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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/04/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3337/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso in giudizio dall' Avv. Barbara C.F._1
PAOLETTI presso il cui studio a Bologna, via Guglielmo Oberdan, 7, è elettivamente domiciliato RICORRENTE e
nata a [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa in giudizio dall' Avv. Daniela SALARDI presso il cui studio a Crevalcore, via Guisa, 258, è elettivamente domiciliata RESISTENTE con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: separazione personale tra i coniugi
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 27 marzo 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
*****MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio il 5 giugno 2010 Parte_1 CP_1
a Bologna. Dalla loro unione sono nati il 17 marzo 2011 e il 18 agosto 2014. Per_1 Per_2
*****
pagina 1 di 8 Con ricorso depositato il 27 febbraio 2023 ha chiesto che: a) sia Parte_1 pronunciata la separazione personale tra i coniugi con addebito alla moglie, o, in via subordinata, senza addebito;
b) i figli siano affidati in maniera condivisa ai genitori, con collocazione prevalente presso di sé e conseguente assegnazione della casa coniugale;
c) sia regolamentata la frequentazione dei minori con il genitore non allocatario;
d) sia previsto a proprio carico l'obbligo di corrispondere alla signora a titolo di CP_1 mantenimento ordinario di e la somma complessiva di 300,00 euro al Per_1 Per_2 mese, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie. La conventa si è costituita con memoria depositata il 1° giugno 2023 nella quale ha chiesto che: a) i figli siano affidati a entrambi i genitori in modalità condivisa, con collocamento presso di sè e conseguente assegnazione della casa coniugale;
b) sia regolamentato il diritto di visita del padre;
c) sia previsto a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrisponderle a titolo di mantenimento ordinario della prole la somma complessiva di 800,00 euro al mese, annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT, oltre al rimborso dell'80% delle spese straordinarie;
d) sia disposto in capo al signor l'obbligo di corrisponderle a titolo di mantenimento la somma mensile di Pt_1
300,00 euro rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT. Le parti sono comparse all'udienza presidenziale celebrata il 13 giugno 2023 ed hanno confermato il contenuto dei rispettivi atti. La Presidente delegata, effettuata audizione di all'udienza del 16 giugno 2023, Per_1 ha pronunciato ordinanza del 18 giugno 2023 con la quale:
- ha autorizzato i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
- ha affidato i minori ai genitori in maniera condivisa;
- ha collocato i figli presso la madre;
- per l'effetto ha assegnato la casa coniugale alla signora CP_1
- ha disposto che il padre possa vedere e tenere con sé i figli:
• a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina all'ingresso a scuola, andandoli a prendere negli istituti frequentati o -nei periodi di vacanza- ai medesimi orari a casa della madre;
• nelle settimane in cui li ha con sé nel weekend dal mercoledì dall'uscita da scuola alla mattina successiva con le medesime modalità di prelevamento previste nei fine settimana;
• nelle altre settimane dal mercoledì all'uscita da scuola al venerdì mattina con le medesime modalità di prelevamento previste nei fine settimana;
• nel periodo natalizio ad anni alterni dal 23 dicembre all'uscita da scuola al 30 dicembre alle 18,00 o dal 30 dicembre alle 18,00 alla mattina del primo giorno di rientro a scuola;
• nelle ferie pasquali tre giorni in cui siano compresi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
• in estate tre settimane, di cui almeno due consecutive, da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
• ad anni alterni in occasione delle altre festività e ponti;
pagina 2 di 8 - con decorrenza dal giorno in cui il signor lascerà la casa coniugale ha Pt_1 previsto a carico dello stesso l'obbligo di corrispondere alla signora per il CP_1 mantenimento dei figli, la somma mensile complessiva di 400,00 euro;
- a partire dallo stesso giorno, ha posto a carico dei genitori di farsi carico, il padre nella misura del 75% e la madre in quella del 25%, delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di e Per_1 Per_2
- con decorrenza dalla data del deposito della memoria di costituzione, ha stabilito che il marito versi alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma mensile complessiva di 200,00 euro, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese;
- ha disposto la C.T.U.. Con sentenza n. 1818/2023 pubblicata il 20 settembre 2023 il Tribunale di Bologna ha pronunciato la separazione personale tra le parti e con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio. Nelle more del processo le parti sono pervenute a un accordo e nell'udienza del 27 marzo 2025 hanno confermato -modificandole parzialmente- le loro conclusioni congiunte depositate telematicamente il 14 marzo 2025. La Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
***** Stante la già avvenuta pronuncia sul vincolo nulla deve decidersi sul punto. Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Le spese di lite debbono essere integralmente compensate, ivi comprese quelle di C.T.U.. Queste ultime, poste dalla Giudice designata provvisoriamente a carico del resistente, debbono essere invece ripartite nella misura del 50% ciascuna tra le parti. Essendo la signora tata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello CP_1 stato, sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 217/19 i compensi degli ausiliari relativi ad una parte ammessa al patrocinio debbano essere posti a carico dell'Erario. Per quanto concerne l'ammontare dell'importo da porre a carico dell'Erario si deve evidenziare che la Consulta con la sentenza n. 166/2022 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002 nella parte in cui non esclude che la riduzione della metà degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato sia operata in caso di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002 evidenziando che:
pagina 3 di 8 - la relazione funzionale che, attraverso l'atto di designazione, si instaura tra l'ausiliario del magistrato e l'ufficio giudiziario costituisce un munus publicum (sentenze n. 102 del 2021 e n. 88 del 1970), dal cui utile svolgimento sorge un diritto al compenso disciplinato dalle disposizioni del Titolo VII della Parte II del d.P.R. n. 115 del 2002, nonché, in forza del rinvio operato dall'art. 50 di tale testo unico, da tabelle approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri);
- la ratio di tale plesso normativo -espressamente riferito, come indicato nel Titolo VII, agli ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario- è orientata a contemperare il carattere pubblicistico della funzione di ausilio dell'attività giudiziaria con l'esigenza di non svilire l'impegno garantito dal professionista designato;
- “l'adeguatezza della remunerazione dell'ausiliario, imposta dal principio di ragionevolezza, è assicurata dal rapporto di proporzionalità tra i valori tabellari dei compensi e le corrispondenti tariffe libero-professionali di mercato, ancorché con una riduzione, avuto riguardo alla connotazione pubblicistica dell'istituto (sentenze n. 89 del 2020 e n. 192 del 2015)”, come si evince dal disposto dell'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, che individua il parametro di base per la determinazione ministeriale degli importi relativi agli onorari per gli ausiliari del magistrato «nelle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe», sia pure avvertendo della necessità di contemperare tale metodo di quantificazione con la natura pubblicistica della prestazione resa;
- al necessario bilanciamento tra l'interesse al contenimento delle spese del processo e l'esigenza di remunerazione dei professionisti designati risponde anche la fissazione, ad opera della normativa in esame (artt. 51, 52 e 53 del d.P.R. n. 115 del 2002), di criteri di liquidazione volti a commisurare il quantum delle spettanze all'entità, alla complessità e all'urgenza dell'opera prestata, “senza dar luogo a duplicazioni di sorta e senza svilire l'impegno assicurato dall'ausiliario” (sentenza n. 90 del 2019 della Consulta);
- in linea con le indicate direttrici, l'art. 54 T.U. spese di giustizia stabilisce che l'adeguamento della misura degli onorari deve avvenire ogni tre anni, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), “dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente, attraverso un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze”;
- nei procedimenti in cui vi sia ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nei quali l'ordinamento tende a garantire a coloro che non sono in grado di sopportare il costo di un processo l'effettività del diritto ad agire e a difendersi in giudizio, che il secondo comma dell'art. 24 Cost. espressamente qualifica come diritto inviolabile, è
pagina 4 di 8 cruciale l'individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia;
- a tale ultima esigenza risponde l'art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, che dispone che i compensi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente di parte sono ridotti della metà;
