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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/10/2025, n. 2330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2330 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.L. 6656/2025
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 6656/2025, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Fama' Antonio;
Parte_1
- Controparte_1
(convenuta);
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro premesso
• che il ricorrente è stato dipendente della convenuta a decorrere dal 8/09/2014, prima a tempo determinato e, dopo 12 mesi, a tempo indeterminato. Il 19 maggio 2025 la convenuta chiedeva l'attivazione della procedura di cui all'art. 7, d.lgs. 23/2015: il 12 giugno si teneva Con l'incontro dinanzi alla e in stessa data veniva inviata lettera di licenziamento per motivo oggettivo con decorrenza dal 20/05/2025 (data di ricevimento dell'attivazione della procedura conciliativa):
• che il ricorrente impugnava il licenziamento intimatogli in data 12/06/2025 per asserito giustificato motivo oggettivo, asserendo che lo stesso era stato implicitamente revocato e sostituito da uno verbale, in quanto aveva prestato attività fino al 25 giugno 2025. In subordine, sosteneva la totale insussistenza del motivo oggettivo invocato e chiedeva l'applicazione dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 23/2015, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale
128/2024;
• che la convenuta rimaneva contumace, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo;
considerato
• che la mancata costituzione della convenuta porta all'accoglimento della domanda di reintegra per le ragioni che seguono, che assorbono la domanda relativa all'affermato licenziamento verbale;
• che la mancata costituzione della convenuta comporta la decadenza dal poter fornire la prova della giustificatezza del licenziamento irrogato: conseguentemente, tale licenziamento
1 R.G.L. 6656/2025
deve essere considerato illegittimo. Come infatti stabilisce la giurisprudenza di legittimità, “in tema di riparto dell'onere probatorio in ordine ai presupposti di applicazione della tutela reale
o obbligatoria al licenziamento di cui sia accertata l'invalidità, fatti costitutivi del diritto soggettivo del lavoratore a riprendere l'attività e, sul piano processuale, dell'azione di impugnazione del licenziamento sono esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l'illegittimità dell'atto espulsivo, mentre le dimensioni dell'impresa, inferiori ai limiti stabiliti dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, costituiscono, insieme al giustificato motivo del licenziamento, fatti impeditivi del suddetto diritto soggettivo del lavoratore e devono, perciò, essere provati dal datore di lavoro” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 141 del
10/01/2006; vedi anche conforme la Cass. Sez. L, Sentenza n. 6344 del 16/03/2009);
• che, infatti, il ricorrente ha dato prova documentale dell'esistenza del rapporto di lavoro e dell'intervenuto licenziamento, mentre la convenuta è decaduta dalla prova suddetta a causa della mancata costituzione;
• che dalla mancata costituzione discende l'impossibilità, per la convenuta, di allegare il fatto materiale posto a fondamento del licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
di conseguenza, poiché l'onere di allegazione (prima ancora che di prova) è a carico del datore di lavoro, tale fatto è del tutto insussistente. Vista la sentenza della Corte Costituzionale 128/2024, che ha modificato l'art. 3, comma 2 del d.lgs. 23/2015 estendendo la reintegra anche alle ipotesi di giustificato motivo oggettivo, laddove il fatto invocato sia insussistente, deve essere riconosciuta nel caso di specie tale forma di tutela;
• che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- annulla il licenziamento intimato al ricorrente ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 23/2015;
- per l'effetto, ordina la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, nonché condanna la società convenuta a pagare allo stesso il risarcimento del danno, pari alla retribuzione utile per il t.f.r. precedentemente percepita, dal giorno del licenziamento al deposito della presente ordinanza, nonché al pagamento delle retribuzioni successive fino all'effettiva reintegra, oltre interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
2 R.G.L. 6656/2025
- condanna parte convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 4.216 oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e successive occorrende.
Il Giudice dott. Mauro Mollo
3
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 6656/2025, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Fama' Antonio;
Parte_1
- Controparte_1
(convenuta);
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro premesso
• che il ricorrente è stato dipendente della convenuta a decorrere dal 8/09/2014, prima a tempo determinato e, dopo 12 mesi, a tempo indeterminato. Il 19 maggio 2025 la convenuta chiedeva l'attivazione della procedura di cui all'art. 7, d.lgs. 23/2015: il 12 giugno si teneva Con l'incontro dinanzi alla e in stessa data veniva inviata lettera di licenziamento per motivo oggettivo con decorrenza dal 20/05/2025 (data di ricevimento dell'attivazione della procedura conciliativa):
• che il ricorrente impugnava il licenziamento intimatogli in data 12/06/2025 per asserito giustificato motivo oggettivo, asserendo che lo stesso era stato implicitamente revocato e sostituito da uno verbale, in quanto aveva prestato attività fino al 25 giugno 2025. In subordine, sosteneva la totale insussistenza del motivo oggettivo invocato e chiedeva l'applicazione dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 23/2015, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale
128/2024;
• che la convenuta rimaneva contumace, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo;
considerato
• che la mancata costituzione della convenuta porta all'accoglimento della domanda di reintegra per le ragioni che seguono, che assorbono la domanda relativa all'affermato licenziamento verbale;
• che la mancata costituzione della convenuta comporta la decadenza dal poter fornire la prova della giustificatezza del licenziamento irrogato: conseguentemente, tale licenziamento
1 R.G.L. 6656/2025
deve essere considerato illegittimo. Come infatti stabilisce la giurisprudenza di legittimità, “in tema di riparto dell'onere probatorio in ordine ai presupposti di applicazione della tutela reale
o obbligatoria al licenziamento di cui sia accertata l'invalidità, fatti costitutivi del diritto soggettivo del lavoratore a riprendere l'attività e, sul piano processuale, dell'azione di impugnazione del licenziamento sono esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l'illegittimità dell'atto espulsivo, mentre le dimensioni dell'impresa, inferiori ai limiti stabiliti dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, costituiscono, insieme al giustificato motivo del licenziamento, fatti impeditivi del suddetto diritto soggettivo del lavoratore e devono, perciò, essere provati dal datore di lavoro” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 141 del
10/01/2006; vedi anche conforme la Cass. Sez. L, Sentenza n. 6344 del 16/03/2009);
• che, infatti, il ricorrente ha dato prova documentale dell'esistenza del rapporto di lavoro e dell'intervenuto licenziamento, mentre la convenuta è decaduta dalla prova suddetta a causa della mancata costituzione;
• che dalla mancata costituzione discende l'impossibilità, per la convenuta, di allegare il fatto materiale posto a fondamento del licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
di conseguenza, poiché l'onere di allegazione (prima ancora che di prova) è a carico del datore di lavoro, tale fatto è del tutto insussistente. Vista la sentenza della Corte Costituzionale 128/2024, che ha modificato l'art. 3, comma 2 del d.lgs. 23/2015 estendendo la reintegra anche alle ipotesi di giustificato motivo oggettivo, laddove il fatto invocato sia insussistente, deve essere riconosciuta nel caso di specie tale forma di tutela;
• che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- annulla il licenziamento intimato al ricorrente ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 23/2015;
- per l'effetto, ordina la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, nonché condanna la società convenuta a pagare allo stesso il risarcimento del danno, pari alla retribuzione utile per il t.f.r. precedentemente percepita, dal giorno del licenziamento al deposito della presente ordinanza, nonché al pagamento delle retribuzioni successive fino all'effettiva reintegra, oltre interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
2 R.G.L. 6656/2025
- condanna parte convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 4.216 oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e successive occorrende.
Il Giudice dott. Mauro Mollo
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