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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/05/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 13/05/2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1709/2023 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in via XX-VII Luglio 34 is. C.F._1
195, Messina Italia, presso lo studio dell'Avv. MICALI FRANCESCO che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. MONORITI ANTONELLO giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Merito ATP
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.05.2023 parte ricorrente esponeva di aver presentato domanda amministrativa in data 16.12.2021 per essere sottoposta ad accertamento sanitario avente ad oggetto la verifica del proprio stato di invalidità al fine del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza (invalido civile nella misura pari al 75%); che a seguito di visita medico collegiale era stata riconosciuta non invalida;
che pertanto aveva depositato in data 20.06.2022 istanza di A.T.P. volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
(giudizio iscritto al n. RG. 2285/2022, acquisito alla presente controversia); che all'esito della consulenza, il C.T.U. Dott. aveva Persona_1
confermato il parere reso dalla competente Commissione medica . CP_1
L'odierna ricorrente, quindi, aveva depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto all'assegno mensile di assistenza sin dalla domanda amministrativa e condannarsi l' al CP_1
pagamento del beneficio con la decorrenza di legge, oltre accessori con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 02.12.2023 eccependo, in via preliminare, di verificare l'avvenuto deposito dell'atto di dissenso nei termini di legge;
chiedeva inoltre l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi, contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario.
Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e previa nomina di nuovo CTU.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
In via preliminare, va vagliata l'eccezione preliminare di verifica del rispetto dei termini di deposito del dissenso avanzata da parte resistente. Infatti, da un controllo effettuato dalla Cancelleria, all'uopo delegata, sui registri telematici, ed in particolare sul SICID, risulta che la perizia redatta dal Consulente nominato da
Codesto Tribunale veniva registrata e comunicata alle parti in data 04/04/2023 e
2 depositava le contestazioni alla relazione peritale in data Parte_1
03.05.2023 ed inviava telematicamente il ricorso di post ATP in data 26.05.2023.
In ragione di ciò, il presente ricorso e l'atto di dissenso risultano presentati tempestivamente nei termini di legge, per cui va rigettata l'eccezione preliminare di improponibilità e/o inammissibilità del ricorso per deposito oltre i termini di legge avanzata da parte resistente.
Inoltre, una puntualizzazione in merito alla domanda di condanna alla liquidazione e pagamento dei relativi ratei avanzata da parte ricorrente va fatta.
L'art 445, comma 6, c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. La giurisprudenza, in materia ha previsto che “non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che integrino solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua interezza”; continua la Corte, evidenziando che “va escluso che l'accertamento del requisito sanitario cui è preordinato il procedimento ex art. 445 bis c.p.c. “si ponga come fattore a sé stante, del tutto avulso dal diritto sostanziale che si intende realizzare, essendo invece sempre strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento di attribuzione di una prestazione previdenziale o assistenziale che deve essere indicata nel ricorso” (Cass., Sez. VI, Ordinanza 10.11.2016 n.
22949). E men che mai una pronuncia giudiziale “può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo” (Cfr. Cass., Sez. Lav., 9755 del 2019).
Per cui, alla luce di quanto detto, deve essere dichiarata inammissibile la
CP_ domanda di condanna dell' previdenziale alla liquidazione ed erogazione dei
3 benefici economici inerenti all'assegno mensile di assistenza formulata da parte ricorrente.
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di , descrivendo dettagliatamente le patologie Parte_1
da cui la stessa risulta affetta, evidenziando la sua condizione di invalida nella misura del 77%, a decorrere dal 01/10/2023 (cfr. CTU, in atti).
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Le conclusioni del c.t.u. possono essere condivise anche in merito alla decorrenza del beneficio, avendo l'esperto valutato la documentazione in atti e considerato il carattere evolutivo delle patologie accertate e non sussistendo in atti elementi che consentono con certezza di datare diversamente la decorrenza indicata dal
Consulente.
In definitiva, va dichiarato che è invalida nella misura del 77%, Parte_1 requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno mensile di assistenza, a decorrere dalla data del 01.10.2023.
Non si fa luogo a condanna dell' ad erogare la prestazione invocata, attesa CP_3
la natura del presente giudizio di post atp come deputata esclusivamente all'accertamento della ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'accesso al beneficio, restando appannaggio dell' l'accertamento di tutte le ulteriori CP_1
condizioni di erogabilità della prestazione.
In ragione della decorrenza del beneficio richiesto, invero successiva all'epoca della domanda amministrativa, a quella del deposito del ricorso per ATP e financo a quella del deposito dell'odierno ricorso, sussistono obiettive e fondate ragioni per compensare metà delle spese del giudizio, ivi comprese quelle dell'ATP.
Costituisce, infatti, consolidato principio giurisprudenziale quello per cui “In materia di regolazione delle spese giudiziali, la domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale, o assistenziale, ha come contenuto non il solo diritto bensì la relativa decorrenza, con la conseguenza che, qualora la parte, in
4 applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta, essa non è integralmente vittoriosa e pertanto il giudice- al quale ai sensi dell'art 91 cod. proc. civ. è precluso unicamente di porre le spese sulla parte totalmente vittoriosa- può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi” (Cass.
Sez. L, n. 1738/2014).
La restante parte va liquidata ex DM 55/2014 e ss. modificazioni come in dispositivo.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati, si
CP_ pongono in via definitiva a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
CP_ ricorso depositato in data 26.05.2023 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara che è invalida nella misura del 77%, requisito Parte_1 sanitario utile al conseguimento dell'assegno mensile di assistenza, a decorrere dalla data del 01.10.2023.
- Compensa metà spese di lite, ivi comprese quelle relative alla fase di ATP;
- Liquida la restante metà in favore di parte ricorrente, con distrazione in favore del procuratore costituito, liquidandole in complessive € 1.400,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge. CP_
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 13/05/2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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