TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/06/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 308/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 308 del R.G.A.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 10 giugno 2025, con rinunzia delle parti costituite ai termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA (C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv.to RICCARDO MANFREDI;
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
FABIANA VIGNA;
CONVENUTO
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
GIOVANNI COSCARELLA;
CONVENUTA avente ad oggetto: azione revocatoria;
Conclusioni: come in atti;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La causa ha ad oggetto la domanda di parte attrice formulata nei confronti dei due convenuti per la dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita in Notar Per_1
del 25.1.2021, rep. 10009 e racc. 7053, con il quale il convenuto, Sig.
[...] Controparte_1
vendeva porzione immobiliare, facente parte del fabbricato sito nel Comune di alla Via
[...] Pt_1
Piave n. 44, alla con amministratore unico il di lui padre, Sig. Controparte_2 [...]
, riservandosi il diritto di abitazione per tutta la durata della sua vita e con rinunzia CP_3 all'ipoteca legale. Il convenuto , nella qualità di amministratore unico della Controparte_3 Controparte_2
regolarmente citato, si è costituito in data 26.05.2022, chiedendo rigettarsi integralmente le
[...] avverse domande per assoluta infondatezza in fatto ed in diritto e dichiararsi valido ed efficace l'atto di vendita del 25.01.2021. Il convenuto regolarmente citato, si è costituito in data 17.06.2022, chiedendo Controparte_1 preliminarmente sospendersi, ex art. 337, comma 2, c.p.c. in subordine ex art. 295 c.p.c., la causa, in pagina 1 di 3 attesa dell'esito del giudizio di appello pendente dinanzi alla Corte di Appello di Catanzaro relativo all'appello proposto avverso la sentenza n°83/2021 del Tribunale Civile di Cosenza, da cui traggono origine le pretese creditorie di parte attrice, e, nel merito, rigettarsi la domanda di parte attrice perché infondata in fatto e in diritto. La causa, concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., istruita mediante l'interrogatorio formale, ammesso ed espletato nei confronti di entrambi i convenuti, assegnata in data 4.6.2024, a seguito di astensione del giudice assegnatario, a questo giudice, è stata successivamente rinviata per la pendenza di trattative di bonario componimento.
In data 27.05.2025, i procuratori delle parti, congiuntamente, hanno depositato istanza di anticipazione dell'udienza fissata all'08.07.2025 alla prima udienza utile, al fine di dichiararsi la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese e con ordine al conservatore dei registri immobiliari di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale, per intervenuto accordo transattivo ed eseguito pagamento così come concordato. Questo giudice, in accoglimento di suddetta istanza, ha fissato per la decisione della causa l'udienza del 03.06.2025. Depositato dal difensore del convenuto Sig. sul fascicolo telematico l'atto Controparte_1 transattivo con ricevute di pagamento, all'udienza del 03.06.2025, le parti hanno chiesto un rinvio per depositare la copia della nota di trascrizione della domanda giudiziale.
Alla successiva udienza del 10.6.2025, questo giudice ha dato atto del deposito in data 6.6.2025 della nota di trascrizione della domanda giudiziale ed i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni chiedendo che il Tribunale, preso atto dell'intervenuta transazione già depositata in atti sul fascicolo telematico, dichiari cessata la materia del contendere con cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale e con compensazione delle spese di lite ed hanno rinunciato ai termini ex art. 190 cpc e questo giudice ha trattenuto la causa in decisione.
***********************
Tali essendo le conclusioni dei difensori delle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che tra le parti, per come rappresentato nell'istanza congiunta del 27.5.2025 di anticipazione dell'udienza dai difensori delle stesse, è intervenuta transazione della controversia ed il pagamento previsto alla menzionata lett. C) del suddetto accordo transattivo è stato tempestivamente eseguito (cfr. l'istanza del 27.5.2025). All'udienza i difensori delle parti inoltre, hanno ulteriormente rappresentato essere intervenuta transazione, chiedendo concordemente dichiararsi cessata la materia del contendere con cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale e con compensazione delle spese di lite.
È quindi sopravvenuto un evento che ha determinato il venir meno della necessità di una pronuncia sul merito, rispetto alla quale le parti non sono più portatrici di alcun interesse, pronuncia che sarebbe quindi del tutto priva di causa giuridica e di scopo pratico.
Tale circostanza determina la cessazione della materia del contendere. Segue conforme declaratoria, con ordine al Conservatore Registri Immobiliari competente per territorio di cancellazione della trascrizione della relativa domanda giudiziale di cui alla nota di trascrizione del
19.12.2022 Registro Generale n. 37674 e Registro Particolare n. 31059.
Quanto alle spese di lite, su conforme richiesta delle parti, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
pagina 2 di 3 2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
3) ordina al Sig. Conservatore dei registri immobiliari competente per territorio di cancellare la trascrizione della relativa domanda giudiziale di cui alla nota di trascrizione del 19.12.2022
Registro generale n. 37674 e Registro particolare n. 31059.
Cosenza, 10 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Lucia Angela Marletta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 308 del R.G.A.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 10 giugno 2025, con rinunzia delle parti costituite ai termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA (C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv.to RICCARDO MANFREDI;
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
FABIANA VIGNA;
CONVENUTO
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
GIOVANNI COSCARELLA;
CONVENUTA avente ad oggetto: azione revocatoria;
Conclusioni: come in atti;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La causa ha ad oggetto la domanda di parte attrice formulata nei confronti dei due convenuti per la dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita in Notar Per_1
del 25.1.2021, rep. 10009 e racc. 7053, con il quale il convenuto, Sig.
[...] Controparte_1
vendeva porzione immobiliare, facente parte del fabbricato sito nel Comune di alla Via
[...] Pt_1
Piave n. 44, alla con amministratore unico il di lui padre, Sig. Controparte_2 [...]
, riservandosi il diritto di abitazione per tutta la durata della sua vita e con rinunzia CP_3 all'ipoteca legale. Il convenuto , nella qualità di amministratore unico della Controparte_3 Controparte_2
regolarmente citato, si è costituito in data 26.05.2022, chiedendo rigettarsi integralmente le
[...] avverse domande per assoluta infondatezza in fatto ed in diritto e dichiararsi valido ed efficace l'atto di vendita del 25.01.2021. Il convenuto regolarmente citato, si è costituito in data 17.06.2022, chiedendo Controparte_1 preliminarmente sospendersi, ex art. 337, comma 2, c.p.c. in subordine ex art. 295 c.p.c., la causa, in pagina 1 di 3 attesa dell'esito del giudizio di appello pendente dinanzi alla Corte di Appello di Catanzaro relativo all'appello proposto avverso la sentenza n°83/2021 del Tribunale Civile di Cosenza, da cui traggono origine le pretese creditorie di parte attrice, e, nel merito, rigettarsi la domanda di parte attrice perché infondata in fatto e in diritto. La causa, concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., istruita mediante l'interrogatorio formale, ammesso ed espletato nei confronti di entrambi i convenuti, assegnata in data 4.6.2024, a seguito di astensione del giudice assegnatario, a questo giudice, è stata successivamente rinviata per la pendenza di trattative di bonario componimento.
In data 27.05.2025, i procuratori delle parti, congiuntamente, hanno depositato istanza di anticipazione dell'udienza fissata all'08.07.2025 alla prima udienza utile, al fine di dichiararsi la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese e con ordine al conservatore dei registri immobiliari di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale, per intervenuto accordo transattivo ed eseguito pagamento così come concordato. Questo giudice, in accoglimento di suddetta istanza, ha fissato per la decisione della causa l'udienza del 03.06.2025. Depositato dal difensore del convenuto Sig. sul fascicolo telematico l'atto Controparte_1 transattivo con ricevute di pagamento, all'udienza del 03.06.2025, le parti hanno chiesto un rinvio per depositare la copia della nota di trascrizione della domanda giudiziale.
Alla successiva udienza del 10.6.2025, questo giudice ha dato atto del deposito in data 6.6.2025 della nota di trascrizione della domanda giudiziale ed i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni chiedendo che il Tribunale, preso atto dell'intervenuta transazione già depositata in atti sul fascicolo telematico, dichiari cessata la materia del contendere con cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale e con compensazione delle spese di lite ed hanno rinunciato ai termini ex art. 190 cpc e questo giudice ha trattenuto la causa in decisione.
***********************
Tali essendo le conclusioni dei difensori delle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che tra le parti, per come rappresentato nell'istanza congiunta del 27.5.2025 di anticipazione dell'udienza dai difensori delle stesse, è intervenuta transazione della controversia ed il pagamento previsto alla menzionata lett. C) del suddetto accordo transattivo è stato tempestivamente eseguito (cfr. l'istanza del 27.5.2025). All'udienza i difensori delle parti inoltre, hanno ulteriormente rappresentato essere intervenuta transazione, chiedendo concordemente dichiararsi cessata la materia del contendere con cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale e con compensazione delle spese di lite.
È quindi sopravvenuto un evento che ha determinato il venir meno della necessità di una pronuncia sul merito, rispetto alla quale le parti non sono più portatrici di alcun interesse, pronuncia che sarebbe quindi del tutto priva di causa giuridica e di scopo pratico.
Tale circostanza determina la cessazione della materia del contendere. Segue conforme declaratoria, con ordine al Conservatore Registri Immobiliari competente per territorio di cancellazione della trascrizione della relativa domanda giudiziale di cui alla nota di trascrizione del
19.12.2022 Registro Generale n. 37674 e Registro Particolare n. 31059.
Quanto alle spese di lite, su conforme richiesta delle parti, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
pagina 2 di 3 2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
3) ordina al Sig. Conservatore dei registri immobiliari competente per territorio di cancellare la trascrizione della relativa domanda giudiziale di cui alla nota di trascrizione del 19.12.2022
Registro generale n. 37674 e Registro particolare n. 31059.
Cosenza, 10 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Lucia Angela Marletta
pagina 3 di 3