- sebbene il patrocinio a spese dello Stato sia espressione di un bilanciamento rimesso alla discrezionalità del legislatore -il quale può conseguire il risultato della garanzia dell'accesso alla tutela giurisdizionale conformando gli istituti nel modo che reputa più opportuno, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate- nondimeno, una norma che, come l'art. 130 d.P.R. cit. decurti significativamente la remunerazione di un'attività professionale svolta nell'interesse della giustizia, può ritenersi ragionevole solo se la misura del sacrificio inflitto al professionista sia correttamente calibrata rispetto al fine di riduzione della spesa erariale;
- affinché tale canone di adeguatezza possa ritenersi soddisfatto, la decurtazione deve essere operata su tariffe preservate nella loro elementare consistenza in relazione alle variazioni del costo della vita (sentenza Corte Costituzionale n. 192 del 2015);
- questa enunciazione deve essere ribadita anche in riferimento alla fattispecie ora in esame, nella quale il rapporto di proporzione tra l'onorario dell'ausiliario e la tariffa libero-professionale sarebbe irrimediabilmente reciso, ove la già pesante riduzione della metà intervenisse su importi tabellari che, a causa della protratta svalutazione, risultino già di per sé significativamente distanti dai valori di mercato;
- in definitiva, il mancato funzionamento del meccanismo di equilibrio insito nell'art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002 recide la necessaria correlazione tra il compenso per l'ausiliario del magistrato ed i valori di mercato, così facendo venir meno quel rapporto di connessione razionale e di proporzionalità tra il mezzo predisposto dal legislatore e il fine che lo stesso ha inteso perseguire, che è alla base della ragionevolezza della scelta legislativa (sentenza Corte Costituzionale n. 102 del 2021). Pertanto, il compenso della dr.ssa (liquidato come da Persona_3 decreto della Giudice istruttrice del 14 marzo 2024 in 2.696,03 euro), deve essere posto per la metà a carico del signor per la restante metà a carico dell'Erario. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente
1) affida e a entrambi i genitori in via condivisa con collocazione presso Per_1 Per_2 la residenza anagrafica della madre;
2) dispone conseguentemente l'assegnazione della casa coniugale sita in Bologna (BO), via Porrettana n.64, interno 6, costituita da un appartamento posto al piano terzo, con relative pertinenze contraddistinti al NCEU del Comune di Bologna al foglio 244 mappale 864 sub 9 (appartamento), nonché relative pertinenze (cantina) sub 14 (autorimessa) in favore della signora quale genitore collocatario dei CP_1 minori;
3) dispone che i genitori possano frequentare e secondo il seguente Per_1 Per_2 calendario:
pagina 5 di 8 - le parti stiano con i minori a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola, o dalle ore 10.00 nelle giornate non scolastiche, alla domenica sera entro le ore 20.00, andandoli a prendere negli istituti frequentati o nei periodi non scolastici, presso la residenza materna e ivi riportandoli;
- nelle settimane in cui li ha con sé nel weekend, il signor stia con i Pt_1 bambini dal mercoledì all'uscita di scuola sino alla mattina successiva riaccompagnandoli a scuola o alla casa materna entro le ore 10.00, in caso di giorno non scolastico;
- nelle settimane in cui il weekend spetta alla madre, il padre tenga con sé i figli dal mercoledì all'uscita di scuola o dalle ore 10.00 in caso di giorno non scolastico sino al venerdì mattina con onere di riaccompagnarli a scuola o presso la residenza materna entro le ore 10.00 nei giorni non scolastici;
- in estate ciascun genitore trascorra con i figli tre settimane anche non consecutive nel periodo giugno-settembre, in giorni da concordare entro il 30 maggio, salvo diverso accordo;
- nelle vacanze natalizie il padre e la madre passino con i figli una settimana ciascuno ad anni alterni dal 23 dicembre all'uscita da scuola sino al 30 dicembre alle 18,00 o dal 30 dicembre alle 18,00 sino alla mattina del primo giorno di rientro a scuola;
- il signor qualora lo voglia possa tenere i bambini, nel periodo gennaio- Pt_1 febbraio di ogni anno, per un periodo di quattro giorni (tre notti) per portarli a sciare, da concordare entro il 10 dicembre di ogni anno con la signora laddove i giorni CP_1 scelti dal signor coincidessero con i giorni di spettanza materna la signora Pt_1 potrà recuperarli in prossimità del predetto periodo in altre giornate a sua CP_1 scelta;
inoltre a fronte dell'effettuazione di tale periodo sulla neve da parte del signor on i figli viene riconosciuta alla signora a possibilità di effettuare Pt_1 CP_1 una settimana aggiuntiva di vacanze con i figli nel periodo giugno-settembre da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
- nelle festività pasquali i genitori stiano con i minori per tre giorni ciascuno con alternanza di anno in anno della Domenica di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; con la precisazione per tutti tali periodi che nei giorni festivi o non scolastici, il passaggio dei bambini avverrà alle ore 10.00; 4) dispone che -a partire dal mese di luglio 2023 compreso- il signor Pt_1 corrisponda in favore della signora anticipatamente entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese un assegno perequativo di 200,00 euro mensili per ciascun figlio per il mantenimento di e con rivalutazione monetaria in base all'indice Per_1 Per_2
ISTAT; tra le spese coperte da tale assegno vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei minori (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 5) sancisce che -con decorso da luglio 2023- i genitori contribuiscano nella misura del 75% il padre e del 25% la madre, a sostenere le spese straordinarie nell'interesse dei minori, ricomprendendo in esse la mensa scolastica e le voci indicate nel Protocollo in vigore presso il Tribunale di Bologna siglato il 09/08/2017, e in particolare:
pagina 6 di 8 spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e- mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) prende atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico universale sarà percepito al 50% ciascuno con decorrenza dal provvedimento presidenziale;
pagina 7 di 8 7) dispone che -a decorrere dal luglio 2023- il signor orrisponda alla signora Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma mensile CP_1 complessiva di 200,00 euro annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese;
8) dispone per ciascun genitore l'obbligo di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o domicilio nel termine perentorio di 30 giorni, con l'avvertenza che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore;
9) prende atto che le parti hanno rinunciato a ogni altra domanda formulata nel presente procedimento di separazione, compresa quella relativa alla richiesta di addebito della separazione;
10) pone le spese di C.T.U., liquidate in 2.696,03 euro oltre accessori se dovuti come da decreto emesso dalla Giudice designata del 13 aprile 2024 a carico del signor Pt_1 per la metà e, a carico dell'Erario per la restante metà;
11) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta in data 2 aprile 2025.
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso in giudizio dall' Avv. Barbara C.F._1
PAOLETTI presso il cui studio a Bologna, via Guglielmo Oberdan, 7, è elettivamente domiciliato RICORRENTE e
nata a [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa in giudizio dall' Avv. Daniela SALARDI presso il cui studio a Crevalcore, via Guisa, 258, è elettivamente domiciliata RESISTENTE con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: separazione personale tra i coniugi
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 27 marzo 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
*****MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio il 5 giugno 2010 Parte_1 CP_1
a Bologna. Dalla loro unione sono nati il 17 marzo 2011 e il 18 agosto 2014. Per_1 Per_2
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pagina 1 di 8 Con ricorso depositato il 27 febbraio 2023 ha chiesto che: a) sia Parte_1 pronunciata la separazione personale tra i coniugi con addebito alla moglie, o, in via subordinata, senza addebito;
b) i figli siano affidati in maniera condivisa ai genitori, con collocazione prevalente presso di sé e conseguente assegnazione della casa coniugale;
c) sia regolamentata la frequentazione dei minori con il genitore non allocatario;
d) sia previsto a proprio carico l'obbligo di corrispondere alla signora a titolo di CP_1 mantenimento ordinario di e la somma complessiva di 300,00 euro al Per_1 Per_2 mese, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie. La conventa si è costituita con memoria depositata il 1° giugno 2023 nella quale ha chiesto che: a) i figli siano affidati a entrambi i genitori in modalità condivisa, con collocamento presso di sè e conseguente assegnazione della casa coniugale;
b) sia regolamentato il diritto di visita del padre;
c) sia previsto a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrisponderle a titolo di mantenimento ordinario della prole la somma complessiva di 800,00 euro al mese, annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT, oltre al rimborso dell'80% delle spese straordinarie;
d) sia disposto in capo al signor l'obbligo di corrisponderle a titolo di mantenimento la somma mensile di Pt_1
