Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Valle d'Aosta, sentenza 23/12/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Valle d'Aosta |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. 61/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VALLE D’AOSTA
in composizione monocratica, nella persona del Primo Referendario Dott.ssa Laura ALESIANI, quale giudice designato, ha pronunciato, in esito all’udienza in data 26 novembre 2025, la seguente
SENTENZA
nel giudizio per la resa del conto, iscritto al n. 970 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per la Regione Valle d’Aosta nei confronti del comune di Cogne per mancata resa di conto, economo ER IK es. fin. 2016-2017-2019 VISTI gli articoli 141, 142, 143 e 144 del c.g.c;
VISTI gli atti di causa;
PRESENTI, all’udienza in camera di consiglio del 26 novembre 2025, la Segretaria Dott.ssa TR PETRINI;
UDITO il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Regionale, Dott. Quirino LORELLI e del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa Francesca COZZA.
Ritenuto in
FATTO
Con ricorso depositato presso questa sezione in data 8 maggio 2025, la Procura regionale promuoveva il giudizio per la resa del conto dell’agente contabile in epigrafe.
In accoglimento del predetto ricorso, con proprio decreto n. 10/2025, si assegnava all’agente contabile in questione il termine perentorio di 120 giorni per il deposito dei conti sopra indicati all’Ente e, a quest’ultimo, ulteriori 30 giorni per il deposito dei conti stessi presso la Sezione giurisdizionale.
Risulta che il Comune di COGNE abbia provveduto, entro il termine assegnato, al deposito dei conti predetti.
Con proprio decreto, in data 7 novembre 2025, veniva fissata l’udienza ai fini della definizione del giudizio per resa di conto sopra richiamato.
All’udienza odierna, il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo la cessazione della materia del contendere, essendo l’obbligo del deposito adempiuto per intero, impregiudicata ogni valutazione circa la regolarità dei conti medesimi.
La causa è passata in decisione.
DIRITTO
In ordine alle fasi del presente giudizio, ritiene questo Giudice che, una volta avviato il giudizio per resa di conto in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., il medesimo giudizio debba essere definito, anche ai sensi dell’art. 144 c.g.c., con sentenza anch’essa monocratica, essendo la fase collegiale destinata esclusivamente a definire l’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine ai sensi dell’art. 142 c.g.c. (in senso conforme e condiviso da questo Giudice v., da ultimo, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia n. 227/2023 e Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia n. 389/2023).
Inoltre, atteso che la diversa forma del decreto monocratico, ai sensi dell’articolo 41, comma 4, c.g.c. non richiederebbe motivazione, questo Giudice ritiene di aderire alla tesi per cui il provvedimento espresso che dichiari motivatamente l’estinzione del giudizio per resa di conto debba essere costituito dalla sentenza (in tal senso, recentemente, v., anche, Sez. giurisdizionale per la Regione Lombardia n. 36/2024; Sez. giurisdizionale per la Regione Basilicata n. 14/2024; Sez. giurisdizionale per la Regione Liguria n. 63/2024; Sez. giurisdizionale per la Regione Veneto n. 101/2024; questa Sez. giurisdizionale n. 34/2024 e n. 29/2025).
La sentenza, inoltre, costituisce la forma più idonea al raggiungimento dello scopo (art. 38, comma 2, c.g.c.).
Considerato che risulta che i conti oggetto del presente giudizio siano stati depositati nel rispetto dei termini assegnati e che è stata fissata l’odierna udienza, questo Giudice deve, pertanto, procedere alla definizione del giudizio per la resa del conto in epigrafe, con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.
Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del medesimo conto da parte del Magistrato designato, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
PQM
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Valle d’Aosta, in composizione monocratica, dichiara estinto, per cessata materia del contendere, il giudizio per resa del conto indicato in epigrafe.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso ad Aosta, nella camera di consiglio in data 26 novembre 2025.
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dott.ssa Laura ALESIANI
DEPOSITATO IN SEGRETERIA il 23 dicembre 2025 Il funzionario
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