TRIB
Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2024, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
RG 14766 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolno - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14766 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MURANO GIOVANNI presso il C.F._1
quale elettivamente domicilia
E
nata in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. SIFO SABRINA presso la quale C.F._2
elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/08/2024 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
[...]
genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio del 15/11/2023, minorenne. Persona_1
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza del decreto che disponeva la comparizione figurata.
1 All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito le seguenti condizioni per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio:
il figlio minore resta affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con Persona_1
residenza abituale presso la madre in Pozzuoli alla via Domitiana n. 12;
tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dello stesso saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio stesso;
limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione riguardanti il figlio minore, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
tenuto conto della tenera età del piccolo , il padre potrà tenere con sé il figlio Persona_1
quando vorrà previo accordo con la madre, sia durante la settimana, che nel fine settimana.
In caso di disaccordo tra i genitori il padre terrà il minore il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 16.30 alle 18.30 ed a settimane alterne la domenica dalla 9.00 alle 11.00, dal compimento dei tre anni d'età del minore, dal sabato sera dalle ore 18.00 alla alle ore 20.00 della domenica.
Ad anni alterni, parimenti il minore trascorrerà le festività pasquali e natalizie con entrambi genitori, previo accordo tra di loro, ovvero in caso di disaccordo, ad anni alterni trascorrerà il Persona_1
24.12 il 31.12. ed il 6.1 con un genitore ed il 25.12, il 26.12 ed l'1.1. con il padre dalle 16.30 alle
18.30, invece, per le festività pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà la Pasqua o il lunedì in
Albis con il padre dalle ore 16.00 alle ore 18.30, dal compimento dei tre anni d'età, ad anni alterni, con pernottamento dalle ore 17.00 della vigilia di natale alle ore 11.00 del giorno di Natale, sempre con pernottamento dalle ore 17.00 della vigilia di Capodanno alle ore 11.00 del (primo) 01 gennaio.
Nel periodo estivo, il minore, dal compimento dei tre anni d'età, trascorrerà 7 giorni anche non consecutivi con il padre da concordare entro il 30 giugno di ogni anno.
trascorrerà con la madre il giorno del compleanno della madre e la festa della Mamma Persona_1
e con il padre il giorno del compleanno del padre e la festa del papà
Il compleanno di verrà festeggiato ad anni alterni la mattina dalle ore 10 ed il pranzo Persona_1 con un genitore ed il pomeriggio dalle ore 18 cena con l'altro.
il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra la Parte_1 Controparte_1 somma mensile di € 300,00 quale suo contributo al mantenimento del figlio entro il 5 Persona_1
di ciascun mese;
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
2 le parti concordano che l'Assegno Unico per il figlio verrà percepito Persona_1
integralmente dalla sig.ra ; a tal fine il sig. , con la Controparte_1 Parte_1
sottoscrizione del presente accordo, presta la propria autorizzazione a tanto;
i genitori provvederanno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie per il figlio preventivamente concordate tra loro e comunque in linea con il Protocollo di Intesa del Tribunale di Napoli del 07.03.2018;
i sig.ri e si rilasciano il reciproco consenso per il Controparte_1 Parte_1 rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità valida per l'espatrio per loro medesimi e per il figlio minore;
Persona_1 per quant'altro non previsto nel presente accordo, le parti dichiarano di non avere reciprocamente più nulla a pretendere l'uno dall'altra;
i genitori si impegnano a comunicare, l'uno all'altro, i loro eventuali cambi di domicilio entro
30 giorni dall'avvenuto trasferimento dell'abitazione ex art. 337 sexies cc;
per tutto quanto non previsto nel presente accordo, verranno applicate le norme vigenti in materia
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse del minore garantendogli la bigenitorialità.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Il collegio rilevando che non veniva formulata istanza in ordine alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte, sig.ra ammessa al patrocinio a spese dello stato non provvede in Controparte_1
questa sede alla liquidazione ex art. 83 co. 3 bis Dpr 115/02 atteso che, in assenza di istanza, non vi
è prova della sussistenza all'attualità delle condizioni di cui della delibera emessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli in data 10/09/2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, e disciplina la genitorialità in conformità agli accordi riportati in parte motiva, provvedendo in
3 conformità;
Spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 18/10/2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa V. Rosetti Dott. R. Sdino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolno - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14766 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MURANO GIOVANNI presso il C.F._1
quale elettivamente domicilia
E
nata in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. SIFO SABRINA presso la quale C.F._2
elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/08/2024 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
[...]
genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio del 15/11/2023, minorenne. Persona_1
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza del decreto che disponeva la comparizione figurata.
