Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai sigg. magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 9 gennaio 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 985 /2024 R. G. sezione lavoro vertente
TRA
, interamente partecipata dalla Parte_1 Parte_2 in persona del consigliere delegato dott. con sede in alla Parte_3 Pt_2
Piazza Matteotti n. 1 (CF ) elettivamente domiciliata in Villaricca alla P.IVA_1 via Dante Alighieri n. 3 – 5, presso lo studio dell'Avv. Luigi Ciccarelli ( ), che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti C.F._1 allegata al presente atto. L'Avv. Luigi Ciccarelli indica quale domicilio telematico la seguente casella di posta elettronica certificata: Email_1
Appellante
E
1) , nato a [...] [...], ivi residente a[...] Pt_2
Metastasio n.69, C.F. ; 2) , nato a [...] C.F._2 Parte_4 Pt_2
23.12.1961, ivi residente a[...] – C.F. C.F._3
3) , nato a [...] [...], residente in [...]in Parte_5 Pt_2
Campania alla Via Verdi n.54, C.F. ; 4) , C.F._4 Parte_6 nato a [...] il [...] ed ivi residente al Corso della Resistenza n.88, C.F. ; 5) , nato ad [...] il [...], C.F._5 Parte_7 ivi residente alla Via Filomarino n.9– C.F. , tutti elettivamente C.F._6
1
), e dell'Avv. Paparo Matilde C.F. ( C.F._7 C.F._8 dalle quali sono rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, giusta procura in atti.
I procuratori costituiti Avv. Messere Margherita, Avv. Matilde Paparo dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al numero fax 081 204330, indirizzo PEC:
Email_2
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Appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di NAPOLI – Sezione Lavoro n.804/2024 pubbl. il 02/02/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17 aprile 2024 presso questa Corte la società
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale era stato Pt_1 Con accolto il ricorso degli originari ricorrenti/odierni appellati- già dipendenti (altra società interamente partecipata dalla città metropolitana di poi Pt_2 dichiarata fallita), quindi assunti dall' mediante cessione individuale del Pt_1 contratto di lavoro in base ad un accordo sindacale del 31.3.2015- e per l'effetto era stato dichiarato il diritto di ciascun ricorrente allo scatto biennale maturato a maggio 2021 fino alla maturazione di quello successivo secondo le prescrizioni del CCNL applicato al rapporto e condannata la società al Parte_1 pagamento di € 225,45 (rectius euro 240,75: v. ordinanza correzione del 26.2.2024) in favore di ciascun ricorrente a titolo di scatto biennale maturato e non corrisposto da maggio 2021 a dicembre 2021, compreso quello per la 13ma mensilità anno 2021, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione mensile di ciascuna componente del credito al soddisfo.
Ha dedotto l'appellante che il primo Giudice aveva erroneamente ricostruito i fatti che avevano dato luogo alla controversia. Ha precisato che i ricorrenti erano stati Con assunti da nel 2006 con applicazione del CCNL Commercio e Servizi che prevedeva la maturazione di uno scatto di anzianità ogni tre anni;
nel 2015, in virtù di un accordo sindacale del 31 marzo 2015, i dipendenti (tra cui i ricorrenti) erano transitati alle dipendenze di essa appellante mediante una cessione individuale di contratto ai sensi dell'articolo 1406 cod. civ., con applicazione del CCLN Industria e commercio (che prevedeva il riconoscimento di uno scatto di anzianità ogni due anni, sino al raggiungimento del quinto scatto); in ragione della continuità del rapporto di lavoro era garantito il mantenimento dell'anzianità pregressa.
L'accordo prevedeva che ai lavoratori assorbiti dalla sarebbe stata Pt_1 conservata l'anzianità di servizio utile per il calcolo degli istituti contrattuali fin dalla data di assunzione. Da tanto derivava che sarebbe stata tenuta a Pt_1
2 riconoscere solo gli ultimi scatti anni di anzianità fino a quello maturato nel 2019 (il quinto ed ultimo scatto, pacificamente corrisposto) in ragione del diverso CCNL.
Ha evidenziato, altresì, che la decisione gravata violava il dettato dell'articolo 1406 cod. civ. poiché aveva consentito una modificazione delle pattuizioni contrattuali laddove la norma del codice civile prevedeva la mera modifica del soggetto datore di lavoro.
Ha concluso, pertanto, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, fosse rigettata la domanda proposta dai lavoratori, vinte le spese.
Ricostituito il contraddittorio, parte appellata ha eccepito, preliminarmente, la inammissibilità del gravame per violazione del dettato dell'art. 434 c.p.c.. Nel merito ha dedotto l'infondatezza delle censure che non avevano valutato correttamente la portata dell'accordo del marzo 2015. Ha concluso per la conferma della gravata sentenza, vinte le spese.
All'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. dalla trattazione scritta, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori costituiti, la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è infondato.
1.La vicenda trae origine da una cessione da S.I.S. s.p.a. ad la cessionaria Pt_1
e la cedente avevano sottoscritto un accordo che con cui avevano dettato le condizioni per la cessione e il contraente ceduto aveva consentito alla cessione medesima alle condizioni pattuite.
Con il ricorso introduttivo del giudizio i lavoratori hanno chiesto che fosse accertato il loro diritto allo scatto biennale a decorrere da maggio 2021 come previsto per il livello 4, ora C2, dall'art. 39 del CCNL Industria Metalmeccanica privata ed Installazione di impianti applicato dalla diverso da quello che disciplinava Pt_1 il rapporto alle dipendenze della CP_2
La società datrice di lavoro ha sostenuto di non essere tenuta al pagamento della richiesta maggiorazione retributiva poiché l'anzianità di servizio dei ricorrenti doveva essere calcolata nella sua interezza e, dunque, nell'anno 2019 gli stessi avevano maturato il quinto ed ultimo scatto come previsto dal contratto collettivo applicato da essa datrice.
Con la gravata sentenza è stato affermato che la circostanza che nel 2019 ai lavoratori sia stata riconosciuta tutta l'anzianità maturata, vale fino a tale anno e quindi non preclude al ricorrente di agire per l'accertamento del diritto alla corresponsione dello scatto di anzianità maturato e dovuto per il periodo maggio- dicembre 2021.
Ha osservato il Giudice che la società, benché tenuta, non ha provato l'adempimento né ha addotto valide ragioni impeditive, modificative o estintive dell'obbligo a suo carico, discendente dalla disciplina degli scatti di anzianità regolata dall'art.39 del Ccnl metalmeccanica industria, contratto applicato da essa
3 resistente, e conseguentemente alla maggiorazione biennale della retribuzione per tal titolo.
Avverso detta ricostruzione la difesa della società appellante non ha formulato una compiuta critica, ma si è limitata a riproporre una diversa interpretazione dell'accordo che, ad avviso di questa Corte, non trova alcun riscontro nella lettera delle pattuizioni che disciplinano la cessione dei contratti.
Sostiene, infatti, la appellante che, ai fini di individuare il limite dei cinque scatti di anzianità dovuti ai sensi dell'art. 39 del c.c.n.l., per il settore metalmeccanico, dovesse tenersi conto anche dei tre scatti già riconosciuti dalla cedente CP_2 secondo quanto previsto dal c.c.n.l. per il settore commercio.
La previsione, contenuta nella clausola pattizia, tuttavia, ad avviso di questa Corte non consente di aderire alla prospettazione dell'appellante.
Le parti, infatti, hanno pattuito la conservazione delle anzianità di servizio utili al calcolo degli istituti.
Il dato letterale dell'accordo consente di ritenere che le parti abbiano inteso salvaguardare il cd. maturato economico, ma non anche retrodatare tout court la data di assunzione dei lavoratori ceduti.
Anche la clausola con la quale è stato stabilito che la cedente avrebbe CP_2 provveduto alla corresponsione del t.f.r. maturato alla data della cessione ai singoli lavoratori e non anche all'accantonamento presso il nuovo datore comprova, ad avviso di questa Corte, la correttezza della suddetta interpretazione. Né può omettersi di evidenziare che, a fronte del dato documentale costituito dalla annotazione, nelle buste paga, di una data di assunzione coincidente con quella della cessione dei contratti (aprile 2015), il datore di lavoro non ha dedotto o chiesto di provare modalità di gestione del rapporto ovvero erogazioni di corrispettivi che comprovino un riconoscimento di anzianità diverso da quello pattuito con l'accordo del 31 marzo 2015.
Dunque, i lavoratori, sebbene abbiano percepito una retribuzione globale comprensiva di quanto maturato a titolo di scatti triennali come previsto dal c.c.n.l. del settore commercio, non possono essere equiparati a coloro che vantano una anzianità di servizio pari a dieci anni e che hanno, perciò, ricevuto il pagamento di 5 scatti biennali come previsto dal c.c.n.l. del settore metalmeccanico.
2. Neppure, poi, ad avviso di questa Corte, coglie nel segno la censura con la quale si sostiene la contrarietà del ragionamento decisorio che sorregge l'accoglimento della domanda al dettato dell'art. 1406 cod. civ..
Secondo la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, infatti, elemento caratterizzante della cessione di contratto è il permanere immutato dell'oggetto delle reciproche obbligazioni.
La norma dell'art. 1406 cod. civ., in altri termini, descrive una fattispecie in cui, fermi restando gli elementi costitutivi del rapporto e le reciproche obbligazioni,
4 venga modificata la persona del contraente, dunque una novazione soggettiva cui può affiancarsi il marginale mutamento di elementi oggettivi.
Nel caso in esame per contro, con l'accordo del marzo 2015 sono stati modificati elementi essenziali dei contratti che legavano gli appellato alla S.I.S.: a titolo esemplificativo, basti pensare alla applicabilità di un diverso contratto collettivo, alla previsione di un orario di lavoro unico per tutti i lavoratori ceduti ed alla individuazione di due soli livelli di inquadramento operata, senza far alcun riferimento alla prestazione prevista nei contratti stipulati con la CP_2
Tanto, ad avviso della Corte, induce a qualificare il negozio a mezzo del quale gli appellati sono transitati alle dipendenze della come una novazione Pt_1 oggettiva del rapporto la cui conformità a legge non deve essere valutata alla stregua di quanto previsto dall'art. 1406 cod. civ..
Dunque, l'accordo stesso delle parti (mediante il quale si è concordato, con il consenso anche dei lavoratori, la instaurazione di un nuovo rapporto, con un diverso datore e con differente disciplina) diverge dallo schema negoziale tipico della cessione del contratto.
A mezzo di specifica pattuizione, poi, si è attribuita una peculiare rilevanza al diverso rapporto che i medesimi lavoratori avevano mantenuto con altro datore, ricalcandosi piuttosto lo schema del cd. passaggio di cantiere che, appunto, prevede una assunzione ex novo con riconoscimento convenzionale della anzianità pregressa.
Deve quindi essere così correttamente interpretato il patto intervenuto tra Pt_1
e al fine di individuare gli esatti limiti del pregresso riconoscimento della CP_2 anzianità.
3. È appena il caso di evidenziare, da ultimo, che secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità (cfr. tra le altre Cassazione civile sez. lav., 07/01/2021, n.86 ed anche C. Cass 5.11.2003 n. 16635), qualora il mutamento soggettivo del datore di lavoro debba essere sussunto nella cessione di contratto ex art. 1406 cod. civ., il lavoratore trasferito ha diritto di conservare il trattamento giuridico ed economico riconosciutogli con il contratto ceduto.
Nel caso di specie, dunque, i ricorrenti, ex art. 1406 cod. civ. avrebbero dovuto conservare il diritto a godere di dieci scatti triennali, come previsto dal contratto collettivo per il settore commercio, e non cinque biennali calcolati anche sulla anzianità pregressa come preteso dalla società appellante.
Anche sotto il detto profilo, dunque la sentenza resiste alle censure.
In assenza di contestazione contabile, dalle osservazioni in fatto e in diritto esposte discende il rigetto del gravame, assorbita ogni altra questione e richiesta istruttoria (v. anche sentenza di questa Corte n. 1350/2024 del 20.3- 27.05.2024).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, a carico dell'appellante, secondo i parametri minimi di cui ai DD.MM. 55/2014 e 147/2022
5 rapportati al valore della causa (seriale), con attribuzione ai procuratori anticipatari, con l'aumento dovuto in ragione del numero degli appellati.
Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna parte appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 937,00 oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge con attribuzione agli avv. M. Messere e M. Paparo, anticipatari;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli, lì 9 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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