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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 08/05/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PISA Sezione Lavoro
N.R.G. 875/2024
Il Giudice, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 8/5/2025, svoltasi mediante scambio di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Serena Nazzi, Sebastiana Montagnani e Samuela Paperini, elettivamente domiciliata in Ponte a Egola (PI), Piazza G. Rossa, n. 15
RICORRENTE contro
(P.I.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona di quale titolare dell'impresa individuale, rappresentata e Controparte_1
difesa dagli Avv.ti Michele Palla, Elisa Baroni e Giulia Aristei, presso il cui studio sito in Pisa, Piazza Mazzini, n. 1, elettivamente domicilia
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ex art. 1 comma 51 L. 92/2012 avverso ordinanza del
12/04/2024 emessa nel giudizio recante RG. 616/2022.
Conclusioni come da udienza del 8/5/2025 svoltasi mediante trattazione cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto depositato in data 14.5.2024, la ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza emessa nel procedimento ex art. 1 commi 47 e ss. della legge 92/12 in data
12/04/2024, con la quale venne dichiarata la legittimità del licenziamento irrogatole in data 31/12/2021 per giustificato motivo oggettivo. Più in particolare ha chiesto di
“dichiarare la nullità del licenziamento comminato alla ricorrente;
ordinare alla azienda , in persona Parte_2 del suo legale rappresentante pro tempore di reintegrare nel posto di lavoro la ricorrente ex art. 18 Statuto dei lavoratori, dal giorno del licenziamento con tutte le conseguenze di legge;
condannare conseguentemente parte convenuta al risarcimento del danno patito dalla ricorrente per il licenziamento nullo, stabilendo una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per lo stesso periodo, in ogni caso in misura non inferiore alle cinque mensilità di retribuzione globale di fatto. Con la rivalutazione di ogni somma ed interessi. In subordine, dichiarare l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo con le conseguenze di cui all'art. 8 della legge 604/1966, e pertanto annullare il licenziamento comminato alla ricorrente o comunque accertarne
l'illegittimità; per l'effetto, ordinare alla azienda Parte_2
, di riassumere nel posto di lavoro il ricorrente nel
[...]
termine di tre giorni o, in mancanza, a corrispondergli la somma pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto che risulterà dovuta anche in base alla espletanda istruttoria, ovvero a quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta ut supra, in ogni caso non inferiore a due mensilità e mezzo dell'ultima retribuzione globale di fatto. In tutti i casi con la rivalutazione di ogni somma per effetto del maggior danno patito e patendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ.
e 150 disp. att. cod. proc. civ.; oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate. In ogni caso con vittoria di spese e compensi legali anche della fase sommaria e sentenza provvisoriamente esecutiva”.
1.1. Per quanto di interesse, ha dedotto che:
a) inizialmente aveva lavorato alle dipendenze della di Parte_2
, dal giorno 02/03/2021 al 30/04/2021, con mansione di Controparte_2
aiuto commessa con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato;
b) successivamente, aveva lavorato con contratto di lavoro a tempo indeterminato parziale, dal giorno 03/05/2021 fino al giorno del licenziamento, comunicato in data 31/12/2021;
c) aveva lavorato ben oltre l'orario contrattuale, svolgendo lavoro supplementare e straordinario, ma non le erano mai state retribuite le prestazioni di lavoro svolte oltre l'orario previsto nel contratto di lavoro;
d) il rapporto di lavoro si era venuto ad incrinare quando la ricorrente aveva sollecitato il rispetto dell'orario contrattualmente pattuito e il pagamento della corretta retribuzione, tuttavia, senza positivo riscontro;
e) la richiesta di rispettare l'orario pattuito e di pagamento della corretta retribuzione per le ore di lavoro prestate in più, avevano determinato il licenziamento della stessa ricorrente, da qualificare quindi come ritorsivo, come evincibile dalla registrazione audio effettuata dalla dipendente medesima il giorno 31/12/2021 alle ore 13,00 circa (doc. allegato sub 6) al proprio fascicolo);
a) nel procedimento sommario, il datore di lavoro aveva rappresento che l'unica giustificazione del licenziamento era stato l'andamento deficitario degli affari, che avevano registrato nel 2021 una perdita di esercizio di quasi € 100.000,00 €;
b) nell'Ordinanza del 12/04/2024 impugnata, quindi il Tribunale aveva ritenuto la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, rilevato nella decisione aziendale di contenere i costi a causa della tendenza negativa dell'andamento aziendale;
c) in realtà non appare dimostrata una perdita economica, poiché non erano state prese in considerazione le rimanenze iniziali e finali di merci, il cui valore contribuiva positivamente alla formazione del reddito dell'esercizio in chiusura;
d) ed infatti, analizzando i valori numerici relativi all'acquisto e alla vendita di merci era possibile rilevare come gli acquisti ammontassero ad euro 188.323,35 mentre le vendite ad euro146.081,91, con una differenza pari ad Euro 42.241,44.
