Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/03/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Vicenza
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Stefania Caparello ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC
Nella causa n. 2492/2023 tra le parti:
ATTORE
( ) rappresentato e difeso dall'avv. CORDIOLI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._2
CONVENUTO
) CP_1 C.F._3
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile
Decisa a Vicenza sulle seguenti conclusioni:
Attore: Voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, rigettata ogni diversa e contraria istanza ed eccezione: NEL MERITO: - Accertare e dichiarare l'occupazione senza titolo dell'immobile di proprietà del Sig. da parte della Sig.ra a partire Parte_1 CP_1 dal 5 novembre 2024 e per l'effetto condannarla al rilascio immediato dell'immobile libero da persone e/o cose;
IN OGNI CASO: - Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, rimborso spese generali, oltre CPA e IVA se dovuta
Convenuto: contumace
Fatto e Processo
Con ricorso ex art. 281 decies e ss cpc, il sig. – sul presupposto per cui era proprietario Parte_1 di un immobile sito in Vicenza in via Antonio Fracanzan 29; che da marzo 2024 a novembre 2024, aveva intrapreso una relazione sentimentale con la sig.ra la quale a maggio 2024 si CP_1
che, ad agosto 2024, la sig.ra aveva trasferito la propria residenza nell'immobile CP_1 di causa;
che dai primi di novembre 2024, il aveva deciso di porre fine alla relazione, essendo Pt_1 divenuta la convivenza impossibile;
che nonostante la cessazione della relazione, la sig.ra CP_1 era rimasta nell'appartamento; che il si era trasferito a vivere dai propri genitori, continuando Pt_1
a sopportare le spese del proprio immobile, ancora occupato dalla ex convivente – ha fatto ricorso al presente Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare che l'occupazione da parte della sig.ra era senza titolo, a decorrere dal 5/11/24, e per l'effetto ordinare l'immediato rilascio CP_1 dell'appartamento.
Pur ritualmente notificata, la resistente non si è costituita e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 27/3/25, il giudice ha assunto in decisione la causa ex art. 281 sexies cpc nuovo rito.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e va accolto.
La fattispecie può essere inquadrata alla stregua di un comodato.
Come noto, l'art. 1809 c.c., che riguarda il comodato sorto con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza contrattuale, prevede la facoltà del comodante (e quindi dei suoi eredi) di esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno (art. 1809 c.c., comma 2).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, tale bisogno, lungi dall'essere grave, deve essere imprevisto
(e, dunque, sopravvenuto rispetto al momento della stipula del contratto) ed urgente, senza che rilevino bisogni non attuali, né concreti o ipotizzabili esclusivamente in astratto (Cass., Sez. Un.,
20448/2014; Cass. 20892/2016; Cass. 1132/1987). In particolare, non solo la necessità di un uso diretto ma anche il sopravvenire d'un imprevisto deterioramento della condizione economica del comodante - che giustifichi la restituzione del bene ai fini della sua vendita o di una redditizia locazione - consente di porre fine al comodato, ancorché la sua destinazione sia quella di casa familiare (ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante Cass., Sez. Un., 20448/2014), o di abitazione (nel qual caso, divenendo la rilevanza dell'interesse del comodatario più significativa, s'impone al giudice una ponderazione delle esigenze del comodante improntata alla attenta valutazione dei requisiti di fattispecie posti a fondamento dell'esercizio del recesso: così Cass. 20892/2016, ove la Suprema Corte ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto fondata la domanda di rilascio anticipato di un bene immobile da parte di una società che, dopo averlo concesso in comodato ad un socio, per consentire allo stesso una più agevole frequentazione della vicina sede sociale, aveva inteso, poi, destinarlo, una volta cessato tale interesse per l'esclusione del comodatario dalla società, a sede di attività sociali).
Nel caso, invece, di cui all'art. 1810 c.c., connotato dalla mancata pattuizione di un termine e dalla impossibilità di desumerlo dall'uso cui doveva essere destinata la cosa (come nel caso di specie), è consentito di richiedere ad nutum il rilascio al comodatario.
Nel caso di specie, è chiaro che il comodato è senza termine e, pertanto, l'immobile deve essere restituito a semplice richiesta del comodante.
La prima richiesta formale di restituzione risale al 14/11/24, laddove la missiva risulta non ritirata presso l'Ufficio Postale e ivi a disposizione di dal 23/11/24. Pertanto, da tale data si deve CP_1 intendere che l'occupazione sia senza titolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico della resistente, nella misura di cui in dispositivo, sulla base del DM 10/03/2014, n. 55, come da ultimo modificato dal DM 08/03/2018,
n. 37 e succ. mod., tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità, con riferimento al valore della causa, parametro minimo, per le fasi studio, introduttiva e decisionale.
Nulla per la fase della istruttoria, essendo stata la causa decisa documentalmente.
Si stima equo liquidare al minimo i compensi, tenuto conto della attività difensiva svolta.
Si liquidano pertanto € 2.906,00 di cui €851 per fase di studio, €602 per quella introduttiva e
€1.453,00 per quella decisionale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
ACCOGLIE la domanda e per l'effetto ACCERTA e DICHIARA che l'occupazione dell'appartamento di causa, in proprietà di , da parte di è senza titolo Parte_1 CP_1
a decorrere dal 23 novembre 2024:
ORDINA a di rilasciare l'immobile di causa libero da persone e/o cose CP_1 immediatamente;
CONDANNA a corrispondere a le spese di lite che liquida in CP_1 Parte_1
€2.906,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nonché €545 per spese esenti.
Vicenza, 28/3/25
Il giudice dott.ssa Stefania Caparello