300,00 euro rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT. Le parti sono comparse all'udienza presidenziale celebrata il 13 giugno 2023 ed hanno confermato il contenuto dei rispettivi atti. La Presidente delegata, effettuata audizione di all'udienza del 16 giugno 2023, Per_1 ha pronunciato ordinanza del 18 giugno 2023 con la quale:
- ha autorizzato i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
- ha affidato i minori ai genitori in maniera condivisa;
- ha collocato i figli presso la madre;
- per l'effetto ha assegnato la casa coniugale alla signora CP_1
- ha disposto che il padre possa vedere e tenere con sé i figli:
• a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina all'ingresso a scuola, andandoli a prendere negli istituti frequentati o -nei periodi di vacanza- ai medesimi orari a casa della madre;
• nelle settimane in cui li ha con sé nel weekend dal mercoledì dall'uscita da scuola alla mattina successiva con le medesime modalità di prelevamento previste nei fine settimana;
• nelle altre settimane dal mercoledì all'uscita da scuola al venerdì mattina con le medesime modalità di prelevamento previste nei fine settimana;
• nel periodo natalizio ad anni alterni dal 23 dicembre all'uscita da scuola al 30 dicembre alle 18,00 o dal 30 dicembre alle 18,00 alla mattina del primo giorno di rientro a scuola;
• nelle ferie pasquali tre giorni in cui siano compresi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
• in estate tre settimane, di cui almeno due consecutive, da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
• ad anni alterni in occasione delle altre festività e ponti;
pagina 2 di 8 - con decorrenza dal giorno in cui il signor lascerà la casa coniugale ha Pt_1 previsto a carico dello stesso l'obbligo di corrispondere alla signora per il CP_1 mantenimento dei figli, la somma mensile complessiva di 400,00 euro;
- a partire dallo stesso giorno, ha posto a carico dei genitori di farsi carico, il padre nella misura del 75% e la madre in quella del 25%, delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di e Per_1 Per_2
- con decorrenza dalla data del deposito della memoria di costituzione, ha stabilito che il marito versi alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma mensile complessiva di 200,00 euro, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese;
- ha disposto la C.T.U.. Con sentenza n. 1818/2023 pubblicata il 20 settembre 2023 il Tribunale di Bologna ha pronunciato la separazione personale tra le parti e con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio. Nelle more del processo le parti sono pervenute a un accordo e nell'udienza del 27 marzo 2025 hanno confermato -modificandole parzialmente- le loro conclusioni congiunte depositate telematicamente il 14 marzo 2025. La Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
***** Stante la già avvenuta pronuncia sul vincolo nulla deve decidersi sul punto. Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Le spese di lite debbono essere integralmente compensate, ivi comprese quelle di C.T.U.. Queste ultime, poste dalla Giudice designata provvisoriamente a carico del resistente, debbono essere invece ripartite nella misura del 50% ciascuna tra le parti. Essendo la signora tata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello CP_1 stato, sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 217/19 i compensi degli ausiliari relativi ad una parte ammessa al patrocinio debbano essere posti a carico dell'Erario. Per quanto concerne l'ammontare dell'importo da porre a carico dell'Erario si deve evidenziare che la Consulta con la sentenza n. 166/2022 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002 nella parte in cui non esclude che la riduzione della metà degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato sia operata in caso di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002 evidenziando che:
pagina 3 di 8 - la relazione funzionale che, attraverso l'atto di designazione, si instaura tra l'ausiliario del magistrato e l'ufficio giudiziario costituisce un munus publicum (sentenze n. 102 del 2021 e n. 88 del 1970), dal cui utile svolgimento sorge un diritto al compenso disciplinato dalle disposizioni del Titolo VII della Parte II del d.P.R. n. 115 del 2002, nonché, in forza del rinvio operato dall'art. 50 di tale testo unico, da tabelle approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri);
- la ratio di tale plesso normativo -espressamente riferito, come indicato nel Titolo VII, agli ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario- è orientata a contemperare il carattere pubblicistico della funzione di ausilio dell'attività giudiziaria con l'esigenza di non svilire l'impegno garantito dal professionista designato;
- “l'adeguatezza della remunerazione dell'ausiliario, imposta dal principio di ragionevolezza, è assicurata dal rapporto di proporzionalità tra i valori tabellari dei compensi e le corrispondenti tariffe libero-professionali di mercato, ancorché con una riduzione, avuto riguardo alla connotazione pubblicistica dell'istituto (sentenze n. 89 del 2020 e n. 192 del 2015)”, come si evince dal disposto dell'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, che individua il parametro di base per la determinazione ministeriale degli importi relativi agli onorari per gli ausiliari del magistrato «nelle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe», sia pure avvertendo della necessità di contemperare tale metodo di quantificazione con la natura pubblicistica della prestazione resa;
- al necessario bilanciamento tra l'interesse al contenimento delle spese del processo e l'esigenza di remunerazione dei professionisti designati risponde anche la fissazione, ad opera della normativa in esame (artt. 51, 52 e 53 del d.P.R. n. 115 del 2002), di criteri di liquidazione volti a commisurare il quantum delle spettanze all'entità, alla complessità e all'urgenza dell'opera prestata, “senza dar luogo a duplicazioni di sorta e senza svilire l'impegno assicurato dall'ausiliario” (sentenza n. 90 del 2019 della Consulta);
- in linea con le indicate direttrici, l'art. 54 T.U. spese di giustizia stabilisce che l'adeguamento della misura degli onorari deve avvenire ogni tre anni, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), “dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente, attraverso un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze”;
- nei procedimenti in cui vi sia ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nei quali l'ordinamento tende a garantire a coloro che non sono in grado di sopportare il costo di un processo l'effettività del diritto ad agire e a difendersi in giudizio, che il secondo comma dell'art. 24 Cost. espressamente qualifica come diritto inviolabile, è
pagina 4 di 8 cruciale l'individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia;
- a tale ultima esigenza risponde l'art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, che dispone che i compensi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente di parte sono ridotti della metà;
- sebbene il patrocinio a spese dello Stato sia espressione di un bilanciamento rimesso alla discrezionalità del legislatore -il quale può conseguire il risultato della garanzia dell'accesso alla tutela giurisdizionale conformando gli istituti nel modo che reputa più opportuno, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate- nondimeno, una norma che, come l'art. 130 d.P.R. cit. decurti significativamente la remunerazione di un'attività professionale svolta nell'interesse della giustizia, può ritenersi ragionevole solo se la misura del sacrificio inflitto al professionista sia correttamente calibrata rispetto al fine di riduzione della spesa erariale;
- affinché tale canone di adeguatezza possa ritenersi soddisfatto, la decurtazione deve essere operata su tariffe preservate nella loro elementare consistenza in relazione alle variazioni del costo della vita (sentenza Corte Costituzionale n. 192 del 2015);
- questa enunciazione deve essere ribadita anche in riferimento alla fattispecie ora in esame, nella quale il rapporto di proporzione tra l'onorario dell'ausiliario e la tariffa libero-professionale sarebbe irrimediabilmente reciso, ove la già pesante riduzione della metà intervenisse su importi tabellari che, a causa della protratta svalutazione, risultino già di per sé significativamente distanti dai valori di mercato;
- in definitiva, il mancato funzionamento del meccanismo di equilibrio insito nell'art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002 recide la necessaria correlazione tra il compenso per l'ausiliario del magistrato ed i valori di mercato, così facendo venir meno quel rapporto di connessione razionale e di proporzionalità tra il mezzo predisposto dal legislatore e il fine che lo stesso ha inteso perseguire, che è alla base della ragionevolezza della scelta legislativa (sentenza Corte Costituzionale n. 102 del 2021). Pertanto, il compenso della dr.ssa (liquidato come da Persona_3 decreto della Giudice istruttrice del 14 marzo 2024 in 2.696,03 euro), deve essere posto per la metà a carico del signor per la restante metà a carico dell'Erario. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente
1) affida e a entrambi i genitori in via condivisa con collocazione presso Per_1 Per_2 la residenza anagrafica della madre;
2) dispone conseguentemente l'assegnazione della casa coniugale sita in Bologna (BO), via Porrettana n.64, interno 6, costituita da un appartamento posto al piano terzo, con relative pertinenze contraddistinti al NCEU del Comune di Bologna al foglio 244 mappale 864 sub 9 (appartamento), nonché relative pertinenze (cantina) sub 14 (autorimessa) in favore della signora quale genitore collocatario dei CP_1 minori;
