TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/05/2025, n. 2545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2545 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2623/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2623/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. FERRARIS BARBARA Parte_1
elettivamente domiciliato in VIA DAVERIO 6, MILANO, presso il difensore avv. FERRARIS
BARBARA
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Accertare e dichiarare: l'inadempimento di non scarsa importanza della resistente, società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. e P. IVA Controparte_1
, con sede legale in San VI ON (SU) -cap 09037- Via Santa Severa n. 26, al P.IVA_1
contratto di locazione operativa n° 20210208109 e, di conseguenza, dichiarare lo stesso risolto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 10 del medesimo, giusta PEC in data 4 marzo 2024 nonché comunque degli artt. 1453 e ss. c.c., e per l'effetto:
Condannare: la resistente, società in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, C.F. e P. IVA con sede legale in San VI ON (SU) P.IVA_1
pagina 1 di 3 -cap 09037- Via Santa Severa n. 26, alla restituzione dei beni oggetto del contratto di locazione operativa per cui è causa, come descritto al punto E) del presente ricorso;
Condannare: la resistente, società in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, C.F. e P. IVA con sede legale in San VI ON (SU) P.IVA_1
-cap 09037- Via Santa Severa n. 26, al pagamento di € 25.294,60 per le imputazioni debitorie come denunciate al punto E) del presente ricorso o dell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi di mora come specificato.
In caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
riferendo di avere stipulato con la convenuta il contratto di locazione operativa Controparte_1
n° 20210208109, avente durata di mesi 60 ed in oggetto i seguenti beni: nr. 1 arredamento completo centro arredo negozi come meglio specificato nel D.D.T.. Allegava che la parte convenuta si era resa inadempiente all'obbligo di pagamento dei canoni per cui con comunicazione pec la ricorrente comunicava la risoluzione di diritto del contratto. Sosteneva, pertanto, che la convenuta fosse tenuta a restituire i beni del contratto e a corrispondere la complessiva somma di € 25.295,60 di cui € 8526,61 per n. 13 fatture insolute, € 793,00 per spese di gestione insoluti, € 15.974,99 a titolo di penale conseguente alla risoluzione del contratto. Chiedeva, pertanto accertarsi l'intervenuta risoluzione del contratto nonché la restituzione dei beni e la condanna al pagamento delle somme indicate.
Nessuno si costituiva per la convenuta nonostante la ritualità della notifica per cui la stessa deve essere dichiarata contumace.
All'udienza del 22.5.2025 parte ricorrente insisteva per le domande formulate e il Giudice riservava il deposito della sentenza ex art. 281 sexies cpc.
La domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto è fondata, stante l'allegazione dell'inadempimento del conduttore e la prova dell'avvenuta comunicazione di risoluzione tramite pec indirizzata allo stesso conformemente a quanto previsto dall'art.8 del contratto disciplinante la clausola risolutiva espressa in caso, tra l'altro, di mancato pagamento dei canoni periodici o di qualsiasi altra somma posta a carico del conduttore.
Per quanto concerne, invece, l'entità e la configurazione della penale pattuita, come già evidenziato in analoghi precedenti decisi da questo stesso Tribunale (ad es. Trib Torino 14.11.2024) si rileva che secondo la Suprema Corte configurano gli estremi della penale manifestamente eccessiva, ai fini pagina 2 di 3 dell'art. 1384 c.c., le clausole contrattuali che attribuiscono ad una parte, in caso di inadempimento del debitore, vantaggi maggiori di quelli che la parte adempiente aveva il diritto di attendersi dalla regolare esecuzione del contratto (Cass. del 21.08.2018, n. 20840). Il giudice, pertanto, nel valutare se la penale sia manifestamente eccessiva deve effettuare una valutazione comparativa tra il vantaggio che la stessa assicura al contraente adempiente e, dall'altra parte, il margine di guadagno che lo stesso si riprometteva legittimamente di trarre dalla regolare esecuzione dell'accordo stipulato. Nel caso di specie parte ricorrente aveva certamente il diritto di attendersi il regolare pagamento dei canoni e la restituzione del bene locato alla scadenza del contratto. Con riferimento a quest'ultimo non vi sono elementi per ritenere che lo stesso sia dotato di un valore residuo significativo e che parte ricorrente possa conseguentemente trarre, a seguito della sua riconsegna, un vantaggio ulteriore rispetto a quello che poteva legittimamente aspettarsi dalla regolare esecuzione del contratto azionato.
L'importo richiesto a tale titolo ex art. 9 del contratto deve ritenersi, pertanto, effettivamente dovuto dalla convenuta.
Parte convenuta deve essere, pertanto, condannata alla restituzione dei beni sopra indicati e al pagamento delle somme richieste nella misura di € 25.295,60, oltre interessi come da domanda.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione n. 20210208109 oggetto di causa;
Condanna la a restituire alla ricorrente i seguenti beni: nr. 1 arredamento Controparte_1
completo centro arredo negozi specificato nel D.D.T. prodotto in causa sub doc. 3.
