Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 2810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2810 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
dott. Antonietta Savino Presidente rel.
dott. Stefania Basso Consigliere
dott. Gabriella Gentile Consigliere
ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del
13/5/2025- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.4686/20 del Ruolo Generale civile
TRA
in proprio e nella qualità di socio Parte_1 accomandatario del ristorante “il Boschetto di De IA US e ST GA & C. s.a.s.”, rappresentato e difeso dall'Avv.to Carmen De IA, presso la quale è elettivamente domiciliato in Avellino alla Via Domenico Capuano n.24
APPELLANTE
E
il Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Napoli, presso i cui uffici in Napoli, via A. Diaz 11, domicilia
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 21/12/20 il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n.1638/2020, pubblicata il
5.11.2020, con la quale era stata rigettata l'opposizione alle ordinanze ingiunzioni n. 67\A\18 del 14\9\2018 e n. 67\B\18 del
Con le predette ordinanze si sanzionava il comportamento della società e del suo legale rappresentante per avere occupato al lavoro sette lavoratori senza la previa comunicazione dell'assunzione alla competente sede del Centro per l'Impiego e per avere omesso di consegnare ai lavoratori, all'atto di assunzione, copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
L'appellante ha censurato la decisione ribadendo, in primis, la violazione degli art. 6, comma 3, e 14 l. 1981/689. Evidenzia che, nel ricorso in opposizione, era stato eccepito il difetto di notifica del verbale di accertamento al individuato Parte_1 nella successiva ordinanza ingiunzione quale trasgressore, ed altresì il difetto di notifica del verbale di accertamento alla società il Boschetto, individuata come responsabile in solido.
Deduce che in tale verbale non era stata indicata la persona fisica a cui la commissione dei fatti era attribuibile, ossia il trasgressore, che non poteva essere la società, individuata invece, tanto nel verbale che negli allegati, quale trasgressore. Di qui la violazione dell'art. 14 l. 689/81 per la mancata individuazione e successiva omessa notifica del verbale al presunto materiale trasgressore della violazione, che mai potrebbe essere la società, essendo l'azione materiale riferibile soltanto ad una persona fisica.
Sostiene, quindi, che essendo stato omesso il procedimento notificatorio previsto dalla norma, tutti gli atti successivi erano nulli stante la violazione del proprio diritto di difesa.
Nel merito ha censurato la decisione per il mancato espletamento dell'istruttoria testimoniale chiesta in primo grado ribadendo che nessuna violazione vi era stata in quanto i lavoratori trovati al lavoro risultavano somministrati dalla società Parte_2 fin da aprile 2014 a tutto gennaio 2016 (contratto commerciale proseguito anche dopo l'accertamento ispettivo), così come si evinceva dalle fatture mensilmente rilasciate a seguito delle prestazioni lavorative rese nei fine settimana e dalle stesse dichiarazioni dei lavoratori.
Ha censurato altresì la decisione per non avere accolto la richiesta di rimodulazione della sanzione ex art. 11 l.689/81, dando una risposta erronea e non pertinente rispetto a tale richiesta, chiedendo, in via subordinata rispetto alla domanda di annullamento delle ordinanze ingiunzione, la riduzione della sanzione al minimo edittale, tenuto conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso concreto.
Infine ha criticato la decisione in punto di liquidazione delle spese di lite, quantificate dal Tribunale in euro 7.500,00, senza dare alcuna contezza dei criteri seguiti e senza considerare che l'Amministrazione si era costituita a mezzo di propri funzionari sicchè doveva applicarsi, ai fini delle spese, il regime di cui all'art. 9 d.lgs 149/15, con il previsto abbattimento del 20 per cento, e comunque non dovevano liquidarsi anche euro 515,00 per esborsi insussistenti nel caso concreto. Ha chiesto, pertanto, in via subordinata rispetto alle principali richieste, la compensazione delle spese di lite o la riduzione delle stesse.
Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata con l'accoglimento dell'opposizione come proposta in primo grado.
Ricostituito il contraddittorio, l' Controparte_1 ha chiesto il rigetto del gravame per le
[...] ragioni espresse in memoria.
La causa veniva assegnata alla I sezione civile di questa Corte e, dopo alcuni rinvii, veniva inviata al Presidente Coordinatore della Sezione lavoro per la riassegnazione in virtù del decreto del Presidente della Corte n. 402/2024.
