CASS
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IO NT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE d'APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udito il Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avv. MARIO CAPUANO del foro di Roma in difesa di NT IO che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata in data 2 Marzo 2018 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con cui TI RI era stato condannato alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione per il reato di rapina impropria aggravata per aver usato minaccia ai danni di CO IO immediatamente dopo aver sottratto dalla abitazione di CA AL due cellulari, una borsa, due borselli e due portafogli con il relativo contenuto. 2. Formulando il ricorso per Cassazione, la difesa dell'imputato adduce quattro motivi, tutti fondati sulle lettere b) c) ed e) dell'art.606 cod. proc. pen., per Penale Sent. Sez. 2 Num. 761 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 21/11/2024 violazione dell'art.192 del codice di rito e per vizi della motivazione ("mancante/contraddittoria/illogica"), in relazione ai seguenti profili. 2.1 Si contesta innanzitutto la affermazione di responsabilità, basata su una motivazione mancante, contraddittoria e illogica. 2.2 In secondo luogo, si deduce la illogicità motivazionale in relazione alla ritenuta sussistenza della aggravante contestata della commissione della rapina nei luoghi di cui all'art.624 bis cod. pen.. 2.3 In terzo luogo, si denuncia la illogicità motivazionale in relazione alla ritenuta sussistenza della aggravante contestata della commissione della rapina da parte di più persone riunite. 2.4 Infine, il quarto motivo lamenta la mancanza ed illogicità motivazionale nella parte in cui si è negato il beneficio delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, poiché fondato su motivi non consentiti e comunque manifestamente infondati e, in parte, carenti di interesse. Occorre innanzitutto sottolineare che la sentenza di appello costituisce una c.d. "doppia conforme" della decisione di primo grado in relazione tanto alla affermazione di responsabilità, quanto in relazione alle circostanze, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). A fronte delle modalità di redazione dei motivi, che evocano non consentite censure di fatto rischiando così di confondere il piano della valutazione del merito con il giudizio di legittimità, è bene riaffermare quali siano i limiti entro il quale quest'ultimo è consentito innanzi a questa Corte, nei termini strettamente necessari ai fini della presente decisione. La rilevabilità del vizio di motivazione soggiace alla verifica del rispetto delle seguenti regole: - il vizio deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietà o manifesta illogicità -e non 'semplice' illogicità, come nel caso di specie- o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio di motivazione in forma alternativa o cumulativa, come avviene nel presente caso;
infatti non può rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c) cod. 2 proc. pen. (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, non massimata sul punt:o); la deduzione alternativa di vizi, invece assolutamente differenti, è di per sé indice di genericità del motivo di ricorso e, in definitiva, 'segno' della natura di merito della doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi (Sez. 6,, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 - 01); - le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., riguardanti in questo caso in particolare l'attendibilità del testimone d'accusa, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04); - il vizio di motivazione deve presentare il carattere della essenzialità, nel senso che la parte deducente deve dare conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto alla complessiva tenuta logico-argomentativa della decisione. Infatti, sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965); la deduzione della semplice illogicità del ragionamento giudiziale o della motivazione in cui esso è riflesso, come avviene in relazione ad ogni motivo del presente ricorso, è del tutto insufficiente ed indice della erronea prospettiva sotto cui viene esercitata la critica di legittimità nei confronti del provvedimento impugnato. L'unico standard in grado di elevare il giudizio sulla motivazione a questione di legittimità, è quello della manifesta illogicità, cioè quella discontinuità della conseguenzialità del ragionamento, della relazione 'causa-effetto' o 'premessa-conseguenza', che sia di gravità tale da essere immediatamente (ictu ocu/i) ed incontestabilmente rilevabile (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); - infine, non è denunciabile con ricorso in cassazione, la violazione di norme penali processuali (art. 192 cod. proc. pen., nel caso di specie) sotto il profilo della lett. b) dell'art. 606 cod. proc. pen., essendo tale disposizione attinente ai soli casi di erronea applicazione di norme penali sostanziali, e sotto tale ultimo profilo non è legittima la denuncia (come nel caso specifico, in relazione agli artt. 628 secondo 3 comma, terzo comma n 3 bis, terzo comma n.1, nonché 62 bis, cod. pen.) di vizi della motivazione surrettiziamente introdotti al di fuori dei circoscritti limiti dettati dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.. In conclusione, al giudice di legittimità resta preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Suprema Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito rispettino sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguìto dal giudice per giungere alla decisione. Il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Né la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214). 2. Sulla base di questo inquadramento concettuale, che costituisce patrimonio ermeneutico condiviso della Corte, il Collegio rileva che, al cospetto di una motivazione del tutto congrua e priva di vizi di manifesta illogicità, che specificamente affronta (pg.4 e 5) il tema dell'attendibilità dello IO (anche a fronte della denunciata e peraltro parzialmente ammessa condizione di assuntore abituale di sostanze alcoliche), in linea con le conclusioni cui era pervenuta la motivazione del Tribunale sammaritano (pg. 5), il primo motivo di appello si segnala per la sua genericità, in quanto solo apparentemente si presta a criticare la sentenza di secondo grado, limitandosi invece a riproporre le stesse censure sollevate in precedenza e motivatamente disattese (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 AN Rv. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01). 4 Con l'aggiunta che il motivo stesso si dilunga, per diverse pagine (da pg. 5 a pg. 11), su questioni astratte e pertanto, per definizione, a-specifiche. Per il resto il motivo si risolve nella formulazione di una ricostruzione alternativa della vicenda, anche a mezzo della copiosa trascrizione di brani di deposizioni testimoniali, incorrendo nelle carenze sopra evidenziate. 3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Corrisponde all'orientamento interpretativo di questa stessa Sezione, cui il Collegio intende attenersi, non essendovi ragioni per distanziarsene, che la aggravante in contestazione (art. 628, terzo comma, n.3, cod. pen.) si configuri anche nell'eventualità in cui vi sia uno iato tra luogo, privato, in cui è avvenuta la sottrazione della res furtiva e quello, pubblico o aperto al pubblico, in cui abbia successivamente avuto luogo la minaccia o la violenza atta ad integrare la fattispecie di rapina impropria in contestazione. In tal senso, oltre al precedente citato dalla sentenza impugnata, può ricordarsi la sentenza Sez. 2, n. 26262 del 24/05/2016, Rodio, Rv. 267155 - 01, ove si chiarisce che non rileva che la violenza o minaccia, che nella rapina impropria seguono l'impossessamento, siano avvenuti al di fuori della dimora, giacché obiettivo del legislatore è rafforzare la tutela del domicilio attraverso l'introduzione di una specifica aggravante. 4. Il terzo motivo non è consentito, essendo stato formulato in questa sede per la prima volta, con conseguente violazione della catena devolutiva. Trova applicazione allora la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello. Essa trova la ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631). Non trattandosi di questione rilevabile d'ufficio né di questione che non potesse essere rilevata avanti alla Corte d'appello, non è ammissibile in questa sede per la prima volta la formulazione del motivo attinente alla circostanza della contemporanea presenza dei correi all'azione violenta. 5. Infine, manifestamente infondato è altresì l'ultimo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza di una specifica valutazione e relativa motivazione sulle circostanze attenuanti generiche a fronte di una intera pagina della sentenza 5 d'appello (pg. 6) in cui si spiega, in linea con la giurisprudenza consolidata, che il beneficio richiesto non può essere concesso sulla base di formule acritiche ed apodittiche, ma in base ad elementi specifici che la Corte ha ritenuto, con giudizio insindacabile in questa sede in quanto non manifestamente illogico, che non siano stati forniti. 6. All'inannnnissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2024 Il Consi liere rel tore La Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udito il Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avv. MARIO CAPUANO del foro di Roma in difesa di NT IO che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata in data 2 Marzo 2018 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con cui TI RI era stato condannato alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione per il reato di rapina impropria aggravata per aver usato minaccia ai danni di CO IO immediatamente dopo aver sottratto dalla abitazione di CA AL due cellulari, una borsa, due borselli e due portafogli con il relativo contenuto. 2. Formulando il ricorso per Cassazione, la difesa dell'imputato adduce quattro motivi, tutti fondati sulle lettere b) c) ed e) dell'art.606 cod. proc. pen., per Penale Sent. Sez. 2 Num. 761 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 21/11/2024 violazione dell'art.192 del codice di rito e per vizi della motivazione ("mancante/contraddittoria/illogica"), in relazione ai seguenti profili. 2.1 Si contesta innanzitutto la affermazione di responsabilità, basata su una motivazione mancante, contraddittoria e illogica. 2.2 In secondo luogo, si deduce la illogicità motivazionale in relazione alla ritenuta sussistenza della aggravante contestata della commissione della rapina nei luoghi di cui all'art.624 bis cod. pen.. 2.3 In terzo luogo, si denuncia la illogicità motivazionale in relazione alla ritenuta sussistenza della aggravante contestata della commissione della rapina da parte di più persone riunite. 2.4 Infine, il quarto motivo lamenta la mancanza ed illogicità motivazionale nella parte in cui si è negato il beneficio delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, poiché fondato su motivi non consentiti e comunque manifestamente infondati e, in parte, carenti di interesse. Occorre innanzitutto sottolineare che la sentenza di appello costituisce una c.d. "doppia conforme" della decisione di primo grado in relazione tanto alla affermazione di responsabilità, quanto in relazione alle circostanze, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). A fronte delle modalità di redazione dei motivi, che evocano non consentite censure di fatto rischiando così di confondere il piano della valutazione del merito con il giudizio di legittimità, è bene riaffermare quali siano i limiti entro il quale quest'ultimo è consentito innanzi a questa Corte, nei termini strettamente necessari ai fini della presente decisione. La rilevabilità del vizio di motivazione soggiace alla verifica del rispetto delle seguenti regole: - il vizio deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietà o manifesta illogicità -e non 'semplice' illogicità, come nel caso di specie- o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio di motivazione in forma alternativa o cumulativa, come avviene nel presente caso;
infatti non può rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c) cod. 2 proc. pen. (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, non massimata sul punt:o); la deduzione alternativa di vizi, invece assolutamente differenti, è di per sé indice di genericità del motivo di ricorso e, in definitiva, 'segno' della natura di merito della doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi (Sez. 6,, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 - 01); - le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., riguardanti in questo caso in particolare l'attendibilità del testimone d'accusa, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04); - il vizio di motivazione deve presentare il carattere della essenzialità, nel senso che la parte deducente deve dare conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto alla complessiva tenuta logico-argomentativa della decisione. Infatti, sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965); la deduzione della semplice illogicità del ragionamento giudiziale o della motivazione in cui esso è riflesso, come avviene in relazione ad ogni motivo del presente ricorso, è del tutto insufficiente ed indice della erronea prospettiva sotto cui viene esercitata la critica di legittimità nei confronti del provvedimento impugnato. L'unico standard in grado di elevare il giudizio sulla motivazione a questione di legittimità, è quello della manifesta illogicità, cioè quella discontinuità della conseguenzialità del ragionamento, della relazione 'causa-effetto' o 'premessa-conseguenza', che sia di gravità tale da essere immediatamente (ictu ocu/i) ed incontestabilmente rilevabile (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); - infine, non è denunciabile con ricorso in cassazione, la violazione di norme penali processuali (art. 192 cod. proc. pen., nel caso di specie) sotto il profilo della lett. b) dell'art. 606 cod. proc. pen., essendo tale disposizione attinente ai soli casi di erronea applicazione di norme penali sostanziali, e sotto tale ultimo profilo non è legittima la denuncia (come nel caso specifico, in relazione agli artt. 628 secondo 3 comma, terzo comma n 3 bis, terzo comma n.1, nonché 62 bis, cod. pen.) di vizi della motivazione surrettiziamente introdotti al di fuori dei circoscritti limiti dettati dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.. In conclusione, al giudice di legittimità resta preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Suprema Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito rispettino sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguìto dal giudice per giungere alla decisione. Il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Né la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214). 2. Sulla base di questo inquadramento concettuale, che costituisce patrimonio ermeneutico condiviso della Corte, il Collegio rileva che, al cospetto di una motivazione del tutto congrua e priva di vizi di manifesta illogicità, che specificamente affronta (pg.4 e 5) il tema dell'attendibilità dello IO (anche a fronte della denunciata e peraltro parzialmente ammessa condizione di assuntore abituale di sostanze alcoliche), in linea con le conclusioni cui era pervenuta la motivazione del Tribunale sammaritano (pg. 5), il primo motivo di appello si segnala per la sua genericità, in quanto solo apparentemente si presta a criticare la sentenza di secondo grado, limitandosi invece a riproporre le stesse censure sollevate in precedenza e motivatamente disattese (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 AN Rv. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01). 4 Con l'aggiunta che il motivo stesso si dilunga, per diverse pagine (da pg. 5 a pg. 11), su questioni astratte e pertanto, per definizione, a-specifiche. Per il resto il motivo si risolve nella formulazione di una ricostruzione alternativa della vicenda, anche a mezzo della copiosa trascrizione di brani di deposizioni testimoniali, incorrendo nelle carenze sopra evidenziate. 3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Corrisponde all'orientamento interpretativo di questa stessa Sezione, cui il Collegio intende attenersi, non essendovi ragioni per distanziarsene, che la aggravante in contestazione (art. 628, terzo comma, n.3, cod. pen.) si configuri anche nell'eventualità in cui vi sia uno iato tra luogo, privato, in cui è avvenuta la sottrazione della res furtiva e quello, pubblico o aperto al pubblico, in cui abbia successivamente avuto luogo la minaccia o la violenza atta ad integrare la fattispecie di rapina impropria in contestazione. In tal senso, oltre al precedente citato dalla sentenza impugnata, può ricordarsi la sentenza Sez. 2, n. 26262 del 24/05/2016, Rodio, Rv. 267155 - 01, ove si chiarisce che non rileva che la violenza o minaccia, che nella rapina impropria seguono l'impossessamento, siano avvenuti al di fuori della dimora, giacché obiettivo del legislatore è rafforzare la tutela del domicilio attraverso l'introduzione di una specifica aggravante. 4. Il terzo motivo non è consentito, essendo stato formulato in questa sede per la prima volta, con conseguente violazione della catena devolutiva. Trova applicazione allora la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello. Essa trova la ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631). Non trattandosi di questione rilevabile d'ufficio né di questione che non potesse essere rilevata avanti alla Corte d'appello, non è ammissibile in questa sede per la prima volta la formulazione del motivo attinente alla circostanza della contemporanea presenza dei correi all'azione violenta. 5. Infine, manifestamente infondato è altresì l'ultimo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza di una specifica valutazione e relativa motivazione sulle circostanze attenuanti generiche a fronte di una intera pagina della sentenza 5 d'appello (pg. 6) in cui si spiega, in linea con la giurisprudenza consolidata, che il beneficio richiesto non può essere concesso sulla base di formule acritiche ed apodittiche, ma in base ad elementi specifici che la Corte ha ritenuto, con giudizio insindacabile in questa sede in quanto non manifestamente illogico, che non siano stati forniti. 6. All'inannnnissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2024 Il Consi liere rel tore La Presidente