Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/01/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di conSIlio con l'intervento dei SIg. magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. Maria Ida Ercoli ConSIliere rel.
Dott. Anna Bora ConSIliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 834/2022 R.G.
promosso da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Ancona, Via C.F._2
Volturno n. 5, presso lo studio dell'Avv. Franco Boldrini
(CF ) che li rappresenta e difende in virtù di procura C.F._3 speciale in atti;
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. , rappresentato e difeso, Controparte_1 CodiceFiscale_4 giusta delega dall'Avv. Simone Rocchetti (C.F. ) ed CodiceFiscale_5 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona, Via Magenta n. 5;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Corte di Appello di Ancona, respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione, accertata e dichiarata la palese erroneità, illegittimità, ingiustizia della Sentenza del Tribunale Ordinario di Ancona pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. in data 2.3.2022 nel giudizio iscritto al n. 5096/2016 RG del predetto Tribunale, annullare e comunque riformare integralmente la medesima e per l'effetto accogliere le seguenti conclusioni: in via principale, dichiarare l'illegittimità dell'occupazione da parte del IG. - Controparte_1 che lo detiene senza titolo alcuno, stante l'inesistenza del presunto diritto di usufrutto - dell'immobile sito in Osimo, Via Ungheria n. 81, posto al primo piano con annessa cantina al piano seminterrato, distinto al Catasto Fabbricati al foglio 40, mappale 251 sub 2, Categoria A/2, classe 3, vani 6,5 rendita Euro
503,55 ,e per l'effetto condannare il IG. all'immediato Controparte_1 rilascio del predetto immobile ai IGnori e Parte_1 Parte_2 condannare altresì il IG. al risarcimento di tutti i danni patiti Controparte_1 dagli attori, da quantificarsi in corso di causa, previo rinnovo della CTU espletata nel primo grado di giudizio ovvero da liquidarsi in via equitativa, a causa della illegittima occupazione protrattasi dalla data di trasferimento dell'immobile degli attori avvenuta con decreto del Tribunale di Ancona del
20.02.2014, o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, fino a quella dell'effettivo rilascio, o infine nella misura indicata dal CTU del primo grado di giudizio in misura pari ad € 14.344,36 oltre interesse rivalutazione monetaria al saldo. Condannare altresì il convenuto al risarcimento dei danni ex art. 2043
c.c. in misura pari al costo delle opere e delle manutenzioni necessarie per riportare l'immobile in buone, o comunque accettabili, condizioni conservative, previo rinnovo della CTU, o in mancanza in misura pari ad € 14.355,36 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria al saldo come indicato dal CTU del primo grado di giudizio. In via subordinata, salvo gravame, accertare e dichiarare che il IG. , nella sua veste di usufruttuario Controparte_1 dell'immobile di Via Ungheria n. 81 ha commesso il grave abuso previsto dall'art. 1015 primo comma cod. civ., deteriorando l'immobile e comunque lasciandolo andare in perimento per mancanza di ordinarie riparazioni, e per l'effetto dichiarare che l'usufrutto è cessato a causa di tale abuso e condannare il IG. all'immediato rilascio dell'immobile ai IGnori Controparte_1 Pt_1
e nonché al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. nella
[...] Parte_2 misura sopra indicata. In via ancor più subordinata, salvo gravame, stante
l'abuso commesso dall'usufruttuario per la mancanza di ordinarie manutenzioni, ordinare che l'immobile di Via Ungheria n. 81 sia dato in possesso ai IGnori e condannando il IG. Parte_1 Parte_2
all'immediato rilascio dell'immobile in loro favore, Controparte_1 disponendo l'obbligo dei IGnori e di pagare Parte_1 Parte_2 annualmente all'usufruttuario, durante l'usufrutto, una somma determinata commisurata alla gravità degli abusi commessi dall'usufruttuario e all'entità delle riparazioni e delle manutenzioni che i nudi proprietari saranno costretti a sostenere. In tutti i casi con la condanna del IG. alla Controparte_1 integrale rifusione delle spese di lite, comprensiva del rimborso del contributo unificato pagato sia per il primo gradi di giudizio che per quello di appello. In via istruttoria si chiede fin da ora il rinnovo della CTU disposto nel primo grado di giudizio, stante le gravi violazioni compiute dal consulente incaricato dal
Tribunale di Ancona».