La causa, quindi, veniva assegnata, in data 06.02.2025, a questa sezione e alla udienza di trattazione, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti con le rispettive richieste, è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è solo in parte fondato ed in tali limiti va accolto.
La prima censura con cui si sostiene la nullità delle ordinanze ingiunzione oggetto di opposizione per l'omessa individuazione del trasgressore e per l'omessa notifica allo stesso del verbale di accertamento della contestata violazione, è destituita di fondamento.
Ed invero, nel verbale unico di accertamento e notificazione del
16\3\2015, è individuato (a pagina 1) il quale Parte_1 trasgressore e la società quale soggetto obbligato solidale;
il verbale è stato notificato al quale Parte_1 trasgressore e legale rappresentante della società. Del tutto irrilevante, quindi, che, in detto verbale conclusivo degli accertamenti, sia successivamente indicato quale autore delle violazioni la società “il Boschetto”. Peraltro negli atti dell'accertamento ispettivo (verbale di primo accesso, verbale interlocutorio, atti relativi al provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, etc.) il è intervenuto Parte_1 sempre quale legale rappresentante della società. Nella fattispecie il trasgressore, persona fisica, coincide con il legale rappresentante della società per cui la contestazione della violazione può essere effettuata a detta persona fisica con riguardo ad entrambe le qualità; pertanto il verbale unico di accertamento e notificazione è stato notificato ritualmente al trasgressore ed all'obbligato in solido, senza che possa ravvisarsi alcuna violazione del diritto di difesa nel caso concreto.
Ed invero la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire (cfr Cass. civ., 22 giugno 2010, n. 15104; Cass. civ., 29 aprile 1994, n.
4172) che l'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, impone che la contestazione della violazione sia fatta distintamente al trasgressore ed alla persona obbligata solidale, e che la consegna di un doppio esemplare del verbale di accertamento è superflua solo nel caso in cui la contestazione della violazione abbia come destinatario una sola persona fisica, che venga considerata nella duplice qualità di trasgressore e di legale rappresentante del soggetto giuridico obbligato in solido (nei casi previsti dall'art. 6 della stessa legge). Negli altri casi, in cui non si riscontri l'unicità della persona fisica del trasgressore e del legale rappresentante della persona giuridica obbligata solidalmente non può pertanto essere considerata sufficiente la consegna all'autore della violazione contestata dell'esemplare destinato all'altro obbligato”. (cfr più recentemente anche
Cassazione civile sez. trib., 03/12/2024 n.30954).
Sotto un ulteriore profilo, la decisione del Tribunale sul punto è del tutto conforme agli insegnamenti della Suprema corte in materia, secondo cui «in tema di sanzioni amministrative, la solidarietà prevista dall'art. 6 della l. n. 689 del 1981 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché
l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale» (così Cass. S.U.
22.9.2017 n. 22082), con la conseguenza, ad esempio, che l'obbligazione del corresponsabile solidale non viene meno nell'ipotesi in cui si estingua quella dell'autore della violazione (cfr. Cass.
6.5.2019 n. 11774) e, soprattutto, per quel che qui rileva, che la stessa identificazione ed indicazione dell'autore materiale della violazione non costituiscono requisito di legittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale (proprio perché la "ratio" della responsabilità di questi non è quella di far fronte a situazioni d'insolvenza dell'autore della trasgressione, bensì quella di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile il soggetto obbligato solidalmente a norma dell'art. 6, primo comma, della legge n. 689 del 1981) (così, ex multis, Cass. 13.5.2010 n. 11643).
Ai fini del pagamento della sanzione, non vi sono differenze fra autore e obbligato in solido, l'addebito cade in capo all'uno o all'altro indifferentemente (art. 1292 c.c.), fermo restando il diritto di regresso per l'obbligato solidale nei confronti dell'autore per l'intero. In merito, la Suprema Corte ha affermato che 'la responsabilità solidale consente all'autorità amministrativa di chiamare a rispondere dell'infrazione ambedue gli obbligati oppure l'uno o l'altro fra di essi' (Cass., sez. I, n. 18389 del 2 dicembre 2003 e Cass. civ. sez. II, 26 febbraio
2009, n. 4688).
Passando all'esame della successiva doglianza circa la affermata inesistenza delle violazioni oggetto dell'ordinanza ingiunzione, si osserva che le violazioni contestate riguardano l'occupazione in nero, in data 28\2\2015, di 7 lavoratori ( Persona_1
Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5
e . Precipuamente sono state Persona_6 Persona_7 contestate le seguenti violazioni:
“1) Art. 4 bis, comma 2, del D.Lgs. 181/2000, conv. nella legge
183/10, per avere omesso di consegnare ai lavoratori, all'atto di assunzione, copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
2) Art. 3, comma 3, del dl 12/02, come da ultimo modificato dal d.lgs 145/13, conv. con modifiche dalla legge 9/14, per avere impiegato 7 lavoratori, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Dette violazioni sono state accertate dalla Guardia di Finanza di
Avellino a seguito di accesso ispettivo del 28\2\2015 presso il ristorante il Boschetto. In occasione di detto accesso sono stati trovati intenti al lavoro, tra gli altri, i sette lavoratori innanzi citati.
Con la censura in esame l'appellante, nella sua duplice qualità, si duole del mancato espletamento dell'istruttoria testimoniale diretta a provare che il rapporto intercorso con i 7 lavoratori interessati aveva tutte le caratteristiche del contratto di somministrazione, ossia che si trattava di lavoratori somministrati dalla società e che perciò la Parte_2 società “il Boschetto” non era tenuta agli adempimenti la cui omissione era stata contestata, essendo la utilizzatrice.
La censura è infondata.
Il giudice correttamente ha ritenuto superflua la prova testimoniale su circostanze che necessariamente dovevano essere provate in via documentale, essendo irrilevanti le dichiarazioni rese dai lavoratori di essere lavoratori somministrati, se tali dichiarazioni non erano sorrette dalla necessaria documentazione comprovante che il giorno dell'accesso ispettivo vi fosse effettivamente un regolare contratto di somministrazione tra tutte le parti secondo i dettami di legge.
E' evidente che il contratto di somministrazione non possa essere provato oralmente;
l'art.21 del D.L.vo n.276\2003 prevede che “in mancanza di forma scritta, il contratto di somministrazione è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore”.
Orbene, depongono per l'assenza della regolare somministrazione:
1) il contratto di somministrazione non sottoscritto dall'utilizzatore, ossia dal ristorante il Boschetto, della cui conclusione non vi è prova;
2) il contratto di somministrazione è inoltre contraddittorio perché prevede, a pagina 1, l'utilizzo di sette camerieri solo per il giorno 28\2\2015, mentre a pagina 2 dello stesso contratto si prevede, invece, l'utilizzo per 15 ore complessive e la somministrazione per il sabato (28\2\2015) dalle ore 12 alle ore 16 e la domenica (1\3\2015) dalle 20 alle 00.00 per un totale di otto ore (i verbalizzanti sono andati sul posto alle ore 20:40 del 28.02.2015, quindi i camerieri non dovevano esserci); 3) il secondo contratto di somministrazione (anch'esso non sottoscritto dall'utilizzatore) prevede l'utilizzo di un lavapiatti ed al momento dell'accesso non c'erano lavapiatti;
4) nella somministrazione la retribuzione viene pagata dal somministratore e non dall'utilizzatore (e invece qui, come dichiarato dai lavoratori, erano stati pagati dall'utilizzatore);
5) la fattura n.44215 rilasciata dalla società somministratrice per il 28.02.2015 non indica i lavoratori somministrati né la data di utilizzo per un ammontare di 57 ore (il contratto di somministrazione si riferisce a 15 ore complessive); 6) non sono state prodotte, all'atto dell'accesso ispettivo nè successivamente, le lettere di incarico di detti lavoratori da parte della società somministrante, ossia gli specifici contratti di lavoro stipulati tra la Società Lavoro Doc ed i singoli lavoratori per il giorno e l'orario di lavoro espletato;
7)inoltre, se si trattava di lavoratori regolarmente somministrati, la società non avrebbe dovuto assumerli con decorrenza dal 28.02.2015 (con comunicazione di marzo 2015 successiva, quindi, alla notifica del verbale di accertamento).
La documentazione prodotta alla GDF il 5\3\2015, già visionata dal
Tribunale, non comprova, dunque, la regolare somministrazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro il giorno dell'accesso ispettivo, né parte appellante ha specificato l'errore commesso dal primo giudice e precedentemente dall' nell'esame di CP_1 tale documentazione.
A questo punto va esaminata la terza censura attinente alla chiesta rimodulazione della sanzione ex art. 11 l.689/81, che è stata disattesa dal primo giudice per le ragioni che si leggono in sentenza, ossia per il mancato pagamento immediato della sanzione in misura ridotta e per la mancata prova, a carico del datore di lavoro, che nulla aveva specificamente dedotto sul punto, circa l'inesatta quantificazione della sanzione.
Tale censura è fondata non condividendo il collegio la motivazione del primo giudice sul punto.
Ed invero il Tribunale, oltre ad avere dato valenza al mancato pagamento in misura ridotta in seguito alla notifica del verbale ispettivo, del tutto irrilevante ai fini in esame, ha gravato la parte opponente di un onere di allegazione non richiesto, di fatto disapplicando l'art. 11 della l. n. 689 del 1981, il quale stabilisce i parametri da osservare per la determinazione in concreto della sanzione, nonché disatteso l'orientamento giurisprudenziale secondo cui «In tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice (autonomamente chiamato a controllarne la rispondenza alle previsioni di legge, senza essere soggetto a parametri fissi di proporzionalità correlati al numero ed alla consistenza degli addebiti, ben potendo reputare congrua l'entità della sanzione inflitta in riferimento ad una molteplicità di incolpazioni anche qualora escluda l'esistenza di alcune di esse: Cass. 15 giugno 2020, n. 11481) di determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi (cfr anche Cass.
Cass. 2022/33644 e Cass. 26084/2023).
Peraltro, il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, né la Corte di cassazione può censurare la statuizione adottata, ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta (così Cass.
15/06/2020, n. 11481 e Cass. 23 febbraio 2021, n. 4844).
La sentenza impugnata, quindi, avrebbe dovuto esaminare, secondo i parametri di legge, l'entità della sanzione di cui era stata chiesta la riduzione.
Al riguardo, si precisa che la fattispecie del cd. “lavoro nero” trova la propria disciplina nell'art. 3, comma 3, L. 73/2002, come modificato dall'art. 4, comma 1, L. 183/2010, e s.m., il quale prevede una sanzione amministrativa da € 1.950,00 a € 15.600,00 per ogni lavoratore subordinato impiegato senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ed € 195,00 per ogni giornata di lavoro effettivo a nero di ciascun lavoratore.
Orbene, nel caso concreto, considerata la mancanza di recidiva e la circostanza che la contestazione investe solo una giornata lavorativa, nonché la ulteriore circostanza che i lavoratori in questione, fino a gennaio 2015, risultavano effettivamente somministrati dalla società la quale, peraltro, ha Parte_2 proceduto a dare comunicazione della loro assunzione anche per il giorno 28 febbraio 2015 nel termine di legge (entro il 20 del mese successivo), come dedotto dalla stessa parte resistente, si reputa equo rideterminare la sanzione per la violazione di cui al punto
2) dell'ordinanza ingiunzione per ciascun lavoratore nel minimo edittale di euro 1.950,00 che, moltiplicato per sette, è pari a euro 13.650,00, a cui va aggiunto quello di euro 1.365,00 (euro
195,00 per sette), nonchè l'importo di euro 1.750,00 per la violazione di cui al punto 1), parimenti ridotta al minimo edittale, in totale euro 16.765,00 in luogo della maggiore somma di euro 35.245,00, oggetto dell'ordinanza ingiunzione.
In conclusione l'importo della sanzione complessivamente irrogata per le contestazioni di cui all'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione va rideterminata, previo parziale annullamento della stessa, nella misura minore predetta, con conseguente riforma sul punto dell'impugnata sentenza, che va confermata per il resto. Rimane assorbita l'ultima censura afferente la liquidazione delle spese del primo grado, in quanto l'accoglimento parziale della opposizione per le ragioni fin qui esposte giustifica la compensazione integrale delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, ridetermina la misura della sanzione irrogata di cui all'ordinanza ingiunzione opposta, che va pertanto parzialmente annullata in parte qua, in euro 16.765,00 e, per l'effetto, condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata della predetta somma.
Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli 13/05/2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Antonietta Savino