Ordinanza collegiale 12 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00279/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00786/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 786 del 2024, proposto da
- -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Maurizio Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio del difensore, in Trani, lungomare Cristoforo Colombo, n. 140;
contro
- Ministero della salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi in ordine alle seguenti pronunce del giudice ordinario:
- sentenza n. -OMISSIS- dell’1.4.2021, emessa dal Tribunale di Bari, III Sezione civile, in composizione monocratica, pubblicata il 2.4.2021;
- sentenza n.-OMISSIS- del 21.6.2023, emessa dalla Corte di Appello di Bari, pubblicata il 27.6.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della salute;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. LO LL e uditi per le parti i difensori l’avvocato Maurizio Sasso, per i ricorrenti, e l’avvocato dello Stato Enrico Giannattasio, per la difesa erariale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, sig. -OMISSIS- e sig. -OMISSIS- (il secondo quale difensore del primo nei giudizi civili per cui è causa) hanno agito per l’ottemperanza del giudicato formato dalla sentenza n. -OMISSIS-, emessa dal Tribunale di Bari in data 1.4.2021, e dalla sentenza n.-OMISSIS-/2023, emessa dalla Corte di Appello di Bari in data 21.6.2023. I giudizi di primo e di secondo grado hanno avuto ad oggetto la domanda proposta, in qualità di erede, dal sig. -OMISSIS- nei confronti del Ministero della salute, al fine di ottenere la condanna – previo accertamento della responsabilità nella causazione del decesso – al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti in conseguenza di una emotrasfusione dalla mamma del sig. -OMISSIS- e trasmessi, iure hereditatis, in favore del figlio. Quest’ultimo, con la medesima azione civile, ha chiesto anche il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti iure proprio, per la perdita del rapporto parentale.
1.1. Con la prima sentenza, il Ministero della salute è stato condannato dal Tribunale di Bari al pagamento della somma già rivalutata di € 130.684,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis , nonché al pagamento della somma già rivalutata di € 210.000,00, oltre accessori, a titolo di risarcimento iure proprio del danno non patrimoniale. Dunque, il Ministero intimato è stato condannato al pagamento della somma complessiva già rivalutata di € 340.684,00, oltre interessi legali decorrenti dalla pronuncia fino al soddisfo ed alla metà delle spese e competenze di giudizio.
1.2. A seguito dell’impugnazione proposta da entrambe le parti in causa, la Corte di Appello di Bari, con sentenza n.-OMISSIS-/2023, in accoglimento parziale dell’appello principale, ha rideterminato il credito risarcitorio – a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio – nella misura di € 286.025,00, già aggiornata all’attualità, oltre interessi legali dalla pronuncia della sentenza sino al soddisfo.
1.3. Inoltre, con la medesima pronuncia, è stato parzialmente accolto anche l’appello incidentale e, per l’effetto, dalla somma di € 130.684,00, liquidata in primo grada a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis , è stata disposta la detrazione di € 77.468,53, già percepiti dal sig. -OMISSIS- a titolo di indennizzo ex l. n. 210/1992.
1.4. Infine, è stata statuita anche una diversa regolamentazione delle spese per il doppio grado e, segnatamente, il Ministero della salute è stato condannato al pagamento, in favore di -OMISSIS- dei 2/3 delle spese processuali.
2. Dopo la notifica dei titoli esecutivi, pur essendo decorsi i termini dilatori di 120 giorni e raccolta l’attestazione di irretrattabilità delle statuizioni dinanzi citate, il Ministero della salute non ha provveduto al pagamento dei crediti rivendicati, pertanto, con distinti atti di precetto notificati in data 31.5.2024, gli odierni ricorrenti hanno nuovamente intimato il pagamento dei rispettivi crediti senza ottenere alcun riscontro.
3. A fronte dell’inerzia della pubblica amministrazione, con l’odierno ricorso, ritualmente notificato e depositato il 21.6.2024, è stato chiesto l’ordine giudiziale per ottenere la piena ed integrale esecuzione delle predette sentenze del giudice civile, unitamente alla nomina, ove occorra, di un commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’inadempiente Ministero della salute. Inoltre, è stata chiesta la comminatoria a carico del Ministero intimato della penalità di mora di cui all’art.114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché ogni conseguenza di legge in ordine alle spese della presente procedura, ivi comprese quelle per il contributo unificato, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
4. In data 20.2.2025, il difensore dei ricorrenti ha depositato istanza di dichiarazione di difetto di interesse limitatamente alla domanda di attuazione del giudicato proposta nell’interesse dell’avv. -OMISSIS-, tenuto conto che vi è stato il corretto e integrale pagamento delle somme spettanti al professionista.
