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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17161 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Ottava Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Fausto Basile, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 42424 del R.G.A.C.C. dell'anno 2006, e vertente tra
, nata a [...] il [...], residente in [...] Amleto Zecchi n. 2, rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Luciana Sabbatucci, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via F. Cesi, n. 72;
ATTRICE
e
, già , nato a [...] il Controparte_1 CP_2 25.09.1980 e residente a [...], rappresentato e difeso, procura alle liti in atti, dagli Avv.ti Luca Catalano e Silvia Taglialatela ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Napoli, piazza Francese n. 1;
CONVENUTO
OGGETTO: scioglimento comunione ereditaria;
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“In via istruttoria: rimettere la causa sul ruolo per richiamare il CTU a fornire nuovo progetto di divisione del patrimonio immobiliare de quo, che tenga conto dei debiti che il ha nei CP_1 confronti della signora come indicati e provati in atti;
Pt_1
Nel merito: riconoscere che il signor è debitore della signora Controparte_1 [...]
per la somma di €. 37.154,00 per la quota a lei spettante del ricavato della vendita Parte_1 dell'appartamento sito in Roma, Via Caio Canuleio, n. 147, venduto nei 6 mesi precedenti alla morte del dante causa originario , come specificatamente indicato nella Persona_1 dichiarazione di successione di quest'ultimo, €. 14.400,00 per canoni di locazione percepiti in via esclusiva dalla signora dante causa del convenuto per l'appartamento interno 7 Persona_2 di Viale Tito Labieno, n. 123 ed €. 11.925,00 per canoni di locazione percepiti in via esclusiva da
per gli appartamenti interni 5 e 7 di Viale Tito Labieno, n. 123, oltre gli Controparte_1 interessi dall'introduzione del presente giudizio.
Ancora nel merito: disporre la divisione del patrimonio de quo, tenuto conto dei debiti che il ha nei confronti della signora per gli importi sopra indicati che dovranno CP_1 Pt_1 incidere nella quantificazione delle diverse quote spettanti ai due comproprietari, come saranno nuovamente quantificate dal CTU, richiamato per presentare nuovo progetto di divisione;
Ed ancora nel merito: nel caso ritenesse comunque sufficiente la perizia già effettuata, voglia il Giudice Ill.mo, considerate le poste debitorie esistenti a carico del convenuto nei confronti dell'attrice, disporre la divisione del patrimonio de quo, assegnando alla signora
[...]
quota costituita da: a) l'appartamento sito in Roma, Viale Tito Labieno, piano Parte_1 terzo interno 5, con la cantina, indicato dal CTU nella Quota A e b) il Locale Box sito in Roma, Via Caio Canuleio, n. 147 lettera F, indicato dal CTU nella Quota B ed al signor Controparte_1 tutti gli altri beni indicati dal CTU nella quota B), con esclusione del locale Box sito in Roma, Via Caio Canuleio, n. 147 lettera F.
In ogni caso voglia stabilire che prima di procedere alla divisione del patrimonio de quo, i comproprietari debbano pagare gli oneri condominiali dovuti al Controparte_3
, ognuno per la parte su di esso gravante, come specificato dal Condominio stesso.
[...]
Vinte le spese di lite”.
Per parte convenuta:
“scioglimento della comunione ereditaria con tutti i provvedimenti conseguenziali. Con vittoria di spese”
FATTO E DIRITTO
Il giudizio è stato introdotto nell'anno 2006 da al fine di ottenere, nei Parte_1 confronti di - che con sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania del 22.03.2013 CP_2 ha assunto il cognome del padre naturale - lo scioglimento della comunione ereditaria CP_1 dei beni morendo dismessi dal proprio padre , deceduto a Roma il 03.01.1997. Persona_1
A sostegno della domanda di scioglimento della comunione ereditaria dei beni facenti parte dell'asse ereditario del de cuius, parte attrice deduceva che:
- era figlia di primo letto di , deceduto in Roma il 3.1.1997, coniugato in seconde Persona_1 nozze con Persona_2
- era morto senza lasciare testamento e dunque ed Persona_1 Parte_1 avevano ereditato i beni da lui lasciati al 50% ciascuna;
Persona_2
- il patrimonio caduto in successione comprendeva, oltre i beni mobili, i seguenti immobili: a) appartamento sito in Roma, Viale Tito Labieno, n.123 int. 5; b) appartamento sito in Roma, Viale Tito Labieno, n. 123 int. 7; c) uno stabile sito in GA (Pz) Via Nazionale, n. 30, costituito da un appartamento e due locali;
- alla morte di intervenuta nel settembre del 2005, giusto testamento pubblico Persona_2 27.6.2005, suo erede universale risultò essere il signor (oggi ; CP_2 Controparte_1
- lo che aveva escluso parte attrice dalla gestione dei beni comuni, ebbe a formulare CP_2 proposte di divisione del patrimonio assolutamente inaccettabili;
- contemporaneamente l'attrice apprese che gli appartamenti di Viale Tito Labieno caduti in successione erano entrambi occupati da persone a lei sconosciute. In particolare, l'appartamento interno 7, in precedenza locato ai signori risultava essere stato successivamente affittato alla Per_3 signora , all'insaputa della signora mentre l'interno 5, in precedenza Parte_2 Pt_1 abitazione della signora risultava essere occupato da tale che a Per_2 Persona_4 detta dello sarebbe stata un'ospite a titolo gratuito;
CP_2
- ai fini della divisione si doveva tener conto dei crediti di natura ereditaria che l'attrice vantava nei confronti dello e, in particolare, metà della somma di £. 144.000.000, caduta nella CP_2 successione del de cuius , proveniente dalla vendita di un appartamento di sua Persona_1 proprietà, sito in Roma, Viale Caio Canuleio, n. 147, ceduto da nei 6 mesi Persona_1 precedenti alla morte e regolarmente riportata nella dichiarazione di successione;
somma rimasta per l'intero nell'esclusiva disponibilità della signora nonché dei canoni di locazione Per_2 incassati pure essi in via esclusiva da quest'ultima e poi direttamente dal convenuto, ancora in via esclusiva, relativi agli immobili di GA ed all'appartamento di Viale Tito Labieno, n. 123 interno 7; Si costituiva in giudizio (ora, , il quale aderiva alla domanda CP_2 Controparte_1 di scioglimento della comunione ereditaria, ma contestava la fondatezza delle ulteriori domande e richieste di parte attrice, in quanto infondate e non provate. In particolare, affermava che quanto incassato dalla vendita dell'appartamento di Via Caio Canuleio, n.147 subito prima della morte di
, sarebbe stato versato sul conto corrente cointestato a lui e alla moglie Persona_1 [...]
la quale ne avrebbe versato il 50% alla figliastra, odierna attrice. Per_2
Con le note ex art. 183 VI comma n. 1, cpc parte attrice contestava le deduzioni del convenuto, ribadendo di non aver mai ricevuto alcunché dalla signora delle somme incassate dal Per_2 proprio genitore dalla vendita dell'immobile di Via Caio Canuleio e che nessuna prova documentale aveva fornito in proposito lo il quale era subentrato alla signora sia nelle CP_2 Per_2 posizioni attive, che passive e dunque ne doveva rispondere a tutti gli effetti. Ribadiva di non aver incassato nulla dei canoni maturati per i beni locati di Roma e di GA.
Con le note di replica ex art. 183 VI comma n. 1 cpc lo affermava che sarebbe stata la CP_2 signora a concedere in comodato alla l'appartamento di Via Tito Labieno, n. Per_2 Persona_4 123 int. 5.
All'udienza del 30.1.2008, parte attrice produceva a) la sentenza n. 18097/07 intervenuta nei confronti delle signore e con l'accoglimento delle domande Persona_4 Parte_3 formulate nei loro confronti nonché: b) contratto di locazione 14.7.2005, stipulato tra la Persona_4 e lo per l'appartamento sito in Roma, Viale Tito Labieno, 123 int. 5; c) n. 8 ricevute di CP_2 bonifici bancari effettuati dalla d) n. 12 ricevute di raccomandate a.r. da Parte_4 a e) Copia assegno di €. 4.050,00 con ricevuta 14.7.2005 a firma Alla Pt_3 CP_2 CP_2 successiva udienza del 4.2.2009 ancora l'attrice, come autorizzata dal Giudice, produceva: f) Richiesta di rinvio a giudizio di proc. nr. 12159/06 Registro Noti;
g) Decreto di CP_2 fissazione udienza preliminare;
h) Copia atto di citazione 28.1.2009 con domanda Parte_5 di annullamento per vizio di volontà del testamento pubblico 27.6.2005 in favore di CP_2
[...]
Veniva altresì espletata la prova testimoniale con i testi di parte attrice e disposta Consulenza tecnica d'ufficio per la stima degli immobili e la predisposizione di un progetto di divisione. Il nominato CTU rilevava che negli atti di causa non trovano menzione alcune porzioni di terreno site nel Comune di GA indicate nella dichiarazione di successione di , che Persona_1 avrebbero dovuto essere ricomprese nel compendio ereditario oggetto di divisione.
Successivamente, all'udienza del 24.10.2013, il giudizio veniva sospeso ai sensi dell'art. 295 cpc, a seguito della pendenza del separato giudizio R.G. n. 8202/2009, introdotto dalla per Pt_1 ottenere l'annullamento del testamento pubblico di del 27.6.2005. Persona_2
Con ricorso depositato il 13.03.2023, (già, ), ha riassunto il Controparte_1 CP_2 presente giudizio e, a seguito della notifica dello stesso, parte attrice si è costituita in riassunzione richiamando tutte le domande, deduzioni ed eccezioni in atti e chiedendone l'integrale accoglimento.
Atteso il notevole lasso di tempo trascorso, veniva disposta nuova Consulenza tecnica d'ufficio per la stima degli immobili facenti parte dell'asse ereditario e per la predisposizione di un progetto di divisione.
