Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 07/05/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1205/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro nella persona della Dott.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1205/2024 promossa da:
residente in [...]elettivamente domiciliato in Saluzzo presso lo studio Parte_1 dell'avv. Roberto Pignatta che lo rappresenta e difende per procura in atti.
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) Ente di Controparte_1 P.IVA_1
diritto pubblico, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande, 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, tanto congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Fernando
Bagnasco e dall'avv. Marcella Cataldi in forza di procura generale alle liti del per procura generale alle liti a rogito notaio n. Rep. 37875/7313 del 22/03/2024, elettivamente domiciliato ai fini Persona_1
del presente giudizio in Cuneo Corso Santorre di Santarosa n. 15, Ufficio di Avvocatura dell'Ente,
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7
“▪Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a ottenere il pagamento delle richieste prestazioni a carico del CP_ Fondo di Garanzia, l'illegittimità dei provvedimenti emessi dall' di rigetto della relativa domanda, e per l'effetto dichiarare nulli e/o annullare i provvedimenti medesimi.
▪In ragione delle precedenti declaratorie dichiarare tenuto e conseguentemente condannare l'
[...] in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, in qualità di Controparte_1 gestore del Fondo di Garanzia ex art. 1 L. 297/82, al pagamento in favore del ricorrente della somma al lordo fiscale di € 1.598,03 a titolo di trattamento di fine rapporto o di quella veriore accertanda in corso di causa, nei limiti previsti dalla citata legge, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.
▪Con vittoria di spese ed onorari di giudizio e rimborso del contributo unificato.”.
si è costituito resistendo alla domanda ed assumendo le seguenti conclusioni CP_1
“in via principale, nel merito, previa occorrenda declaratoria di intervenuta prescrizione, rigettare il ricorso coltivato da siccome infondato in fatto e in diritto, nonché sfornito di prova, assolvendo Parte_1 così l dalle domande tutte ex adverso proposte con il ricorso introduttivo del presente giudizio. CP_1
Con vittoria di spese e onorari di lite.”.
Senza espletamento di alcuna attività istruttoria la causa era decisa
Si osserva.
In primo luogo va esaminata la eccezione sollevata da di intervenuta prescrizione delle pretese CP_1 giudizialmente azionate, dal momento che il trattamento di fine rapporto e le altre indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro si prescrivono nel termine di cinque anni (cfr. art. 2948, n. 5, c.c..), decorrenti dal momento di insorgenza del relativo diritto (cfr. art. 2935 Cod. Civ.), cioè dal momento in cui cessa il rapporto di lavoro subordinato di riferimento (cfr., ad es., Cassazione Civile, sentenza 25 febbraio / 23 aprile
2009, emessa dalla Sezione Lavoro).
Ritiene l'ufficio che la eccezione va respinta;
la domanda ha infatti ad oggetto il pagamento del TFR non già dal datore di lavoro , ma dal Fondo di Garanzia, con applicazione del termine di prescrizione decennale, come già ritenuto dal Tribunale di Cuneo in analoga causa ( RG n. 266/25) e la cui motivazione, ai sensi dell'art 118 comma 1 disp att cpc, si ritiene di richiamare e condividere, quale precedente conforme:
“ I termini di prescrizione applicabili al lavoratore per richiedere l'intervento del Fondo di garanzia del TFR, nel caso il datore di lavoro versi in situazione di insolvenza che non consente di liquidare il trattamento di fine rapporto, sono stati oggetto di chiarimenti con la Circ. 26 luglio 2023. In particolare, l' cambiando CP_1 CP_1 il precedente orientamento, ha aderito all'interpretazione giurisprudenziale che considera prescritto il diritto del lavoratore al riconoscimento del TFR da parte del Fondo di garanzia nel limite temporale decennale.
L'interpretazione supera la precedente impostazione, confermata nella Circ. 15 luglio 2008 n. 74, ove si CP_1 giungeva alla conclusione per cui il termine di prescrizione era quinquennale, come stabilito dall'art. 2948, c. 1,
pagina 2 di 7 n. 5), c.c., non avendo la L. 297/82 previsto alcun diverso termine entro il quale esercitare il diritto al TFR a carico del Fondo di garanzia.
Le nuove indicazioni interpretative trovano spazio nella richiamata Circ. 26 luglio 2023 n. 70 con cui l CP_1 fornisce istruzioni, dopo l'entrata in vigore del Codice della crisi e dell'insolvenza (d.lgs. 14/2019), in relazione agli interventi del Fondo di garanzia.
Il Fondo di garanzia del TFR rappresenta uno strumento giuridico a tutela dei lavoratori dipendenti in caso di insolvenza del datore di lavoro, istituito nel nostro ordinamento in attuazione della normativa comunitaria (Dir.
80/987/CEE, Dir. 2002/74/CE, Dir. 2008/94/CE). In particolare, l'art. 2 della L. 297/1982 ha istituito il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, mentre gli artt. 1 e 2 del d.lgs. 80/1992 hanno esteso la garanzia del Fondo alle ultime tre retribuzioni, più precisamente ai crediti di lavoro diversi da quelli spettanti a titolo di
TFR inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro.
I presupposti per l'intervento del Fondo di garanzia variano nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettabile o meno a procedure concorsuali... In relazione alla infruttuosità dell'esecuzione, dovuta all'insufficienza del patrimonio del datore di lavoro per soddisfare il credito del lavoratore, la prassi in commento riprende la giurisprudenza in cui si è chiarito che spetta al dipendente dimostrare che le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti a seguito di un serio e adeguato esperimento dell'esecuzione forzata.
In particolare, si richiede l'ordinaria diligenza da parte del lavoratore tenuto a tentare le forme di esecuzione che si prospettino fruttuose, escludendo quelle che appaiano improduttive o aleatorie o allorquando i loro costi certi si palesino superiori ai benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità.
Secondo la lettura interpretativa di recente fornita dall' nella richiamata Circ. 26 luglio 2023 n. 70, il CP_1 termine di prescrizione per ottenere il soddisfacimento del credito di lavoro relativo al TFR non è quello breve quinquennale, come precedentemente confermato dall ma trova applicazione il termine ordinario di CP_1 prescrizione decennale. La richiamata lettura interpretativa uniforma la prassi ai recenti interventi giurisprudenziali (tra cui Cass. 21 gennaio 2022 n. 1861), in base ai quali il termine quinquennale riguarda esclusivamente il rapporto tra lavoratore e datore di lavoro. Nel caso in cui sono soddisfatte le condizioni per richiedere l'intervento del Fondo di garanzia del TFR, la prestazione ha contenuto previdenziale assicurativo, il cui credito è distinto e autonomo rispetto a quello vantato dal dipendente nei confronti del datore di lavoro. In relazione, quindi, al rapporto di credito di natura previdenziale la prescrizione è quella decennale che decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. L'istituto di previdenza, dunque, conferma che nell'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di garanzia si dovrà verificare che tra la data di presentazione e la data in cui sorge il diritto a richiedere l'intervento del Fondo non siano trascorsi più di 10 anni. Il Fondo di garanzia interviene relativamente ai crediti di lavoro, diversi dal TFR, maturati nell'ultimo trimestre e aventi natura di retribuzione. Si considerano di natura retributiva, oltre agli stipendi, i crediti di lavoro formati da ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive relativi agli ultimi tre mesi del rapporto, le somme contrattualmente dovute dal datore di lavoro a titolo di prestazioni di malattia e maternità. Sono, invece, escluse l'indennità di mancato preavviso, l'indennità di malattia a carico dell che il datore di lavoro avrebbe dovuto anticipare. CP_1
pagina 3 di 7 Quanto all'indennità per ferie non godute, considerata la natura mista di detta indennità, rientra tra le retribuzioni tutelate dal Fondo di garanzia l'indennità relativa ai giorni di ferie maturati nel trimestre di riferimento. La circolare in commento precisa altresì che, secondo un recentemente orientamento giurisprudenziale tra i crediti retributivi tutelati va inclusa l'indennità associata alla tutela reintegratoria ai sensi dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori, nel testo vigente, stante la sua connotazione retributiva (Cass. 24
marzo 2023 n. 8513; Cass. 24 marzo 2023 n. 8523; Cass. 25 gennaio 2023 n. 2234).
Da tali considerazioni si evince l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, che deve essere quindi respinta”
Venendo quindi al merito della vicenda, risulta dalla documentazione prodotta dal ricorrente ( né peraltro sul punto si registra precisa contestazione da parte del convenuto) che:
- Il ricorrente ebbe a prestare attività lavorativa subordinata alle dipendenze della società Somaschi s.r.l. con contratto di apprendistato dal 14.2.14 al 30.4.2016 , quando si dimise per giusta causa;
di essere in credito, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, delle retribuzioni da gennaio a aprile 2016, tfr, 13° e 14° mensilità 2016 , ferie non godute, credito art 13 TUIR, r.o.l. non godute e tfr, per un totale di euro 12.200,97 di cui per tfr lordo euro 1.598,03.
- La società Somaschi srl è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Torino con sentenza 30.5.2018
- Il ricorrente ha presentato domanda per l'ammissione al passivo del fallimento del proprio credito, allegando a supporto della domanda le relative buste paga;
- Il Tribunale di Torino con decreto in camera di consiglio del 2018 ha dichiarato la chiusura del fallimento per
“assoluta insussistenza di attivo utilmente liquidabile”; CP_
- Il ricorrente ha presentato quindi domanda di accesso al Fondo di Garanzia per il pagamento del trattamento di fine rapporto per l'importo di € 1.598,03 corredata della documentazione comprovante tale credito nonché
l'istanza di ammissione al passivo del fallimento e il decreto di chiusura del medesimo;
CP_
- ha comunicato con provv. 29.6.23 il rigetto della domanda così motivando: “non può essere presentata come esecuzione individuale in mancanza del ricorso per decreto ingiuntivo. Non può essere liquidata come fallimento in quanto i lavoratori non sono stati licenziati dalla procedura concorsuale”;
- Il ricorrente ha quindi proposto ricorso al comitato provinciale chiedendo una revisione del provvedimento di rigetto, ricorso che tuttavia è stato rigettato dal Comitato Provinciale con motivazione: “la domanda non può essere liquidata in assenza del ricorso per decreto ingiuntivo”.
Orbene, la difesa dell' secondo cui per l'accesso al fondo di garanzia è necessario che il creditore- CP_1 CP_1 lavoratore abbia preventivamente e infruttuosamente tentato la via dell'esecuzione forzata nei confronti del debitore-datore di lavoro, così accertando che le garanzie patrimoniali di quest'ultimo siano in tutto o in parte insufficienti a soddisfare il proprio credito, non è condivisibile
La questione giuridica oggetto del caso di specie è stata già affrontata in modo completo ed esaustivo dalla Corte di appello di Torino, sezione lavoro, con sentenza n.626/2022, le cui motivazioni sono condivise integralmente da questo Giudice ed anzi fatte proprie ai sensi dell'art. 118 bis disp. att. c.p.c..
pagina 4 di 7 Nello specifico, occorre considerare che “Ai sensi dell'art. 2, comma 5, L. 297/82 “qualora il datore di lavoro non adempia alla “corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti”.
La Corte di Cassazione ha ammesso l'azione verso il Fondo di Garanzia con riferimento all'ipotesi in cui la procedura fallimentare era stata chiusa per l'assoluta insufficienza dell'attivo ed il credito non era stato accertato in sede fallimentare per essere stata dichiarata improseguibile l'opposizione proposta dal creditore, ex art. 98 legge fall., avverso il provvedimento con cui era stata respinta la sua domanda di ammissione al passivo, con la seguente motivazione: “Questa Corte ha recentemente ritenuto (cfr. sentenze n. 7585 del 2011, n. 15662 del
2010, n. 1178 del 2009, n. 7466 del 2007) che una lettura della legge nazionale orientata nel senso voluto dalla direttiva CE n. 987 del 1980 consente, secondo una ragionevole interpretazione, l'ingresso ad un'azione nei confronti del Fondo di garanzia, quando l'imprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento e l'esecuzione forzata si riveli infruttuosa. L'espressione "non soggetto alle disposizioni del R.D. n. 267 del 1942" va quindi interpretata nel senso che l'azione della citata L. n. 297 del 1982, ex art. 2, comma 5, trova ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, vuoi per le sue condizioni soggettive vuoi per ragioni ostative di carattere oggettivo. A tale interpretazione il Collegio intende dare continuità, anche con riferimento all'ipotesi, che viene qui in rilievo, in cui la procedura fallimentare sia stata chiusa per assoluta insufficienza dell'attivo ed in cui il credito non sia stato accertato in sede fallimentare per essere stata dichiarata improseguibile l'opposizione proposta dal creditore, L. ex art. 98, avverso il provvedimento con Pt_2 cui è stata respinta la sua domanda di ammissione al passivo. Si rileva, da un lato, che tale interpretazione, non solo valorizza una situazione analoga ad una di quelle specificamente previste dalla Direttiva CE, ma trova anche piena giustificazione nella facoltà data dalla direttiva comunitaria ai legislatori nazionali di assicurare la tutela dei lavoratori anche in casi di insolvenza accertati con modalità e in sedi diverse da quelle tipiche delle procedure concorsuali. Si osserva, dall'altro lato, che la medesima interpretazione esclude quella situazione di non copertura assicurativa che altrimenti si verificherebbe quando il datore di lavoro è stato assoggettato a fallimento, ma non sia stato possibile accertare il credito in sede fallimentare per la chiusura anticipata del fallimento. L'esigenza di tutela effettiva, infine, è coerente con la finalità del legislatore del 1982, che, mediante l'istituzione di un Fondo di garanzia affidato all'ente previdenziale pubblico, ha inteso compensare la peculiarità della disciplina del t.f.r. - in cui il sistema degli accantonamenti fa sì che gli importi spettanti al lavoratore vengano trattenuti e utilizzati dal datore di lavoro - con la previsione di una tutela certa del credito, realizzata attraverso modalità garantistiche e non soggetta alle limitazioni e difficoltà procedurali previste, invece, per la tutela delle ultime retribuzioni (ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1992). Nell'ipotesi esaminata, il lavoratore potrà, dunque, giovarsi del meccanismo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5, dimostrando di avere esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione e, nel caso in cui si prospetti la possibilità di ulteriori forme di esecuzione, di avere esperito tutte quelle che, secondo l'ordinaria diligenza, si prospettino pagina 5 di 7 fruttuose - non essendo egli tenuto ad esperire azioni esecutive che appaiano infruttuose o aleatorie, in un raffronto tra i loro costi certi e i benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità (cfr. Cass. n.
11379/2008, Cass. n. 14447/2004) - ovvero dimostrando che la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore debbono ritenersi provate in relazione alle particolari circostanze del caso concreto
(cfr. Cass. n. 9108/2007). (Cass. 29.5.2012 n. 8529 conformi Cass. 10.12.2014 n. 1607/2015; Cass. 29.5.20120
n. 8529).
Applicando tali principi al caso in esame, il comportamento posto in essere dal lavoratore appare esente da colpa: poiché la società è stata dichiarata fallita ed è stata cancellata dal registro delle Imprese il 13.12.2018, non sarebbe stato possibile per il ricorrente ottenere un titolo giudiziale (decreto ingiuntivo o sentenza) nei suoi confronti.
Ed anzi, sussiste la diligenza del lavoratore posto che egli si è attivato per la domanda per l'ammissione al passivo del fallimento del proprio credito di lavoro, senza ottenere l'ammissione al passivo del fallimento per essersi la procedura concorsuale chiusa per mancanza di attivo.
Conclusivamente il ricorso va accolto, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente a ottenere il pagamento delle richieste prestazioni a carico del Fondo di Garanzia, nonché dell'illegittimità dei provvedimenti CP_ emessi dall' di rigetto della relativa domanda e condanna dell' a pagare in favore del ricorrente CP_1
l'importo complessivo lordo di euro 1598,03 a titolo di trattamento di fine rapporto, il tutto con interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione del
DM n.147/2022 secondo il valore della domanda be, dato atto del modesto grado di complessità della causa, considerando n. 4 fasi processuali:
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto: accerta e dichiara il diritto del ricorrente a ottenere il pagamento delle richieste prestazioni a carico del Fondo di Garanzia;
accerta e dichiara l'illegittimità dei provvedimenti emessi CP_ dall' di rigetto della relativa domanda;
condanna l' a pagare in favore del ricorrente l'importo CP_1 complessivo lordo di euro 1.598,03 a titolo di trattamento di fine rapporto;
il tutto con interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 1.312 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre al rimborso del contributo unificato se e in quanto dovuto.
IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 7.5.2025
Il Giudice
pagina 6 di 7 dott. Natalia Fiorello
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