1 All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito le seguenti condizioni per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio:
il figlio minore resta affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con Persona_1
residenza abituale presso la madre in Pozzuoli alla via Domitiana n. 12;
tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dello stesso saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio stesso;
limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione riguardanti il figlio minore, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
tenuto conto della tenera età del piccolo , il padre potrà tenere con sé il figlio Persona_1
quando vorrà previo accordo con la madre, sia durante la settimana, che nel fine settimana.
In caso di disaccordo tra i genitori il padre terrà il minore il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 16.30 alle 18.30 ed a settimane alterne la domenica dalla 9.00 alle 11.00, dal compimento dei tre anni d'età del minore, dal sabato sera dalle ore 18.00 alla alle ore 20.00 della domenica.
Ad anni alterni, parimenti il minore trascorrerà le festività pasquali e natalizie con entrambi genitori, previo accordo tra di loro, ovvero in caso di disaccordo, ad anni alterni trascorrerà il Persona_1
24.12 il 31.12. ed il 6.1 con un genitore ed il 25.12, il 26.12 ed l'1.1. con il padre dalle 16.30 alle
18.30, invece, per le festività pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà la Pasqua o il lunedì in
Albis con il padre dalle ore 16.00 alle ore 18.30, dal compimento dei tre anni d'età, ad anni alterni, con pernottamento dalle ore 17.00 della vigilia di natale alle ore 11.00 del giorno di Natale, sempre con pernottamento dalle ore 17.00 della vigilia di Capodanno alle ore 11.00 del (primo) 01 gennaio.
Nel periodo estivo, il minore, dal compimento dei tre anni d'età, trascorrerà 7 giorni anche non consecutivi con il padre da concordare entro il 30 giugno di ogni anno.
trascorrerà con la madre il giorno del compleanno della madre e la festa della Mamma Persona_1
e con il padre il giorno del compleanno del padre e la festa del papà
Il compleanno di verrà festeggiato ad anni alterni la mattina dalle ore 10 ed il pranzo Persona_1 con un genitore ed il pomeriggio dalle ore 18 cena con l'altro.
il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra la Parte_1 Controparte_1 somma mensile di € 300,00 quale suo contributo al mantenimento del figlio entro il 5 Persona_1
di ciascun mese;
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
2 le parti concordano che l'Assegno Unico per il figlio verrà percepito Persona_1
integralmente dalla sig.ra ; a tal fine il sig. , con la Controparte_1 Parte_1
sottoscrizione del presente accordo, presta la propria autorizzazione a tanto;
i genitori provvederanno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie per il figlio preventivamente concordate tra loro e comunque in linea con il Protocollo di Intesa del Tribunale di Napoli del 07.03.2018;
i sig.ri e si rilasciano il reciproco consenso per il Controparte_1 Parte_1 rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità valida per l'espatrio per loro medesimi e per il figlio minore;
Persona_1 per quant'altro non previsto nel presente accordo, le parti dichiarano di non avere reciprocamente più nulla a pretendere l'uno dall'altra;
i genitori si impegnano a comunicare, l'uno all'altro, i loro eventuali cambi di domicilio entro
30 giorni dall'avvenuto trasferimento dell'abitazione ex art. 337 sexies cc;
per tutto quanto non previsto nel presente accordo, verranno applicate le norme vigenti in materia
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse del minore garantendogli la bigenitorialità.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Il collegio rilevando che non veniva formulata istanza in ordine alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte, sig.ra ammessa al patrocinio a spese dello stato non provvede in Controparte_1
questa sede alla liquidazione ex art. 83 co. 3 bis Dpr 115/02 atteso che, in assenza di istanza, non vi
è prova della sussistenza all'attualità delle condizioni di cui della delibera emessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli in data 10/09/2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, e disciplina la genitorialità in conformità agli accordi riportati in parte motiva, provvedendo in
3 conformità;
Spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 18/10/2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa V. Rosetti Dott. R. Sdino
4