Il procuratore di parte appellata ha concluso come da comparsa di risposta chiedendo: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis rejectis, - In via principale, rigettare l'Appello proposto dai IGg.ri Pt_1
e in quanto infondato, in fatto ed in diritto, e per l'effetto
[...] Parte_2 confermare la sentenza n. 306 del 2022 emessa dal Tribunale Civile di Ancona, nella persona del Giudice Monocratico Dott. Claudio Cicconi, nella causa iscritta al n. R.G. 5096/2016 e pubblicata in data 02.03.2022, per i motivi articolati nel presente atto;
● in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui il giudice ritenesse sussistere il presupposto di cui all'art 1015 c.c. ed accogliere il gravame proposto, stabilire la somma da versare annualmente in favore del
IG. da parte degli attori/nudi proprietari, facendo riferimento CP_1 all'ipotetico valore locativo della unità immobiliare, così come determinato dal
CTU o con riferimento ai valori medi OMI. Con vittoria di spese e competenze di lite del presente grado di giudizio”. Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 306/2022 pubblicata in data 02.03.2022.
FATTI DI CAUSA
e convenivano dinanzi al Tribunale di Ancona Parte_1 Parte_2 il SI. chiedendo dichiarare l'inesistenza del diritto di Controparte_1 usufrutto vantato dal convenuto o, in subordine, perché venisse dichiarata l'estinzione del diritto di usufrutto ex art. 1015 c.c. per abuso commesso dall'usufruttuario, con conseguente condanna al risarcimento dei danni per illegittima occupazione dell'immobile costituito dall'appartamento sito in
Osimo, Via Ungheria n. 81, posto al piano primo con annessa cantina al piano seminterrato, distinto al Catasto Fabbricato al foglio 4°, mappale 251 sub 2, categoria A/2. Classe 3, vani 6,5, rendita Euro 503,55, dagli stessi ritenuto di loro piena proprietà in virtù di decreto di trasferimento adottato in data
20.02.2014 dal GE del Tribunale di Ancona attesa l'erroneità dell' indicazione riportata nell'avviso di vendita dal delegato alla vendita secondo cui trattavasi di bene gravato da usufrutto in favore del debitore
, e del conseguente trasferimento della sola nuda Controparte_1 proprietà.
, costituendosi, contestava quanto dedotto dagli attori Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda.
Con sentenza n.306/2022 pubblicata in data 02.03.2022 il Tribunale di
Ancona ha rigettato le domande attrici e compensato integralmente le spese di lite ritenendo il bene, trasferito all'aggiudicatario in sede esecutiva, gravato da diritto di abitazione, estinto a seguito del decesso in data
16.02.2008 della titolare, ed affermando il conferimento da parte del SI. della sola nuda proprietà del bene nella società Controparte_1
Digitalvideo S.r.l. avendo lo stesso voluto mantenere il diritto di usufrutto
- di cui era titolare in virtù della disposizione di cui al testamento olografo del padre - e che lo stato del bene, come Persona_1 accertato con la consulenza espletata nel 2020, non differiva, se non per il fisiologico deperimento del bene, rispetto a quello accertato nel 2007 in sede di stima nella esecuzione forzata di cui gli acquirenti avevano potuto avere notizia sulla base di tale atto.
Propongono appello i SIg.ri e deducendo i Parte_1 Parte_2 motivi di seguito esaminati e chiedendo, in riforma della gravata sentenza,
l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate.
, costituendosi, ha chiesto il rigetto del gravame e la Controparte_1 conferma della sentenza appellata.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta contenenti la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte appellante deduce la “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 978 e 1350 c.c. nonché dell'art. 116 c.p.c.
Travisamento dei fatti e delle prove. Violazione e falsa applicazione dell'art.
