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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/03/2025, n. 2158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2158 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
N. 9520/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Susanna Terni Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 09.10.2024, rimessa al Collegio per la decisone sullo status all'udienza dell'11.03.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 12.03.2025 promossa
DA
(CF ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. SIMONA DI FRANCESCO con studio in Opera (MI), Via Torquato Tasso n. 9 presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(CF ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Ciro Pellecchia, con studio in Seregno, Via Ballerini 56 ove è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 30.10.2024
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
IN ORDINE ALLA DOMANDA DI STATUS Per la ricorrente:
Nel merito:
Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione giudiziale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente.
Per il resistente:
a) Dichiarare la separazione persone dei coniugi.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
OPERA il 07.06.2023, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di OPERA nell'anno 2023,
n. 7 parte I, Uff. 1, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nata una figlia, il 02/06/2020. Persona_1
Con ricorso depositato in data 09.10.2024 la ricorrente chiedeva la separazione con addebito al marito, e successivamente anche il divorzio, l'affidamento esclusivo della figlia e il suo collocamento presso di sé, l'assegnazione a sé della casa coniugale sita in Opera in via G. Di Vittorio
86 di sua esclusiva proprietà, gravata di un mutuo con rata mensile di € 373 che era pagato dai di lei genitori, frequentazioni del padre con la figlia alla presenza della madre o dei nonni materni e con gradualità e con espressa esclusione del pernottamento, un assegno di mantenimento paterno per la figlia di euro 350 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie. Persona_1
Con il ricorso la ricorrente allegava che il rapporto con il marito era sempre stato altalenante, che nel maggio del 2020 l' a seguito di un litigio con il di lei padre, decideva di allontanarsi, CP_1
lasciandola sola e senza alcun supporto pratico ed emotivo nonostante sapesse che, da lì ad un mese,
avrebbe partorito, che, infatti, la figlia, nata il [...], veniva inizialmente riconosciuta solo dalla madre, che dopo una decina di giorni dalla nascita della minore l' decideva di rientrare a casa, CP_1
riconoscendo la minore, che le parti, dopo questa riappacificazione, programmavano di sposarsi nel mese di giugno del 2022 ma che l' cambiava improvvisamente idea e si trasferiva a Roma dove iniziava CP_1
una convivenza con un'altra donna, che nel novembre 2022 si verificava un'altra riconciliazione delle parti che si sposavano nel giugno del 2023, che purtroppo, però, dopo un primo periodo trascorso in serenità, le tensioni tra i coniugi si intensificavano a causa della condotta dell' che iniziava a CP_1
detenere e fare uso di sostanze stupefacenti, determinando fortissimi litigi tra le parti, a volte con episodi violenti ai danni dalla moglie e alla presenza della minore, , e degli altri figli delle parti avuti Persona_1
da precedenti relazioni (due figli minori della ed un figlio minore dell' ). Da ultimo Parte_1 CP_1 il 14.6.2024 il marito si allontanava definitivamente da casa ed andava a vivere a Sutri con un'altra donna ed allora nulla aveva corrisposto per il mantenimento di . Persona_1
Il giudice relatore fissava l'udienza di prima comparizione per il giorno 11.3.2025 delegando i servizi sociali del comune di Opera ad effettuare una indagine sul nucleo familiare.
In data 19.2.2025 la ricorrente depositava memoria ex art. 473 bis .17 n 1 c.p.c. con la quale insisteva nelle domande e articolava mezzi di prova.
In data 6.3.2025 si costituiva, tardivamente, l' contestando le allegazioni della CP_1
ricorrente se non per aderire alla domanda di separazione e di divorzio e confermando che la relazione tra le parti era sempre stata altalenante. Chiedeva l'affido condiviso della figlia , il Persona_1
collocamento della figlia presso la madre, la regolamentazione delle frequentazioni padre/figlia senza limitazioni e un assegno di mantenimento per la figlia a proprio carico di euro 200,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie.
Contestava la ricostruzione dei fatti fornita dalla e allegava che la crisi coniugale Parte_1
derivava da una molteplicità di fattori, tra cui l'eccessiva ingerenza dei genitori della ricorrente nella vita della coppia, l'assenza di autonomia economica della e un rapporto affettivo Parte_1
caratterizzato da alti e bassi sin dall'inizio. Evidenziava che il proprio trasferimento a Sutri non costituiva abbandono del nucleo familiare, ma una scelta dettata da esigenze lavorative ed abitative, oltre che economiche.
