Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/06/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3169 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesca Cancedda, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesca Cancedda, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 29/03/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 CP_1
degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
Per_ 2) Le comuni figlie ed , verranno affidate ad entrambi i genitori, Per_1 secondo le disposizioni dell'affido condiviso, con collocazione e residenza anagrafica in Monserrato al Vico 2 Tito 17 presso la madre.
3) I genitori continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, e riconoscendo rispettivamente l'altrui ruolo genitoriale e rapportandosi in modo rispettoso e costruttivo, adotteranno consensualmente le decisioni di maggior interesse per le comuni figlie, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra-scolastiche, sportive e ricreative, ai viaggi di formazione e di svago, e in futuro, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali;
eserciteranno, di contro, separatamente la responsabilità relativamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, nonché assumeranno decisioni di emergenza qualora dovesse risultare compromessa la salute o la sicurezza del minore, informando al più presto possibile l'altro genitore.
Pag. 2 di 3 4) Ogni genitore avrà accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute e alla sicurezza delle figlie e l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori socio-sanitari che si occupano delle stesse.
5) I genitori si informeranno reciprocamente su questioni relative alle comuni figlie, alla situazione familiare e ad eventuali cambiamenti, senza la presenza dei Per_ minori, preservando ed da pressioni proprie e dei rispettivi Per_1 familiari, dai reciproci conflitti, da interferenze di terzi, nonché dalle questioni economiche;
che, salvo casi gravi ed eccezionali, i genitori si sostengano a vicenda al cospetto delle figlie e di terzi, evitando di screditare o denigrare l'altro genitore, anche quando apparentemente verranno commessi errori o sorgeranno problemi.
Per_ 6) Le comuni figlie, ed , staranno con il padre tutte le settimane dalla Per_1 domenica dalle ore 16.00 e fino alle 08.30 del lunedì.
Durante le festività tradizionali di Natale, le minori trascorreranno con ciascun genitore il 24 dicembre o il 25 dicembre secondo la regola dell'alternanza.
Con lo stesso criterio un genitore terrà le comuni figlie con sé il 31 dicembre o il
1° gennaio e il 5/6 gennaio in occasione della festività dell'Epifania.
Durante le vacanze Pasquali, salvo diverso accordo, le comuni figlie trascorreranno con ciascuno dei genitori, alternativamente, il giorno di Pasqua
o il Lunedì dell'Angelo.
7) Il signor verserà a titolo di contributo per il mantenimento delle comuni CP_1 figlie, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma mensile di € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Le parti concordano espressamente che la signora percepirà l'intera Pt_1 somma (100%) erogata dall'INPS a titolo di Assegno Unico e Universale.
Il signor si impegna a corrispondere, in favore della signora il 50% CP_1 Pt_1 delle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per le comuni figlie, secondo il Protocollo del Tribunale di Cagliari.
8) In ragione della reciproca indipendenza economica e della definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali, le parti danno atto che non dovrà tra esse darsi luogo ad alcuna attribuzione patrimoniale di mantenimento.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 05/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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