1392 c.c.”.
Gli appellanti evidenziano che dal rogito del 10.3.1990 risulta CP_2 che il SI. aveva conferito nella società “Digital video s.r.l.” Controparte_1 la nuda proprietà dell'immobile di via Ungheria n. 81 dichiarando, expressis verbis di essere divenuto, “nudo proprietario” di tale immobile in forza del testamento del 1996 del padre che gli aveva trasferito la detta “nuda Per_1 proprietà” in virtù del contestuale “diritto di abitazione” istituito a favore della madre SI.ra tanto che il valore della nuda proprietà era stato CP_3 determinato sottraendo dal valore della piena proprietà dell'immobile (L.
100.600.000) accertato con perizia giurata.
Inoltre censurano sia la motivazione adottata dal primo giudice, fondata sulla interpretazione dell'atto di conferimento alla luce della diversa qualificazione giuridica attribuita dalla successiva giurisprudenza di legittimità del 2017 al diritto in favore del coniuge sopravvissuto al de cuius quale diritto personale di godimento e non più quale diritto reale, sia l'accertamento effettuato dal tribunale in palese violazione del disposto di cui all'art. 1392 c.c. , e non richiesto dalle parti , secondo cui il diritto di usufrutto è stato istituito dal SI. con il testamento olografo Persona_1 del 1996 mentre il de cuis aveva previsto di lasciare “ a mio figlio ... la piena proprietà di un <appartamento sito in osimo via ungheria> senza fare alcuna menzione del diritto di usufrutto.
Con il secondo motivo gli appellanti deducono la “ Violazione e falsa applicazione dell'art. 1015 c.c.. Travisamento dei fatti e di prove” affermando che il contenuto della CTU disposta in primo grado avrebbe dovuto comportare l'estinzione dell'usufrutto ex art. 1015 c.c. atteso che l'immobile non era più fruibile a causa della scadente manutenzione e del fatto che le varie utenze erano state dismesse. Né poteva attribuirsi rilievo al fatto che l'immobile già nel 2007 versava in uno stato scadente di manutenzione, come accertato dallo stimatore nominato in sede esecutiva atteso che per evitare l'applicazione dell'art. 1015 c.c. il SI.
avrebbe dovuto eccepire e provare che la mancata Controparte_1 manutenzione preesisteva all'instaurazione del suo diritto ( 10.03.1999).
Peraltro, sempre secondo quanto dedotto dagli appellanti, la CTU avrebbe dovuto essere dichiarata nullta avendo l'ausiliare preteso di fornire i chiarimenti in udienza violando il diritto di difesa dei coniugi Pt_1
Con il terzo motivo censurano il mancato accoglimento delle domande risarcitorie avanzate, anche in via subordinata, per un importo pari al costo delle opere e delle manutenzioni necessarie per riportare l'immobile in buone o comunque accettabili condizioni conservative.
Con il quarto motivo deducono l' “Omessa pronuncia sulla ulteriore domanda subordinata proposta nell'atto introduttivo del giudizio” con cui avevano chiesto: “... stante l'abuso commesso dall'usufruttuario per la mancanza di ordinarie manutenzioni, ordinare che l'immobile di via Ungheria n.
81 sia dato in possesso ai IGnori e condannando Parte_1 Parte_2 il IG. all'immediato rilascio dell'immobile in loro favore, Controparte_1 disponendo l'obbligo dei IGnori e di pagare Parte_1 Parte_2 annualmente all'usufruttuario, durante l'usufrutto, una somma commisurata alla gravità degli abusi commessi dall'usufruttuario e all'entità delle riparazioni
e delle manutenzione che i nudi proprietari saranno costretti a sostenere».
Il primo motivo di appello risulta fondato e merita accoglimento.
Occorre rilevare al riguardo che secondo l'assunto di parte appellata il SI.
, con atto notarile n. 131236 del 1999, ha conferito soltanto Controparte_1 la nuda proprietà del bene immobile sito in Osimo, Via Ungheria, alla neocostituita Digitalvideo s.r.l., mantenendo per sé il diritto di usufrutto - gravato a sua volta dal diritto di abitazione in favore dell'anziana madre - già costituito sull'intera proprietà del SI. , mediante testamento Controparte_1 olografo del de cuius il quale, nel lasciare “la piena Persona_1 proprietà” del bene immobile al figlio , aveva precisato che la CP_1 moglie, ai sensi dell'art 540 c.c., avrebbe avuto “diritto e facoltà di scegliere la propria residenza in uno dei due appartamenti”, avendo lasciato all'altro figlio un altro appartamento. Per_2
La procedura esecutiva era stata promossa a seguito di pignoramento della sola nuda proprietà del SI. e l'eventuale accoglimento Controparte_1 della tesi degli appellanti comporterebbe la dichiarazione di nullità del decreto di trasferimento oltre che la configurabilità di un indebito arricchimento da parte degli aggiudicatari. Inoltre nell'avviso di vendita era stato precisato che il bene era gravato da diritto di usufrutto e non dal diritto di abitazione della SI.ra che era nel frattempo già CP_3 deceduta e, infine, il successivo decreto di trasferimento aveva avuto ad oggetto la sola nuda proprietà per cui gli appellanti non potevano aver acquistato “...più di quanto indicato nell'atto di trasferimento...” che, peraltro, non era stato impugnato.
Gli appellanti hanno agito nei confronti del SI. Controparte_1 affermando di essere aggiudicatari dell'immobile oggetto del presente giudizio trasferito in loro favore con decreto del Tribunale di Ancona in data
20.02.2014, chiedendo accertare l'illegittima occupazione dell'immobile sito in Osimo, via Ungheria n.81, come meglio descritto in atti, in quanto detenuto senza titolo da parte del predetto , nonché la Controparte_1 condanna di quest'ultimo al rilascio in favore degli odierni appellanti.
Il SI. , contestando la pretesa avversaria, fonda la Controparte_1 propria difesa sulla titolarità del diritto di usufrutto che gli consentirebbe di continuare a godere dell'immobile anche a seguito del decreto di trasferimento in favore degli odierni appellanti.
Le contrapposte posizioni delle parti impongono di procedere all'accertamento del contenuto del titolo dalle stesse vantato per il quale è necessario procedere ad una breve ricostruzione delle vicende che hanno preceduto il presente giudizio.
Il padre dell'odierno appellato, SI. , deceduto in data Persona_1
17.02.1996, con testamento olografo lasciava al figlio l'immobile sito CP_1 in Osimo, oggetto del presente giudizio, e al figlio altra proprietà Per_2 immobiliare specificando che, in caso di sua premorienza rispetto alla moglie quest'ultima avrebbe avuto il diritto di scegliere in quale dei CP_3 due appartamenti lasciati ai figli continuare ad abitare. Quindi la SI.ra aveva deciso di vivere nell'appartamento che il testatore CP_3 aveva destinato al figlio . CP_1
In data 10/03/1999 l'odierno appellato costituiva, tramite atto notarile, la società Digitalvideo s.r.l., apportando come capitale la sola nuda proprietà dell'immobile sito in Via Ungheria n. 81 che in data 03.10.2006 veniva sottoposta a pignoramento immobiliare.
Con la relazione di stima redatta a seguito di incarico del GE il valore del bene veniva determinato in euro 114.300,00 e si rappresentava: “...Nulla da segnalare come ulteriori vincoli eccezion fatta per il diritto di abitazione sull'immobile in questione, appartamento e cantina, a favore della IG.ra
, nata a [...] il [...]...si precisa che durante CP_3
l'accesso ed il sopralluogo all'immobile alla presenza della Digitalvideo S.r.l. in persona del suo legale rappresentante SI. ha fatto Controparte_1 presente al sottoscritto che l'immobile è abitato dalla SI.ra CP_3 la quale è affetta da una grave malattia ... ”.
In data 16.02.2008 decedeva la SI.ra e, nell'ambito della procedura CP_3 esecutiva, con relazione integrativa dello stimatore veniva determinato il nuovo valore di euro 145.288,00 .
Nell'avviso di vendita del 18.03.2013 predisposto dal delegato alla vendita il bene oggetto di esecuzione forzata veniva indicato nella “ ...nuda proprietà dell'appartamento ... gravato da usufrutto commisurato alla vita di soggetto terzo le cui generalità sono indicate nella perizia depositata agli atti” dove si fa riferimento al solo diritto di abitazione della SI.ra
[...]
CP_3
Infine con il decreto in data 20.02.2014 è stato disposto il trasferimento della “ ... nuda proprietà...alle condizioni tutte di cui all'avviso di vendita”.
Il SI. , nell'effettuare il conferimento nella società Controparte_1 costituita in data 10.03.1999, ha fatto riferimento alla sola nuda proprietà dell'appartamento oggetto del presente giudizio, nel quale viveva la madre in virtù della disposizione testamentaria del de cuius, dichiarando che la il valore della nuda proprietà era pari a lire 65.643.000 come da perizia redatta da professionista a tal fine nominato dal tribunale il quale, come rilevato dal primo giudice, aveva accertato il valore dell'intero immobile in lire 100.600.000 ed il valore del diritto di abitazione in lire
34.956.488, senza fare alcun riferimento all'asserito diritto di usufrutto vantato dal SI. . CP_1
Non condivisibile risulta l'affermazione del primo giudice secondo cui “Non vi è dubbio che l'usufrutto venne istituito con l'atto testamentario del fu a favore del figlio, con diritto personale di godimento a Persona_1 favore della madre ...” avendo il testatore disposto in favore del figlio prevedendo di lasciare in suo favore “... la piena Controparte_1 proprietà di un appartamento ...” nonché stabilendo che la moglie, in caso di sua premorienza, avrebbe potuto scegliere in quale dei due appartamenti, indicati nel testamento, vivere. Solo in conseguenza della scelta della SI.ra veniva istituito, ex art. 540, comma 2, c.c., in CP_3 favore della predetta , un diritto di abitazione.
Peraltro di diverso contenuto risulta la dichiarazione resa dallo stesso in sede di conferimento della nuda proprietà laddove ha Controparte_1 affermato che “...la nuda proprietà dell'immobile di cui trattasi era a lui pervenuta in forza della successione testamentaria del di lui padre...” , ovvero del testamento olografo del predetto de cuius che faceva riferimento al diritto riconosciuto alla coniuge di abitazione.
Va ricordato che, ai sensi dell'art. 1351, comma primo, n. 2 c.c., la costituzione del diritto di usufrutto su un immobile è sottoposto alla forma scritta ad substantiam sicché di indubbio rilievo risulta ai fini dell'accertamento in esame la mancanza nell'atto di conferimento della nuda proprietà dell'immobile, quanto meno di qualsiasi riserva al riguardo da parte dell'odierno appellato, in presenza del diritto riconosciuto dal testatore in favore della coniuge, anche se qualificato come diritto di abitazione, e da quest'ultima esercitato sull'immobile in oggetto.
Se ne deve desumere che a seguito del decesso della SI.ra
[...]
si sia prodotto l'effetto del consolidamento della piena proprietà CP_3 in capo al nudo proprietario ovvero, nella fattispecie in esame, in capo a chi ha acquistato in sede esecutiva la nuda proprietà del bene in oggetto.
Né potrebbe giungersi a diverse conclusioni in ragione di quanto descritto nel decreto di trasferimento il cui oggetto non poteva che essere costituito da quanto individuato nell'atto di pignoramento. Difatti le vicende che hanno comportato il prospettato consolidamento ben possono essere fatte oggetto, ai fini in esame, del presente giudizio di accertamento senza che possano essere invocati al riguardo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità rispetto alle statuizioni incidenti sul contenuto del decreto di trasferimento. Va, peraltro, rilevato che nell'avviso di vendita del 18.03.2013 il bene oggetto di esecuzione risulta descritto come “ ...nuda proprietà dell'appartamento ... gravato da usufrutto commisurato alla vita di soggetto terzo le cui generalità sono indicate nella perizia depositata agli atti” nella quale si fa riferimento al solo diritto di abitazione della SI.ra e che il decreto di trasferimento del 20.02.2014 reca la CP_3 dizione: “trasferisce la nuda proprietà...alle condizioni tutte di cui all'avviso di vendita”, ivi compreso, dunque, il riferimento al diritto di abitazione della SI.ra CP_3
Nessun rilievo può, infine, essere attribuito al contenuto dei provvedimenti interlocutori adottati dal giudice dell'esecuzione nel corso della procedura di espropriazione.
Assorbiti il secondo ed il quarto motivo di appello, non resta che esaminare la doglianza di cui al terzo motivo con cui gli appellanti hanno riproposto la domanda risarcitoria in misura corrispondente al costo delle opere necessarie per riportare l'immobile in buone o, comunque, accettabili condizioni conservative, così come già accertato dal CTU nominato dal primo giudice.
La domanda non risulta a giudizio del Collegio meritevole di accoglimento ove si consideri che già in sede esecutiva lo stimatore aveva accertato che il bene versava in condizioni scadenti atteso che l'immobile, la cui costruzione risale agli anni sessanta, presentava le rifiniture, rimaste immutate dalla data di costruzione, “notevolmente logorate e gli impianti tecnologici obsoleti e non rispondenti alle attuali normative” sicché vanno certamente esclusi gli importi indicati dal CTU per gli interventi sugli impianti tecnici e per le utenze dell'energia elettrica e del gas metano in quanto evidentemente già necessari già alla data della stima in sede esecutiva. Rispetto agli ulteriori importi indicati dal CTU, esclusa la voce per la tinteggiatura ( sempre in considerazione dello stato in cui versava l'immobile oggetto di vendita, così come accertato dallo stimatore), non può ritenersi comprovato quanti di detti residui interventi siano riconducibili alla vetustà dell'immobile e quanti alla omessa manutenzione da parte del nudo proprietario, né se le causa delle infiltrazioni siano riconducibili agli impianti dell'appartamento in oggetto o di terzi o a condutture condominiali.
La domanda risarcitoria va, dunque, rigettata in relazione a quanto allegato e richiesto siccome risultato non provato.
Dalle svolte argomentazioni consegue, in accoglimento della domanda degli odierni appellanti, la dichiarazione di detenzione senza titolo da parte del SI. , sito in Osimo, via Ungheria n. 81, posto al piano Controparte_1 primo, con annessa cantina al piano seminterrato, distinto al Catasto
Fabbricati al foglio 40, mappale 251 sub 2, e la condanna al rilascio da parte del predetto di detto bene in favore degli appellanti. Controparte_1
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, liquidate per l'intero come da dispositivo sulla base del valore della controversia, vanno compensate nella misura di un terzo, in ragione del rigetto della domanda risarcitoria, e poste per la restante parte a carico di . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da e nei confronti Parte_1 Parte_2 di avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. Controparte_1
306/2022 pubblicata in data 02.03.2022, in parziale accoglimento dell'appello, accertata la detenzione senza titolo da parte di CP_1
dell'immobile sito in Osimo, via Ungheria n. 81, posto al piano
[...] primo, con annessa cantina al piano seminterrato, distinto al Catasto
Fabbricati al foglio 40, mappale 251 sub 2, lo condanna al rilascio di detto bene in favore degli appellanti;
rigetta la domanda risarcitoria;
dichiara compensate nella misura di un terzo le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, poste per la restante parte a carico di , Controparte_1 liquidate per l'intero, quanto al primo grado, in euro 1.000,00 per la fase di studio, euro 800,00 per la fase introduttiva, euro 1.500,00 per la fase istruttoria, euro 1.800,00 per la fase decisionale, euro 518,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e
CAP come per legge, e quanto al presente grado del giudizio, in euro
1.200,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva, euro
2.000,00 per la fase decisionale, euro 777,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Ancona, così deciso in data 18.12.2024
Il ConSIliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico