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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/07/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 3510/2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs.
10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3510/2024 R.G.L., vertente
TRA (C.F. ), elettivamente domiciliata in Bovalino Parte_1 C.F._1
M. (RC), Via S.S. 106 Km 87,500, presso lo studio dell'avv. Antonio Marando che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati
Massimiliano Minicucci e Dario Cosimo Adornato per procura generale alle liti Repertorio n.37875
Raccolta n.7313 del 22.3.2024 Notaio in Fiumicino con domicilio eletto Persona_1 pressol'Agenzia in Locri Via Matteotti 48 CP_1
resistente
Oggetto: opposizione avverso a.t.p.o.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 02/12/2024, deduceva: - di aver presentato, in data Parte_1
10/10/2023, alle competenti sedi domanda volta al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché al riconoscimento dello stato Handicap L. 104/92 art. 3 c.
3. e per la conferma dell'invalidità civile 100% L. n. 118/1971 - essendo affetta da infermità tali da determinare la propria incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto di un accompagnatore;
- che in data 15/11/2023 veniva sottoposta a visita medico legale presso la Competente Commissione
Medica; - che veniva riconosciuta “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal
74% al 99% art. 2 a 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88- Percentuale 78%” nonché “portatore di
Handicap art. 3 comma 1 L. 104/92 – revisione No”; - che con omologa del Tribunale di Locri RG
4026/2018 del 23.07.2020 era stata riconosciuta invalida civile 100% con erogazione del relativo trattamento economico sino a dicembre 2023; - che, in data 05/12/2023 proponeva ricorso giudiziale avanti l'intestato Tribunale RG 4130/2023; - che il CTU nominato, dott.ssa concludeva Per_2 la propria relazione affermando : “ ….In risposta ai quesiti del sig. G. d. L. si afferma, secondo scienza e coscienza, che la ricorrente , è affetta da patologie che, per la loro Parte_1 natura, la rendono inabile al 100%, determinando un quadro patologico che, in atto, non annulla, né compromette gravemente l'autonomia funzionale necessaria a badare a se stessa e , quindi, non
è tale da consentirle di accedere al beneficio dell'indennità d'accompagnamento - come previsto dalla legge 18/1980. Essendo le patologie, in capo alla stessa, ad andamento cronico, come anche l'anamnesi, nonché la documentazione sanitaria confermano, sicuramente non c'è stata, nel corso degli anni, soluzione di continuo clinica-sintomatologica, per cui lo stato d'inabilità al 100%, trovando presupposti patologici consolidati, era già presente al momento della presentazione della domanda, risalente al 10.10.2023. Alla stessa, per i motivi esplicitati, va riconosciuto l'art. 1 comma
3 L.104 ”; - che proponeva dichiarazione di dissenso, contestando le conclusioni del CTU in quanto lacunose evidenziando come con decreto di omologa del Tribunale di Locri RG 4026/2018 del
23.07.2020 era stata già riconosciuta invalida civile al 100% e producendo documentazione sanitaria successiva attestante un aggravamento delle condizioni di salute.
Alla luce di quanto dedotto rassegnava le seguenti conclusioni: « .. accertare nei confronti dei convenuti il diritto della ricorrente al riconoscimento all'indennità di accompagnamento, nonché riconoscimento stato Handicap L. 104/92 art. 3 c.
3. e Conferma invalidità civile 100% L. n.
118/197come per legge essendo affetta da infermità tali da determinare la necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere autonomamente gli atti della vita quotidiana e di deambulare autonomamente, con decorrenza dalla domanda amministrativa o, in subordine, dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa;
2) Conseguentemente emettere ogni provvedimento di condanna in ordine al diritto come sopra accertato e riconosciuto per il pagamento dei ratei maturati e maturandi;
3) Condannare parte resistente, al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore costituito».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , eccependo: - l'inammissibilità del CP_1 ricorso stante la carente specificità dei motivi di contestazione;
- l'impossibilità ad ottenere una pronuncia di condanna al pagamento della prestazione essendo il giudizio per ATP e il successivo merito limitato all'accertamento dei soli requisiti sanitari.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso per insussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della prestazione richiesta ed in ogni caso dichiarare inammissibile la domanda di condanna al pagamento della prestazione e/o di accertamento al pagamento e/o alla prestazione. Spese come per legge.
Con provvedimento del 04.04.2025 venivano chiesti chiarimenti al CTU incaricato, al fine di estendere ed integrare il raggio dell'indagine istruttoria in relazione alle deduzioni di parte ricorrente, tenuto conto del quadro clinico già valutato nella precedente perizia e della documentazione successiva allegata in atti, onde verificare l'eventuale aggravamento e dunque la sussistenza del richiesto requisito sanitario.
Il consulente ha provveduto al deposito dei chiarimenti in data 04.04.2025.
Veniva altresì disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
* * *
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito precisati. agisce in giudizio per l'accertamento del requisito sanitario utile ai fini del Parte_1 conseguimento dell'indennità di accompagno ex art. 1 L. 18/1980, nonché per il riconoscimento dello stato di disabilità grave ex art 3, comma 3, L. 104/92 e conferma dell'invalidità civile al 100% a seguito dei mancati riconoscimenti degli stessi nella fase sommaria del giudizio.
Considerate le censure mosse all'elaborato peritale depositato dal CTU, dott.ssa la stessa Per_2 veniva chiamata a chiarimenti, anche in considerazione della produzione documentale di formazione successiva, onde verificare l'aggravamento rilevato da parte ricorrente e dunque la sussistenza del requisito sanitario richiesto.
All'esito dell'attività peritale svolta, in base alla documentazione medica in atti, il peggioramento del quadro clinico riportato dalla ricorrente, ha trovato riscontro.
In particolare, il CTU così si è espresso nella nota depositata: “ … IL QUADRO PATOLOGICO
DELLA RICORRENTE APPARSO, IN SEDE DI VISITA, SICURAMENTE COMPLESSO
ALL'OBIETTIVITA' CLINICA, E MOLTO DOCUMENTATO, MERITA UNA RIVALUTAZIONE
PERCHE' LE MOLTELPICI PATOLOGIE RISCONTRATE SONO INGRAVESCENTI ED A
COMPROMISSIONE PSICO-FISICA LA VISITA PSICHIATRICA EFFETTUATA
SUCCESSIVAMENTE ALLA VISITA MEDICO LEGALE, PRECISAMENTE IN DATA 09.12.2024,
CONSIDERA I DISTURBI PSICHICI DELLA RICORRENTE, DI ENTITA' GRAVE,
DIAGNOSTICANDO “DEPRESSIONE MAGGIORE”. TRATTASI DI UNA PATOLOGIA
INVALIDANTE CHE COINVOLGE LA SFERA AFFETTIVA E COGNITIVA, DISADATTIVA PER
CUI ALTERA IL QUADRO RELAZIONALE, ED E' FORTEMENTE RIDUTTIVA DELLA
SOCIALITA'. LA PRESENZA DI ALTRE COMORBILITA' PSICHIATRICHE, SOSTENUTE NELLA
RICORRENTE DAL QUADRO CEREBROVASCOLARE CON EVIDENZA DI PICCOLI E
MULTIPLI FOCOLAI GLIOTICI, COME DA EVIDENZA DI RM, CAUSA PEGGIORAMENTO DEI
SINTOMI ED EFFTTI NEGATIVI ANCHE SULLA SALUTE FISICA. LA DEPRESSIONE
MAGGIORE E' UNO TRA I DISTURBI PSICHIATRICI CON IL PIU' ALTO TASSO DI SUICIDI.
NE DERIVA CHE IL QUADRO CLINICO E' BEN PIU' GRAVE E COMPLESSO DI QUELLO
PRECEDENTEMENTE VALUTATO, ANCHE PERCHE' LA FATTISPECIE DELLE PATOLOGIE,
GIA' PRECEDENTEMENTE DIAGNOSTICATE, LE RENDE INESORABILMENTE
PEGGIORATIVE NEL TEMPO DAL PUNTO DI VISTA PSICOFISICO, MINANDO L'AUTONOMIA DELLA RICORRENTE E RENDENDOLA INCAPACE DI PROVVEDERE A SE
STESSA PER I PIU' ELEMENTARI BISOGNI DI VITA. NE DERIVA CHE, PER QUESTE ULTIME
CONSIDERAZIONI, ALLA RICORRENTE VA RICONOSCIUTA L'INDENNITA' DI
ACCOMPAGNO, NONCHE' L'ART. 3 COMMA 3 DELLA L. 104, UN GIUDIZIO BASATO,
SOPRATTUTTO, SULLA VALUTAZIONE DELLA VISITA SPECIALISTICA PSICHIATRICA, CHE
HA COLTO I DISTURBI PSICHICI COLLOCANDOLI IN UNA SFERA DI GRAVITA' SUPERIORE
A QUELLA CHE ERA STATA RICONOSCIUTA PRECEDENTEMENTE NELLA CTU”.
Alla luce di tali considerazioni ha così concluso: “CONCLUSIONI RISPONDENDO AL GIUDICE
DEL TRIBUNALE DI LOCRI, SOSTENGO CHE LE COMORBILITA' PSICO-FISICHE RENDONO
LA RICORRENTE BISOGNEVOLE DELL'ACCOMPAGNATORE, CON Parte_1
DECORRENZA DA DICEMBRE 2024. ALLA STESSA, PER LE STESSE CONSIDERAZIONI, IN
QUANTO PORTATRICE DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA', VA RICONOSCIUTO
L'ART. 3 COMMA 3 CON LA STESSA DECORRENZA”.
Considerato quanto sopra, vista la documentazione prodotta in atti, le conclusioni rassegnate dal
CTU, devono ritenersi condivisibili in quanto adeguatamente motivate, coerenti ed esaustive.
Valutate le predette conclusioni medico-legali, lo stato di grave invalidità di ed il Parte_1 diritto della stessa all'indennità di accompagnamento nonché al riconoscimento delle disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.104/92 devono ritenersi provati.
L'art. 1 l. 18/80 stabilisce infatti che l'indennità di accompagnamento spetta al soggetto invalido civile che si trova nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessita di un'assistenza continua in condizioni non reversibili.
Fermo quanto sopra, risultano altresì condivisibili le determinazioni del CTU laddove lo stesso individua la decorrenza del diritto all'indennità di accompagnamento nonché dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92 dal mese di dicembre 2024, data in cui è stata rilasciata la più recente certificazione a riscontro delle patologie psichiatriche.
Sul punto, infatti, merita precisare che di per sé la sussistenza di un quadro patologico, anche grave, non necessariamente ed automaticamente comporta altresì la presenza dei presupposti necessari ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere accolto nei termini sopra precisati.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti nella misura della metà, stante il riconoscimento del beneficio a decorrere dalla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Devono invece porsi a carico dell' le spese di CTU, che sono liquidate, come da separato CP_1 decreto, in favore della dott.ssa Per_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ), R.G. n. 3510/2024, disattesa Parte_1 C.F._1 ogni contraria istanza, così provvede:
- dichiara che la ricorrente è invalida al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 l. 11.02.1980 n. 18, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, nonché meritevole dei benefici di cui all'art. 3 c. 3 L. 104/92 entrambi con decorrenza dal mese di dicembre 2024;
- compensa le spese di lite nella misura della metà, ponendo la rimanente parte a carico dell' , in CP_1 persona del L.R.P.T., liquidandole in € 1.900,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, oltre
IVA e CPA come per legge;
importo da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' in persona del L.R.P.T., le spese di CTU, liquidate in CP_1 favore della dott.ssa come da separato decreto. Per_2
Locri, 11.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 3510/2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs.
10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3510/2024 R.G.L., vertente
TRA (C.F. ), elettivamente domiciliata in Bovalino Parte_1 C.F._1
M. (RC), Via S.S. 106 Km 87,500, presso lo studio dell'avv. Antonio Marando che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati
Massimiliano Minicucci e Dario Cosimo Adornato per procura generale alle liti Repertorio n.37875
Raccolta n.7313 del 22.3.2024 Notaio in Fiumicino con domicilio eletto Persona_1 pressol'Agenzia in Locri Via Matteotti 48 CP_1
resistente
Oggetto: opposizione avverso a.t.p.o.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 02/12/2024, deduceva: - di aver presentato, in data Parte_1
10/10/2023, alle competenti sedi domanda volta al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché al riconoscimento dello stato Handicap L. 104/92 art. 3 c.
3. e per la conferma dell'invalidità civile 100% L. n. 118/1971 - essendo affetta da infermità tali da determinare la propria incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto di un accompagnatore;
- che in data 15/11/2023 veniva sottoposta a visita medico legale presso la Competente Commissione
Medica; - che veniva riconosciuta “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal
74% al 99% art. 2 a 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88- Percentuale 78%” nonché “portatore di
Handicap art. 3 comma 1 L. 104/92 – revisione No”; - che con omologa del Tribunale di Locri RG
4026/2018 del 23.07.2020 era stata riconosciuta invalida civile 100% con erogazione del relativo trattamento economico sino a dicembre 2023; - che, in data 05/12/2023 proponeva ricorso giudiziale avanti l'intestato Tribunale RG 4130/2023; - che il CTU nominato, dott.ssa concludeva Per_2 la propria relazione affermando : “ ….In risposta ai quesiti del sig. G. d. L. si afferma, secondo scienza e coscienza, che la ricorrente , è affetta da patologie che, per la loro Parte_1 natura, la rendono inabile al 100%, determinando un quadro patologico che, in atto, non annulla, né compromette gravemente l'autonomia funzionale necessaria a badare a se stessa e , quindi, non
è tale da consentirle di accedere al beneficio dell'indennità d'accompagnamento - come previsto dalla legge 18/1980. Essendo le patologie, in capo alla stessa, ad andamento cronico, come anche l'anamnesi, nonché la documentazione sanitaria confermano, sicuramente non c'è stata, nel corso degli anni, soluzione di continuo clinica-sintomatologica, per cui lo stato d'inabilità al 100%, trovando presupposti patologici consolidati, era già presente al momento della presentazione della domanda, risalente al 10.10.2023. Alla stessa, per i motivi esplicitati, va riconosciuto l'art. 1 comma
3 L.104 ”; - che proponeva dichiarazione di dissenso, contestando le conclusioni del CTU in quanto lacunose evidenziando come con decreto di omologa del Tribunale di Locri RG 4026/2018 del
23.07.2020 era stata già riconosciuta invalida civile al 100% e producendo documentazione sanitaria successiva attestante un aggravamento delle condizioni di salute.
Alla luce di quanto dedotto rassegnava le seguenti conclusioni: « .. accertare nei confronti dei convenuti il diritto della ricorrente al riconoscimento all'indennità di accompagnamento, nonché riconoscimento stato Handicap L. 104/92 art. 3 c.
3. e Conferma invalidità civile 100% L. n.
118/197come per legge essendo affetta da infermità tali da determinare la necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere autonomamente gli atti della vita quotidiana e di deambulare autonomamente, con decorrenza dalla domanda amministrativa o, in subordine, dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa;
2) Conseguentemente emettere ogni provvedimento di condanna in ordine al diritto come sopra accertato e riconosciuto per il pagamento dei ratei maturati e maturandi;
3) Condannare parte resistente, al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore costituito».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , eccependo: - l'inammissibilità del CP_1 ricorso stante la carente specificità dei motivi di contestazione;
- l'impossibilità ad ottenere una pronuncia di condanna al pagamento della prestazione essendo il giudizio per ATP e il successivo merito limitato all'accertamento dei soli requisiti sanitari.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso per insussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della prestazione richiesta ed in ogni caso dichiarare inammissibile la domanda di condanna al pagamento della prestazione e/o di accertamento al pagamento e/o alla prestazione. Spese come per legge.
Con provvedimento del 04.04.2025 venivano chiesti chiarimenti al CTU incaricato, al fine di estendere ed integrare il raggio dell'indagine istruttoria in relazione alle deduzioni di parte ricorrente, tenuto conto del quadro clinico già valutato nella precedente perizia e della documentazione successiva allegata in atti, onde verificare l'eventuale aggravamento e dunque la sussistenza del richiesto requisito sanitario.
Il consulente ha provveduto al deposito dei chiarimenti in data 04.04.2025.
Veniva altresì disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
* * *
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito precisati. agisce in giudizio per l'accertamento del requisito sanitario utile ai fini del Parte_1 conseguimento dell'indennità di accompagno ex art. 1 L. 18/1980, nonché per il riconoscimento dello stato di disabilità grave ex art 3, comma 3, L. 104/92 e conferma dell'invalidità civile al 100% a seguito dei mancati riconoscimenti degli stessi nella fase sommaria del giudizio.
Considerate le censure mosse all'elaborato peritale depositato dal CTU, dott.ssa la stessa Per_2 veniva chiamata a chiarimenti, anche in considerazione della produzione documentale di formazione successiva, onde verificare l'aggravamento rilevato da parte ricorrente e dunque la sussistenza del requisito sanitario richiesto.
All'esito dell'attività peritale svolta, in base alla documentazione medica in atti, il peggioramento del quadro clinico riportato dalla ricorrente, ha trovato riscontro.
In particolare, il CTU così si è espresso nella nota depositata: “ … IL QUADRO PATOLOGICO
DELLA RICORRENTE APPARSO, IN SEDE DI VISITA, SICURAMENTE COMPLESSO
ALL'OBIETTIVITA' CLINICA, E MOLTO DOCUMENTATO, MERITA UNA RIVALUTAZIONE
PERCHE' LE MOLTELPICI PATOLOGIE RISCONTRATE SONO INGRAVESCENTI ED A
COMPROMISSIONE PSICO-FISICA LA VISITA PSICHIATRICA EFFETTUATA
SUCCESSIVAMENTE ALLA VISITA MEDICO LEGALE, PRECISAMENTE IN DATA 09.12.2024,
CONSIDERA I DISTURBI PSICHICI DELLA RICORRENTE, DI ENTITA' GRAVE,
DIAGNOSTICANDO “DEPRESSIONE MAGGIORE”. TRATTASI DI UNA PATOLOGIA
INVALIDANTE CHE COINVOLGE LA SFERA AFFETTIVA E COGNITIVA, DISADATTIVA PER
CUI ALTERA IL QUADRO RELAZIONALE, ED E' FORTEMENTE RIDUTTIVA DELLA
SOCIALITA'. LA PRESENZA DI ALTRE COMORBILITA' PSICHIATRICHE, SOSTENUTE NELLA
RICORRENTE DAL QUADRO CEREBROVASCOLARE CON EVIDENZA DI PICCOLI E
MULTIPLI FOCOLAI GLIOTICI, COME DA EVIDENZA DI RM, CAUSA PEGGIORAMENTO DEI
SINTOMI ED EFFTTI NEGATIVI ANCHE SULLA SALUTE FISICA. LA DEPRESSIONE
MAGGIORE E' UNO TRA I DISTURBI PSICHIATRICI CON IL PIU' ALTO TASSO DI SUICIDI.
NE DERIVA CHE IL QUADRO CLINICO E' BEN PIU' GRAVE E COMPLESSO DI QUELLO
PRECEDENTEMENTE VALUTATO, ANCHE PERCHE' LA FATTISPECIE DELLE PATOLOGIE,
GIA' PRECEDENTEMENTE DIAGNOSTICATE, LE RENDE INESORABILMENTE
PEGGIORATIVE NEL TEMPO DAL PUNTO DI VISTA PSICOFISICO, MINANDO L'AUTONOMIA DELLA RICORRENTE E RENDENDOLA INCAPACE DI PROVVEDERE A SE
STESSA PER I PIU' ELEMENTARI BISOGNI DI VITA. NE DERIVA CHE, PER QUESTE ULTIME
CONSIDERAZIONI, ALLA RICORRENTE VA RICONOSCIUTA L'INDENNITA' DI
ACCOMPAGNO, NONCHE' L'ART. 3 COMMA 3 DELLA L. 104, UN GIUDIZIO BASATO,
SOPRATTUTTO, SULLA VALUTAZIONE DELLA VISITA SPECIALISTICA PSICHIATRICA, CHE
HA COLTO I DISTURBI PSICHICI COLLOCANDOLI IN UNA SFERA DI GRAVITA' SUPERIORE
A QUELLA CHE ERA STATA RICONOSCIUTA PRECEDENTEMENTE NELLA CTU”.
Alla luce di tali considerazioni ha così concluso: “CONCLUSIONI RISPONDENDO AL GIUDICE
DEL TRIBUNALE DI LOCRI, SOSTENGO CHE LE COMORBILITA' PSICO-FISICHE RENDONO
LA RICORRENTE BISOGNEVOLE DELL'ACCOMPAGNATORE, CON Parte_1
DECORRENZA DA DICEMBRE 2024. ALLA STESSA, PER LE STESSE CONSIDERAZIONI, IN
QUANTO PORTATRICE DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA', VA RICONOSCIUTO
L'ART. 3 COMMA 3 CON LA STESSA DECORRENZA”.
Considerato quanto sopra, vista la documentazione prodotta in atti, le conclusioni rassegnate dal
CTU, devono ritenersi condivisibili in quanto adeguatamente motivate, coerenti ed esaustive.
Valutate le predette conclusioni medico-legali, lo stato di grave invalidità di ed il Parte_1 diritto della stessa all'indennità di accompagnamento nonché al riconoscimento delle disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.104/92 devono ritenersi provati.
L'art. 1 l. 18/80 stabilisce infatti che l'indennità di accompagnamento spetta al soggetto invalido civile che si trova nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessita di un'assistenza continua in condizioni non reversibili.
Fermo quanto sopra, risultano altresì condivisibili le determinazioni del CTU laddove lo stesso individua la decorrenza del diritto all'indennità di accompagnamento nonché dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92 dal mese di dicembre 2024, data in cui è stata rilasciata la più recente certificazione a riscontro delle patologie psichiatriche.
Sul punto, infatti, merita precisare che di per sé la sussistenza di un quadro patologico, anche grave, non necessariamente ed automaticamente comporta altresì la presenza dei presupposti necessari ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere accolto nei termini sopra precisati.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti nella misura della metà, stante il riconoscimento del beneficio a decorrere dalla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Devono invece porsi a carico dell' le spese di CTU, che sono liquidate, come da separato CP_1 decreto, in favore della dott.ssa Per_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ), R.G. n. 3510/2024, disattesa Parte_1 C.F._1 ogni contraria istanza, così provvede:
- dichiara che la ricorrente è invalida al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 l. 11.02.1980 n. 18, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, nonché meritevole dei benefici di cui all'art. 3 c. 3 L. 104/92 entrambi con decorrenza dal mese di dicembre 2024;
- compensa le spese di lite nella misura della metà, ponendo la rimanente parte a carico dell' , in CP_1 persona del L.R.P.T., liquidandole in € 1.900,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, oltre
IVA e CPA come per legge;
importo da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' in persona del L.R.P.T., le spese di CTU, liquidate in CP_1 favore della dott.ssa come da separato decreto. Per_2
Locri, 11.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli