TRIB
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 13/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1316/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 3 CONTENZIOSO CONTRATTUALE
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, nella persona del dott. Claudio Di Giacinto ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 1316, avente per oggetto ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. “prestazione d'opera intellettuale”
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Massimiliano Dileo, giusta procura rilasciata su foglio separato, trasmesso nel fascicolo telematico;
-RICORRENTE
Contro
(C.F. quale titolare dell'Impresa Controparte_1 CodiceFiscale_2
individuale BARCODE (P. IVA ). Controparte_2 P.IVA_1
-RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16.4.2025 l'Avv. ha adito codesto Tribunale al fine Parte_1
di ottenere la condanna di , nella qualità sopra indicata, al pagamento del Controparte_1 compenso professionale dalla stessa maturato per l'opera professionale prestata in suo favore in occasione del procedimento di sfratto per morosità azionato innanzi al Tribunale di Trani, Sezione
Civile (n 3119/2021 RG) dall'avv. Lattanzio Francesco Paolo Ruggiero, conclusosi con ordinanza di rilascio provvisorio e assegnazione del termine per l'introduzione della procedura di mediazione e del giudizio di merito.
Ha dedotto, in estrema sintesi, la ricorrente, di aver difeso la resistente nell'ambito del suddetto procedimento di sfratto, costituendosi in giudizio all'udienza del 21 giugno 2021 e opponendosi alla convalida. Che in seguito all'ordinanza di rilascio l'avv. Lattanzio aveva introdotto il giudizio di merito, iscritto al n. 3371/2021 R.G. e che l'avv. aveva prestato la propria Parte_1 attività difensiva in favore della resistente anche nell'ambito di tale giudizio, redigendo memoria difensiva, partecipando a n. 6 udienze e redigendo note conclusive, a seguito delle quali era stata emessa pronuncia di accoglimento delle domande proposte dal ricorrente. Ha invocato, dunque, il pagamento del compenso secondo i criteri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione ai
“procedimenti per convalida locatizia”, allo scaglione “da € 5.201 a € 26.000”, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisoria, per la somma di € 1.500,00, oltre r.f.s.g. e cassa forense, con l'ammontare finale pari ad € 1.794,00-
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “1) accertare e dichiarare il diritto dell'avv.
a percepire il compenso alla stessa dovuto in conseguenza dell'incarico Parte_1
espletato su mandato della sig.ra in proprio e quale titolare della ditta Controparte_1
individuale OD 27 , nei giudizi indicati nella narrativa del presente atto, Controparte_2 quantificato nella misura di € 1.794,00 comprensivo di rimborso forfettario e accessori fiscali di legge, oltre gli interessi legali dal dì della domanda al soddisfo, ovvero in quell'altra misura maggiore o minore ritenuta di giustizia. 2) Conseguentemente si condanni la sig.ra
[...]
in proprio e quale titolare della ditta individuale OD 27 di Angela NT, CP_1 corrente in Barletta al pagamento in favore dell'avv. della complessiva Parte_1 somma di € 1.794,00 comprensiva di accessori fiscali, oltre interessi legali dal dì del dovuto e sino al soddisfo, ovvero quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. 3) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio;
Nessuno si è costituito per la resistente e, all'udienza del
18.4.2024 ne è stata dichiarata la contumacia. Alla medesima udienza i ricorrenti, su invito del
Giudice, hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa e il Tribunale ha riservato il deposito della sentenza ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.”-
Nessuno si è costituito per la resistente e con provvedimento del 27.9.2024 ne è stata dichiarata la contumacia. La causa è stata istruita a mezzo documentale e all'udienza del 19.12.2024, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., previa precisazione delle conclusioni ad opera del ricorrente, la causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c.-
------------
Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito enunciate.
Risulta anzitutto documentato lo svolgimento dell'incarico da parte della ricorrente, risultante dalla produzione versata in atti dalla stessa (cfr. comparse di costituzione, procura alle liti, note conclusive, verbali e documenti di causa, ordinanza n. 1852/2021 e sentenza n. 270/2023: all. fasc. ricorrente) e - in mancanza di eccezioni della resistente contumace - resta esclusivamente da procedere alla quantificazione del compenso spettante alla professionista per la prestazione espletata.
Al riguardo, giova anzitutto premettere che, pur avendo nelle conclusioni la ricorrente invocato il pagamento del compenso per “i giudizi” indicati in narrativa, nella parte motiva la stessa sembra aver limitato il calcolo del compenso al solo procedimento di convalida: circostanza confermata del resto dall'esiguo ammontare della somma richiesta. Ad ogni modo, il quantum invocato dalla ricorrente costituisce il limite massimo di liquidazione che il Tribunale non può oltrepassare, in aderenza al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112
c.p.c.).
Tanto premesso, occorre chiarire che il compenso, in assenza di pattuizione preventiva tra le parti, deve esser determinato applicando i parametri indicati nel D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/22) – sotto il cui vigore ha trovato conclusione l'attività professionale – prendendo in considerazione la Tabella relativa ai procedimenti per convalida locatizia e tenendo conto del valore del procedimento (scaglio tra 5.200,00 e 26.000,00), con l'applicazione dei valori medi previsti e indicati nell'allegata tabella per le fasi di studio ed introduttiva e con riduzione del
50% di quello relativo alle fasi di trattazione e decisoria, in ragione dell'attività difensiva concretamente svolta e dell'assenza di attività istruttoria.
Spetta, in definitiva, al difensore un compenso pari ad 2.106,00, il quale deve però esser ridotto ad euro 1.500,00 in forza del richiamato principio di corrispondenza domanda/sentenza, oltre r.f.s.g. (€ 225,00), iva cpa (e. 69.00) – esclusa l'iva, non richiesta e dunque pari a complessivi €
1.794,00, pari a quanto richiesto in ricorso. Su tale somma, trattandosi di debito di valuta, non spetta alcuna rivalutazione monetaria, mentre possono esser riconosciuti gli interessi moratori, al tasso legale dalla diffida stragiudiziale del 6.11.2023 (v. doc. fasc. ricorrente) e sino al soddisfo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della resistente ex art. 91 c.p.c., e sono liquidate come in dispositivo, avvalendosi dei medesimi parametri indicati nel D.M. n.55/2014
(come modificato dal DM n. 147/2022), in relazione alla tabella relativa ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00), con l'applicazione dei valori medi indicati nell'allegata tabella, ridotti del 50% per tutte le fasi, tenendo conto della bassa complessità dell'affare, dell'assenza della fase istruttoria e della mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione Monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con il ricorso del 16.4.2024, nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
1- Accoglie il ricorso per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna
[...]
a corrispondere, in favore della ricorrente a titolo di compenso CP_1 Parte_1 per l'attività difensiva prestata, la complessiva somma di euro 1.794,00, inclusiva di accessori, oltre interessi legali con la decorrenza indicata in motivazione;
2- condanna la resistente al rimborso, in favore della ricorrente Controparte_1
delle spese processuali relative al presente ricorso, liquidate in € 125,00 per Parte_1 esborsi documentati ed € 1.278,00 per compenso professionale al difensore, oltre r.f.s.g. al 15% e accessori ove dovuti come per legge.
Così deciso in Trani, il 13 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 3 CONTENZIOSO CONTRATTUALE
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, nella persona del dott. Claudio Di Giacinto ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 1316, avente per oggetto ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. “prestazione d'opera intellettuale”
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Massimiliano Dileo, giusta procura rilasciata su foglio separato, trasmesso nel fascicolo telematico;
-RICORRENTE
Contro
(C.F. quale titolare dell'Impresa Controparte_1 CodiceFiscale_2
individuale BARCODE (P. IVA ). Controparte_2 P.IVA_1
-RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16.4.2025 l'Avv. ha adito codesto Tribunale al fine Parte_1
di ottenere la condanna di , nella qualità sopra indicata, al pagamento del Controparte_1 compenso professionale dalla stessa maturato per l'opera professionale prestata in suo favore in occasione del procedimento di sfratto per morosità azionato innanzi al Tribunale di Trani, Sezione
Civile (n 3119/2021 RG) dall'avv. Lattanzio Francesco Paolo Ruggiero, conclusosi con ordinanza di rilascio provvisorio e assegnazione del termine per l'introduzione della procedura di mediazione e del giudizio di merito.
Ha dedotto, in estrema sintesi, la ricorrente, di aver difeso la resistente nell'ambito del suddetto procedimento di sfratto, costituendosi in giudizio all'udienza del 21 giugno 2021 e opponendosi alla convalida. Che in seguito all'ordinanza di rilascio l'avv. Lattanzio aveva introdotto il giudizio di merito, iscritto al n. 3371/2021 R.G. e che l'avv. aveva prestato la propria Parte_1 attività difensiva in favore della resistente anche nell'ambito di tale giudizio, redigendo memoria difensiva, partecipando a n. 6 udienze e redigendo note conclusive, a seguito delle quali era stata emessa pronuncia di accoglimento delle domande proposte dal ricorrente. Ha invocato, dunque, il pagamento del compenso secondo i criteri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione ai
“procedimenti per convalida locatizia”, allo scaglione “da € 5.201 a € 26.000”, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisoria, per la somma di € 1.500,00, oltre r.f.s.g. e cassa forense, con l'ammontare finale pari ad € 1.794,00-
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “1) accertare e dichiarare il diritto dell'avv.
a percepire il compenso alla stessa dovuto in conseguenza dell'incarico Parte_1
espletato su mandato della sig.ra in proprio e quale titolare della ditta Controparte_1
individuale OD 27 , nei giudizi indicati nella narrativa del presente atto, Controparte_2 quantificato nella misura di € 1.794,00 comprensivo di rimborso forfettario e accessori fiscali di legge, oltre gli interessi legali dal dì della domanda al soddisfo, ovvero in quell'altra misura maggiore o minore ritenuta di giustizia. 2) Conseguentemente si condanni la sig.ra
[...]
in proprio e quale titolare della ditta individuale OD 27 di Angela NT, CP_1 corrente in Barletta al pagamento in favore dell'avv. della complessiva Parte_1 somma di € 1.794,00 comprensiva di accessori fiscali, oltre interessi legali dal dì del dovuto e sino al soddisfo, ovvero quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. 3) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio;
Nessuno si è costituito per la resistente e, all'udienza del
18.4.2024 ne è stata dichiarata la contumacia. Alla medesima udienza i ricorrenti, su invito del
Giudice, hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa e il Tribunale ha riservato il deposito della sentenza ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.”-
Nessuno si è costituito per la resistente e con provvedimento del 27.9.2024 ne è stata dichiarata la contumacia. La causa è stata istruita a mezzo documentale e all'udienza del 19.12.2024, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., previa precisazione delle conclusioni ad opera del ricorrente, la causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c.-
------------
Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito enunciate.
Risulta anzitutto documentato lo svolgimento dell'incarico da parte della ricorrente, risultante dalla produzione versata in atti dalla stessa (cfr. comparse di costituzione, procura alle liti, note conclusive, verbali e documenti di causa, ordinanza n. 1852/2021 e sentenza n. 270/2023: all. fasc. ricorrente) e - in mancanza di eccezioni della resistente contumace - resta esclusivamente da procedere alla quantificazione del compenso spettante alla professionista per la prestazione espletata.
Al riguardo, giova anzitutto premettere che, pur avendo nelle conclusioni la ricorrente invocato il pagamento del compenso per “i giudizi” indicati in narrativa, nella parte motiva la stessa sembra aver limitato il calcolo del compenso al solo procedimento di convalida: circostanza confermata del resto dall'esiguo ammontare della somma richiesta. Ad ogni modo, il quantum invocato dalla ricorrente costituisce il limite massimo di liquidazione che il Tribunale non può oltrepassare, in aderenza al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112
c.p.c.).
Tanto premesso, occorre chiarire che il compenso, in assenza di pattuizione preventiva tra le parti, deve esser determinato applicando i parametri indicati nel D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/22) – sotto il cui vigore ha trovato conclusione l'attività professionale – prendendo in considerazione la Tabella relativa ai procedimenti per convalida locatizia e tenendo conto del valore del procedimento (scaglio tra 5.200,00 e 26.000,00), con l'applicazione dei valori medi previsti e indicati nell'allegata tabella per le fasi di studio ed introduttiva e con riduzione del
50% di quello relativo alle fasi di trattazione e decisoria, in ragione dell'attività difensiva concretamente svolta e dell'assenza di attività istruttoria.
Spetta, in definitiva, al difensore un compenso pari ad 2.106,00, il quale deve però esser ridotto ad euro 1.500,00 in forza del richiamato principio di corrispondenza domanda/sentenza, oltre r.f.s.g. (€ 225,00), iva cpa (e. 69.00) – esclusa l'iva, non richiesta e dunque pari a complessivi €
1.794,00, pari a quanto richiesto in ricorso. Su tale somma, trattandosi di debito di valuta, non spetta alcuna rivalutazione monetaria, mentre possono esser riconosciuti gli interessi moratori, al tasso legale dalla diffida stragiudiziale del 6.11.2023 (v. doc. fasc. ricorrente) e sino al soddisfo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della resistente ex art. 91 c.p.c., e sono liquidate come in dispositivo, avvalendosi dei medesimi parametri indicati nel D.M. n.55/2014
(come modificato dal DM n. 147/2022), in relazione alla tabella relativa ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00), con l'applicazione dei valori medi indicati nell'allegata tabella, ridotti del 50% per tutte le fasi, tenendo conto della bassa complessità dell'affare, dell'assenza della fase istruttoria e della mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione Monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con il ricorso del 16.4.2024, nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
1- Accoglie il ricorso per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna
[...]
a corrispondere, in favore della ricorrente a titolo di compenso CP_1 Parte_1 per l'attività difensiva prestata, la complessiva somma di euro 1.794,00, inclusiva di accessori, oltre interessi legali con la decorrenza indicata in motivazione;
2- condanna la resistente al rimborso, in favore della ricorrente Controparte_1
delle spese processuali relative al presente ricorso, liquidate in € 125,00 per Parte_1 esborsi documentati ed € 1.278,00 per compenso professionale al difensore, oltre r.f.s.g. al 15% e accessori ove dovuti come per legge.
Così deciso in Trani, il 13 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto