Art. 1.
I limiti di impegno previsti dall' articolo 6 della legge 31 ottobre 1962, n. 1500 , che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1962-63, relativo a concorsi e sussidi per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del primo comma dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589 , e della legge 31 luglio 1956, n. 1005 , sono aumentati di lire 7.000.000.000 di cui:
a) per opere stradali ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 589, e dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184 , e della legge 31 luglio 1956, n. 1005 , lire 2.000.000.000, destinate per lire 1.000.000.000 all'Italia meridionale e insulare;
b) per opere marittime da eseguirsi ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 589, lire 1.000.000.000;
c) per opere elettriche da eseguirsi ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 589, modificato dalla legge 9 agosto 1954, n. 649 , lire 350.000.000 destinate per lire 200.000.000 all'Italia meridionale e insulare;
d) per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649 , lire 3.500.000.000 destinate per lire 2 miliardi all'Italia meridionale e insulare;
e) per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali ai sensi dell' articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184 , modificata dall' articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649 , lire 100.000.000; per la costruzione, sistemazione e restauro degli Archivi di Stato ai sensi della legge 19 luglio 1959, n. 550 , lire 50.000.000.
I limiti di impegno previsti dall' articolo 6 della legge 31 ottobre 1962, n. 1500 , che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1962-63, relativo a concorsi e sussidi per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del primo comma dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589 , e della legge 31 luglio 1956, n. 1005 , sono aumentati di lire 7.000.000.000 di cui:
a) per opere stradali ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 589, e dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184 , e della legge 31 luglio 1956, n. 1005 , lire 2.000.000.000, destinate per lire 1.000.000.000 all'Italia meridionale e insulare;
b) per opere marittime da eseguirsi ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 589, lire 1.000.000.000;
c) per opere elettriche da eseguirsi ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 589, modificato dalla legge 9 agosto 1954, n. 649 , lire 350.000.000 destinate per lire 200.000.000 all'Italia meridionale e insulare;
d) per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649 , lire 3.500.000.000 destinate per lire 2 miliardi all'Italia meridionale e insulare;
e) per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali ai sensi dell' articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184 , modificata dall' articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649 , lire 100.000.000; per la costruzione, sistemazione e restauro degli Archivi di Stato ai sensi della legge 19 luglio 1959, n. 550 , lire 50.000.000.