Depositata la Relazione tecnica definitiva, parte attrice ha contestato il progetto di divisione predisposto dal CTU – per la cui discussione era stata fissata l'apposita udienza del 22.05.2024 – in quanto esso non terrebbe conto, nella formazione delle porzioni, dei crediti vantati dall'attrice nei confronti del convenuto e ha quindi chiesto che la causa venisse rimessa sul ruolo per predisporre un nuovo progetto di divisione o, in subordine, che il Giudice tenesse comunque conto in sede di divisione dei predetti crediti. In ogni caso, tenuto conto dei pretesi crediti nei confronti della controparte, ha chiesto l'assegnazione in suo favore dei seguenti beni immobili: a) l'appartamento sito in Roma, Viale Tito Labieno, n. 123 piano terzo interno 5, con la cantina, indicato dal CTU nella Quota A e b) il Locale Box sito in Roma, 147 lettera F, indicato dal CTU nella Quota B e l'assegnazione in favore di di tutti gli altri beni immobili Controparte_1 indicati dal CTU nella quota B), con esclusion n Roma, Via Caio Canuleio, n. 147 lettera F. Neppure tale proposta è stata accettata da tutte le parti, sicché la causa è stata rinviata per le conclusioni.
All'esito dell'udienza a trattazione scritta dell'11.12.2024, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
A seguito del trasferimento del Giudice assegnatario del fascicolo ad altro Ufficio, la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio per la nuova precisazione delle conclusioni dinanzi al nuovo Giudice titolare del fascicolo e all'udienza del 21.10.2025 è stata nuovamente trattenuta in decisione senza ulteriore assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
****
In relazione alla domanda di scioglimento della comunione dei beni ereditari, cui parte convenuta ha aderito fin dalla costituzione in giudizio, premessa, ex art. 456 c.c., la dichiarazione di apertura della successione legittima di , deceduto ab intestato a Roma il 03.01.1997, i beni Persona_1 del patrimonio relitto risultano pervenuti in comunione ereditaria, nella misura di ½ ciascuno, al coniuge in seconde nozze, , e alla figlia, in Persona_2 Controparte_4 forza di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 566 e 581 c.c.
Il 3 settembre 2005 è deceduta anche che, con testamento pubblico del 27.06.2005, Persona_2 (previa revoca del testamento olografo dell'11.1.1997, col quale aveva istituito sua erede universale l'odierna attrice e legato al fratello i diritti sulla casa ereditata dai genitori e il saldo del conto corrente presso la Banca Commerciale Italiana) ha nominato suo erede universale di tutti i suoi beni presenti e futuri l'odierno convenuto, , ora CP_2 Controparte_1
La domanda di annullamento per vizio di volontà del testamento pubblico di del Persona_2 27.06.2005, proposta dalla in separato giudizio – in attesa della definizione del quale è stato Pt_1 sospeso il presente – è stata definitivamente rigettata, sicché, essendo lo ora CP_2 CP_1 succeduto alla in qualità di erede universale, alla comunione sui beni appartenenti all'asse Per_2 ereditario del de cuius partecipano ora, nella misura di ½ ciascuno, Persona_1 [...]
e (già ). Controparte_4 Controparte_1 CP_2
Riguardo alla ricostruzione dell'asse ereditario, va osservato che, come emerso nel corso delle Consulenze tecniche d'ufficio svolte nel corso dell'istruttoria, il patrimonio relitto è costituito non solo dagli immobili di Roma e di GA indicati negli atti di parte, ma anche dalle quote dei diritti di proprietà di alcune particelle di terreno site nel Comune di GA, che, in virtù del principio dell'universalità della divisione ereditaria, vanno ricomprese nella relativa domanda, in difetto di diversa concorde volontà dei coeredi.
Nessun elemento di prova ha invece fornito parte attrice ai fini dell'individuazione dei beni mobili del de cuius che sarebbero caduti in successione, presenti nell'appartamento di viale Tito Labieno n. 123, int. 5, di cui si sarebbe appropriato l'odierno convenuto. Di conseguenza, nessun bene mobile può essere considerato parte dell'asse ereditario e oggetto della presente domanda di divisione.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento della comunione ereditaria formulata da parte attrice, a cui ha prontamente aderito parte convenuta, è senz'altro fondata e va accolta in applicazione dell'art. 1111, comma 1, c.c. che assegna a ciascuno dei condividenti la facoltà di chiedere in ogni momento, e anche contro la volontà degli altri comunisti, lo scioglimento della comunione, così delineando un autentico diritto potestativo in capo ad ognuno dei contitolari.
Nel corso del giudizio – interrotto per circa dieci anni in attesa della definizione della causa di impugnazione del testamento pubblico di – sono state espletate due Consulenze Persona_2 tecniche d'ufficio per la stima del patrimonio relitto e per la predisposizione di un comodo progetto di divisione.
Rispetto ai valori di stima, ritiene il Giudicante di doversi attenere alle quantificazioni contenute nella più recente CTU, depositata in data 22.04.2024 dall'arch. il quale, con una Persona_5 relazione chiara e coerente ha descritto gli immobili caduti in successione siti nei Comuni di Roma e di GA (Pz) e ha così determinato il valore di ciascuno di essi all'epoca della redazione della Relazione tecnica, tenuto conto del prezzo medio di mercato ricavato dalla Banca Dati dell'Agenzia Entrate delle quotazioni immobiliari di Roma e GA:
a) appartamento in Roma, viale Tito Labieno n.123, piano terzo, int.5 con cantina, quota 1000/1000, valore €.459.738,00 (mq.134,23x€/mq.3425);
b) Box in Roma via Caio Canuleio n.147, piano S1 seminterrato, lettera F, quota 1000/1000, valore di mercato €.38.016,00 (mq.15,84x€.2.40);
c) appartamento in Roma, viale Tito Labieno n.123, piano quarto, int.7 con terrazzo, quota 1000/1000, valore di mercato € 335.824,00 (mq.98,05x€/mq.3425);
d) appartamento in GA n.136 piano T-1°-2° quota 1000/1000, valore di mercato
€.88.480,00 (mq.160,00x€/mq.553);
e) negozio in GA via Nazionale nn.132-134, piano terra quota 1000/1000, valore di mercato €.38.115,00 (q.84,70x€/mq.450), coefficiente di riduzione per età, stato e zona sismica 0,50x€.38.115 = € 19.057,00.
f) negozio in GA via Nazionale n.138, piano terra quota 1000/1000, valore di mercato
€.15.750,00 (mq.35,00x€/mq.450), coefficiente di riduzione per età, stato e zona sismica 0,50x€.15.750 = €.7.875,00;
g) terreno sito in GA foglio 40 particella 74, superficie mq.1168, quota 500/1000: valore medio di mercato per possibile edificazione mq.1168x0,50x€/mq.26 = € 15.184,00;
h) terreni siti in GA foglio 26 particelle 204-205-209, superficie mq.2431, quota 250/1000:
Probabile valore medio di mercato per zona agricola mq.2431x0,25x€/mq.3= € 1.823,00.
Pertanto, il valore complessivo dei beni immobili facenti parte del patrimonio relitto risulta pari ad
€ 917.323,00, con la conseguenza che il valore della quota di 1/2 di ciascun coerede risulta pari ad € 458.661,00.
Tale valutazione, attenta, puntuale e convincente, rispetto alla quale le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni, può senz'altro essere fatta propria dal Tribunale, il quale non ritiene di apportare ad essa alcuna variazione, né in aumento né in diminuzione;
ed invero, la notoria stasi dei valori del mercato immobiliare nel tempo trascorso tra la data del deposito della relazione peritale e quella odierna induce a ritenere che la stima sia ancora attuale.
Atteso che gli immobili non risultano singolarmente divisibili o frazionabili in natura, il CTU ha provveduto a predisporre un progetto di divisione formato da due porzioni immobiliari di eguale valore (Quota A e Quota B), ciascuna contenente beni immobili distinti, la cui differenza di valore è stata compensata con un conguaglio in denaro: Quota A:
a) piena proprietà per l'intero dell'appartamento in Roma via Tito Labieno n.123, piano terzo, int. 5 con cantina €.459.738,00
Totale €.459.738,00
Quota B:
b) piena proprietà per l'intero del box auto in Roma via C. Canuleio,147 lett. F €. 38.016,00+
c) piena proprietà per l'intero dell'appartamento in Roma via Tito Labieno n.123, piano quarto, int.7
€.335.824,00+
d) piena proprietà per l'intero dell'appartamento in GA via Nazionale n.136, piano T-1°-2°
€. 39.816,00+
e) piena proprietà per l'intero del negozio in GA via Nazionale nn.132-134 piano terra €. 19.047,00+
f) piena proprietà per l'intero del negozio in GA via Nazionale n.138, piano terra €. 7.875,00+
g) piena proprietà per la quota indivisa pari a 500/1000 del Terreno in GA, foglio 40, particella 74, €. 15.184,00+
h) piena proprietà per la quota indivisa pari a 250/1000 dei terreni in GA foglio 26, particelle 204-205-209, €. 1.823,00=
Totale € 457.585,00
La differenza di valore delle due porzioni è, quindi compensata con un conguaglio di €.2.152,00 a carico del l'assegnatario della quota A e a favore dell'assegnatario della Quota B).
Parte attrice ha contestato la correttezza del progetto di divisione predisposto dal CTU, in quanto, a suo dire, non terrebbe conto dei crediti da ella vantati nei confronti di parte convenuta, in proprio e quale erede universale di;
per tale ragione, ha chiesto che la causa venga rimessa in Persona_2 istruttoria affinché il CTU possa predisporre un nuovo progetto di divisione del patrimonio relitto che tenga conto dei debiti del nei confronti della CP_1 Pt_1
Premesso che al CTU non è stato chiesto di considerare, nella formazione del progetto di divisione, i crediti vantati da parte attrice nei confronti di parte convenuta, spetta a questo giudicante accertare se e in che misura il è debitore della con riferimento alle ragioni di credito CP_1 Pt_1 vantate dalla stessa.
Ciò posto, riguardo alle domande di natura obbligatoria spiegate da parte attrice, va innanzitutto esaminata quella relativa al presunto credito di € 74.304,00, pari alla metà di €. 74.304,00 equivalente alla somma di £. 144.000.000, incassata dal de cuius a seguito della Persona_1 vendita del suo appartamento di Roma, Via Caio Canuleio, n. 147 (rectius, via Arturo Calza, n. 19, come emerge dalla Dichiarazione di successione) intervenuta nei 6 mesi precedenti la sua morte;
somma che sarebbe stata trattenuta per l'intero da dante causa del e Per_2 CP_1 regolarmente indicata nella Dichiarazione di successione alla Sezione “Beni trasferiti a titolo oneroso negli ultimi sei mesi di vita del defunto e eventuali detrazioni” (Doc. 1 allegato all'Atto di citazione).
A suffragio delle proprie allegazioni – secondo le quali tale somma sarebbe rimasta nella piena ed esclusiva disponibilità della per cui il ne dovrebbe rispondere quale suo Per_2 CP_1 erede – parte attrice ha sostenuto che il convenuto avrebbe “dimostrato” di essere a conoscenza del fatto che la somma incassata da “era entrata nella disponibilità esclusiva della Persona_1 addirittura nel suo conto corrente, dove presumibilmente era rimasta depositata sino a Per_2 che se ne impossessò lo stesso come dallo stesso confermato nel suo interrogatorio CP_1 espletato nella causa R.G. N. 8202/2009” .
Il convenuto ha contestato la fondatezza delle allegazioni della affermando che il ricavato Pt_1 dalla vendita dell'appartamento in questione “fu depositato sul conto corrente del Pt_1 cointestato con la e successivamente equamente diviso nella misura del 50%” tra la Per_2 e la (cfr. comparsa di costituzione). Per_2 Pt_1
Dal suo canto, la ha affermato di non aver ricevuto alcunché dalla per tale Pt_1 Per_2 causale, tanto che il non sarebbe riuscito a provare tale circostanza. CP_1
A tale riguardo, va in primo luogo precisato che la somma incassata dal de cuius Persona_1 a seguito della vendita dell'appartamento di cui trattasi, non rappresenterebbe un debito della coerede (nel quale sarebbe subentrato il in qualità di erede universale) ma Per_2 CP_1 piuttosto – come correttamente affermato dalla difesa attorea – un bene relitto rientrante nella successione dello stesso e, in quanto tale, parte dell'asse ereditario da dividere. Persona_1
Di conseguenza, il presupposto affinché tale somma di denaro possa essere compresa nell'asse ereditario e diviso tra i coeredi è costituito dall'esistenza della stessa all'epoca dell'apertura della successione di . Persona_1
Mentre, in sede civile, il fatto che si fosse trattato di un immobile venduto dal de cuius nei sei mesi precedenti la sua morte non dimostra che tale somma (o che il valore dell'immobile) fosse ancora presente nel patrimonio del de cuius all'epoca dell'apertura della successione e che, dunque, faccia parte del patrimonio relitto in regime di comunione ereditaria.
Sul punto, non coglie nel segno la difesa di parte attrice basata sulla disposizione normativa (art. 10 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, abrogato dall'art. 69, comma 1, lett. d), della legge n. 342 del 2000) che, in tema di imposta sulle successioni, imponeva agli eredi di dichiarare in successione – come avvenuto nel caso di specie – i beni o diritti trasferiti a terzi a titolo oneroso dal de cuius nei sei mesi precedenti la sua morte.
Difatti, la stessa giurisprudenza di legittimità richiamata da parte attrice ha affermato il principio secondo il quale “in tema di imposta sulle successioni, l'art. 10 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (applicabile "ratione temporis", anteriormente all'abrogazione disposta dall'art. 69, comma 1, lett. d), della legge n. 342 del 2000), il quale include nell'attivo ereditario (con presunzione "iuris e de iure") i beni o diritti trasferiti a terzi a titolo oneroso nel semestre anteriore alla morte del dante causa, si riferisce al valore dei predetti beni e diritti, e non al corrispettivo pattuito o ricavato dall'afferente negozio traslativo, in tal senso deponendo la lettera della norma e la sua "ratio", che è quella di scongiurare depauperamenti dell'attivo ereditario preordinati, in virtù della loro collocazione temporale, a ridurre il carico impositivo dell'erede, così come affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 982 del 1988 e n. 137 del 1997, pronunciate con riferimento all'identica previgente disposizione dell'art. 9 d.P.R. n. 637 del 1972” (Cass., n. 12169 del 26/05/2009; conforme, Cass, n. 16054 del 07/07/2010).
La S.C. ha precisato che la norma di cui trattasi, successivamente abrogata, trovava applicazione
“ratione temporis” in tema di imposta sulle successioni e includeva, attraverso una presunzione legale iuris e de iure, nell'attivo del relitto ereditario il valore (non il corrispettivo pattuito o ricavato dal negozio traslativo) dei beni e dei diritti trasferiti a terzi a titolo oneroso nel semestre anteriore alla morte del dante causa, al fine di scongiurare depauperamenti dell'attivo ereditario preordinati, in virtù della loro collocazione temporale, a ridurre il carico impositivo dell'erede. La disposizione in esame, pertanto, aveva una funzione antielusiva, volta a evitare che il de cuius riducesse l'attivo ereditario con atti onerosi poco prima della morte. Considerata la valenza esclusivamente fiscale della norma in esame, senza alcun effetto in ambito civilistico – dove nell'attivo dell'asse ereditario rientrano i beni mobili e immobili e i diritti appartenenti al de cuius all'epoca dell'apertura della successione – elemento imprescindibile per ritenere che un diritto o un bene sia caduto in successione e faccia parte del patrimonio relitto da dividere tra i coeredi è la dimostrazione della sua esistenza all'epoca della morte del de cuius.
Applicati i superiori principi al caso di specie – impregiudicata ogni altra qualificazione del versamento su un conto corrente cointestato con il coniuge del corrispettivo ricavato dalla vendita di un bene immobile personale – qualora l'erede assuma che tale somma sia ricompresa (in tutto o in parte) nell'asse ereditario del venditore deceduto nei sei mesi successivi alla vendita, ha l'onere di dimostrare che tale somma sia ancora depositata sul conto corrente cointestato alla data dell'apertura della successione. In caso di contestazione tra le parti, siffatta prova può essere fornita soltanto attraverso la produzione della dichiarazione di consistenza fornita dalla banca presso la quale era stato aperto il conto corrente o di un estratto conto dal quale emerga il saldo attivo del medesimo conto alla data di apertura della successione,
Tale carenza probatoria non può essere superata dalle dichiarazioni parzialmente confessorie rese dal convenuto, il quale, pur confermando che l'importo di £ 144.000.000 ricavato dal de cuius dalla vendita dell'appartamento di cui trattasi “fu depositato sul conto corrente del cointestato Pt_1 con la , ha aggiunto che successivamente tale importo è stato “equamente diviso nella Per_2 misura del 50%“ tra la e la Tali dichiarazioni, infatti, non appaiono sufficienti Per_2 Pt_1 per affermare che il corrispettivo della vendita, una volta depositato, fosse ancora presente sul conto corrente cointestato ai coniugi e all'epoca della morte del primo. Il difetto di Pt_1 Per_2 prova che, all'epoca della morte di , il corrispettivo della vendita fosse ancora Persona_1 depositato sul conto corrente cointestato assorbe la contestazione di parte attrice in ordine al mancato ricevimento, da parte della della quota di sua spettanza pari al 50% dell'intero e Per_2 il fatto che il convenuto, in qualità di suo erede, non abbia fornito alcuna prova di tale circostanza.
In conclusione, il corrispettivo di £ 144.000.000 ricevuto dal de cuius con la vendita immobiliare effettuata nei sei mesi antecedenti la sua morte non rientra nell'asse ereditario da dividere, né costituisce un credito della nei confronti del (già , quale erede della Pt_1 CP_1 CP_2
CP_1
Passando alle altre richieste attoree di natura obbligatoria, è parzialmente fondata la domanda di restituzione della metà dei canoni di locazione degli appartamenti siti in Roma, viale Tito Labieno, n. 123, interni 5 e 7, percepiti dalla prima, e dal suo erede ( , poi. Per_2 CP_2 CP_1
A tale riguardo, va preliminarmente osservato che, ai sensi dell'art. 1101 c.c., i frutti e le utilità della cosa comune spettano ai partecipanti in proporzione alle rispettive quote. Ne consegue che il comproprietario che abbia percepito, in via esclusiva, i frutti civili derivanti dal bene comune – nella specie, i canoni di locazione – è tenuto a corrispondere agli altri comunisti la parte ad essi spettante. Tale obbligo trova fondamento anche nell'art. 1148 c.c., che impone al possessore la restituzione dei frutti indebitamente percepiti, e si coordina con il principio di correttezza e buona fede nella gestione della comunione.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che ciascun comproprietario può autonomamente concedere in locazione o in affitto il bene comune, trovando applicazione la presunzione che il singolo comproprietario abbia agito anche con il consenso degli altri e rientrando nel potere di ciascuno di agire per la gestione del bene comune, derivante dal diritto di concorrere all'amministrazione di tale bene ex art. 1105. c.c.. 1, c.c. (Cass., n. 11553 del 14/05/2013; Sentenza n. 1662 del 27/01/2005
Inoltre, la locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell'ambito della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, tra le quali l'obbligo del gestore di rendere conto dei frutti percepiti, restituendo agli altri comunisti la quota proporzionale (cfr. Cass., S.U. n. 11135 del 04/07/2012; conforme, Cass, ord., n. 20885 del 18/07/2023).
Nella fattispecie in esame, dalle copie dei bonifici e degli assegni versati a (ora CP_2
dalla signora nonché dal contratto di locazione, stipulato il 14.7.2005 CP_1 Parte_3 tra lo e la signora risulta provato – oltre che riconosciuto dallo stesso CP_2 Persona_4 CP_2 nel corso dell'interrogatorio reso nel giudizio R.G. n. 8202/2009 – che l'odierno convenuto, a partire all'agosto 2005, ha incassato in via esclusiva, a titolo di canoni di locazione dell'appartamento interno 5, il complessivo importo di € 14.850,00.
Parimenti, risulta provato che il medesimo convenuto, dal febbraio 2005 al gennaio 2006, ha incassato in via esclusiva i canoni di locazione dell'appartamento interno 7. Difatti, la teste Pt_2 ha dichiarato di aver condotto in locazione l'appartamento interno 7 da gennaio 2005 ad
[...] aprile – maggio 2008, pagando un canone mensile di € 750,00 con contratto stipulato con la e di aver successivamente versato i canoni, previa autorizzazione di quest'ultima, su un Per_2 conto corrente intestato al solo CP_2
Al contrario, il Tribunale non ritiene sufficiente la testimonianza resa dal teste marito Tes_1 dell'attrice, ai fini della prova della circostanza che avesse incassato in via Persona_2 esclusiva la somma di € 28.800,00 (richiesta per la metà pari ad € 14.400,00) a titolo di canoni di locazione dell'appartamento di Viale Tito Labieno, n. 123 int. 7 dal gennaio 1997 a tutto il 2003. Ciò in quanto, oltre alla inattendibilità delle deposizioni rese dal marito dell'attrice, resta il fatto che il teste ha dichiarato di aver appreso tali circostanze dalla stessa moglie dopo la morte della
Per_2
Accertata, pertanto, la percezione in via esclusiva dei suddetti canoni di locazione da parte del convenuto per il complessivo importo di € 23.904,00, sussiste, a carico dello stesso, l'obbligo di restituzione, in favore dell'attrice, della complessiva somma di € 11.925,00, pari alla metà dei frutti diretti percepiti, corrispondente alla sua quota di partecipazione alla comunione (di cui € 7.425,00 pari alla metà dei canoni dell'appartamento interno 5 ed € 4.500,00 pari alla metà dei canoni dell'appartamento interno 7).
Trattandosi di crediti dell'attrice dipendenti dal rapporto di comunione, essi vanno soddisfatti attraverso il meccanismo dell'imputazione e del prelevamento previsto dagli artt. 724 e 725 c.c. Pertanto, il debito del convenuto di € 11.925,00 va imputato alla quota di mentre alla CP_1 creditrice vanno assegnati in prelevamento beni dell'asse ereditario fino ad un valore pari al Pt_1 credito da soddisfare;
sui beni residui andrà effettuerà la divisione vera e propria (art. 726 c.c.).
Ciò posto, considerato il valore attribuito dal CTU ai singoli cespiti immobiliari, vanno assegnati in prelevamento a il diritto di piena proprietà per l'intero del negozio in Parte_1
GA via Nazionale n.138, piano terra, stimato in €. 7.875,00 e il diritto di piena proprietà per la quota indivisa pari a 250/1000 dei terreni in GA foglio 26, particelle 204-205-209, stimato in €. 1.823,00, per un valore complessivo di € 9.698,00. Per la differenza di € 2.227,00 (€ 11.925,00 – 9698,00 = € 2.227,00) residua un credito di parte attrice nei confronti di parte convenuta che andrà aggiunto o detratto dal conguaglio dovuto a seguito dell'attribuzione delle Quote.
Parte attrice ha altresì chiesto di stabilire che, prima di procedere alla divisione del patrimonio relitto, i comproprietari debbano pagare gli oneri condominiali dovuti al Controparte_3
, ognuno per la parte su di esso gravante, nella misura indicata dal
[...] CP_3 stesso. Al riguardo, la ha rappresentato che da alcuni anni ha ottenuto che il Condominio Pt_1 chiedesse il pagamento degli oneri condominiali per la metà a ciascun comproprietario, ma mentre ella ha regolarmente pagato la parte di sua spettanza tranne nell'ultimo anno, il da CP_1 molti anni non pagherebbe la sua quota. Di conseguenza, nei confronti del condomino di Viale Tito Labieno 123, graverebbero a carico dei comproprietari debiti per complessivi € 16.465,40, dovuti per € 13.560,00 dal e per € 2.905,00 dalla CP_1 Pt_1
Premesso che i comproprietari sono tenuti a contribuire alle spese condominiali pregresse allo scioglimento della comunione in proporzione alle rispettive quote di comproprietà possedute al momento in cui le spese sono state deliberate o sostenute, si osserva che, nella specie, è la stessa attrice a dichiarare di aver sostenuto soltanto le spese relative alla sua quota pari al 50% dell'intera proprietà e che sono state soltanto minacciate le azioni monitoria ed esecutiva per il pagamento della quota del Ne discende che, non avendo la ancora effettuato CP_1 Pt_1 (spontaneamente o coattivamente) alcun pagamento della quota di spettanza del ella CP_1 non ha titolo per richiedere in sede di divisione alcun rimborso al comproprietario.
E' invece inammissibile, in quanto proposta dal convenuto tardivamente con le memorie di replica, oltre che sfornita di qualunque elemento di prova, la domanda riconvenzionale di pagamento dell'indennità di occupazione da parte dell'attrice degli immobili in comunione dal 1° gennaio 2013 all'attualità.
Va infine disattesa la richiesta di assegnazione avanzata da parte attrice, in quanto essa non riguarda l'intero compendio ereditario, ma rappresenta piuttosto un'inammissibile scelta degli immobili con i quali formare la porzione da assegnare ai singoli condividenti, dopo aver tenuto conto dei crediti nei confronti del convenuto comproprietario.
Non potendo essere accolta la richiesta di assegnazione formulata dalla ed essendo stata Pt_1 esclusa la divisibilità in natura di ciascun immobile in comunione, la modalità di realizzazione della divisione ereditaria va individuata nella formazione di porzioni immobiliari di valore proporzionale all'entità di ciascuna quota, da assegnare a sorte a ciascun condividente.
Pertanto, con i beni rimasti nella massa ereditaria dopo i prelevamenti, vanno formate due porzioni immobiliari di eguale valore, proporzionale alla quota del 50% spettante a ciascuno dei due comproprietari. Stimato in € 907.625,00 il valore dell'intero asse ereditario al netto dei prelevamenti, vanno formate due porzioni immobiliari del valore di € 453.812,50 ciascuna;
l'eventuale differenza di valore dei beni inseriti in ciascuna delle due porzioni andrà compensata mediante la previsione di conguagli in denaro.
Così operando nel tracciato di quanto già predisposto dal CTU, le due porzioni vanno formate nel seguente modo:
Quota A
a) diritto di piena proprietà per l'intero dell'appartamento in Roma via Tito Labieno n.123, piano terzo, int. 5 con cantina = €.459.738,00.
Totale €.459.738,00
Quota B
a) diritto di piena proprietà per l'intero dell'appartamento in Roma via Tito Labieno n.123, piano quarto, int.7 = €.335.824,00;
b) diritto di piena proprietà per l'intero del box auto in Roma via C. Canuleio,147 lett. F = €. 38.016,00+
c) diritto di piena proprietà per l'intero dell'appartamento in GA via Nazionale n.136, piano T-1°-2° = €. 39.816,00;
d) diritto di piena proprietà per l'intero del negozio in GA via Nazionale nn.132-134 piano terra = €. 19.047,00 e) diritto di piena proprietà per la quota indivisa pari a 500/1000 del Terreno in GA, foglio 40, particella 74, €. 15.184,00+
Totale € 447.887,00
La differenza di valore tra le due porzioni immobiliari va compensata con la previsione di un conguaglio di € 11.851,00 a carico del l'assegnatario della Quota A e a favore dell'assegnatario della Quota B. Una volta assegnate le Quote ai condividenti, si dovrà tenere conto, in aumento o in detrazione rispetto al conguaglio, del residuo debito di € 2.227,00 a carico di e a favore CP_1 della Pt_1
L'assegnazione delle due porzioni così formate in favore di ciascun comproprietario andrà effettuata mediante estrazione a sorte, su apposita istanza della parte interessata.
Quanto alle spese di lite, è noto il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che sono state necessitate da eccessive pretese o inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento di una delle parti (cfr. Cass., 13.2.2006, n. 3083, v. altresì Cass., 24.9.2007, n. 19577).
Nella specie, pertanto, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti, mentre quelle di CTU, liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti in solido, in proporzione alle rispettive quote di proprietà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – Ottava Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara aperta la successione di , deceduto in Roma il 3.1.1997, da devolversi, Persona_1 secondo le norme della successione legittima, per 1/2 ciascuno, a favore del coniuge Per_2
a cui è succeduto (già ) e della figlia
[...] Controparte_1 CP_2 [...] ; Parte_1
2) accertato il credito di € 11.925,00 di nei confronti di Parte_1 CP_1 (già ), assegna in prelevamento a il diritto di
[...] CP_2 Parte_1 piena proprietà per l'intero del negozio in GA via Nazionale n.138, piano terra, e il diritto di piena proprietà per la quota indivisa pari a 250/1000 dei terreni in GA foglio 26, particelle 204-205-209, per un valore complessivo di € 9.698,00, e condanna Controparte_1 (già ) al pagamento, in favore di , della residua somma CP_2 Parte_1 di € 2.227,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) dispone lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni morendo dismessi da
[...]
in forza della successione legittima di cui al punto n. 1), al netto dei prelevamenti di cui Per_1 al punto n. 2) mediante estrazione a sorte delle seguenti porzioni in natura da assegnare a
[...]
e a (già ): Parte_1 Controparte_1 CP_2
Quota A
a) diritto di piena proprietà per l'intero dell'appartamento in Roma via Tito Labieno n.123, piano terzo, int. 5 con cantina = €.459.738,00.
