del Sig. Parte 1, ad esclusione di eventuali spese dentistiche, le quali dovranno essere sostenute tra i genitori al 50% ciascuno;
14. Qualora il Sig. Parte_1 volesse far praticare a Pt_3 un'attività extracurricolare non
scelta dalla madre né dalla figlia, questa verrà sostenuta dallo stesso al 100%; 15. Eventuali spese per i campus estivi e qualunque eventuale viaggio studio di Pt_3 -esclusi quelli organizzati dalla scuola- saranno concordato tra i genitori, che sosterranno le spese al
50% ciascuno;
16. I coniugi dichiarano che l'Assegno Unico sarà percepito dalla Sig.ra Pt_2 nella misura
del 100%;
17. Le parti dichiarano di rinunciare all'assegno divorzile, in quanto entrambi economicamente autosufficienti ed indipendenti;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Milano il 03 luglio 2020 tra Parte_1
[...] e Parte_2 ;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 19.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, pagina 7 di 7
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Giudice Rel. Est.Dott. Chiara Delmonte
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10 ottobre 2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il giorno 06 gennaio 1981 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il giorno 13 giugno 1986 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 03 luglio 2020
(n. 413, P.1, anno 2020)
☐ separati con sentenza n.2118/2024
(passata in giudicato)
,Pt_3 nata a [...] il giorno 26 giugno 2021, cod. fisc. con la seguente figlia: cittadina italiana;
C.F. 3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10 ottobre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. L'affido della figlia verrà esercitato congiuntamente da entrambi i genitori, e la stessa sarà collocata prevalentemente presso la madre presso l'abitazione familiare in Milano, via Monte
Generoso n.53;
2. Salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità concordate:
Due giorni infrasettimanali (giovedì e venerdi), dall'uscita da scuola di Pt_3 fino alla domenica, nei weekend di spettanza paterna;
Due giorni infrasettimanali (mercoledì e giovedì), dall'uscita da scuola di Pt_3 sino al O
venerdì mattina, quando il padre la riaccompagnerà a scuola, nei weekend di spettanza materna;
Fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdi sino alle ore 19.00 della domenica, quando il padre riaccompagnerà la figlia nella casa familiare.
3. Al fine ultimo del benessere di Pt_3 , affinché possa vedere entrambi i genitori il più possibile e con continuità, i genitori concordano che le parti possano stare con la bambina nelle giornate non di pertinenza nei momenti in cui l'altro genitore non è libero da impegni personali o lavorativi. A tal fine, ciascun genitore dovrà avvisare l'altro della propria disponibilità a tenere
Pt_3 ;
4. Qualora entrambi i genitori siano occupati, i nonni materni e paterni potranno tenere Pt_3 con sé all'uscita da scuola, fino a che il genitore di spettanza verrà a prenderla per portarla con sé.
5. Per il periodo delle vacanze estive, vista l'età della figlia, ciascun genitore potrà tenere con sé
Pt 3 per un periodo di sette giorni, anche non consecutivi, che dovrà essere concordato entro il 31 maggio di ogni anno. Tale periodo potrà essere innalzato a quindici giorni da quando
Pt 3 frequenterà le scuole elementari;
6. I ponti e le altre festività saranno trascorsi con i genitori ad anni alterni, salvo diversi e migliori accordi con i genitori;
7. Relativamente alle vacanze natalizie, le parti si organizzeranno sulla suddivisione in parti uguali del periodo di festività in base ai reciproci impegni lavorativi entro il 1° novembre di ogni anno. In caso di disaccordo o di ritardo nell'organizzazione vigerà il criterio dell'alternanza per i giorni festivi;
8. Le parti hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e rendersi reperibili, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la figlia;
9. Le parti potranno avere contatti con Pt_3 in qualunque momento quando la stessa sarà con l'altro genitore;
10. I coniugi provvederanno all'istruzione ed educazione dei figli, collaborando per il loro sviluppo psicofisico, nel preminente interesse degli stessi;
ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione e alla salute dei figli verrà presa di comune accordo tra i genitori;
11. Il Sig. Parte 1 , come da accordi di cui alla sentenza di separazione, continuerà a corrispondere alla Sig.ra Pt_2 l'importo mensile di €.600,00 entro il giorno 5 di ogni mese,
'di cui €.300,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Pt_3 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, ed €.300,00 a titolo di contributo fisso e forfettario per le spese straordinarie;
12. Le parti concordano di versare sul conto corrente Widiba n. 140739.45 l'importo mensile di
€.25,00 ciascuno fino al raggiungimento della maggiore età di Pt_3 momento in cui alla
,
stessa verrà intestato il predetto conto. Le parti non potranno attingere dal predetto conto salvo casi di estrema e documentata necessità previo consenso dell'altra parte e l'impegno a ridepositare la somma prelevata;
13. La Sig.ra Pt_2 si impegna a sostenere le spese straordinarie in favore della figlia Pt_3 per la parte non coperta mensilmente dal contributo del Sig. Parte 1, ad esclusione di eventuali spese dentistiche, le quali dovranno essere sostenute tra i genitori al 50% ciascuno;
14. Qualora il Sig. Parte_1 volesse far praticare a Pt_3 un'attività extracurricolare non
scelta dalla madre né dalla figlia, questa verrà sostenuta dallo stesso al 100%; 15. Eventuali spese per i campus estivi e qualunque eventuale viaggio studio di Pt_3 -esclusi quelli organizzati dalla scuola- saranno concordato tra i genitori, che sosterranno le spese al
50% ciascuno;
16. I coniugi dichiarano che l'Assegno Unico sarà percepito dalla Sig.ra Pt_2 nella misura
del 100%;
17. Le parti dichiarano di rinunciare all'assegno divorzile, in quanto entrambi economicamente autosufficienti ed indipendenti;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Milano il 03 luglio 2020 tra Parte_1
[...] e Parte_2 ;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 19.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, pagina 7 di 7