2. Con memoria depositata in data 8/11/2024, si è costituita la resistente, chiedendo “in via principale, respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e, dunque, rigettare l'opposizione proposta da confermando Parte_1
l'ordinanza emessa dal Tribunale di Pisa – sez. Lavoro – Giudice dott.ssa S. Spina, il
12 aprile 2024 (R.G. 616/2022 – Cron. 1384/2024); in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenga il licenziamento irrogato alla sig.ra illegittimo, Pt_1
disporre a carico della convenuta il pagamento a favore della ricorrente di un'indennità pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, ex art. 9, D. Lgs. 23/2015; in via residuale, ove il
Giudice del Lavoro accolga le domande della ricorrente e accerti l'illegittimità del licenziamento intimato alla voglia decurtare dalla somma riconosciuta alla Pt_1
lavoratrice l'importo corrispondente all'aliunde perceptum e percipiendum per le eventuali attività lavorative espletate a far data dal licenziamento e/o per eventuali trattamenti previdenziali erogati in suo favore ed assumendo al fine rilevanza ex art.
1227 c.c. la ricerca di altra collocazione lavorativa posta in essere dalla lavoratrice.
In ogni caso, con addebito alla controparte delle spese e compensi professionali della presente fase di opposizione e di quelle inerenti alla fase sommaria, oltre al rimborso forfettario (15%) ex D.M. 55/2014, c.p.a., iva e con condanna della ricorrente alla refusione delle eventuali spese tecniche che l'istruttoria rendesse necessarie”.
3. Ciò premesso, l'opposizione è infondata.
Dalla lettera di licenziamento del 31/12/2021, comunicato per giustificato motivo oggettivo, si evince che la decisione è stata presa “a fronte di un'accertata situazione economica sfavorevole non meramente contingente, rilevata previo analisi del bilancio annuo 2021 e per le conseguente necessità di riorganizzare la nostra struttura aziendale, con modifiche che, a partire da subito, incidano, purtroppo, sul personale dipendente”.
3.1. Il giudice della nomofilachia ha affermato che “ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che la scelta imprenditoriale abbia comportato la soppressione del posto di lavoro e che le ragioni addotte dal datore di lavoro a sostegno della modifica organizzativa da lui attuata abbiano inciso, in termini di causa efficiente, sulla posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore licenziato;
il licenziamento risulterà ingiustificato, per la mancanza di veridicità o la pretestuosità della causale addotta, in presenza dell'accertamento in concreto dell'inesistenza di dette ragioni, cui il giudice sia pervenuto senza però attribuire rilievo all'assenza di effettive motivazioni economiche, perché ciò integrerebbe una insindacabile valutazione di scelte imprenditoriali, che si pone in violazione dell'art.
41 Cost.” (così, Cass. civ., n. 15400/2020).
Per valutare la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dunque, deve essere verificata la reale sussistenza del motivo addotto e del nesso causale tra la ragione accertata e la soppressione della posizione lavorativa, in termini di riferibilità
e coerenza del recesso rispetto alla riorganizzazione. Di contro, non è sindacabile la modalità di riassetto organizzativo attuato per realizzare una più economica gestione dell'impresa, in quanto espressione della libertà di iniziativa economica tutelata ex art. 41 Cost.
Si rammenta, inoltre, che in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro l'allegazione e la prova dell'impossibilità di "repechage" del dipendente licenziato, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili (Cass. civ., n. 2739/2024).
L'imprenditore che recede dal rapporto di lavoro ha quindi l'obbligo di dimostrare di avere fatto tutto il possibile per ricollocare altrove il lavoratore privato del posto soppresso e di non esservi riuscito per effettiva impossibilità di una diversa utilizzazione dello stesso in altro posto.
3.2. Nel caso in esame, la situazione economica di grave crisi si evince dal documento 7 bis del fascicolo della fase sommaria di parte resistente, il cui contenuto è stato corroborato anche dal teste commercialista del datore di lavoro. Tes_1
L'andamento negativo degli affari è stato successivamente confermato dalla dichiarazione fiscale di riferita al 2021 (modello unico 2022), da Controparte_1
cui si rileva che l'attività ha registrato una perdita di € 93.966,00 nell'anno in cui è stato deciso il licenziamento della dipendente (doc. 11 memoria di costituzione).
Non coglie nel segno, invece, il rilevo di parte ricorrente, secondo cui la controparte non ha dimostrato la perdita economica, data l'esistenza di rimanenze di magazzino che contribuirebbero positivamente alla formazione del reddito dell'esercizio in chiusura.
In realtà, come correttamente rilevato dal datore, i tempi ed il prezzo di vendita delle rimanenze di magazzino restano incerti, per cui questi beni rappresentano una posta illiquida che non può essere computata fra gli elementi da cui può desumersi un positivo andamento economico.
Orbene, si ritiene dimostrato che la scelta di licenziare la lavoratrice sia stata effettivamente determinata dall'andamento negativo dei ricavi dell'impresa e che il mantenimento dell'unica dipendente, anche con il rimpiego in mansioni differenti, non appariva astrattamente possibile per una piccola impresa in difficoltà economica, la quale a conferma di ciò non ha più assunto altri dipendenti successivamente.
3.3. Al contrario, il ricorrente ha sostenuto il carattere ritorsivo del licenziamento, allegando una registrazione audio in cui le parti discutevano sulla pretesa della lavoratrice circa il rispetto dell'orario contrattuale ed il pagamento della corretta retribuzione.
Bisogna precisare che l'onere della prova del carattere ritorsivo del licenziamento grava sul lavoratore e può essere assolto con la dimostrazione di elementi specifici tali da far ritenere con sufficiente certezza l'intento di rappresaglia, dovendo tale intento aver avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro.
Il carattere determinante può restare escluso dall'esistenza di un giustificato motivo oggettivo ove risulti comprovato che quest'ultimo possa da solo sorreggere il licenziamento, anche malgrado il concorrente motivo illecito (cfr. Cass. sentenza n.
9468/2019; Cass. sentenza n. 30429/2018). Precisato l'insegnamento della Suprema Corte, si rammenta che il licenziamento in esame risulta essere stato disposto per giustificato motivo oggettivo, che nella circostanza appare la ragione determinante. Di conseguenza, l'eventuale motivo ritorsivo resterebbe comunque del tutto secondario e irrilevante nella scelta del datore di recedere dal rapporto di lavoro, sicché si rende superfluo il suo accertamento.
3.4. Per le ragioni esposte, il licenziamento è stato ricondotto ad una legittima scelta datoriale non pretestuosa, insindacabile in tale sede quanto ai profili di congruità e opportunità, motivata dall'intento di contenere i costi e integrante un giustificato motivo oggettivo.
4. Le spese legali, considerata la peculiarità della controversia possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata, emessa da questo
Tribunale nel giudizio recante RG. N. 616/2022; compensa le spese di lite.
Il Giudice
Pierpaolo Vincelli
N.R.G. 875/2024
Il Giudice, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 8/5/2025, svoltasi mediante scambio di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Serena Nazzi, Sebastiana Montagnani e Samuela Paperini, elettivamente domiciliata in Ponte a Egola (PI), Piazza G. Rossa, n. 15
RICORRENTE contro
(P.I.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona di quale titolare dell'impresa individuale, rappresentata e Controparte_1
difesa dagli Avv.ti Michele Palla, Elisa Baroni e Giulia Aristei, presso il cui studio sito in Pisa, Piazza Mazzini, n. 1, elettivamente domicilia
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ex art. 1 comma 51 L. 92/2012 avverso ordinanza del
12/04/2024 emessa nel giudizio recante RG. 616/2022.
Conclusioni come da udienza del 8/5/2025 svoltasi mediante trattazione cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto depositato in data 14.5.2024, la ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza emessa nel procedimento ex art. 1 commi 47 e ss. della legge 92/12 in data
12/04/2024, con la quale venne dichiarata la legittimità del licenziamento irrogatole in data 31/12/2021 per giustificato motivo oggettivo. Più in particolare ha chiesto di
“dichiarare la nullità del licenziamento comminato alla ricorrente;
ordinare alla azienda , in persona Parte_2 del suo legale rappresentante pro tempore di reintegrare nel posto di lavoro la ricorrente ex art. 18 Statuto dei lavoratori, dal giorno del licenziamento con tutte le conseguenze di legge;
condannare conseguentemente parte convenuta al risarcimento del danno patito dalla ricorrente per il licenziamento nullo, stabilendo una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per lo stesso periodo, in ogni caso in misura non inferiore alle cinque mensilità di retribuzione globale di fatto. Con la rivalutazione di ogni somma ed interessi. In subordine, dichiarare l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo con le conseguenze di cui all'art. 8 della legge 604/1966, e pertanto annullare il licenziamento comminato alla ricorrente o comunque accertarne
l'illegittimità; per l'effetto, ordinare alla azienda Parte_2
, di riassumere nel posto di lavoro il ricorrente nel
[...]
termine di tre giorni o, in mancanza, a corrispondergli la somma pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto che risulterà dovuta anche in base alla espletanda istruttoria, ovvero a quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta ut supra, in ogni caso non inferiore a due mensilità e mezzo dell'ultima retribuzione globale di fatto. In tutti i casi con la rivalutazione di ogni somma per effetto del maggior danno patito e patendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ.
e 150 disp. att. cod. proc. civ.; oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate. In ogni caso con vittoria di spese e compensi legali anche della fase sommaria e sentenza provvisoriamente esecutiva”.
1.1. Per quanto di interesse, ha dedotto che:
a) inizialmente aveva lavorato alle dipendenze della di Parte_2
, dal giorno 02/03/2021 al 30/04/2021, con mansione di Controparte_2
aiuto commessa con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato;
b) successivamente, aveva lavorato con contratto di lavoro a tempo indeterminato parziale, dal giorno 03/05/2021 fino al giorno del licenziamento, comunicato in data 31/12/2021;
c) aveva lavorato ben oltre l'orario contrattuale, svolgendo lavoro supplementare e straordinario, ma non le erano mai state retribuite le prestazioni di lavoro svolte oltre l'orario previsto nel contratto di lavoro;
d) il rapporto di lavoro si era venuto ad incrinare quando la ricorrente aveva sollecitato il rispetto dell'orario contrattualmente pattuito e il pagamento della corretta retribuzione, tuttavia, senza positivo riscontro;
e) la richiesta di rispettare l'orario pattuito e di pagamento della corretta retribuzione per le ore di lavoro prestate in più, avevano determinato il licenziamento della stessa ricorrente, da qualificare quindi come ritorsivo, come evincibile dalla registrazione audio effettuata dalla dipendente medesima il giorno 31/12/2021 alle ore 13,00 circa (doc. allegato sub 6) al proprio fascicolo);
a) nel procedimento sommario, il datore di lavoro aveva rappresento che l'unica giustificazione del licenziamento era stato l'andamento deficitario degli affari, che avevano registrato nel 2021 una perdita di esercizio di quasi € 100.000,00 €;
b) nell'Ordinanza del 12/04/2024 impugnata, quindi il Tribunale aveva ritenuto la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, rilevato nella decisione aziendale di contenere i costi a causa della tendenza negativa dell'andamento aziendale;
c) in realtà non appare dimostrata una perdita economica, poiché non erano state prese in considerazione le rimanenze iniziali e finali di merci, il cui valore contribuiva positivamente alla formazione del reddito dell'esercizio in chiusura;
d) ed infatti, analizzando i valori numerici relativi all'acquisto e alla vendita di merci era possibile rilevare come gli acquisti ammontassero ad euro 188.323,35 mentre le vendite ad euro146.081,91, con una differenza pari ad Euro 42.241,44.
2. Con memoria depositata in data 8/11/2024, si è costituita la resistente, chiedendo “in via principale, respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e, dunque, rigettare l'opposizione proposta da confermando Parte_1
l'ordinanza emessa dal Tribunale di Pisa – sez. Lavoro – Giudice dott.ssa S. Spina, il
12 aprile 2024 (R.G. 616/2022 – Cron. 1384/2024); in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenga il licenziamento irrogato alla sig.ra illegittimo, Pt_1
disporre a carico della convenuta il pagamento a favore della ricorrente di un'indennità pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, ex art. 9, D. Lgs. 23/2015; in via residuale, ove il
Giudice del Lavoro accolga le domande della ricorrente e accerti l'illegittimità del licenziamento intimato alla voglia decurtare dalla somma riconosciuta alla Pt_1
lavoratrice l'importo corrispondente all'aliunde perceptum e percipiendum per le eventuali attività lavorative espletate a far data dal licenziamento e/o per eventuali trattamenti previdenziali erogati in suo favore ed assumendo al fine rilevanza ex art.
1227 c.c. la ricerca di altra collocazione lavorativa posta in essere dalla lavoratrice.
In ogni caso, con addebito alla controparte delle spese e compensi professionali della presente fase di opposizione e di quelle inerenti alla fase sommaria, oltre al rimborso forfettario (15%) ex D.M. 55/2014, c.p.a., iva e con condanna della ricorrente alla refusione delle eventuali spese tecniche che l'istruttoria rendesse necessarie”.
3. Ciò premesso, l'opposizione è infondata.
Dalla lettera di licenziamento del 31/12/2021, comunicato per giustificato motivo oggettivo, si evince che la decisione è stata presa “a fronte di un'accertata situazione economica sfavorevole non meramente contingente, rilevata previo analisi del bilancio annuo 2021 e per le conseguente necessità di riorganizzare la nostra struttura aziendale, con modifiche che, a partire da subito, incidano, purtroppo, sul personale dipendente”.
3.1. Il giudice della nomofilachia ha affermato che “ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che la scelta imprenditoriale abbia comportato la soppressione del posto di lavoro e che le ragioni addotte dal datore di lavoro a sostegno della modifica organizzativa da lui attuata abbiano inciso, in termini di causa efficiente, sulla posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore licenziato;
il licenziamento risulterà ingiustificato, per la mancanza di veridicità o la pretestuosità della causale addotta, in presenza dell'accertamento in concreto dell'inesistenza di dette ragioni, cui il giudice sia pervenuto senza però attribuire rilievo all'assenza di effettive motivazioni economiche, perché ciò integrerebbe una insindacabile valutazione di scelte imprenditoriali, che si pone in violazione dell'art.
41 Cost.” (così, Cass. civ., n. 15400/2020).
Per valutare la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dunque, deve essere verificata la reale sussistenza del motivo addotto e del nesso causale tra la ragione accertata e la soppressione della posizione lavorativa, in termini di riferibilità
e coerenza del recesso rispetto alla riorganizzazione. Di contro, non è sindacabile la modalità di riassetto organizzativo attuato per realizzare una più economica gestione dell'impresa, in quanto espressione della libertà di iniziativa economica tutelata ex art. 41 Cost.
Si rammenta, inoltre, che in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro l'allegazione e la prova dell'impossibilità di "repechage" del dipendente licenziato, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili (Cass. civ., n. 2739/2024).
L'imprenditore che recede dal rapporto di lavoro ha quindi l'obbligo di dimostrare di avere fatto tutto il possibile per ricollocare altrove il lavoratore privato del posto soppresso e di non esservi riuscito per effettiva impossibilità di una diversa utilizzazione dello stesso in altro posto.
3.2. Nel caso in esame, la situazione economica di grave crisi si evince dal documento 7 bis del fascicolo della fase sommaria di parte resistente, il cui contenuto è stato corroborato anche dal teste commercialista del datore di lavoro. Tes_1
L'andamento negativo degli affari è stato successivamente confermato dalla dichiarazione fiscale di riferita al 2021 (modello unico 2022), da Controparte_1
cui si rileva che l'attività ha registrato una perdita di € 93.966,00 nell'anno in cui è stato deciso il licenziamento della dipendente (doc. 11 memoria di costituzione).
Non coglie nel segno, invece, il rilevo di parte ricorrente, secondo cui la controparte non ha dimostrato la perdita economica, data l'esistenza di rimanenze di magazzino che contribuirebbero positivamente alla formazione del reddito dell'esercizio in chiusura.
In realtà, come correttamente rilevato dal datore, i tempi ed il prezzo di vendita delle rimanenze di magazzino restano incerti, per cui questi beni rappresentano una posta illiquida che non può essere computata fra gli elementi da cui può desumersi un positivo andamento economico.
Orbene, si ritiene dimostrato che la scelta di licenziare la lavoratrice sia stata effettivamente determinata dall'andamento negativo dei ricavi dell'impresa e che il mantenimento dell'unica dipendente, anche con il rimpiego in mansioni differenti, non appariva astrattamente possibile per una piccola impresa in difficoltà economica, la quale a conferma di ciò non ha più assunto altri dipendenti successivamente.
3.3. Al contrario, il ricorrente ha sostenuto il carattere ritorsivo del licenziamento, allegando una registrazione audio in cui le parti discutevano sulla pretesa della lavoratrice circa il rispetto dell'orario contrattuale ed il pagamento della corretta retribuzione.
Bisogna precisare che l'onere della prova del carattere ritorsivo del licenziamento grava sul lavoratore e può essere assolto con la dimostrazione di elementi specifici tali da far ritenere con sufficiente certezza l'intento di rappresaglia, dovendo tale intento aver avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro.
Il carattere determinante può restare escluso dall'esistenza di un giustificato motivo oggettivo ove risulti comprovato che quest'ultimo possa da solo sorreggere il licenziamento, anche malgrado il concorrente motivo illecito (cfr. Cass. sentenza n.
9468/2019; Cass. sentenza n. 30429/2018). Precisato l'insegnamento della Suprema Corte, si rammenta che il licenziamento in esame risulta essere stato disposto per giustificato motivo oggettivo, che nella circostanza appare la ragione determinante. Di conseguenza, l'eventuale motivo ritorsivo resterebbe comunque del tutto secondario e irrilevante nella scelta del datore di recedere dal rapporto di lavoro, sicché si rende superfluo il suo accertamento.
3.4. Per le ragioni esposte, il licenziamento è stato ricondotto ad una legittima scelta datoriale non pretestuosa, insindacabile in tale sede quanto ai profili di congruità e opportunità, motivata dall'intento di contenere i costi e integrante un giustificato motivo oggettivo.
4. Le spese legali, considerata la peculiarità della controversia possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata, emessa da questo
Tribunale nel giudizio recante RG. N. 616/2022; compensa le spese di lite.
Il Giudice
Pierpaolo Vincelli