Totale €.459.738,00, con un conguaglio a debito di € 11.851,00 da versare all'assegnatario della
Quota B
Quota B a) diritto di piena proprietà per l'intero dell'appartamento in Roma via Tito Labieno n.123, piano quarto, int.7 = €.335.824,00;
b) diritto di piena proprietà per l'intero del box auto in Roma via C. Canuleio,147 lett. F = €. 38.016,00+
c) diritto di piena proprietà per l'intero dell'appartamento in GA via Nazionale n.136, piano T-1°-2° = €. 39.816,00;
d) diritto di piena proprietà per l'intero del negozio in GA via Nazionale nn.132-134 piano terra = €. 19.047,00
e) diritto di piena proprietà per la quota indivisa pari a 500/1000 del Terreno in GA, foglio 40, particella 74 = €. 15.184,00
Totale € 447.887,00 con un conguaglio a credito di € 11.851,00 da ricevere dall'assegnatario della Quota A;
4) dispone che il sorteggio tra le parti della Quota A e della Quota B, come sopra individuate, sia effettuato a seguito di apposita istanza della parte interessata;
5) rigetta la domanda riconvenzionale di pagamento dell'indennità di occupazione degli immobili in comunione, spiegata da parte convenuta nei confronti di parte attrice;
6) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
7) pone definitivamente a carico delle parti condividenti, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione alla comunione, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Fausto Basile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Fausto Basile, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 42424 del R.G.A.C.C. dell'anno 2006, e vertente tra
, nata a [...] il [...], residente in [...] Amleto Zecchi n. 2, rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Luciana Sabbatucci, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via F. Cesi, n. 72;
ATTRICE
e
, già , nato a [...] il Controparte_1 CP_2 25.09.1980 e residente a [...], rappresentato e difeso, procura alle liti in atti, dagli Avv.ti Luca Catalano e Silvia Taglialatela ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Napoli, piazza Francese n. 1;
CONVENUTO
OGGETTO: scioglimento comunione ereditaria;
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“In via istruttoria: rimettere la causa sul ruolo per richiamare il CTU a fornire nuovo progetto di divisione del patrimonio immobiliare de quo, che tenga conto dei debiti che il ha nei CP_1 confronti della signora come indicati e provati in atti;
Pt_1
Nel merito: riconoscere che il signor è debitore della signora Controparte_1 [...]
per la somma di €. 37.154,00 per la quota a lei spettante del ricavato della vendita Parte_1 dell'appartamento sito in Roma, Via Caio Canuleio, n. 147, venduto nei 6 mesi precedenti alla morte del dante causa originario , come specificatamente indicato nella Persona_1 dichiarazione di successione di quest'ultimo, €. 14.400,00 per canoni di locazione percepiti in via esclusiva dalla signora dante causa del convenuto per l'appartamento interno 7 Persona_2 di Viale Tito Labieno, n. 123 ed €. 11.925,00 per canoni di locazione percepiti in via esclusiva da
per gli appartamenti interni 5 e 7 di Viale Tito Labieno, n. 123, oltre gli Controparte_1 interessi dall'introduzione del presente giudizio.
Ancora nel merito: disporre la divisione del patrimonio de quo, tenuto conto dei debiti che il ha nei confronti della signora per gli importi sopra indicati che dovranno CP_1 Pt_1 incidere nella quantificazione delle diverse quote spettanti ai due comproprietari, come saranno nuovamente quantificate dal CTU, richiamato per presentare nuovo progetto di divisione;
Ed ancora nel merito: nel caso ritenesse comunque sufficiente la perizia già effettuata, voglia il Giudice Ill.mo, considerate le poste debitorie esistenti a carico del convenuto nei confronti dell'attrice, disporre la divisione del patrimonio de quo, assegnando alla signora
[...]
quota costituita da: a) l'appartamento sito in Roma, Viale Tito Labieno, piano Parte_1 terzo interno 5, con la cantina, indicato dal CTU nella Quota A e b) il Locale Box sito in Roma, Via Caio Canuleio, n. 147 lettera F, indicato dal CTU nella Quota B ed al signor Controparte_1 tutti gli altri beni indicati dal CTU nella quota B), con esclusione del locale Box sito in Roma, Via Caio Canuleio, n. 147 lettera F.
In ogni caso voglia stabilire che prima di procedere alla divisione del patrimonio de quo, i comproprietari debbano pagare gli oneri condominiali dovuti al Controparte_3
, ognuno per la parte su di esso gravante, come specificato dal Condominio stesso.
[...]
Vinte le spese di lite”.
Per parte convenuta:
“scioglimento della comunione ereditaria con tutti i provvedimenti conseguenziali. Con vittoria di spese”
FATTO E DIRITTO
Il giudizio è stato introdotto nell'anno 2006 da al fine di ottenere, nei Parte_1 confronti di - che con sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania del 22.03.2013 CP_2 ha assunto il cognome del padre naturale - lo scioglimento della comunione ereditaria CP_1 dei beni morendo dismessi dal proprio padre , deceduto a Roma il 03.01.1997. Persona_1
A sostegno della domanda di scioglimento della comunione ereditaria dei beni facenti parte dell'asse ereditario del de cuius, parte attrice deduceva che:
- era figlia di primo letto di , deceduto in Roma il 3.1.1997, coniugato in seconde Persona_1 nozze con Persona_2
- era morto senza lasciare testamento e dunque ed Persona_1 Parte_1 avevano ereditato i beni da lui lasciati al 50% ciascuna;
Persona_2
- il patrimonio caduto in successione comprendeva, oltre i beni mobili, i seguenti immobili: a) appartamento sito in Roma, Viale Tito Labieno, n.123 int. 5; b) appartamento sito in Roma, Viale Tito Labieno, n. 123 int. 7; c) uno stabile sito in GA (Pz) Via Nazionale, n. 30, costituito da un appartamento e due locali;
- alla morte di intervenuta nel settembre del 2005, giusto testamento pubblico Persona_2 27.6.2005, suo erede universale risultò essere il signor (oggi ; CP_2 Controparte_1
- lo che aveva escluso parte attrice dalla gestione dei beni comuni, ebbe a formulare CP_2 proposte di divisione del patrimonio assolutamente inaccettabili;
- contemporaneamente l'attrice apprese che gli appartamenti di Viale Tito Labieno caduti in successione erano entrambi occupati da persone a lei sconosciute. In particolare, l'appartamento interno 7, in precedenza locato ai signori risultava essere stato successivamente affittato alla Per_3 signora , all'insaputa della signora mentre l'interno 5, in precedenza Parte_2 Pt_1 abitazione della signora risultava essere occupato da tale che a Per_2 Persona_4 detta dello sarebbe stata un'ospite a titolo gratuito;
CP_2
- ai fini della divisione si doveva tener conto dei crediti di natura ereditaria che l'attrice vantava nei confronti dello e, in particolare, metà della somma di £. 144.000.000, caduta nella CP_2 successione del de cuius , proveniente dalla vendita di un appartamento di sua Persona_1 proprietà, sito in Roma, Viale Caio Canuleio, n. 147, ceduto da nei 6 mesi Persona_1 precedenti alla morte e regolarmente riportata nella dichiarazione di successione;
somma rimasta per l'intero nell'esclusiva disponibilità della signora nonché dei canoni di locazione Per_2 incassati pure essi in via esclusiva da quest'ultima e poi direttamente dal convenuto, ancora in via esclusiva, relativi agli immobili di GA ed all'appartamento di Viale Tito Labieno, n. 123 interno 7; Si costituiva in giudizio (ora, , il quale aderiva alla domanda CP_2 Controparte_1 di scioglimento della comunione ereditaria, ma contestava la fondatezza delle ulteriori domande e richieste di parte attrice, in quanto infondate e non provate. In particolare, affermava che quanto incassato dalla vendita dell'appartamento di Via Caio Canuleio, n.147 subito prima della morte di
, sarebbe stato versato sul conto corrente cointestato a lui e alla moglie Persona_1 [...]
la quale ne avrebbe versato il 50% alla figliastra, odierna attrice. Per_2
Con le note ex art. 183 VI comma n. 1, cpc parte attrice contestava le deduzioni del convenuto, ribadendo di non aver mai ricevuto alcunché dalla signora delle somme incassate dal Per_2 proprio genitore dalla vendita dell'immobile di Via Caio Canuleio e che nessuna prova documentale aveva fornito in proposito lo il quale era subentrato alla signora sia nelle CP_2 Per_2 posizioni attive, che passive e dunque ne doveva rispondere a tutti gli effetti. Ribadiva di non aver incassato nulla dei canoni maturati per i beni locati di Roma e di GA.
Con le note di replica ex art. 183 VI comma n. 1 cpc lo affermava che sarebbe stata la CP_2 signora a concedere in comodato alla l'appartamento di Via Tito Labieno, n. Per_2 Persona_4 123 int. 5.
All'udienza del 30.1.2008, parte attrice produceva a) la sentenza n. 18097/07 intervenuta nei confronti delle signore e con l'accoglimento delle domande Persona_4 Parte_3 formulate nei loro confronti nonché: b) contratto di locazione 14.7.2005, stipulato tra la Persona_4 e lo per l'appartamento sito in Roma, Viale Tito Labieno, 123 int. 5; c) n. 8 ricevute di CP_2 bonifici bancari effettuati dalla d) n. 12 ricevute di raccomandate a.r. da Parte_4 a e) Copia assegno di €. 4.050,00 con ricevuta 14.7.2005 a firma Alla Pt_3 CP_2 CP_2 successiva udienza del 4.2.2009 ancora l'attrice, come autorizzata dal Giudice, produceva: f) Richiesta di rinvio a giudizio di proc. nr. 12159/06 Registro Noti;
g) Decreto di CP_2 fissazione udienza preliminare;
h) Copia atto di citazione 28.1.2009 con domanda Parte_5 di annullamento per vizio di volontà del testamento pubblico 27.6.2005 in favore di CP_2
[...]
Veniva altresì espletata la prova testimoniale con i testi di parte attrice e disposta Consulenza tecnica d'ufficio per la stima degli immobili e la predisposizione di un progetto di divisione. Il nominato CTU rilevava che negli atti di causa non trovano menzione alcune porzioni di terreno site nel Comune di GA indicate nella dichiarazione di successione di , che Persona_1 avrebbero dovuto essere ricomprese nel compendio ereditario oggetto di divisione.
Successivamente, all'udienza del 24.10.2013, il giudizio veniva sospeso ai sensi dell'art. 295 cpc, a seguito della pendenza del separato giudizio R.G. n. 8202/2009, introdotto dalla per Pt_1 ottenere l'annullamento del testamento pubblico di del 27.6.2005. Persona_2
Con ricorso depositato il 13.03.2023, (già, ), ha riassunto il Controparte_1 CP_2 presente giudizio e, a seguito della notifica dello stesso, parte attrice si è costituita in riassunzione richiamando tutte le domande, deduzioni ed eccezioni in atti e chiedendone l'integrale accoglimento.
Atteso il notevole lasso di tempo trascorso, veniva disposta nuova Consulenza tecnica d'ufficio per la stima degli immobili facenti parte dell'asse ereditario e per la predisposizione di un progetto di divisione.
Depositata la Relazione tecnica definitiva, parte attrice ha contestato il progetto di divisione predisposto dal CTU – per la cui discussione era stata fissata l'apposita udienza del 22.05.2024 – in quanto esso non terrebbe conto, nella formazione delle porzioni, dei crediti vantati dall'attrice nei confronti del convenuto e ha quindi chiesto che la causa venisse rimessa sul ruolo per predisporre un nuovo progetto di divisione o, in subordine, che il Giudice tenesse comunque conto in sede di divisione dei predetti crediti. In ogni caso, tenuto conto dei pretesi crediti nei confronti della controparte, ha chiesto l'assegnazione in suo favore dei seguenti beni immobili: a) l'appartamento sito in Roma, Viale Tito Labieno, n. 123 piano terzo interno 5, con la cantina, indicato dal CTU nella Quota A e b) il Locale Box sito in Roma, 147 lettera F, indicato dal CTU nella Quota B e l'assegnazione in favore di di tutti gli altri beni immobili Controparte_1 indicati dal CTU nella quota B), con esclusion n Roma, Via Caio Canuleio, n. 147 lettera F. Neppure tale proposta è stata accettata da tutte le parti, sicché la causa è stata rinviata per le conclusioni.
All'esito dell'udienza a trattazione scritta dell'11.12.2024, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
A seguito del trasferimento del Giudice assegnatario del fascicolo ad altro Ufficio, la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio per la nuova precisazione delle conclusioni dinanzi al nuovo Giudice titolare del fascicolo e all'udienza del 21.10.2025 è stata nuovamente trattenuta in decisione senza ulteriore assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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In relazione alla domanda di scioglimento della comunione dei beni ereditari, cui parte convenuta ha aderito fin dalla costituzione in giudizio, premessa, ex art. 456 c.c., la dichiarazione di apertura della successione legittima di , deceduto ab intestato a Roma il 03.01.1997, i beni Persona_1 del patrimonio relitto risultano pervenuti in comunione ereditaria, nella misura di ½ ciascuno, al coniuge in seconde nozze, , e alla figlia, in Persona_2 Controparte_4 forza di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 566 e 581 c.c.
Il 3 settembre 2005 è deceduta anche che, con testamento pubblico del 27.06.2005, Persona_2 (previa revoca del testamento olografo dell'11.1.1997, col quale aveva istituito sua erede universale l'odierna attrice e legato al fratello i diritti sulla casa ereditata dai genitori e il saldo del conto corrente presso la Banca Commerciale Italiana) ha nominato suo erede universale di tutti i suoi beni presenti e futuri l'odierno convenuto, , ora CP_2 Controparte_1
La domanda di annullamento per vizio di volontà del testamento pubblico di del Persona_2 27.06.2005, proposta dalla in separato giudizio – in attesa della definizione del quale è stato Pt_1 sospeso il presente – è stata definitivamente rigettata, sicché, essendo lo ora CP_2 CP_1 succeduto alla in qualità di erede universale, alla comunione sui beni appartenenti all'asse Per_2 ereditario del de cuius partecipano ora, nella misura di ½ ciascuno, Persona_1 [...]
e (già ). Controparte_4 Controparte_1 CP_2
Riguardo alla ricostruzione dell'asse ereditario, va osservato che, come emerso nel corso delle Consulenze tecniche d'ufficio svolte nel corso dell'istruttoria, il patrimonio relitto è costituito non solo dagli immobili di Roma e di GA indicati negli atti di parte, ma anche dalle quote dei diritti di proprietà di alcune particelle di terreno site nel Comune di GA, che, in virtù del principio dell'universalità della divisione ereditaria, vanno ricomprese nella relativa domanda, in difetto di diversa concorde volontà dei coeredi.
Nessun elemento di prova ha invece fornito parte attrice ai fini dell'individuazione dei beni mobili del de cuius che sarebbero caduti in successione, presenti nell'appartamento di viale Tito Labieno n. 123, int. 5, di cui si sarebbe appropriato l'odierno convenuto. Di conseguenza, nessun bene mobile può essere considerato parte dell'asse ereditario e oggetto della presente domanda di divisione.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento della comunione ereditaria formulata da parte attrice, a cui ha prontamente aderito parte convenuta, è senz'altro fondata e va accolta in applicazione dell'art. 1111, comma 1, c.c. che assegna a ciascuno dei condividenti la facoltà di chiedere in ogni momento, e anche contro la volontà degli altri comunisti, lo scioglimento della comunione, così delineando un autentico diritto potestativo in capo ad ognuno dei contitolari.
Nel corso del giudizio – interrotto per circa dieci anni in attesa della definizione della causa di impugnazione del testamento pubblico di – sono state espletate due Consulenze Persona_2 tecniche d'ufficio per la stima del patrimonio relitto e per la predisposizione di un comodo progetto di divisione.
Rispetto ai valori di stima, ritiene il Giudicante di doversi attenere alle quantificazioni contenute nella più recente CTU, depositata in data 22.04.2024 dall'arch. il quale, con una Persona_5 relazione chiara e coerente ha descritto gli immobili caduti in successione siti nei Comuni di Roma e di GA (Pz) e ha così determinato il valore di ciascuno di essi all'epoca della redazione della Relazione tecnica, tenuto conto del prezzo medio di mercato ricavato dalla Banca Dati dell'Agenzia Entrate delle quotazioni immobiliari di Roma e GA:
a) appartamento in Roma, viale Tito Labieno n.123, piano terzo, int.5 con cantina, quota 1000/1000, valore €.459.738,00 (mq.134,23x€/mq.3425);
b) Box in Roma via Caio Canuleio n.147, piano S1 seminterrato, lettera F, quota 1000/1000, valore di mercato €.38.016,00 (mq.15,84x€.2.40);
c) appartamento in Roma, viale Tito Labieno n.123, piano quarto, int.7 con terrazzo, quota 1000/1000, valore di mercato € 335.824,00 (mq.98,05x€/mq.3425);
d) appartamento in GA n.136 piano T-1°-2° quota 1000/1000, valore di mercato
€.88.480,00 (mq.160,00x€/mq.553);
e) negozio in GA via Nazionale nn.132-134, piano terra quota 1000/1000, valore di mercato €.38.115,00 (q.84,70x€/mq.450), coefficiente di riduzione per età, stato e zona sismica 0,50x€.38.115 = € 19.057,00.
f) negozio in GA via Nazionale n.138, piano terra quota 1000/1000, valore di mercato
€.15.750,00 (mq.35,00x€/mq.450), coefficiente di riduzione per età, stato e zona sismica 0,50x€.15.750 = €.7.875,00;
g) terreno sito in GA foglio 40 particella 74, superficie mq.1168, quota 500/1000: valore medio di mercato per possibile edificazione mq.1168x0,50x€/mq.26 = € 15.184,00;
h) terreni siti in GA foglio 26 particelle 204-205-209, superficie mq.2431, quota 250/1000:
Probabile valore medio di mercato per zona agricola mq.2431x0,25x€/mq.3= € 1.823,00.
Pertanto, il valore complessivo dei beni immobili facenti parte del patrimonio relitto risulta pari ad
€ 917.323,00, con la conseguenza che il valore della quota di 1/2 di ciascun coerede risulta pari ad € 458.661,00.
Tale valutazione, attenta, puntuale e convincente, rispetto alla quale le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni, può senz'altro essere fatta propria dal Tribunale, il quale non ritiene di apportare ad essa alcuna variazione, né in aumento né in diminuzione;
ed invero, la notoria stasi dei valori del mercato immobiliare nel tempo trascorso tra la data del deposito della relazione peritale e quella odierna induce a ritenere che la stima sia ancora attuale.
Atteso che gli immobili non risultano singolarmente divisibili o frazionabili in natura, il CTU ha provveduto a predisporre un progetto di divisione formato da due porzioni immobiliari di eguale valore (Quota A e Quota B), ciascuna contenente beni immobili distinti, la cui differenza di valore è stata compensata con un conguaglio in denaro: Quota A:
a) piena proprietà per l'intero dell'appartamento in Roma via Tito Labieno n.123, piano terzo, int. 5 con cantina €.459.738,00
Totale €.459.738,00
Quota B:
b) piena proprietà per l'intero del box auto in Roma via C. Canuleio,147 lett. F €. 38.016,00+
c) piena proprietà per l'intero dell'appartamento in Roma via Tito Labieno n.123, piano quarto, int.7
€.335.824,00+
d) piena proprietà per l'intero dell'appartamento in GA via Nazionale n.136, piano T-1°-2°
€. 39.816,00+
e) piena proprietà per l'intero del negozio in GA via Nazionale nn.132-134 piano terra €. 19.047,00+
f) piena proprietà per l'intero del negozio in GA via Nazionale n.138, piano terra €. 7.875,00+
g) piena proprietà per la quota indivisa pari a 500/1000 del Terreno in GA, foglio 40, particella 74, €. 15.184,00+
h) piena proprietà per la quota indivisa pari a 250/1000 dei terreni in GA foglio 26, particelle 204-205-209, €. 1.823,00=
Totale € 457.585,00
La differenza di valore delle due porzioni è, quindi compensata con un conguaglio di €.2.152,00 a carico del l'assegnatario della quota A e a favore dell'assegnatario della Quota B).
Parte attrice ha contestato la correttezza del progetto di divisione predisposto dal CTU, in quanto, a suo dire, non terrebbe conto dei crediti da ella vantati nei confronti di parte convenuta, in proprio e quale erede universale di;
per tale ragione, ha chiesto che la causa venga rimessa in Persona_2 istruttoria affinché il CTU possa predisporre un nuovo progetto di divisione del patrimonio relitto che tenga conto dei debiti del nei confronti della CP_1 Pt_1
Premesso che al CTU non è stato chiesto di considerare, nella formazione del progetto di divisione, i crediti vantati da parte attrice nei confronti di parte convenuta, spetta a questo giudicante accertare se e in che misura il è debitore della con riferimento alle ragioni di credito CP_1 Pt_1 vantate dalla stessa.
Ciò posto, riguardo alle domande di natura obbligatoria spiegate da parte attrice, va innanzitutto esaminata quella relativa al presunto credito di € 74.304,00, pari alla metà di €. 74.304,00 equivalente alla somma di £. 144.000.000, incassata dal de cuius a seguito della Persona_1 vendita del suo appartamento di Roma, Via Caio Canuleio, n. 147 (rectius, via Arturo Calza, n. 19, come emerge dalla Dichiarazione di successione) intervenuta nei 6 mesi precedenti la sua morte;
somma che sarebbe stata trattenuta per l'intero da dante causa del e Per_2 CP_1 regolarmente indicata nella Dichiarazione di successione alla Sezione “Beni trasferiti a titolo oneroso negli ultimi sei mesi di vita del defunto e eventuali detrazioni” (Doc. 1 allegato all'Atto di citazione).
A suffragio delle proprie allegazioni – secondo le quali tale somma sarebbe rimasta nella piena ed esclusiva disponibilità della per cui il ne dovrebbe rispondere quale suo Per_2 CP_1 erede – parte attrice ha sostenuto che il convenuto avrebbe “dimostrato” di essere a conoscenza del fatto che la somma incassata da “era entrata nella disponibilità esclusiva della Persona_1 addirittura nel suo conto corrente, dove presumibilmente era rimasta depositata sino a Per_2 che se ne impossessò lo stesso come dallo stesso confermato nel suo interrogatorio CP_1 espletato nella causa R.G. N. 8202/2009” .
Il convenuto ha contestato la fondatezza delle allegazioni della affermando che il ricavato Pt_1 dalla vendita dell'appartamento in questione “fu depositato sul conto corrente del Pt_1 cointestato con la e successivamente equamente diviso nella misura del 50%” tra la Per_2 e la (cfr. comparsa di costituzione). Per_2 Pt_1
Dal suo canto, la ha affermato di non aver ricevuto alcunché dalla per tale Pt_1 Per_2 causale, tanto che il non sarebbe riuscito a provare tale circostanza. CP_1
A tale riguardo, va in primo luogo precisato che la somma incassata dal de cuius Persona_1 a seguito della vendita dell'appartamento di cui trattasi, non rappresenterebbe un debito della coerede (nel quale sarebbe subentrato il in qualità di erede universale) ma Per_2 CP_1 piuttosto – come correttamente affermato dalla difesa attorea – un bene relitto rientrante nella successione dello stesso e, in quanto tale, parte dell'asse ereditario da dividere. Persona_1
Di conseguenza, il presupposto affinché tale somma di denaro possa essere compresa nell'asse ereditario e diviso tra i coeredi è costituito dall'esistenza della stessa all'epoca dell'apertura della successione di . Persona_1
Mentre, in sede civile, il fatto che si fosse trattato di un immobile venduto dal de cuius nei sei mesi precedenti la sua morte non dimostra che tale somma (o che il valore dell'immobile) fosse ancora presente nel patrimonio del de cuius all'epoca dell'apertura della successione e che, dunque, faccia parte del patrimonio relitto in regime di comunione ereditaria.
Sul punto, non coglie nel segno la difesa di parte attrice basata sulla disposizione normativa (art. 10 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, abrogato dall'art. 69, comma 1, lett. d), della legge n. 342 del 2000) che, in tema di imposta sulle successioni, imponeva agli eredi di dichiarare in successione – come avvenuto nel caso di specie – i beni o diritti trasferiti a terzi a titolo oneroso dal de cuius nei sei mesi precedenti la sua morte.
Difatti, la stessa giurisprudenza di legittimità richiamata da parte attrice ha affermato il principio secondo il quale “in tema di imposta sulle successioni, l'art. 10 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (applicabile "ratione temporis", anteriormente all'abrogazione disposta dall'art. 69, comma 1, lett. d), della legge n. 342 del 2000), il quale include nell'attivo ereditario (con presunzione "iuris e de iure") i beni o diritti trasferiti a terzi a titolo oneroso nel semestre anteriore alla morte del dante causa, si riferisce al valore dei predetti beni e diritti, e non al corrispettivo pattuito o ricavato dall'afferente negozio traslativo, in tal senso deponendo la lettera della norma e la sua "ratio", che è quella di scongiurare depauperamenti dell'attivo ereditario preordinati, in virtù della loro collocazione temporale, a ridurre il carico impositivo dell'erede, così come affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 982 del 1988 e n. 137 del 1997, pronunciate con riferimento all'identica previgente disposizione dell'art. 9 d.P.R. n. 637 del 1972” (Cass., n. 12169 del 26/05/2009; conforme, Cass, n. 16054 del 07/07/2010).
La S.C. ha precisato che la norma di cui trattasi, successivamente abrogata, trovava applicazione
“ratione temporis” in tema di imposta sulle successioni e includeva, attraverso una presunzione legale iuris e de iure, nell'attivo del relitto ereditario il valore (non il corrispettivo pattuito o ricavato dal negozio traslativo) dei beni e dei diritti trasferiti a terzi a titolo oneroso nel semestre anteriore alla morte del dante causa, al fine di scongiurare depauperamenti dell'attivo ereditario preordinati, in virtù della loro collocazione temporale, a ridurre il carico impositivo dell'erede. La disposizione in esame, pertanto, aveva una funzione antielusiva, volta a evitare che il de cuius riducesse l'attivo ereditario con atti onerosi poco prima della morte. Considerata la valenza esclusivamente fiscale della norma in esame, senza alcun effetto in ambito civilistico – dove nell'attivo dell'asse ereditario rientrano i beni mobili e immobili e i diritti appartenenti al de cuius all'epoca dell'apertura della successione – elemento imprescindibile per ritenere che un diritto o un bene sia caduto in successione e faccia parte del patrimonio relitto da dividere tra i coeredi è la dimostrazione della sua esistenza all'epoca della morte del de cuius.
Applicati i superiori principi al caso di specie – impregiudicata ogni altra qualificazione del versamento su un conto corrente cointestato con il coniuge del corrispettivo ricavato dalla vendita di un bene immobile personale – qualora l'erede assuma che tale somma sia ricompresa (in tutto o in parte) nell'asse ereditario del venditore deceduto nei sei mesi successivi alla vendita, ha l'onere di dimostrare che tale somma sia ancora depositata sul conto corrente cointestato alla data dell'apertura della successione. In caso di contestazione tra le parti, siffatta prova può essere fornita soltanto attraverso la produzione della dichiarazione di consistenza fornita dalla banca presso la quale era stato aperto il conto corrente o di un estratto conto dal quale emerga il saldo attivo del medesimo conto alla data di apertura della successione,
Tale carenza probatoria non può essere superata dalle dichiarazioni parzialmente confessorie rese dal convenuto, il quale, pur confermando che l'importo di £ 144.000.000 ricavato dal de cuius dalla vendita dell'appartamento di cui trattasi “fu depositato sul conto corrente del cointestato Pt_1 con la , ha aggiunto che successivamente tale importo è stato “equamente diviso nella Per_2 misura del 50%“ tra la e la Tali dichiarazioni, infatti, non appaiono sufficienti Per_2 Pt_1 per affermare che il corrispettivo della vendita, una volta depositato, fosse ancora presente sul conto corrente cointestato ai coniugi e all'epoca della morte del primo. Il difetto di Pt_1 Per_2 prova che, all'epoca della morte di , il corrispettivo della vendita fosse ancora Persona_1 depositato sul conto corrente cointestato assorbe la contestazione di parte attrice in ordine al mancato ricevimento, da parte della della quota di sua spettanza pari al 50% dell'intero e Per_2 il fatto che il convenuto, in qualità di suo erede, non abbia fornito alcuna prova di tale circostanza.
In conclusione, il corrispettivo di £ 144.000.000 ricevuto dal de cuius con la vendita immobiliare effettuata nei sei mesi antecedenti la sua morte non rientra nell'asse ereditario da dividere, né costituisce un credito della nei confronti del (già , quale erede della Pt_1 CP_1 CP_2
CP_1
Passando alle altre richieste attoree di natura obbligatoria, è parzialmente fondata la domanda di restituzione della metà dei canoni di locazione degli appartamenti siti in Roma, viale Tito Labieno, n. 123, interni 5 e 7, percepiti dalla prima, e dal suo erede ( , poi. Per_2 CP_2 CP_1
A tale riguardo, va preliminarmente osservato che, ai sensi dell'art. 1101 c.c., i frutti e le utilità della cosa comune spettano ai partecipanti in proporzione alle rispettive quote. Ne consegue che il comproprietario che abbia percepito, in via esclusiva, i frutti civili derivanti dal bene comune – nella specie, i canoni di locazione – è tenuto a corrispondere agli altri comunisti la parte ad essi spettante. Tale obbligo trova fondamento anche nell'art. 1148 c.c., che impone al possessore la restituzione dei frutti indebitamente percepiti, e si coordina con il principio di correttezza e buona fede nella gestione della comunione.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che ciascun comproprietario può autonomamente concedere in locazione o in affitto il bene comune, trovando applicazione la presunzione che il singolo comproprietario abbia agito anche con il consenso degli altri e rientrando nel potere di ciascuno di agire per la gestione del bene comune, derivante dal diritto di concorrere all'amministrazione di tale bene ex art. 1105. c.c.. 1, c.c. (Cass., n. 11553 del 14/05/2013; Sentenza n. 1662 del 27/01/2005
Inoltre, la locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell'ambito della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, tra le quali l'obbligo del gestore di rendere conto dei frutti percepiti, restituendo agli altri comunisti la quota proporzionale (cfr. Cass., S.U. n. 11135 del 04/07/2012; conforme, Cass, ord., n. 20885 del 18/07/2023).
Nella fattispecie in esame, dalle copie dei bonifici e degli assegni versati a (ora CP_2
dalla signora nonché dal contratto di locazione, stipulato il 14.7.2005 CP_1 Parte_3 tra lo e la signora risulta provato – oltre che riconosciuto dallo stesso CP_2 Persona_4 CP_2 nel corso dell'interrogatorio reso nel giudizio R.G. n. 8202/2009 – che l'odierno convenuto, a partire all'agosto 2005, ha incassato in via esclusiva, a titolo di canoni di locazione dell'appartamento interno 5, il complessivo importo di € 14.850,00.
Parimenti, risulta provato che il medesimo convenuto, dal febbraio 2005 al gennaio 2006, ha incassato in via esclusiva i canoni di locazione dell'appartamento interno 7. Difatti, la teste Pt_2 ha dichiarato di aver condotto in locazione l'appartamento interno 7 da gennaio 2005 ad
[...] aprile – maggio 2008, pagando un canone mensile di € 750,00 con contratto stipulato con la e di aver successivamente versato i canoni, previa autorizzazione di quest'ultima, su un Per_2 conto corrente intestato al solo CP_2
Al contrario, il Tribunale non ritiene sufficiente la testimonianza resa dal teste marito Tes_1 dell'attrice, ai fini della prova della circostanza che avesse incassato in via Persona_2 esclusiva la somma di € 28.800,00 (richiesta per la metà pari ad € 14.400,00) a titolo di canoni di locazione dell'appartamento di Viale Tito Labieno, n. 123 int. 7 dal gennaio 1997 a tutto il 2003. Ciò in quanto, oltre alla inattendibilità delle deposizioni rese dal marito dell'attrice, resta il fatto che il teste ha dichiarato di aver appreso tali circostanze dalla stessa moglie dopo la morte della
Per_2
Accertata, pertanto, la percezione in via esclusiva dei suddetti canoni di locazione da parte del convenuto per il complessivo importo di € 23.904,00, sussiste, a carico dello stesso, l'obbligo di restituzione, in favore dell'attrice, della complessiva somma di € 11.925,00, pari alla metà dei frutti diretti percepiti, corrispondente alla sua quota di partecipazione alla comunione (di cui € 7.425,00 pari alla metà dei canoni dell'appartamento interno 5 ed € 4.500,00 pari alla metà dei canoni dell'appartamento interno 7).
Trattandosi di crediti dell'attrice dipendenti dal rapporto di comunione, essi vanno soddisfatti attraverso il meccanismo dell'imputazione e del prelevamento previsto dagli artt. 724 e 725 c.c. Pertanto, il debito del convenuto di € 11.925,00 va imputato alla quota di mentre alla CP_1 creditrice vanno assegnati in prelevamento beni dell'asse ereditario fino ad un valore pari al Pt_1 credito da soddisfare;
sui beni residui andrà effettuerà la divisione vera e propria (art. 726 c.c.).
Ciò posto, considerato il valore attribuito dal CTU ai singoli cespiti immobiliari, vanno assegnati in prelevamento a il diritto di piena proprietà per l'intero del negozio in Parte_1
GA via Nazionale n.138, piano terra, stimato in €. 7.875,00 e il diritto di piena proprietà per la quota indivisa pari a 250/1000 dei terreni in GA foglio 26, particelle 204-205-209, stimato in €. 1.823,00, per un valore complessivo di € 9.698,00. Per la differenza di € 2.227,00 (€ 11.925,00 – 9698,00 = € 2.227,00) residua un credito di parte attrice nei confronti di parte convenuta che andrà aggiunto o detratto dal conguaglio dovuto a seguito dell'attribuzione delle Quote.
Parte attrice ha altresì chiesto di stabilire che, prima di procedere alla divisione del patrimonio relitto, i comproprietari debbano pagare gli oneri condominiali dovuti al Controparte_3
, ognuno per la parte su di esso gravante, nella misura indicata dal
[...] CP_3 stesso. Al riguardo, la ha rappresentato che da alcuni anni ha ottenuto che il Condominio Pt_1 chiedesse il pagamento degli oneri condominiali per la metà a ciascun comproprietario, ma mentre ella ha regolarmente pagato la parte di sua spettanza tranne nell'ultimo anno, il da CP_1 molti anni non pagherebbe la sua quota. Di conseguenza, nei confronti del condomino di Viale Tito Labieno 123, graverebbero a carico dei comproprietari debiti per complessivi € 16.465,40, dovuti per € 13.560,00 dal e per € 2.905,00 dalla CP_1 Pt_1
Premesso che i comproprietari sono tenuti a contribuire alle spese condominiali pregresse allo scioglimento della comunione in proporzione alle rispettive quote di comproprietà possedute al momento in cui le spese sono state deliberate o sostenute, si osserva che, nella specie, è la stessa attrice a dichiarare di aver sostenuto soltanto le spese relative alla sua quota pari al 50% dell'intera proprietà e che sono state soltanto minacciate le azioni monitoria ed esecutiva per il pagamento della quota del Ne discende che, non avendo la ancora effettuato CP_1 Pt_1 (spontaneamente o coattivamente) alcun pagamento della quota di spettanza del ella CP_1 non ha titolo per richiedere in sede di divisione alcun rimborso al comproprietario.
E' invece inammissibile, in quanto proposta dal convenuto tardivamente con le memorie di replica, oltre che sfornita di qualunque elemento di prova, la domanda riconvenzionale di pagamento dell'indennità di occupazione da parte dell'attrice degli immobili in comunione dal 1° gennaio 2013 all'attualità.
Va infine disattesa la richiesta di assegnazione avanzata da parte attrice, in quanto essa non riguarda l'intero compendio ereditario, ma rappresenta piuttosto un'inammissibile scelta degli immobili con i quali formare la porzione da assegnare ai singoli condividenti, dopo aver tenuto conto dei crediti nei confronti del convenuto comproprietario.
Non potendo essere accolta la richiesta di assegnazione formulata dalla ed essendo stata Pt_1 esclusa la divisibilità in natura di ciascun immobile in comunione, la modalità di realizzazione della divisione ereditaria va individuata nella formazione di porzioni immobiliari di valore proporzionale all'entità di ciascuna quota, da assegnare a sorte a ciascun condividente.
Pertanto, con i beni rimasti nella massa ereditaria dopo i prelevamenti, vanno formate due porzioni immobiliari di eguale valore, proporzionale alla quota del 50% spettante a ciascuno dei due comproprietari. Stimato in € 907.625,00 il valore dell'intero asse ereditario al netto dei prelevamenti, vanno formate due porzioni immobiliari del valore di € 453.812,50 ciascuna;
l'eventuale differenza di valore dei beni inseriti in ciascuna delle due porzioni andrà compensata mediante la previsione di conguagli in denaro.
Così operando nel tracciato di quanto già predisposto dal CTU, le due porzioni vanno formate nel seguente modo:
Quota A
a) diritto di piena proprietà per l'intero dell'appartamento in Roma via Tito Labieno n.123, piano terzo, int. 5 con cantina = €.459.738,00.
Totale €.459.738,00
Quota B
a) diritto di piena proprietà per l'intero dell'appartamento in Roma via Tito Labieno n.123, piano quarto, int.7 = €.335.824,00;
b) diritto di piena proprietà per l'intero del box auto in Roma via C. Canuleio,147 lett. F = €. 38.016,00+
c) diritto di piena proprietà per l'intero dell'appartamento in GA via Nazionale n.136, piano T-1°-2° = €. 39.816,00;
d) diritto di piena proprietà per l'intero del negozio in GA via Nazionale nn.132-134 piano terra = €. 19.047,00 e) diritto di piena proprietà per la quota indivisa pari a 500/1000 del Terreno in GA, foglio 40, particella 74, €. 15.184,00+
Totale € 447.887,00
La differenza di valore tra le due porzioni immobiliari va compensata con la previsione di un conguaglio di € 11.851,00 a carico del l'assegnatario della Quota A e a favore dell'assegnatario della Quota B. Una volta assegnate le Quote ai condividenti, si dovrà tenere conto, in aumento o in detrazione rispetto al conguaglio, del residuo debito di € 2.227,00 a carico di e a favore CP_1 della Pt_1
L'assegnazione delle due porzioni così formate in favore di ciascun comproprietario andrà effettuata mediante estrazione a sorte, su apposita istanza della parte interessata.
Quanto alle spese di lite, è noto il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che sono state necessitate da eccessive pretese o inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento di una delle parti (cfr. Cass., 13.2.2006, n. 3083, v. altresì Cass., 24.9.2007, n. 19577).
Nella specie, pertanto, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti, mentre quelle di CTU, liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti in solido, in proporzione alle rispettive quote di proprietà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – Ottava Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara aperta la successione di , deceduto in Roma il 3.1.1997, da devolversi, Persona_1 secondo le norme della successione legittima, per 1/2 ciascuno, a favore del coniuge Per_2
a cui è succeduto (già ) e della figlia
[...] Controparte_1 CP_2 [...] ; Parte_1
2) accertato il credito di € 11.925,00 di nei confronti di Parte_1 CP_1 (già ), assegna in prelevamento a il diritto di
[...] CP_2 Parte_1 piena proprietà per l'intero del negozio in GA via Nazionale n.138, piano terra, e il diritto di piena proprietà per la quota indivisa pari a 250/1000 dei terreni in GA foglio 26, particelle 204-205-209, per un valore complessivo di € 9.698,00, e condanna Controparte_1 (già ) al pagamento, in favore di , della residua somma CP_2 Parte_1 di € 2.227,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) dispone lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni morendo dismessi da
[...]
in forza della successione legittima di cui al punto n. 1), al netto dei prelevamenti di cui Per_1 al punto n. 2) mediante estrazione a sorte delle seguenti porzioni in natura da assegnare a
[...]
e a (già ): Parte_1 Controparte_1 CP_2
Quota A
a) diritto di piena proprietà per l'intero dell'appartamento in Roma via Tito Labieno n.123, piano terzo, int. 5 con cantina = €.459.738,00.
Totale €.459.738,00, con un conguaglio a debito di € 11.851,00 da versare all'assegnatario della
Quota B
Quota B a) diritto di piena proprietà per l'intero dell'appartamento in Roma via Tito Labieno n.123, piano quarto, int.7 = €.335.824,00;
b) diritto di piena proprietà per l'intero del box auto in Roma via C. Canuleio,147 lett. F = €. 38.016,00+
c) diritto di piena proprietà per l'intero dell'appartamento in GA via Nazionale n.136, piano T-1°-2° = €. 39.816,00;
d) diritto di piena proprietà per l'intero del negozio in GA via Nazionale nn.132-134 piano terra = €. 19.047,00
e) diritto di piena proprietà per la quota indivisa pari a 500/1000 del Terreno in GA, foglio 40, particella 74 = €. 15.184,00
Totale € 447.887,00 con un conguaglio a credito di € 11.851,00 da ricevere dall'assegnatario della Quota A;
4) dispone che il sorteggio tra le parti della Quota A e della Quota B, come sopra individuate, sia effettuato a seguito di apposita istanza della parte interessata;
5) rigetta la domanda riconvenzionale di pagamento dell'indennità di occupazione degli immobili in comunione, spiegata da parte convenuta nei confronti di parte attrice;
6) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
7) pone definitivamente a carico delle parti condividenti, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione alla comunione, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Fausto Basile