Sentenza 8 novembre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/11/2002, n. 15709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15709 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2002 |
Testo completo
15 7:09/02 IN NO DE PO O ITAL O LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto responsabi civile SEZIONE TERZA CIVILE 2054 c.c. Compoala dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.12659/99 Dott. Ugo FAVARA Presidente Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Consigliere Cron. 36895 Dott. Ennio MALZONE FINOCCHIARO Cons. Relatore Rep. 4134 Dott. Mario Dott. Donato CALABRESE Consigliere ua. 11/06/02 ha pronunciato la seguente: S E NTENZA sul ricorso proposto da: RA AT, elettivamente domiciliato in Roma, via Antonio Gabaglio n. 15, presso l'avv. Eugenio Colambum- bo, che lo difende giusta delega in acti;
- ricorrente
contro
NUOVA MAA ASSICURAZIONI s.p.a., in persona del diretto- re generale Fausto Marchionni, electivamente domicilia- to in Roma, via Archimede n. 39, presso il difensore avv. Giancarlo Cristallini, ė, successivamente, in per- sona del legale rappresentante e condirettore generale Erbetta, electivamente domiciliato in Roma,Emanuale via Paolo Emilio n. 26, presso l'avv. Massimo Morelli, 4343 che lo difende giusta delega in atti;
T controricorrente nonché
contro
Gestione Autonoma Fondo di Granzia Vittimė INA - della Strada - intimato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma п. 1344/99 del 9 febbraio 1999 deliberata il 16 febbraio 19999 e pubblicata il 29 aprile 1999 (R.G. 1965/1996). Udita la relazione della causa avolta nella pubblica udienza del 11 giugno 2002 dal Relatore Cons. Mario FI- nocchiaro;
Udito l'avv. Eugenio Colambumbo per il ricorrente non- ché l'avv. Massimo Morelli per il controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Domenico Iannelli, che ha concluso chie- dendo i rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 22 26 ottobre 1990 RA AT conve- niva in giudizio, innanzi al tribunale di Roma, l'INA, geatione autonoma del Fondo di Garanzia per le vittime della strada e la 8.p.a. MAA. Premesso che il 24 ottobre 1989, mentre a piedi traversava via Quaranta in Milano, era stato investico da un autoveicolo del quale non aveva annotato il nume- 2 ro della targa ė che in seguito ΠΟΠ era riuscito a identificare, che il sinistro gi era veriticato pe r cclpa esclusiva del conducente di quel veicolo, l'attore chiedeva che l'adito giudice condannasse 1'INA gestione autonoma del Fondo di Garanzia per le vittime della strada nonché la 5.p.a. MAA quale impresa deşi- gnata, al risarcimento dei danni tutti patiti da eggo concludente a causa del descritto sinistro. Costituitasi in giudizio esclusivamente la MAA 8.p.a. la quale resisteva alla avversa domanda eccepen- done la infondatezza e svoltasi la istruttoria del casc i'adito tribunale rigettava la domanda. Gravata tale pronunzia dal soccombente RA nei confronti della gestione autonoma del Fondo di Garanzia per le vittime della strada nonché della Nuova MAA As- ا کی sicurazioni s.p.a., cessionaria del portafoglio della MAA Assicurazioni, la corte di appello di Roma, con sentenza 9 febbraio 1999, deliberata il 16 febbraio 1999 e pubblicata il 29 aprile 1959 rigettava il grava- me. Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ri- corso, affidato a 5 motivi, RA AT, nei confron- ti della Nuova MAA Assicurazioni s.p.a. nonché dell'INA Gestione Autonoma Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. 3 Resiste, con controricorso, la Nuova MAA Assicura- zioni s.p.a. Non ha svolto attività difensiva in questa scde l'INA Gestione Autonoma Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Le parti costituite hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I giudici del merito hanno rigettato la domanda del RA volta al risarcimento dei danni seguiti all'incidente stradale verificatosi in Milano il 24 0 - tobre 1989 allorché lo stesso ER era stato investi- ta, nell'attraversare via Quaranta in Milano da un vei- colo rimasto sconosciuto, sul rilievo, assorbente, che il sinistro stesso si era verificato per fatto e colpa + esclusiv del RA il quale con imprudenza, imperi- zia, e disattenzione estreme, iniziò ad attraversare la strada benché avesse la visuale coperta e лon fosse in grado di sapere se dalla sua sinistra provenissero vei- coli mentre, per converso doveva essere per lui eviden- te che non poteva essere avvistato dai veicoli prove- nienti da quella direzione>>. «Il conducente del veicolo hanno ancora eviden- ziato quei giudici aveva sicuramente diritto di pre- cedenza o non risulta, allo stato, che egli abbia vio- laco precise disposizioni del codice della strada o le norme della comune prudenza riconducibili al generale principio del neminem lacdere .
2. Con il primo motivo il ricorrente censura la ri- assunta pronunzia denunziando «violazione dell'art. 360 л. 5 c. [p.] c. per difetto di motivazione sull'assenza di responsabilità dell' automobilista», per avere i giu- apoditticamente affermato che «nessunadici а quibus responsabilità è emersa a carico del veicolo investito- re in quanto subito dopo il sinistro si prodigò nel prestargli soccorso», così confondendo la buona condot- ta dell'investitore che lo esimeva dal reato di emis- sione di soccorso, con quella di guida diligente».
3. L'assunto é manifestamente infondato. . Alle pagine 5, 6 e 7 della pronunzia impugnata dopo 1 rilievo che «conformemente alla giurisprudenza di il legittimità la prova liberatoria ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c. non deve essere data recessariamen- te in modo ciretto, e cioè dimostrando di aver tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente con- forme alle regole del codice della strada, ma può esse- re fornita anche indirettamente, e cioè dimostrando che il comportamento della vittima è stato il fattore cau- esclusivo sale dat ey l bik dannoso» ha, ampiamente e dettagliatamente deli'evento indicato lo circostanze, di faulo, che facevano ritenere l'esclusiva responsabilità del RA in ordine al ve- rificarsi del sinistro stradale oggetto di controver- gia. È di palmare evidenza, pertanto, che lā dedotta omessa motivazione non sussiste. j zutti4. Con il secondo, terzo e quarto motivo intimamente connessi e da esaminare congiuntamente, il ricorrente denunzia, ancora: violazione dell'art. 2697 C.C.> per avore la sentenza gravata affermato che non era risultato prova- to che l'automobilista viaggiassc contromano, con ciò inverzendo l'onere della prova atteso che inconbevа all'autombilista dimostrare che l'incidenţe si era ve- rificato nonostante il rispetto di tutte le norme di circolazione da parle sua;
«violazione dell'art. 2054 c.c.», considerato che era олете dell'automobilista, per superare la presun- zione di colpa incombente sullo stesso, dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
- «violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per difetto di motivazione sulla colpa esclusiva del pedone», tenu- to presente che i giudici del merito hanno ritenuto raggiunta la prova della colpa esclusiva del pedone, per avere Io stesso attraversato 1 A strada benché avesse la visuale coperta e non fosse in grado di sape- re se dalla sua sinistra provenissero veicoli>> senza considerare che una tale circostanza non elemento esclusivo di colpevolezza, per non essere stato dimo- strato che egli apparve repentinamente e di scatto, escludendo qualunque intervallo psicotecnico da parte del conducente del veicolo investitore>>.
5. Tutte le riferite censure sono infondate. Come noto, giusta quanto assolutamente pacifico, presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi ora da parte di queal'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone tenga una condotta impre- vedibile ed ¿normale, sicché 1'automobilista si trovi nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque d. osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto ai ve- rifica quando il pedone appare all'improvviso sulla craiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza inci- denti con nasso di causalità sul sinistro (Cass., 23 agosto 1997, n. 7922). Contemporaneamente, deve ribadirsi che la prova li- boratoria di cui all'art. 2054 c.c., nel caso di danni 7 prodotti a persone 다 cose dalla circolazione di un vei- colo, non deve essere neccssariamente dala in modo di- retto cioè dimostrando di avere tenuto un comportamer.to esente da colpa e perfettamente conforme alle regole dcl codice della strada, ma può risultare anche dal - l'accertamento che il comportamento della vittima sia elato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente attese le concrete circostanze della circolazione e la conee- guente impossibilità di attuare una qualche idonea ma- novra di emergenza (Cass., 18 ottobre 2001, F. 12751}. חז altri termini, la responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento del pedone pur essendo pre- surta, può tuttavia essere esclusa non golo quando 1'investitore abbia formito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quan- do risulti con certezza dalle modalità del fatto che псп уі era alcuna reale possibilità di evitare da parte l'incidente, come nel caso in cui il pedone abbia SLA compiuto un movimento inatteso e repentino sì da non consentire al conducente del veicolo, data la impreve- dibilità e anormalità di esso, di porre in atto la ma- novra che avrebbe potuto impedirne 1'investimento (Cass. 16 giugno 1998, Π. 5983 Cass., 23 agosto 1997, n. 7922). 8 Pacifico, in diritto, quanto precede, si 08SCIVa che nella specie i giudici del merito nel rendere la loro pronunzia si sone puntualmente attenuti alle rego- le sopra ricordate e che, pertanto, la sentenza gravata non è incorsa nelle denunziate violazioni di legge. Ha accertato, infatti, in linea di fatto, la gen- tenza in questa sede impugnata - sulla base del resto delle stesse dichiarazioni rese dallo stesse RA che l'attuale ricorrente «fu investito non appena auperata la sagoma del Furgone parcheggiato in se- conda fila, quando aveva effettivamente percorso circa tre metri». Il RA, in altri termini, come si precisa nella pronunzia Ora impugnata, con imprudenza, imperizia e disattenzioni estreme iniziò ad attraversare la strada benché avesse la visuale coperta e поп fosse in grado di sapere Be dalla sua sinistra provenissero veicoli. mentre per converso, doveva essere per lui evidente che non poteva essere avvistato dai veicoli provenienti da quella direzione>>. I giudici del merito, in altri termini, hanno ac certato che il RA, da un lato, ha iniziato 'attraversamento della strada senza verificare se pro- venissero, Calla Sua sinistra veicoli, dall'altro, in condizioni tali da non poter essere visto dai conducen- ci dei veicoli marcianti 3ulla strada stess a, perché coperto dalla sagora di un furgone parcheggiato in Be- conda fila. E' palese, in una tale contesto, che esattamente i giudici del merito hanno escluso una pur concorrente responsabilità del conducente del veicolo, essendo sta- to il comportamento della vittima - paratosi improvvi- samente sulla traiettoria di marcia del veicclo dal re- tro di un furgone che ne copriva la visibilità e che rendeva il pedone stesso in condizioni di non essere visto] - il fattore causale esclusivo dell'evento dan- подо, Non sussiste, al riguardo, neppure il vizio di mo- tivazione adombrato con il quarto motivo, atteso, a ta- cere d'altro che non risultano indicate quale siano le circostanze di fatto trascurate 0 ΠΟΠ adeguatamente considerate dal giudice del merito che, ove tenute pre- senti, avrebbero potuto condurre a una diversa soluzio- ne della lite. é, атсэта, come pur si invoca nel quarto motivo, la pronunzia in ename gi pone in contrasto con l'insegnamento di questa Corte regolatrice di cui a Саза. 23 luglio 1993, n. 8226, c in forza del quale il comportamento colposo del pedone può portare all'esclu- sione della responsabilità del conducente del veicolo, 10 superando la presunzione di cui all'art. 2054 comma 1 C.C. solo in presenza di particolari condizioni quali la sua repentinità ed imprevedibilità, la concreta im- possibilità di LI Lempestivo avvistamento e l'assenza di qualsiasi comportamento colposo da parte del condu- cente del veicolo. Come si è osservato sopra, infatti, è rimasto ac- certato che nella specie, attese le circostanze di fat- to in cui si è verificato il sinistro (il pedone fu in- vestito «non appena superata la sagoma di un furgone parcheggiato in seconda fila» che lo rendeva «invisibi- le» alle vetture marcianti sulla strada) la repentinità J c 'imprevedibilità della condotta del pedone aveva re- 50 impossibile TL concreto avvistamento del pedone stesso da parte del conducente del veicolo investitore e, quindi, di predisporre manovre di emergenza di sor- ta.
6. Con il quinto, e ultimo, motivo il ricorrente denunzia, infine, «violazione dell'art. 1227, comma 1, C.C.>>>> sul rilievo che «ammesso e non concesSO תנו CON- corso di colpa da parte del pedore, la corte di merico avrebbe dovuto graduare la responsabilità e il risarci - mento, П.Э non mandare assolto l'automobilista c por 09- 50 la MA dal dovere di risarcire il danno».
7. Al pari dei precedenti il motivo è infondato. 11 Essendo rimasto accertato, infatti, che il sinistro per cui è controversia si è verificato per fatto e col- pa esclusiva del RA è di palmare evidenza che esat - tamente giudici del merito hanno escluso qualsiasi responsabilità del conducente del veicolo investitore, e per esso, della MAA, aenza fare applicazione delle regole di cui all'art. 1227 c.C.
8. Risultato totalmente infondato il proposto ri- corso, in conclusione, deve rigettarsi, Con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giu- AGANZA CA dizio di legittimità, liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
7729 La Corte, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di €107.71 questo giudizio di legittimità, liquidate, in € oltre € 1500,00 per onorari. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il ATA HEADABL SASTALA IZA HOẾT +129.PP! giorno 11 giugno 2002. 30.mp il Consigliere relatore est. 160.101 lepen themврий 10,33 Euro 10,33 Euro Fonte 139,446 il PresidentePreside Deposi ts Oggi, 8 21.07 favara 06 IL CANCELL Dotssa Mario Ga VOT