4.1. Sempre in data 20.2.2025, il difensore della parte privata ha depositato un distinto atto con il quale ha insistito per le conclusioni già rassegnate poiché, rispetto al credito risarcitorio spettante al sig. -OMISSIS-, la somma versata dal Ministero – nelle more del presente giudizio – non sarebbe satisfattiva dell’intero importo dovuto, incrementato degli accessori secondo quanto stabilito dal giudice ordinario, come risulta dalla perizia tecnico contabile depositata, da cui si ricava un credito residuo pari ad € 25.409,30, salvo errori e/o omissioni.
5. Si è costituita in giudizio, in rappresentanza dell’Amministrazione intimata, l’Avvocatura distrettuale dello Stato, la quale ha chiesto la reiezione del ricorso.
6. Con ordinanza di questa Sezione n. 333/2025 del 12.3.2025, il Collegio ha ritenuto necessario sollecitare un apposito incontro tra le parti mediante la costituzione – a cura del Ministero resistente – di uno specifico “tavolo tecnico” composto da periti e consulenti di fiducia indicati da ciascuna delle parti in causa.
7. Al termine del confronto non sono state superate le originarie divergenze, riscontrate anche alla discussione di rito nell’udienza camerale del 2 dicembre 2025, in esito alla quale la causa è stata introitata per la decisione.
8. Va preliminarmente dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a., limitatamente alla posizione del sig. -OMISSIS-, atteso che rispetto a quest’ultimo il relativo difensore ha espressamente dichiarato, con atto del 20.2.2025, che “il Ministero ha provveduto al pagamento integrale dei compensi” spettanti; del resto, è stato anche versato in atti il decreto in data 30.7.2024, con il quale il Ministero della salute - Dipartimento della prevenzione della ricerca e delle emergenze sanitarie - Uff. 5 risarcimento danni alla salute ex DGVESC ha emesso il relativo ordine di pagamento nei confronti del predetto ricorrente.
9. Deve invece essere esaminata nel merito la domanda proposta relativamente alla posizione dell’altro ricorrente, sig. -OMISSIS-, rispetto al quale pure è stato disposto, con decreto ministeriale adottato nel corso del presente contenzioso, il relativo ordine di pagamento per lo somme riconosciute nel giudizio civile ma – come già rilevato anche nell’ordinanza istruttoria del 12 marzo 2025 – sono emerse divergenze in ordine alla corretta interpretazione delle statuizioni giudiziali civili, con particolare riferimento al calcolo degli interessi complessivamente spettanti.
9.1. Dall’esame di tutta la documentazione depositata nel fascicolo processuale (e, in specie, della perizia tecnica di parte attorea e delle note ministeriali di adempimento dell’ordinanza istruttoria nonché di verbalizzazione degli incontri svolti tra le parti in causa per il tentativo di bonaria composizione della lite), emerge che il sig. -OMISSIS- assume la spettanza di una somma ulteriore rispetto a quanto già liquidato – seppur, come detto, solo in corso di causa – con il citato decreto di pagamento ministeriale. Segnatamente, sulla base dei conteggi di parte attorea relativi alla posizione del sig. -OMISSIS-, mancherebbero € 14.258,02, quanto al risarcimento dei danni iure hereditatis , ed € 11.149,28 rispetto alla somma riconosciuta iure proprio .
9.2. Ciò posto, si ritiene necessario richiamare, innanzitutto, il contenuto del decreto del Ministero della salute in data 30 luglio 2024 (versato in atti), con il quale è stato disposto – in favore del sig. -OMISSIS- – il pagamento della somma di € 352.640,30 “di cui euro 130.684,00, a titolo di risarcimento danni ex lege 210/1992 iure hereditatis , come da sentenza della Corte di Appello succitata, [ossia] euro 125.778,63, a titolo di capitale devalutato alla data di liquidazione dell’indennizzo (27 marzo 2013), detratta la somma di euro 77.468,53, a titolo di assegno una tantum percepito, oltre euro 2.369,94, a titolo di interessi compensativi calcolati sul credito residuo sino alla data della sentenza di primo grado, oltre interessi (pari ad € 3.707,94) dalla data della sentenza di primo grado (1 aprile 2021), euro 286.025,00, a titolo di risarcimento danni ex lege 210/1992 iure proprio , come rideterminato dalla sentenza della Corte di Appello succitata ed euro 11.617,32, a titolo di interessi al saldo, oltre euro 610,00, a titolo di rifusione delle spese di ctu”.
9.3. Avuto riguardo al contenuto dispositivo e alla parte motiva della sentenza n.-OMISSIS- del 21.6.2023 della Corte di Appello di Bari, rileva il Collegio che il Ministero intimato ha dato corretta esecuzione al giudicato civile per quanto riguarda la somma di denaro riconosciuta a titolo di risarcimento danni iure proprio , mentre ha errato nella liquidazione della somma dovuta a titolo di risarcimento danni iure hereditatis.
9.3.1. Sotto il primo aspetto, torna utile soffermarsi sulla seguente statuizione del giudice civile di appello: “deve riconoscersi il risarcimento jure proprio del danno non patrimoniale, liquidato nella maggiore somma di € 286.025,00, aggiornata all’attualità, oltre interessi legali dalla pronuncia della presente sentenza sino al soddisfo” ; dunque, in mancanza di alcuna specificazione nel richiamato provvedimento giurisdizionale, bene ha fatto l’Amministrazione intimata a calcolare sulla predetta somma gli interessi corrispondenti al saggio legale, ai sensi dell’art. 1284, comma 1, c.c. ( cfr. , in termini, Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 12449/2024). Quanto alla decorrenza del calcolo degli interessi, è stato espressamente previsto, come dies a quo , la data della sentenza di appello, la quale ha peraltro riformato, in merito, la sentenza di primo grado andando a incrementare il credito riconosciuto di oltre € 76.000. La complessiva “maggiore somma” di € 286.025,00, (già aggiornata all’attualità) ha sostituito quella riconosciuta in primo grado (€ 210.000,00) di guisa che rispetto a tale posta risarcitoria – danno non patrimoniale iure proprio , per la perdita del rapporto parentale – non deve aversi più riguardo alla sentenza di primo grado.
9.3.2. Diversamente, quanto alla posta risarcitoria concernente il danno non patrimoniale iure hereditatis , cioè relativo al danno biologico per l’invalidità temporanea subita dalla madre del sig. -OMISSIS-, la Corte di Appello ha confermato la somma già riconosciuta in primo grado, puntualizzando che, rispetto alla somma di € 130.684,00, debba essere detratta la somma di € 77.468,53 (somma non oggetto di alcuna contestazione) tenuto conto dell’avvenuta corresponsione, in favore dell’interessato, dell’assegno una tantum di cui all’art. 2, comma 3, della l. n. 210/1992.
Il giudice civile di appello ha testualmente così statuito sul punto: “la detrazione […] dovrà avvenire tra poste omogenee, previa devalutazione del credito risarcitorio alla data della liquidazione dell’indennizzo e successiva rivalutazione del credito residuo sino alla data della liquidazione con la sentenza di primo grado, oltre interessi legali come liquidati nella detta sentenza”.
Orbene, dalla liquidazione cristallizzata nel relativo decreto ministeriale di pagamento, adottato il 30.7.2024, si evince che l’Amministrazione ha dapprima, correttamente, devalutato la somma di € 130.684,00 (già riconosciuta con la sentenza di primo grado dell’1.4.2021) alla data di corresponsione del predetto assegno una tantum (data individuata nel 27.3.2013, senza alcuna contestazione di parte) così da effettuare la compensazione tra poste omogenee, quindi, all’esito della detrazione, ha ottenuto la minor somma residua di € 48.310,10 sulla quale ha iniziato il calcolo degli interessi. È stata, però, omessa la “successiva rivalutazione del credito residuo sino alla data di liquidazione con la sentenza di primo grado” ( cfr. pag. 17 della sentenza di appello): dunque, il calcolo degli interessi legali sarebbe dovuto avvenire non sulla somma di € 48.310,10 (riferita alla valuta del 27.3.2013) ma sulla rivalutazione della stessa somma alla data della sentenza di primo grado, ossia l’1.4.2021. In tal senso, dovrà ora procedere l’Amministrazione intimata al fine di giungere alla corretta quantificazione del credito risarcitorio a titolo di iure hereditatis . Sul nuovo importo ottenuto, previa decurtazione di € 54.387.98, già liquidati a tale titolo come risulta dal decreto di pagamento sopra richiamato, saranno poi applicati gli interessi legali dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo.
10. In definitiva, per le ragioni sopra esposte, il ricorso va dichiarato improcedibile rispetto alla posizione del sig. -OMISSIS-, mentre va accolto, nei limiti e nei sensi di cui al precedente punto, relativamente alla posizione del sig. -OMISSIS-. Tenuto conto dell’avvenuto pagamento – seppur non del tutto corretto – da parte dell’Amministrazione intimata, si ritiene che alla nomina del commissario ad acta debba procedersi, ad istanza di parte, solo nell’eventualità in cui, dopo il termine previsto in dispositivo, si protragga l’inadempimento. Non si ritiene congrua, inoltre, per le stesse ragioni, l’applicazione della richiesta penalità di mora – ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. – nel caso di specie.
Le peculiarità del caso, connotato da un giudicato civile articolato e in parte difforme tra primo e secondo grado, nonché l’evoluzione processuale della vicenda per cui è causa, dalla quale emerge una sostanziale, parziale reciproca soccombenza, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) così provvede:
- dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso relativamente alla posizione del sig. -OMISSIS-;
- accoglie, nei limiti e nei sensi di cui in motivazione, il ricorso relativamente alla posizione del sig. -OMISSIS-;
- ordina al Ministero della salute di dare piena e integrale esecuzione, nei sensi di cui in motivazione, al giudicato di cui in epigrafe, entro giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte;
- compensa le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle persone ivi citate.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
GI AN, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
LO LL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO LL | GI AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.