Condanna la a pagare alla ricorrente l'importo di € 25.295,60, oltre Controparte_1
interessi come da domanda;
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in
€ 2.250,00 (di cui € 600,00 per fase studio, € 450,00 per fase introduttiva, € 1.200,00 per fase decisionale) oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Torino, 22 maggio 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2623/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. FERRARIS BARBARA Parte_1
elettivamente domiciliato in VIA DAVERIO 6, MILANO, presso il difensore avv. FERRARIS
BARBARA
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Accertare e dichiarare: l'inadempimento di non scarsa importanza della resistente, società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. e P. IVA Controparte_1
, con sede legale in San VI ON (SU) -cap 09037- Via Santa Severa n. 26, al P.IVA_1
contratto di locazione operativa n° 20210208109 e, di conseguenza, dichiarare lo stesso risolto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 10 del medesimo, giusta PEC in data 4 marzo 2024 nonché comunque degli artt. 1453 e ss. c.c., e per l'effetto:
Condannare: la resistente, società in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, C.F. e P. IVA con sede legale in San VI ON (SU) P.IVA_1
pagina 1 di 3 -cap 09037- Via Santa Severa n. 26, alla restituzione dei beni oggetto del contratto di locazione operativa per cui è causa, come descritto al punto E) del presente ricorso;
Condannare: la resistente, società in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, C.F. e P. IVA con sede legale in San VI ON (SU) P.IVA_1
-cap 09037- Via Santa Severa n. 26, al pagamento di € 25.294,60 per le imputazioni debitorie come denunciate al punto E) del presente ricorso o dell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi di mora come specificato.
In caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
riferendo di avere stipulato con la convenuta il contratto di locazione operativa Controparte_1
n° 20210208109, avente durata di mesi 60 ed in oggetto i seguenti beni: nr. 1 arredamento completo centro arredo negozi come meglio specificato nel D.D.T.. Allegava che la parte convenuta si era resa inadempiente all'obbligo di pagamento dei canoni per cui con comunicazione pec la ricorrente comunicava la risoluzione di diritto del contratto. Sosteneva, pertanto, che la convenuta fosse tenuta a restituire i beni del contratto e a corrispondere la complessiva somma di € 25.295,60 di cui € 8526,61 per n. 13 fatture insolute, € 793,00 per spese di gestione insoluti, € 15.974,99 a titolo di penale conseguente alla risoluzione del contratto. Chiedeva, pertanto accertarsi l'intervenuta risoluzione del contratto nonché la restituzione dei beni e la condanna al pagamento delle somme indicate.
Nessuno si costituiva per la convenuta nonostante la ritualità della notifica per cui la stessa deve essere dichiarata contumace.
All'udienza del 22.5.2025 parte ricorrente insisteva per le domande formulate e il Giudice riservava il deposito della sentenza ex art. 281 sexies cpc.
La domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto è fondata, stante l'allegazione dell'inadempimento del conduttore e la prova dell'avvenuta comunicazione di risoluzione tramite pec indirizzata allo stesso conformemente a quanto previsto dall'art.8 del contratto disciplinante la clausola risolutiva espressa in caso, tra l'altro, di mancato pagamento dei canoni periodici o di qualsiasi altra somma posta a carico del conduttore.
Per quanto concerne, invece, l'entità e la configurazione della penale pattuita, come già evidenziato in analoghi precedenti decisi da questo stesso Tribunale (ad es. Trib Torino 14.11.2024) si rileva che secondo la Suprema Corte configurano gli estremi della penale manifestamente eccessiva, ai fini pagina 2 di 3 dell'art. 1384 c.c., le clausole contrattuali che attribuiscono ad una parte, in caso di inadempimento del debitore, vantaggi maggiori di quelli che la parte adempiente aveva il diritto di attendersi dalla regolare esecuzione del contratto (Cass. del 21.08.2018, n. 20840). Il giudice, pertanto, nel valutare se la penale sia manifestamente eccessiva deve effettuare una valutazione comparativa tra il vantaggio che la stessa assicura al contraente adempiente e, dall'altra parte, il margine di guadagno che lo stesso si riprometteva legittimamente di trarre dalla regolare esecuzione dell'accordo stipulato. Nel caso di specie parte ricorrente aveva certamente il diritto di attendersi il regolare pagamento dei canoni e la restituzione del bene locato alla scadenza del contratto. Con riferimento a quest'ultimo non vi sono elementi per ritenere che lo stesso sia dotato di un valore residuo significativo e che parte ricorrente possa conseguentemente trarre, a seguito della sua riconsegna, un vantaggio ulteriore rispetto a quello che poteva legittimamente aspettarsi dalla regolare esecuzione del contratto azionato.
L'importo richiesto a tale titolo ex art. 9 del contratto deve ritenersi, pertanto, effettivamente dovuto dalla convenuta.
Parte convenuta deve essere, pertanto, condannata alla restituzione dei beni sopra indicati e al pagamento delle somme richieste nella misura di € 25.295,60, oltre interessi come da domanda.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione n. 20210208109 oggetto di causa;
Condanna la a restituire alla ricorrente i seguenti beni: nr. 1 arredamento Controparte_1
completo centro arredo negozi specificato nel D.D.T. prodotto in causa sub doc. 3.
Condanna la a pagare alla ricorrente l'importo di € 25.295,60, oltre Controparte_1
interessi come da domanda;
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in
€ 2.250,00 (di cui € 600,00 per fase studio, € 450,00 per fase introduttiva, € 1.200,00 per fase decisionale) oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Torino, 22 maggio 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 3 di 3