3) dispone che i genitori possano frequentare e secondo il seguente Per_1 Per_2 calendario:
pagina 5 di 8 - le parti stiano con i minori a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola, o dalle ore 10.00 nelle giornate non scolastiche, alla domenica sera entro le ore 20.00, andandoli a prendere negli istituti frequentati o nei periodi non scolastici, presso la residenza materna e ivi riportandoli;
- nelle settimane in cui li ha con sé nel weekend, il signor stia con i Pt_1 bambini dal mercoledì all'uscita di scuola sino alla mattina successiva riaccompagnandoli a scuola o alla casa materna entro le ore 10.00, in caso di giorno non scolastico;
- nelle settimane in cui il weekend spetta alla madre, il padre tenga con sé i figli dal mercoledì all'uscita di scuola o dalle ore 10.00 in caso di giorno non scolastico sino al venerdì mattina con onere di riaccompagnarli a scuola o presso la residenza materna entro le ore 10.00 nei giorni non scolastici;
- in estate ciascun genitore trascorra con i figli tre settimane anche non consecutive nel periodo giugno-settembre, in giorni da concordare entro il 30 maggio, salvo diverso accordo;
- nelle vacanze natalizie il padre e la madre passino con i figli una settimana ciascuno ad anni alterni dal 23 dicembre all'uscita da scuola sino al 30 dicembre alle 18,00 o dal 30 dicembre alle 18,00 sino alla mattina del primo giorno di rientro a scuola;
- il signor qualora lo voglia possa tenere i bambini, nel periodo gennaio- Pt_1 febbraio di ogni anno, per un periodo di quattro giorni (tre notti) per portarli a sciare, da concordare entro il 10 dicembre di ogni anno con la signora laddove i giorni CP_1 scelti dal signor coincidessero con i giorni di spettanza materna la signora Pt_1 potrà recuperarli in prossimità del predetto periodo in altre giornate a sua CP_1 scelta;
inoltre a fronte dell'effettuazione di tale periodo sulla neve da parte del signor on i figli viene riconosciuta alla signora a possibilità di effettuare Pt_1 CP_1 una settimana aggiuntiva di vacanze con i figli nel periodo giugno-settembre da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
- nelle festività pasquali i genitori stiano con i minori per tre giorni ciascuno con alternanza di anno in anno della Domenica di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; con la precisazione per tutti tali periodi che nei giorni festivi o non scolastici, il passaggio dei bambini avverrà alle ore 10.00; 4) dispone che -a partire dal mese di luglio 2023 compreso- il signor Pt_1 corrisponda in favore della signora anticipatamente entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese un assegno perequativo di 200,00 euro mensili per ciascun figlio per il mantenimento di e con rivalutazione monetaria in base all'indice Per_1 Per_2
ISTAT; tra le spese coperte da tale assegno vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei minori (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 5) sancisce che -con decorso da luglio 2023- i genitori contribuiscano nella misura del 75% il padre e del 25% la madre, a sostenere le spese straordinarie nell'interesse dei minori, ricomprendendo in esse la mensa scolastica e le voci indicate nel Protocollo in vigore presso il Tribunale di Bologna siglato il 09/08/2017, e in particolare:
pagina 6 di 8 spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e- mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) prende atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico universale sarà percepito al 50% ciascuno con decorrenza dal provvedimento presidenziale;
pagina 7 di 8 7) dispone che -a decorrere dal luglio 2023- il signor orrisponda alla signora Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma mensile CP_1 complessiva di 200,00 euro annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese;
8) dispone per ciascun genitore l'obbligo di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o domicilio nel termine perentorio di 30 giorni, con l'avvertenza che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore;
9) prende atto che le parti hanno rinunciato a ogni altra domanda formulata nel presente procedimento di separazione, compresa quella relativa alla richiesta di addebito della separazione;
10) pone le spese di C.T.U., liquidate in 2.696,03 euro oltre accessori se dovuti come da decreto emesso dalla Giudice designata del 13 aprile 2024 a carico del signor Pt_1 per la metà e, a carico dell'Erario per la restante metà;
11) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta in data 2 aprile 2025.
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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