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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 6026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6026 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 2449/2019
All'udienza collegiale del giorno 21/10/2025 ore 11:30
Presidente Dott. TO CA Consigliere Relatore Dott. IU SP
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. LANCIA DANIELE avv Zottola pres in sost.
Appellato/i
CP_1
Avv. TESTA MAURO avv Maretto pres in sost.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
TO CA
RI EL SA
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. TO CA Presidente dott.ssa IU SP Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 21.10.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2449 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, (C.F. , elettivamente domiciliato in Formia Parte_1 C.F._1
(LT), alla Piazza G. Marconi n. 8, presso lo studio legale dell'Avv. Daniele Lancia (C.F.
) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
APPELLANTE
E
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Scauri, via G. CP_1 C.F._3
Marconi n.54, presso lo studio legale dell'Avv. Mauro Testa (C.F. ) che lo C.F._4 rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 287/2011, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Latina- Sezione distaccata di Gaeta - in data 04.07.2011, con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di euro 40.000,00, oltre interessi legali e spese, in favore di quale preteso credito per il CP_1 mancato pagamento di quattro assegni cambiari dell'importo di euro 10.000,00 ciascuno dallo stesso emessi rispettivamente in data 30.09.2010, 30.10.2010, 30.11.2010 e 30.12.2010.
Si è costituito in giudizio l'opposto, , il quale richiedeva il rigetto dell'opposizione. CP_1
2 Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 519/2019, pubblicata in data 8.3.2019 così statuiva: “Rigetta
l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente l'opposto decreto ingiuntivo n. 1379/2011 emesso da questo Tribunale- Sezione Distaccata di Gaeta - in data 04.11.2011; Condanna
l'opponente alla refusione delle spese di giudizio, in favore di parte opposta, Parte_1 che si liquidano in €. 3.000,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese generali, IVA e
CPA come per legge.”
Avverso tale sentenza proponeva appello formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
“l'adita Corte, ad integrale riforma della sentenza impugnata, voglia accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente all'opposto in relazione agli assegni bancari in atto identificati, nonché al contratto preliminare di cessione di azienda intercorso tra le parti e, per l'effetto, in accoglimento dei sovraesposti motivi, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 287/2011, emesso dal Tribunale di Latina, ex Sezione Distaccata di Gaeta, in data 04-
07/11/2011, R.G. n. 1379/2011. Con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge, di entrambi i gradi di giudizio.”
nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Si conclude affinché L'On.le Corte CP_1
d'Appello adita Voglia, in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del proposto gravame per i motivi innanzi esposti;
in subordine rigettarsi il proposto gravame perché assolutamente infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza impugnata in ogni sua parte. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio.”
Con ordinanza del 24.10.2019 è stata rigettata la richiesta di sospensiva.
Alla presente udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello è articolato in un unico motivo.
La sentenza è motivata come segue.
“L'opposizione non merita accoglimento. L'opponente ha prodotto nel proprio fascicolo (doc.n.3) il contratto preliminare sottoscritto in data 19.04.2010, con cui lo stesso si è obbligato ad acquistare dall'opposto, per sé o per persona da nominare, l'attività di azienda esercitata dai , al prezzo CP_1 di € 120.000,00. A tergo del preliminare è sottoscritta una quietanza dai sig. , il quale CP_1 dichiara di ricevere in pagamento dai Carannante, per la cessione d'azienda, la somma di €.
60.000,00, portata da sei assegni bancari di € 10.000,00 l'uno, dallo stesso emessi, con scadenza mensile, il primo al 30.7.2010 e l'ultimo al 30.12.2010. Dei sei assegni risultano pagati solo i primi due, rimanendo quindi insoluti gli altri quattro per complessivi € 40.000,00. Per giurisprudenza costante, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'inadempimento, deve provare la fonte
3 (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, ovvero l'esatto adempimento o i motivi che giustifichino l'inadempimento. Nel caso di specie è incontestato e documentalmente provato il contratto preliminare di cessione di azienda intercorso tra le parti ed incontestati nella sottoscrizione sono i quattro titoli rimasti insoluti. Il , quindi, ha assolto CP_1 al proprio onere probatorio.
Il invece, non ha fornito prova del proprio adempimento, né delle ragioni Parte_1 dell'inadempimento, non potendosi ritenere satisfattiva la risoluzione consensuale del contratto preliminare, meramente addotta dall'opponente, ma non supportata da alcun documento o elemento probatorio. Acclarato, dunque, l'inadempimento del , l'opposizione deve essere Parte_1 rigettata con conseguente conferma del decreto opposto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ai sensi del D.M. 52/2014, in considerazione del decisum e dell'attività concretamente svolta.”
Venendo al motivo di appello, secondo l'appellante la sentenza ha erroneamente valutato le prove documentali e ritenuto non assolto da parte sua l'onere probatorio. Contrariamente a quanto ritenuto, invece, l'odierno appellante ha soddisfatto tale onere attraverso la produzione in giudizio del contratto definitivo (scrittura privata autenticata di cessione di azienda del 3.5.10 tra il e soggetto CP_1 terzo), sostitutivo del precedente preliminare di cessione di azienda stipulato tra le parti. Il contratto definitivo, infatti, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto. Nulla secondo l'appellante è dovuto all'opposto né in relazione agli assegni bancari né in relazione al preliminare di cessione di azienda intercorso tra parti. Il era in possesso di titoli di credito astratti, relativi ai 6 assegni tratti CP_1 sulla Intesa San Paolo di Formia. Con il procedimento per decreto ingiuntivo n.287/2011, l'odierno appellato azionava un'azione causale fondata sul rapporto sottostante i titoli, vale a dire il contratto preliminare di cessione, estinto in conseguenza del definitivo.
In linea di fatto risulta documentalmente che in data 19.4.2010 è stato stipulato tra le parti un preliminare di cessione di una azienda commerciale sita in Formia, via S. Pietro n. 11, con cui il
[...]
si obbligava a vendere a che si obbligata ad acquistare l'azienda per sé o CP_1 Parte_1 per persona da nominare per un prezzo di € 120.000,00 (di cui € 80.000,00 per avviamento e € 40.000 per attrezzature) da pagarsi con modalità da pattuire e stabilire entro la data di stipula del definitivo.
Veniva altresì stabilito che l'importo venisse corrisposto quanto all'importo da dichiarare nell'atto pubblico di cessione a mezzo di assegno circolare, quanto al rimanente in quattro rate bimestrali a partire dalla stipula del definitivo. La stipula del definitivo doveva avvenire entro il 10 maggio 2010 salvo diverso accordo.
4 In riferimento all'art. 3 del preliminare (relativo al corrispettivo) con scrittura del 3.5.2010 si dava atto che rilasciava 6 assegni bancari di € 10.000,00 con scadenza il 30 di ogni mese a Parte_1 partire dal 30 luglio 2010 al che rilasciava quietanza e dichiarava di non avere null'altro da CP_1 pretendere quanto alla cessione di azienda.
Con scrittura privata autenticata dal notaio in data 3.5.2010 (registrata in data 4.5.2010) tra Per_1
e l'azienda in questione veniva ceduta alla società per un prezzo di €
[...] Parte_2 Parte_2
60.000,00. In tale scrittura si dava atto che il prezzo veniva corrisposto a mezzo di due assegni circolari, uno dell'importo di € 10.000,00 e uno dell'importo di € 50.000,00.
Il ha posto a fondamento del DI quattro assegni pacificamente rilasciati dall'appellante. CP_1
In diritto va ricordato come secondo consolidata giurisprudenza, quanto al rilascio della quietanza in relazione agli assegni “la dichiarazione che il creditore rilasci al debitore di avvenuta ricezione in pagamento di un assegno bancario non costituisce quietanza liberatoria in senso tecnico, a prescindere dal nomen che il dichiarante le abbia attribuito, trattandosi di una mera dichiarazione di scienza asseverativa della ricezione dell'assegno, ma non anche dell'effetto giuridico dell'adempimento dell'obbligazione, il quale consegue solo alla riscossione della somma portata dal titolo” (Cass. 12685/2024). D'altronde nel caso di specie non è in discussione la mancata riscossione degli assegni.
Quanto poi alla ripartizione degli oneri della prova nel caso di rilascio di assegno, sempre secondo consolidata giurisprudenza “l'assegno bancario deve considerarsi, nei rapporti tra traente e prenditore, come promessa di pagamento ai sensi dell'articolo 1988 del codice civile, anche nel caso in cui l'azione cartolare non possa essere più esperita per l'intervenuta prescrizione, con la conseguente configurabilità della presunzione "iuris tantum" dell'esistenza del rapporto sottostante, restando quindi il destinatario della promessa di pagamento dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria” (Cass. n. 25164/2024).
Con la conseguenza che a fronte del rilascio di un assegno spetta a chi ha emesso l'assegno l'onere di provare l'inesistenza del rapporto sottostante ovvero l'esistenza di fatti estintivi.
L'appellante sostiene di avere provato il superamento del contratto preliminare mediante il contratto definitivo.
Quanto ritenuto dall'appellante non pare condivisibile, non avendo compiutamente provato il superamento delle obbligazioni di cui al contratto preliminare. Questo considerato che l'onere della relativa prova grava su parte appellante.
In primo luogo va osservato come nel contratto preliminare concluso tra le parti il Parte_1 assumeva l'impegno di acquistare l'azienda per sé o per persona da nominare. Pertanto il fatto che il definitivo sia stato concluso con non vale a dimostrare che non costituisca adempimento Parte_2
5 di quel preliminare, atteso che l'impegno era anche ad acquisire l'azienda per persona da nominare e l'appellante non ha comprovato di non aver nominato Peraltro va evidenziato come la Parte_2 società in esame è stata costituita in data 27.4.2010 (quindi poco dopo il preliminare) con iscrizione in data 3.5.2010 (il giorno del preliminare) con sede legale proprio presso l'azienda ceduta e per la gestione della stessa e quindi evidentemente è stata costituita al fine della cessione di azienda. Se
l'appellante non risulta socio della società, l'amministratore e i soci sono parenti dell'appellante. A ciò si aggiunga che gli assegni in questione sono stati consegnati dall'appellante all'appellato il giorno in cui è stato stipulato il definitivo, a dimostrazione di un collegamento tra i due atti e quindi di un definitivo quale adempimento del preliminare.
L'appellante deduce poi che una volta stipulato il definito le obbligazioni del preliminare si estinguono.
In diritto va osservato come secondo l'insegnamento della S.C. “qualora le parti, dopo aver stipulato un contratto preliminare, concludano in seguito il contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto e non mera ripetizione del primo, in quanto il contratto preliminare resta superato da questo, la cui disciplina può anche non conformarsi a quella del preliminare, salvo che i contraenti non abbiano espressamente previsto che essa sopravviva. La presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova - la quale deve risultare da atto scritto, ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili - di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo, dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenute nel preliminare, sopravvivono, dovendo tale prova essere data da chi chieda
l'adempimento di detto distinto accordo" (Cass., Sez. 2, n. 9063 del 05/06/2012; Sez. 2, n. 15585 del
11/07/2007; Sez. 2, n. 233 del 10/01/2007; Sez. 2, n. 12709 del 27/11/1992)” (Cass. n. 20541/2017).
Pertanto in linea generale il rilievo dell'appellante è condivisibile, ma con la precisazione che tale presunzione può essere vinta dalla prova di un accordo in ordine alla sopravvivenza di obbligazioni di cui al preliminare.
Nel caso di specie va considerato che il giorno stesso della stipula del definitivo sono stati consegnati gli assegni per € 60.000,00 dall'appellante all'appellato, dichiarando che ciò avveniva in relazione all'art. 3 del preliminare (che prevedeva il pagamento complessivo di € 120.000,00). A ciò si aggiunga che nel contratto definitivo il prezzo della cessione dovuto da è pari a € Parte_2
60.000,00, corrispondente al prezzo di cui al preliminare (€ 120.000,00) meno la somma di € 60.000, corrispondente ai sei assegni. Tali elementi portano a ritenere la permanenza dell'obbligazione dell'appellante in relazione a tali somme. Peraltro pacificamente due assegni (con scadenza successiva alla stipula del definitivo) sono stati pagati senza alcuna contestazione, a dimostrazione di
6 ciò.
Ne consegue che gli elementi acquisiti non portano a ritenere provati fatti estintivi dell'obbligazione di pagamento, dovendo l'appello essere rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022 tenuto conto dell'effettivo valore della controversia e dell'attività svolta (valore della causa € 40.000,00, tabella XII, scaglione quarto, valori medi tranne che per la fase istruttoria/trattazione nei valori minimi stante la limitata attività svolta).
Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 591/2019 del Tribunale di Latina, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
condanna alla refusione a favore di delle spese del grado che Parte_1 CP_1 liquida in € 8.469,00 per compensi, oltre spese generali IVA e CPA;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Parte_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio 21.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IU SP TO CA
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