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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
In persona del Giudice dott.ssa Paola Fracassi
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 3362/2020 RG promossa da:
Parte_1
con avv. Daniele Ganz
parte attrice contro
CP_1
con avv. Gianluca Saccoccia e Davide Rubino
parte convenuta
Conclusioni della parte attrice: “come in atti” (cfr. verbale 10.12.24)
Conclusioni della parte convenuta: “come da note conclusive autorizzate e datate 29.11.24” (cfr. verbale 10.12.24)
***
Cenni processuali
Con atto di citazione datato 21.4.2020 ha Parte_1 citato in giudizio società licenziataria per l'Italia del marchio “Bata”, che si occupa CP_1 di produzione e distribuzione di calzature nel mondo, lamentando di aver patito ingenti danni a causa della condotta della convenuta, dopo un rapporto contrattuale proficuo durato moltissimi anni.
Parte In forza di tale rapporto, in essere dagli anni 1980 e terminato nel 2019, era incaricata da del processo di elaborazione dati e stampa di etichette con codici a barre destinate CP_1 all'aziende produttrici di scarpe.
Secondo la ricostruzione attorea, la convenuta Compar sarebbe responsabile: del mancato Parte pagamento di fatture emesse da a con conseguente danno a Controparte_2 Parte carico di per € 102.412,64, nonchè del recesso di fatto dal rapporto contrattuale regolato Parte dagli accordi siglati tra le parti il 17.11.86 e 5.12.94, con conseguente danno a carico di
1
per € 700.000,00; sarebbe infine responsabile di aver illegittimamente utilizzato la procedura di elaborazione dati per la stampa delle etichette messa a punto dall'attrice, con conseguente Parte danno a carico di per € 300.000,00.
Si è costituita in giudizio contestando le tesi attoree e chiedendo il rigetto di ogni CP_1 domanda.
A seguito di prima udienza (19.11.20) e del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 cpc, la causa è stata ritenuta matura per la decisione.
Dopo alcuni rinvii e riassegnazioni, alla udienza 22.04.24, discussa la vertenza ex art. 281 sexies cpc, il Giudice – all'esito della camera di consiglio - ha rimesso la causa in istruttoria per procedere all'assunzione delle prove orali.
L'istruttoria orale si è svota nel corso delle udienze 21.5.24, 28.06.24, 05.09.24, 21.11.24.
Alla udienza 10.12.24 sono state precisate le conclusioni e i legali hanno rinunciato ai termini ex art. 190 cpc, avendo già depositato le note conclusive.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte Le domande di sulle quali il Giudice è chiamato a decidere sono quelle contenute nella memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 cpc, dal momento che - negli atti successivi - il legale si è limitato a richiamare le conclusioni già formulate.
Tali domane, che si articolano in richieste di accertamento e di condanna, si possono suddividere in tre ambiti, riguardanti, rispettivamente:
Parte 1)il credito di verso del quale, secondo l'attrice, dovrebbe rispondere la CP_2 convenuta in forza di “responsabilità contrattuale diretta di nella obbligazione CP_1 relativa al pagamento del corrispettivo” (pag. 4 citazione),
Parte 2)il recesso illegittimo che avrebbe effettuato rispetto agli impegni presi con CP_1 tramite accordi scritti del 17.11.86 e 5.12.94,
3)il procedimento “know how” per la produzione delle etichette che avrebbe copiato da CP_1 Parte e utilizzato illecitamente.
Tutte le domande attoree sono infondate per i motivi che seguono.
Parte Quanto al credito di verso si osserva quanto segue. Controparte_2
Parte I documenti prodotti da dimostrano che l'attrice era perfettamente in grado di riferirsi direttamente a già nel 2011 (doc. 5), che l'attrice ha emesso ben 9 fatture nel corso
CP_2 del 2014 nei confronti di ma soprattutto che l'attrice non ha mai contestato la
CP_2 titolarità del debito, riferendola a per anni, quantomeno sino al gennaio 2017;
CP_2
Parte seguito della apertura della procedura di “redressement judiciaire” di si è
CP_2
Parte attivata ed è riuscita ad ottenere l'ammissione al passivo (doc. 9,10,11,12,13,14 , per poi
Parte ricevere la notizia che il credito era da considerarsi irrecuperabile (doc. 15 .
Parte Appare dunque incoerente e pretestuosa, prima ancora che infondata, la decisione di rivolgere le proprie pretese verso altro soggetto – - solo a fronte dell'esito negativo CP_1 del tentativo di recuperare il proprio credito nei confronti di . CP_2
Parte Anche ammettendo - per ipotesi che - avesse inviato gli ordini a per conto di CP_1
[...]
la convenuta si sarebbe comportata come nuncius e il contratto si sarebbe concluso tra CP_2 Parte e con assunzione dei conseguenti obblighi in capo a queste Controparte_2 ultime.
Parte Si noti che nel corso degli anni – dal 2009 al 2019 - più volte ha intrattenuto il rapporto contrattuale con ditte straniere riconducibili al Gruppo Bata, intestando a loro direttamente le fatture (doc. 17 TDP).
Parte Il TE , Amministratore Delegato di dal 2002 al 2014, sentito alla udienza Testimone_1
28.06.24 ha dichiarato (cap. 6 memoria istruttoria attrice): “ ha dato indicazione perché CP_1 le fatture venissero intestate a non è stata una operazione facile perché ci CP_2 servivano tutti i dati della ditta straniera;
ciò è avvenuto dal 2011 in avanti, fino al 2011 si fatturava tutto a Compar, anche qui parlo in termini generali, non mi riferisco solo alle fatture che vedo sub doc 7”.
Parte Il TE , dipendente di da settembre 2016 fino a agosto 2019, sentito Testimone_2 anch'egli nel corso della udienza 28.06.24, ha spiegato bene il modus operandi adottato per gli ordini riferibili a ditte straniere (cap. 1 memoria istruttoria attrice): “dal 2012 in avanti ricordo che gli ordini provenivano da che aveva messo a disposizione un server, si CP_1 scaricavano gli ordini che riguardavano la merce cioè le calzature, da questi attraverso le regole note si giungeva alla stampa delle etichette;
ricordo che la fatturazione relativa alle etichette era fatta nei confronti di oppure nei confronti delle ditte straniere, a seconda CP_1 dei casi. ADR se dagli ordini che giungevano si arrivava a fatturare ad altre aziende, significa che gli ordini provenivano anche da altre aziende”
In definitiva, non vi è prova di responsabilità in capo a con riferimento al rapporto CP_1 Parte creditizio intercorso tra e , perciò la domanda deve essere rigettata. CP_2
Parte Quanto al recesso che avrebbe effettuato rispetto agli impegni presi con CP_1 ogni considerazione in fatto e diritto deve partire dall'analisi degli scritti del 17.11.86 e 5.12.94, Parte prodotti da sub doc. 3 e 4, perché questi solo erano i contratti che disciplinavano i rapporti tra le due parti al tempo in cui – nel 2019 - si è interrotta definitivamente la collaborazione.
I suddetti contratti, al di là del nomen, non sono altro che accordi quadro per la regolamentazione del servizio di fornitura di etichette con codice a barre, che danno alcune indicazioni operative e sui prezzi.
Al di là di una previsione di massima per l'anno 1987 (introdotta dall'avverbio
“presumibilmente” alla clausola 4, doc. 3) – detti contratti non individuano quantitativi minimi di merce da ordinare/fornire; non impongono a alcun obbligo di fornirsi di etichette in CP_1 Parte via esclusiva presso introducono un meccanismo di rinnovo tacito annuale del contratto
(cfr. clausola 12 di entrambi i documenti) ma al tempo stesso non prescrivono alle parti l'obbligo di manifestare la volontà di recesso con particolari modalità, ad esempio con forma scritta.
Parte Tutta la documentazione prodotta da in allegato all'atto di citazione e alla memorie n. 1 e 2, dimostra che nel 2019 gli ordini per la produzione di etichette provenienti da erano CP_1 Parte sensibilmente diminuiti (ma non azzerati), al punto che aveva chiesto con insistenza spiegazioni e che – in assenza di risposte che attendeva via mail – aveva deciso di interrompere i propri servizi a vantaggio della convenuta.
Si vedano, in particolare, i doc. 19, 20, 21 di TDP.
Con riferimento a quest'ultimo documento, che riporta la trascrizione del colloquio avvenuto in data 5.4.19, contestato solo in modo generico da parte convenuta (la quale – anzi - lo cita a sostegno delle proprie tesi a pag. 13 della comparsa di costituzione), è significativo il passaggio in cui per conto di rispondendo ad un sollecito sulle prospettive ER CP_1 Parte future per TDP, dichiara: “per il futuro non sono rosee sono più nere che blu” (doc. 21 pag. 1).
Anche se non si rinviene agli atti la prova della manifestazione scritta di volontà di di CP_1 Parte recedere dal rapporto in essere con è evidente che l'attrice era stata resa edotta dalla convenuta del cambiamento delle proprie scelte e della possibile futura evoluzione nel senso della interruzione della collaborazione.
Parte Va tenuto presente – in ogni caso - che non era l'unica cliente di (doc. 17 attrice). CP_1
Parte Al termine della lite, non ha dato prova del recesso illegittimo di ancor prima che CP_1 dei lamentati danni, pertanto la relativa domanda dovrà essere rigettata.
Per quanto concerne - infine - il procedimento “know-how” per la produzione delle Parte etichette che avrebbe copiato da e utilizzato illecitamente, dall'esame dei CP_1 documenti in atti risulta che effettivamente l'attrice nel corso del 2015 aveva inviato alla convenuta la bozza di un contratto corredato da 4 allegati descriventi (anche) le procedure per la Parte Parte creazione delle etichette (doc. da 34 a 37 ; risulta inoltre che nel 2018 avesse fornito a un catalogo o “book” di etichette, con rappresentazione fotografica delle stesse (doc. CP_1 Parte 39,40 .
I testi e sentiti alla udienza 21.05.24, hanno dichiarato, Testimone_3 ER Parte per quanto concerne il catalogo di etichette (doc. 40 , che i layout sono stati creati da Parte Cont e inviati a si tratta di un “book” che ha acquistato da . CP_1 CP_1
Tutti i testi sentiti alla udienza sopra menzionata - Testimone_4 ER
, che hanno lavorato o lavorano presso - hanno anche spiegato che Testimone_5 CP_1
Globe, applicativo di cui si è servita da un certo momento in avanti, serve come gestore CP_1 di documenti e per altri servizi, può anche stampare etichette;
è gestito da Arket, che lo ha configurato secondo le esigenze della convenuta, si tratta di un prodotto di mercato che qualunque società può acquistare, come ha fatto ciò è confermato dai doc. da 12 a 17 CP_1 di parte convenuta.
Non risultano particolari ragioni per dubitare della attendibilità dei testi.
Non vi è prova che abbia diffuso la bozza di accordo, gli allegati o il “book”. CP_1
La somiglianza dei prototipi di etichette (doc. 40 e 41 TDP) e la coincidenza nel nome non è determinante, potrebbe dipendere da diverse ragioni, anche di opportunità.
Anche in questo caso, all'esito della istruttoria svolta, gli assunti di sull'uso illecito del CP_1 cd. “know-how” non risultano provati, prima ancora che dei danni che afferma di aver patito.
Parte Al termine della causa, in ragione della totale soccombenza, dovrà essere condannata alla rifusione delle spese di lite per intero, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. rg. 3362/2020,
1)rigetta ogni domanda di parte attrice;
2)condanna - a pagare a Parte_1 CP_1 titolo di spese legali, la somma di euro 32.000,00, oltre spese borsuali documentate, spese generali 15%, cpa e iva come per legge.
Venezia, 31.12.24
IL GOP
dott.ssa Paola Fracassi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
In persona del Giudice dott.ssa Paola Fracassi
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 3362/2020 RG promossa da:
Parte_1
con avv. Daniele Ganz
parte attrice contro
CP_1
con avv. Gianluca Saccoccia e Davide Rubino
parte convenuta
Conclusioni della parte attrice: “come in atti” (cfr. verbale 10.12.24)
Conclusioni della parte convenuta: “come da note conclusive autorizzate e datate 29.11.24” (cfr. verbale 10.12.24)
***
Cenni processuali
Con atto di citazione datato 21.4.2020 ha Parte_1 citato in giudizio società licenziataria per l'Italia del marchio “Bata”, che si occupa CP_1 di produzione e distribuzione di calzature nel mondo, lamentando di aver patito ingenti danni a causa della condotta della convenuta, dopo un rapporto contrattuale proficuo durato moltissimi anni.
Parte In forza di tale rapporto, in essere dagli anni 1980 e terminato nel 2019, era incaricata da del processo di elaborazione dati e stampa di etichette con codici a barre destinate CP_1 all'aziende produttrici di scarpe.
Secondo la ricostruzione attorea, la convenuta Compar sarebbe responsabile: del mancato Parte pagamento di fatture emesse da a con conseguente danno a Controparte_2 Parte carico di per € 102.412,64, nonchè del recesso di fatto dal rapporto contrattuale regolato Parte dagli accordi siglati tra le parti il 17.11.86 e 5.12.94, con conseguente danno a carico di
1
per € 700.000,00; sarebbe infine responsabile di aver illegittimamente utilizzato la procedura di elaborazione dati per la stampa delle etichette messa a punto dall'attrice, con conseguente Parte danno a carico di per € 300.000,00.
Si è costituita in giudizio contestando le tesi attoree e chiedendo il rigetto di ogni CP_1 domanda.
A seguito di prima udienza (19.11.20) e del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 cpc, la causa è stata ritenuta matura per la decisione.
Dopo alcuni rinvii e riassegnazioni, alla udienza 22.04.24, discussa la vertenza ex art. 281 sexies cpc, il Giudice – all'esito della camera di consiglio - ha rimesso la causa in istruttoria per procedere all'assunzione delle prove orali.
L'istruttoria orale si è svota nel corso delle udienze 21.5.24, 28.06.24, 05.09.24, 21.11.24.
Alla udienza 10.12.24 sono state precisate le conclusioni e i legali hanno rinunciato ai termini ex art. 190 cpc, avendo già depositato le note conclusive.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte Le domande di sulle quali il Giudice è chiamato a decidere sono quelle contenute nella memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 cpc, dal momento che - negli atti successivi - il legale si è limitato a richiamare le conclusioni già formulate.
Tali domane, che si articolano in richieste di accertamento e di condanna, si possono suddividere in tre ambiti, riguardanti, rispettivamente:
Parte 1)il credito di verso del quale, secondo l'attrice, dovrebbe rispondere la CP_2 convenuta in forza di “responsabilità contrattuale diretta di nella obbligazione CP_1 relativa al pagamento del corrispettivo” (pag. 4 citazione),
Parte 2)il recesso illegittimo che avrebbe effettuato rispetto agli impegni presi con CP_1 tramite accordi scritti del 17.11.86 e 5.12.94,
3)il procedimento “know how” per la produzione delle etichette che avrebbe copiato da CP_1 Parte e utilizzato illecitamente.
Tutte le domande attoree sono infondate per i motivi che seguono.
Parte Quanto al credito di verso si osserva quanto segue. Controparte_2
Parte I documenti prodotti da dimostrano che l'attrice era perfettamente in grado di riferirsi direttamente a già nel 2011 (doc. 5), che l'attrice ha emesso ben 9 fatture nel corso
CP_2 del 2014 nei confronti di ma soprattutto che l'attrice non ha mai contestato la
CP_2 titolarità del debito, riferendola a per anni, quantomeno sino al gennaio 2017;
CP_2
Parte seguito della apertura della procedura di “redressement judiciaire” di si è
CP_2
Parte attivata ed è riuscita ad ottenere l'ammissione al passivo (doc. 9,10,11,12,13,14 , per poi
Parte ricevere la notizia che il credito era da considerarsi irrecuperabile (doc. 15 .
Parte Appare dunque incoerente e pretestuosa, prima ancora che infondata, la decisione di rivolgere le proprie pretese verso altro soggetto – - solo a fronte dell'esito negativo CP_1 del tentativo di recuperare il proprio credito nei confronti di . CP_2
Parte Anche ammettendo - per ipotesi che - avesse inviato gli ordini a per conto di CP_1
[...]
la convenuta si sarebbe comportata come nuncius e il contratto si sarebbe concluso tra CP_2 Parte e con assunzione dei conseguenti obblighi in capo a queste Controparte_2 ultime.
Parte Si noti che nel corso degli anni – dal 2009 al 2019 - più volte ha intrattenuto il rapporto contrattuale con ditte straniere riconducibili al Gruppo Bata, intestando a loro direttamente le fatture (doc. 17 TDP).
Parte Il TE , Amministratore Delegato di dal 2002 al 2014, sentito alla udienza Testimone_1
28.06.24 ha dichiarato (cap. 6 memoria istruttoria attrice): “ ha dato indicazione perché CP_1 le fatture venissero intestate a non è stata una operazione facile perché ci CP_2 servivano tutti i dati della ditta straniera;
ciò è avvenuto dal 2011 in avanti, fino al 2011 si fatturava tutto a Compar, anche qui parlo in termini generali, non mi riferisco solo alle fatture che vedo sub doc 7”.
Parte Il TE , dipendente di da settembre 2016 fino a agosto 2019, sentito Testimone_2 anch'egli nel corso della udienza 28.06.24, ha spiegato bene il modus operandi adottato per gli ordini riferibili a ditte straniere (cap. 1 memoria istruttoria attrice): “dal 2012 in avanti ricordo che gli ordini provenivano da che aveva messo a disposizione un server, si CP_1 scaricavano gli ordini che riguardavano la merce cioè le calzature, da questi attraverso le regole note si giungeva alla stampa delle etichette;
ricordo che la fatturazione relativa alle etichette era fatta nei confronti di oppure nei confronti delle ditte straniere, a seconda CP_1 dei casi. ADR se dagli ordini che giungevano si arrivava a fatturare ad altre aziende, significa che gli ordini provenivano anche da altre aziende”
In definitiva, non vi è prova di responsabilità in capo a con riferimento al rapporto CP_1 Parte creditizio intercorso tra e , perciò la domanda deve essere rigettata. CP_2
Parte Quanto al recesso che avrebbe effettuato rispetto agli impegni presi con CP_1 ogni considerazione in fatto e diritto deve partire dall'analisi degli scritti del 17.11.86 e 5.12.94, Parte prodotti da sub doc. 3 e 4, perché questi solo erano i contratti che disciplinavano i rapporti tra le due parti al tempo in cui – nel 2019 - si è interrotta definitivamente la collaborazione.
I suddetti contratti, al di là del nomen, non sono altro che accordi quadro per la regolamentazione del servizio di fornitura di etichette con codice a barre, che danno alcune indicazioni operative e sui prezzi.
Al di là di una previsione di massima per l'anno 1987 (introdotta dall'avverbio
“presumibilmente” alla clausola 4, doc. 3) – detti contratti non individuano quantitativi minimi di merce da ordinare/fornire; non impongono a alcun obbligo di fornirsi di etichette in CP_1 Parte via esclusiva presso introducono un meccanismo di rinnovo tacito annuale del contratto
(cfr. clausola 12 di entrambi i documenti) ma al tempo stesso non prescrivono alle parti l'obbligo di manifestare la volontà di recesso con particolari modalità, ad esempio con forma scritta.
Parte Tutta la documentazione prodotta da in allegato all'atto di citazione e alla memorie n. 1 e 2, dimostra che nel 2019 gli ordini per la produzione di etichette provenienti da erano CP_1 Parte sensibilmente diminuiti (ma non azzerati), al punto che aveva chiesto con insistenza spiegazioni e che – in assenza di risposte che attendeva via mail – aveva deciso di interrompere i propri servizi a vantaggio della convenuta.
Si vedano, in particolare, i doc. 19, 20, 21 di TDP.
Con riferimento a quest'ultimo documento, che riporta la trascrizione del colloquio avvenuto in data 5.4.19, contestato solo in modo generico da parte convenuta (la quale – anzi - lo cita a sostegno delle proprie tesi a pag. 13 della comparsa di costituzione), è significativo il passaggio in cui per conto di rispondendo ad un sollecito sulle prospettive ER CP_1 Parte future per TDP, dichiara: “per il futuro non sono rosee sono più nere che blu” (doc. 21 pag. 1).
Anche se non si rinviene agli atti la prova della manifestazione scritta di volontà di di CP_1 Parte recedere dal rapporto in essere con è evidente che l'attrice era stata resa edotta dalla convenuta del cambiamento delle proprie scelte e della possibile futura evoluzione nel senso della interruzione della collaborazione.
Parte Va tenuto presente – in ogni caso - che non era l'unica cliente di (doc. 17 attrice). CP_1
Parte Al termine della lite, non ha dato prova del recesso illegittimo di ancor prima che CP_1 dei lamentati danni, pertanto la relativa domanda dovrà essere rigettata.
Per quanto concerne - infine - il procedimento “know-how” per la produzione delle Parte etichette che avrebbe copiato da e utilizzato illecitamente, dall'esame dei CP_1 documenti in atti risulta che effettivamente l'attrice nel corso del 2015 aveva inviato alla convenuta la bozza di un contratto corredato da 4 allegati descriventi (anche) le procedure per la Parte Parte creazione delle etichette (doc. da 34 a 37 ; risulta inoltre che nel 2018 avesse fornito a un catalogo o “book” di etichette, con rappresentazione fotografica delle stesse (doc. CP_1 Parte 39,40 .
I testi e sentiti alla udienza 21.05.24, hanno dichiarato, Testimone_3 ER Parte per quanto concerne il catalogo di etichette (doc. 40 , che i layout sono stati creati da Parte Cont e inviati a si tratta di un “book” che ha acquistato da . CP_1 CP_1
Tutti i testi sentiti alla udienza sopra menzionata - Testimone_4 ER
, che hanno lavorato o lavorano presso - hanno anche spiegato che Testimone_5 CP_1
Globe, applicativo di cui si è servita da un certo momento in avanti, serve come gestore CP_1 di documenti e per altri servizi, può anche stampare etichette;
è gestito da Arket, che lo ha configurato secondo le esigenze della convenuta, si tratta di un prodotto di mercato che qualunque società può acquistare, come ha fatto ciò è confermato dai doc. da 12 a 17 CP_1 di parte convenuta.
Non risultano particolari ragioni per dubitare della attendibilità dei testi.
Non vi è prova che abbia diffuso la bozza di accordo, gli allegati o il “book”. CP_1
La somiglianza dei prototipi di etichette (doc. 40 e 41 TDP) e la coincidenza nel nome non è determinante, potrebbe dipendere da diverse ragioni, anche di opportunità.
Anche in questo caso, all'esito della istruttoria svolta, gli assunti di sull'uso illecito del CP_1 cd. “know-how” non risultano provati, prima ancora che dei danni che afferma di aver patito.
Parte Al termine della causa, in ragione della totale soccombenza, dovrà essere condannata alla rifusione delle spese di lite per intero, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. rg. 3362/2020,
1)rigetta ogni domanda di parte attrice;
2)condanna - a pagare a Parte_1 CP_1 titolo di spese legali, la somma di euro 32.000,00, oltre spese borsuali documentate, spese generali 15%, cpa e iva come per legge.
Venezia, 31.12.24
IL GOP
dott.ssa Paola Fracassi