Riassegnata la casa ad un nuovo giudice relatore visto il congedo parentale del primo, all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti, tenutasi in data 11.03.2025, acquisite la relazioni dei servizi sociali di Opera e di Sutri, le parti venivano sentite liberamente e il giudice, fallito il tentativo di conciliazione ed autorizzati i coniugi a vivere separati, ratificava l'accordo provvisorio raggiunto dalle parti in punto genitorialità e contributo di mantenimento per la figlia minore adottando i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
1. affidamento esclusivo di alla madre (non super esclusivo) Per_1
2. adesione ai percorsi proposti dai servizi (video chiamate con educatore, Serd e futuro spazio neutro e poi a liberalizzazione se esito favorevole dell'indagine del Serd)
3. € 300 mensili a titolo di contributo paterno per il mantenimento di a decorrere dal Per_1
rateo di gennaio 2025 oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN
4. AUF alla madre al 100%
La ricorrente rinunciava alla domanda di addebito della separazione.
Il Giudice disponeva, inoltre, il proseguo dei percorsi attivati da parte dei Servizi Sociali di
Opera, in particolare prevedendo l'attivazione dell'educativa domiciliare presso la madre e che i contatti della minore con il padre venissero effettuati attraverso videochiamate alla presenza dell'educatore come da calendario predisposto dai servizi, e vista l'adesione, disponeva che l' CP_1 effettuasse un percorso presso il SERD competente al fine di verificare l'eventuale abuso di sostanze stupefacenti.
I difensori delle parti chiedevano quindi la pronuncia della sentenza parziale sullo status separativo e la causa era rimessa al Collegio per la decisione sullo status ed era discussa e decisa nella camera di consiglio del 12.03.2025.
Considerato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La natura delle domande svolte e le reciproche allegazioni delle parti sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso del giudizio, ed a ciò si procede con separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi e Parte_1
he hanno contratto matrimonio civile in OPERA il 07.06.2023, iscritto nei Controparte_1
registri dello stato civile del Comune di OPERA nell'anno 2023, n. 7 parte I, Uff. 1,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OPERA affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa innanzi all'istruttore per la prosecuzione del giudizio;
4. Spese al definitivo.
Così deciso in Milano il 12.03.2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Susanna Terni Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 09.10.2024, rimessa al Collegio per la decisone sullo status all'udienza dell'11.03.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 12.03.2025 promossa
DA
(CF ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. SIMONA DI FRANCESCO con studio in Opera (MI), Via Torquato Tasso n. 9 presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(CF ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Ciro Pellecchia, con studio in Seregno, Via Ballerini 56 ove è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 30.10.2024
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
IN ORDINE ALLA DOMANDA DI STATUS Per la ricorrente:
Nel merito:
Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione giudiziale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente.
Per il resistente:
a) Dichiarare la separazione persone dei coniugi.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
OPERA il 07.06.2023, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di OPERA nell'anno 2023,
n. 7 parte I, Uff. 1, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nata una figlia, il 02/06/2020. Persona_1
Con ricorso depositato in data 09.10.2024 la ricorrente chiedeva la separazione con addebito al marito, e successivamente anche il divorzio, l'affidamento esclusivo della figlia e il suo collocamento presso di sé, l'assegnazione a sé della casa coniugale sita in Opera in via G. Di Vittorio
86 di sua esclusiva proprietà, gravata di un mutuo con rata mensile di € 373 che era pagato dai di lei genitori, frequentazioni del padre con la figlia alla presenza della madre o dei nonni materni e con gradualità e con espressa esclusione del pernottamento, un assegno di mantenimento paterno per la figlia di euro 350 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie. Persona_1
Con il ricorso la ricorrente allegava che il rapporto con il marito era sempre stato altalenante, che nel maggio del 2020 l' a seguito di un litigio con il di lei padre, decideva di allontanarsi, CP_1
lasciandola sola e senza alcun supporto pratico ed emotivo nonostante sapesse che, da lì ad un mese,
avrebbe partorito, che, infatti, la figlia, nata il [...], veniva inizialmente riconosciuta solo dalla madre, che dopo una decina di giorni dalla nascita della minore l' decideva di rientrare a casa, CP_1
riconoscendo la minore, che le parti, dopo questa riappacificazione, programmavano di sposarsi nel mese di giugno del 2022 ma che l' cambiava improvvisamente idea e si trasferiva a Roma dove iniziava CP_1
una convivenza con un'altra donna, che nel novembre 2022 si verificava un'altra riconciliazione delle parti che si sposavano nel giugno del 2023, che purtroppo, però, dopo un primo periodo trascorso in serenità, le tensioni tra i coniugi si intensificavano a causa della condotta dell' che iniziava a CP_1
detenere e fare uso di sostanze stupefacenti, determinando fortissimi litigi tra le parti, a volte con episodi violenti ai danni dalla moglie e alla presenza della minore, , e degli altri figli delle parti avuti Persona_1
da precedenti relazioni (due figli minori della ed un figlio minore dell' ). Da ultimo Parte_1 CP_1 il 14.6.2024 il marito si allontanava definitivamente da casa ed andava a vivere a Sutri con un'altra donna ed allora nulla aveva corrisposto per il mantenimento di . Persona_1
Il giudice relatore fissava l'udienza di prima comparizione per il giorno 11.3.2025 delegando i servizi sociali del comune di Opera ad effettuare una indagine sul nucleo familiare.
In data 19.2.2025 la ricorrente depositava memoria ex art. 473 bis .17 n 1 c.p.c. con la quale insisteva nelle domande e articolava mezzi di prova.
In data 6.3.2025 si costituiva, tardivamente, l' contestando le allegazioni della CP_1
ricorrente se non per aderire alla domanda di separazione e di divorzio e confermando che la relazione tra le parti era sempre stata altalenante. Chiedeva l'affido condiviso della figlia , il Persona_1
collocamento della figlia presso la madre, la regolamentazione delle frequentazioni padre/figlia senza limitazioni e un assegno di mantenimento per la figlia a proprio carico di euro 200,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie.
Contestava la ricostruzione dei fatti fornita dalla e allegava che la crisi coniugale Parte_1
derivava da una molteplicità di fattori, tra cui l'eccessiva ingerenza dei genitori della ricorrente nella vita della coppia, l'assenza di autonomia economica della e un rapporto affettivo Parte_1
caratterizzato da alti e bassi sin dall'inizio. Evidenziava che il proprio trasferimento a Sutri non costituiva abbandono del nucleo familiare, ma una scelta dettata da esigenze lavorative ed abitative, oltre che economiche.
Riassegnata la casa ad un nuovo giudice relatore visto il congedo parentale del primo, all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti, tenutasi in data 11.03.2025, acquisite la relazioni dei servizi sociali di Opera e di Sutri, le parti venivano sentite liberamente e il giudice, fallito il tentativo di conciliazione ed autorizzati i coniugi a vivere separati, ratificava l'accordo provvisorio raggiunto dalle parti in punto genitorialità e contributo di mantenimento per la figlia minore adottando i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
1. affidamento esclusivo di alla madre (non super esclusivo) Per_1
2. adesione ai percorsi proposti dai servizi (video chiamate con educatore, Serd e futuro spazio neutro e poi a liberalizzazione se esito favorevole dell'indagine del Serd)
3. € 300 mensili a titolo di contributo paterno per il mantenimento di a decorrere dal Per_1
rateo di gennaio 2025 oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN
4. AUF alla madre al 100%
La ricorrente rinunciava alla domanda di addebito della separazione.
Il Giudice disponeva, inoltre, il proseguo dei percorsi attivati da parte dei Servizi Sociali di
Opera, in particolare prevedendo l'attivazione dell'educativa domiciliare presso la madre e che i contatti della minore con il padre venissero effettuati attraverso videochiamate alla presenza dell'educatore come da calendario predisposto dai servizi, e vista l'adesione, disponeva che l' CP_1 effettuasse un percorso presso il SERD competente al fine di verificare l'eventuale abuso di sostanze stupefacenti.
I difensori delle parti chiedevano quindi la pronuncia della sentenza parziale sullo status separativo e la causa era rimessa al Collegio per la decisione sullo status ed era discussa e decisa nella camera di consiglio del 12.03.2025.
Considerato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La natura delle domande svolte e le reciproche allegazioni delle parti sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso del giudizio, ed a ciò si procede con separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi e Parte_1
he hanno contratto matrimonio civile in OPERA il 07.06.2023, iscritto nei Controparte_1
registri dello stato civile del Comune di OPERA nell'anno 2023, n. 7 parte I, Uff. 1,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OPERA affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa innanzi all'istruttore per la prosecuzione del giudizio;
4. Spese al definitivo.
Così deciso in Milano il 12.03.2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo