TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 10/06/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 104/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 104/2022
Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv. Lisa Fresolone per parte ricorrente, presente personalmente;
l'avv. Silvia Gulmanelli in sostituzione degli avv. Contemi e
Bancale per parte resistente.
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Dopo breve discussione orale, le parti insistono per le conclusioni come da rispettivi atti e per tutte le richieste ivi formulate, anche istruttorie, rinunciando altresì a presenziare alla lettura del provvedimento.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
pagina 1 di 16 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 16 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 104/2022 promossa da:
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
FRESOLONE LISA e dall'avv. RIGHINI NOEMY,
RICORRENTE contro
c.f.: ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. CONTEMI ALESSANDRO e dall'avv. BANCALE FABIO,
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1. ha promosso il presente giudizio al fine di ottenere la condanna di parte Parte_1
pagina 3 di 16 resistente al pagamento di differenze retributive Controparte_2
per un importo complessivo lordo quantificato in € 7.915,34 oltre interessi e rivalutazione al saldo.
Il ricorrente ha dedotto di essere stato lavoratore dipendente della società dal 20.02.2017 e fino al 21.01.2020, allorquando il lavoratore aveva rassegnato le dimissioni volontarie. In particolare, il ricorrente veniva assunto, con contratto a tempo determinato, come operaio di primo livello con mansioni di “aiuto installatore telefonico”, con applicazione del CCNL delle piccole e medie aziende dell'industria metalmeccanica. Dal 31.12.2017 il rapporto veniva trasformato a tempo indeterminato. La retribuzione mensile lorda ammontava ad € 1.306,43 fino a quando, dal 1.12.2019, la società riconosceva al lavoratore il passaggio al secondo livello professionale, con conseguente aumento della retribuzione. Il ricorrente ha dedotto di aver svolto, per i primi sei mesi di lavoro, le mansioni di “aiuto giuntista” e, successivamente e sino alla cessazione del rapporto di lavoro, le mansioni di “giuntista”, per le quali il CCNL prevede l'inquadramento nella terza o quarta categoria, con la conseguente retribuzione.
Nella prospettazione del ricorrente, facendo applicazione corretta del CCNL, in particolare di quanto stabilito dall'art. 11 lett. C, egli avrebbe diritto al riconoscimento del passaggio alla seconda categoria (o livello) con decorrenza dal mese di luglio 2017, con conseguente diritto alla corrispondente retribuzione. Inoltre, sempre in applicazione del CCNL, a far data dal mese di agosto 2018, il ricorrente avrebbe diritto al riconoscimento del passaggio alla terza categoria prevista dal CCNL, con conseguente diritto alla corrispondente retribuzione. Secondo il ricorrente, tali progressioni professionali erano previste in via automatica dal CCNL tanto in ragione dell'anzianità di servizio quanto delle mansioni in concreto svolte, superiori a quelle per le quali era stato assunto e formalmente inquadrato. Inoltre, il diritto alle differenze retributive richieste troverebbe fondamento, oltre che nelle previsioni del CCNL invocate, anche nelle norme contenute all'art. 2103 c.c.
pagina 4 di 16 Parte resistente si è costituita tempestivamente, contestando integralmente le pretese del ricorrente, chiedendone quindi il rigetto. La società ha evidenziato che il CCNL, ed in particolare l'art.11 lett. C, non stabilisce un meccanismo automatico di progressione di categoria professionale dei lavoratori (ossia di mobilità verticale), prevedendo essa invece un meccanismo subordinato al maturare di una serie di requisiti tanto di anzianità di servizio quanto di formazione professionale, nessuno dei quali era stato compiutamente raggiunto dal ricorrente. Il sistema di mobilita verticale definito dal CCNL prevedeva poi una clausola generale di contemperamento della mobilità verticale con le esigenze organizzative ed economico produttive dell'azienda, tale per cui non poteva affermarsi il diritto del lavoratore ad una progressione automatica. La società poi contestava che il ricorrente potesse invocare l'applicazione dell'art. 2103 c.c., non avendo questi richiesto l'accertamento in concreto delle mansioni superiori svolte, non ricorrendone comunque in concreto i presupposti.
La causa è stata istruita documentalmente e tramite escussione dei testimoni delle parti sulle circostanze ammesse e all'udienza odierna è stata trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.
2.
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
2.1.
La domanda del ricorrente può trovare accoglimento anzitutto con riferimento al passaggio dalla prima alla II categoria prevista dall'art. 11, lett. C -I del CCNL applicato. Tale norma difatti prevede “I) Passaggio dalla I alla II categoria. I lavoratori addetti alla produzione passeranno alla II categoria dopo un periodo non superiore a 4 mesi”.
Nel caso di specie, risulta che il lavoratore venne inserito dalla datrice di lavoro nella seconda categoria solo a far data dal dicembre 2019, quindi dopo 34 mesi di servizio, ben oltre il limite massimo stabilito dalla norma contrattuale, pari a quattro mesi.
pagina 5 di 16 Occorre precisare che la norma contrattuale di cui all'art. 11 lett C pone, fra le “premesse”, una clausola generale “4)” che stabilisce “il sistema prevede una mobilità verticale che si svolgerà nell'ambito delle esigenze organizzative ed economico produttive dell'azienda e pertanto non darà luogo ad una dinamica automatica ed illimitata”.
Come rilevato da parte resistente, la clausola in discorso esclude un sistema automatico e generalizzato di progressione di categoria. Tuttavia, tale previsione ha carattere generale e si riferisce al complessivo sistema di progressione di tutte le categorie contrattuali. E' però evidente come, con riferimento unicamente al passaggio fra la prima e la seconda categoria, il requisito stabilito sia unicamente quello dell'anzianità di servizio. Proprio il dato letterale della clausola, secondo cui “i lavoratori…passeranno alla II categoria dopo un periodo non superiore a 4 mesi…i passaggi di cui sopra non comportano necessariamente un cambiamento delle mansioni” evidenzia come lo specifico passaggio sia automatico e dovuto, atteso che la norma prevede un limite massimo di permanenza nella categoria (“…periodo non superiore a 4 mesi…) e la stessa norma chiarisce che il passaggio non comporta un cambiamento delle mansioni.
Tale interpretazione della norma contrattuale collettiva trova conferma nell'ordinanza n.
18744/2024 della Corte di Cassazione, sez. Lav. secondo cui lo specifico CCNL (nella versione del 2007, rimasta immutata per quanto di interesse) stabilisce in alcuni casi (fra cui proprio quello relativo al passaggio dalla prima alla seconda categoria) che “il mero decorso di indicati periodi di tempo di svolgimento delle mansioni di attuale inquadramento è di regola, ma secondo varie declinazioni, sufficiente di per sé, talora a livello presuntivo, a produrre l'inquadramento superiore (cfr. il § 1 per “il passaggio dalla prima alla seconda categoria”; e lett a) e b) del § II ora in esame)”.
Alla luce di tale dato, la pretesa del ricorrente di ottenere il riconoscimento dell'inquadramento nella seconda categoria di cui all'art. 11 del CCNL a far data dal mese di luglio 2017 risulta giustificata e deve essere accolta.
2.2.
pagina 6 di 16 Non può invece trovare accoglimento la pretesa del ricorrente con riferimento alla progressione alla terza categoria prevista dall'art. 11 del CCNL.
Tale norma prevede che “Nell'ambito delle esigenze organizzative ed economico-produttive dell'azienda, come è detto in premessa del presente punto C), i passaggi dalla 2ª alla 3ª categoria avverranno come segue: a) i lavoratori senza specifica pratica di lavoro provenienti da scuole professionali ed in possesso del relativo titolo di studio saranno inseriti nella 3ª categoria dopo 3 mesi dall'assunzione; b) per i lavoratori che, con conoscenze e capacità acquisite in corsi professionali specifici, sono inseriti come allievi in figure professionali non proprie della
2ª categoria e comunque con sviluppo in più categorie superiori, l'assegnazione alla categoria superiore avverrà al conseguimento della necessaria esperienza e capacità tecnico-professionale che consenta di svolgere il lavoro al livello superiore. Tale esperienza si presume acquisita alla scadenza del 18° mese di effettiva prestazione, mentre se trattasi di corsi professionali, di durata almeno biennale, l'inserimento alla categoria superiore avverrà entro il termine di 9 mesi;
c) per i lavoratori inseriti in figure professionali articolate, l'assegnazione alla 3ª categoria avverrà previo accertamento della capacità del lavoratore concretamente dimostrata di svolgere funzioni di livello superiore. Tale capacità verrà accertata attraverso la sperimentazione di un periodo di almeno un mese in compiti di livelli superiori, trascorsi 20 mesi nell'espletamento delle funzioni proprie della professione, ritenuti di regola sufficienti ad acquisire le necessarie capacità; d) per i lavoratori della 2ª categoria, il cui sviluppo nei livelli superiori è collegato ad esigenze di carattere organizzativo e ad una specifica preparazione conseguita anche mediante corsi di addestramento, la idoneità al passaggio verrà accertata mediante la sperimentazione per un periodo di almeno un mese nello svolgimento dei compiti di livello superiore, trascorsi 36 mesi nell'espletamento delle funzioni proprie della professione, ritenuti di regola sufficienti ad acquisire la necessaria capacità. Decorso il periodo suddetto in compiti propri della 2ª categoria, i lavoratori connessi al ciclo produttivo saranno sottoposti ad una verifica per accertare gli impedimenti frapposti al loro sviluppo professionale e per definire i modi con i quali ovviare a detti impedimenti. In ogni caso, ad un anno da tale verifica, qualora non risulti che tali impedimenti siano attribuiti alla mancata utilizzazione da parte dei lavoratori degli strumenti di sviluppo professionale eventualmente messi in atto dall'azienda, i lavoratori interessati passeranno alla categoria
pagina 7 di 16 superiore. Tali passaggi non comporteranno necessariamente un cambiamento di mansioni. Dette verifiche periodiche avverranno una volta l'anno.”
Occorre quindi evidenziare che, diversamente da quanto previsto per il passaggio fra la prima e la seconda categoria, il passaggio successivo (dalla seconda alla terza categoria), è regolamentato secondo un più articolato sistema in cui il dato dell'anzianità di permanenza nella categoria non è mai il solo presupposto del passaggio di categoria.
Il lavoratore ha affermato in ricorso che il diritto alla progressione alla terza categoria gli spetterebbe in quanto rientrante nella categoria di cui alla ipotesi sub “b” appena sopra richiamata (cfr. pagg. 8 e 9 del ricorso). La riconducibilità della posizione del ricorrente a tale fattispecie contrattuale è stata oggetto di specifica contestazione da parte della CP_3
resistente (cfr. punto “II.” della memoria di costituzione), la quale ha negato che il lavoratore avesse mai frequentato corsi professionali specifici (ossia uno dei presupposti per il passaggio di categoria invocato), evidenziando come al contempo la categoria in ipotesi invocabile dal lavoratore avrebbe dovuto essere semmai quella di cui alla ipotesi “d” della norma contrattuale, ipotesi riferibile ai lavoratori appartenenti alla categoria seconda. Tuttavia, eccepiva la resistente, in ogni caso la clausola contrattuale richiederebbe la maturazione di un'anzianità di servizio nella seconda categoria di almeno 36 mesi, dato non ricorrente nel caso di specie, in quanto il lavoratore si è dimesso volontariamente il 21.01.2020 (come dichiarato dal ricorrente, cfr. punto 13 del ricorso, pag. 5) quindi dopo 35 mesi di servizio, di cui 4 prestati in prima categoria.
Rispetto a tali contestazioni la parte ricorrente non ha preso specifica posizione, ne ha fornito la prova di aver frequentato corsi professionali specifici così come richiesto dalla clausola da lei invocata.
L'eccezione di parte resistente risulta quindi fondata, non risultando la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ulteriore passaggio di categoria rivendicato dal ricorrente pagina 8 di 16 ai sensi dell'art. 11, lett. C, punto “II” tanto per l'ipotesi sub. “b” che per l'ipotesi sub “d”
(ipotesi nemmeno invocata dal ricorrente).
2.3.
Deve invece trovare accoglimento l'istanza di pagamento di somme a titolo di differenze retributive formulata dal ricorrente ai sensi dell'art. 2103 c.c., previo inquadramento del lavoratore nella terza categoria del CCNL, per il periodo da questi indicato, con conseguente diritto del lavoratore alla corrispondente retribuzione.
Sul punto il lavoratore ha dedotto in ricorso che “per i primi 6 mesi di lavoro, ha svolto mansioni di aiuto “giuntista”. Successivamente ha svolto mansioni di “giuntista”, normalmente inquadrato nella terza o quarta categoria. In particolare, se nei primi sei mesi di lavoro, il ricorrente ha lavorato sui cablaggi delle testine all'interno di “armadi” Telecom, successivamente ha lavorato (anche per la individuazione di guasti) su tutti i cavi di varie dimensioni sia su scala (anche oltre 6,5 mt metri di altezza) sia sui cavi interrati lavorando in completa autonomia, anche presso le abitazioni degli utenti (pag. 3) …il ricorrente, dopo i primi sei mesi dall'assunzione, ha lavorato (anche per la individuazione di guasti) su tutti i cavi di varie dimensioni sia su scala (anche oltre 6.5 mt di altezza) sia sui cavi interrati acquisendo sempre maggior autonomia, anche presso le abitazioni degli utenti” (pag. 10) “…il ricorrente, dopo i primi sei mesi di lavoro, era in grado di lavorare su cavi di varie dimensioni (sino ad 800 cp per cavo) sia in altezza (anche sino ad altezze superiori ai 6,5 mt) sia sui cavi posti sottoterra. Era altresì in grado, in caso di segnalazione di guasti, di effettuare le prove necessarie, anche presso le abitazioni dei clienti”.
Il ricorrente poi ha poi espressamente richiamato le declaratorie contenute all'art. 11 del
CCNL, secondo cui appartengono alla terza categoria: “ - i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro (…) Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni, eseguono lavori di normale difficoltà, anche coadiuvando lavoratori di categoria superiore: - per operazioni di palificazione, posa e recupero cavi e cavetti, eseguendo inoltre i necessari interventi per collegamenti
pagina 9 di 16 e per opere accessorie su reti elettriche e/o telefoniche;
- ovvero per operazioni di giunzioni - comprese quelle accessorie - cooperando su cavi eventualmente anche funzionanti: - guardafili;
- giuntista. Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o semplici disegni, eseguono, anche coadiuvando lavoratori di categoria superiore, lavori di normale difficoltà di esecuzione: - per installazione di impianti elettrici, di sicurezza e di telefonia interna, civili ed industriali in bassa e media tensione, richiedenti cablaggi ripetitivi anche con interventi relativi al loro aggiustaggio, riparazione (…).
I testimoni sentiti nel corso del processo hanno riferito informazioni rilevanti circa le mansioni svolte in concreto dal ricorrente. Il teste (ud. del 14.02.2024) ha dichiarato: “ho lavorato Tes_1
per tiscanet dal 2016 al 2018 o 2019. Conosco perché lavoravamo insieme. Abbiamo lavorato Pt_1
insieme da metà 2016 fino a quando sono andato via io. fine 2019 o 2018. Faceva il giuntista, io il tecnico, mettevo la fibra o il telefono se c'era un guasto. Lui faceva le giunture dei cavi nei muri, cabine o pozzetti. Non ho mai fatto il giuntista io.” Con riferimento al cap. 3 di parte ricorrente, ha dichiarato: “si è vero,
Ha lavorato sui cablaggi delle testine. Ogni tanto serviva che venisse il giuntista. io lo vedevo tutte le mattina in azienda, poi loro dovevano sistemare i guasti cavo loro dovevano sistemarli. Io sistemavo il gusto, lui sistemava il cavo al di fuori dell'edificio. Io lo vedevo tutti i giorni come tutti i miei altri colleghi, lui faceva solo quello. Io so che faceva il giuntista, faceva tutto, cavi in altezza più di 6,5 me-tri l'ho visto più di una volta, anche i cavi interrati presso le abitazioni. Posso dire che dopo un mese ti buttavano da solo a fare le cose, an-che a me è successo lo stesso. È vero che riusciva a lavorare anche su cavi di 800 cp, anche in altezza e sui cavi sottoterra.
Era in grado di fare le prove necessarie anche presso le abitazioni. Se il cavo fuori era rotto io lo comunicavo all'ufficio e loro lo comunicavano ai giuntisti. Preciso che una volta comunicato il guasto cavo io poi non rimanevo presente a vedere loro che lavoravano però devo dire che l'ho visto fare i lavori che ho detto.”
Il teste (ud. 8.10.2024) ha dichiarato: “lavoravo per dal 2017, ho lavorato con Testimone_2 CP_1
fino al suo licenziamento. Io lavoravo con poi dipendeva dalle squadre perché cambiavano in Pt_1 Pt_1
base al lavoro che era da fare. Eravamo giuntisti telefonici. Noi attacchiamo i fili in rame, vanno attaccati uno per uno in base alla funzionalità. Ora sono in pensione, ci vado due ore al giorno su chiamata. Quando è stato
pagina 10 di 16 assunto non credo avesse lavorato nell'ambito della telefonia prima. All'inizio faceva mansioni di aiuto giuntista, lo affiancavo io o alcuni colleghi. È stato affiancato per 6 mesi e dopo è andato avanti con le proprie gambe. Faceva il lavoro da solo, intendo dire che lo sapeva fare da solo, poi quando si lavora si è sempre in due perché uno sta ad un'estremità e uno ad un'altra. In ogni squadra c'è un caposquadra, quando c'è da fare la sostituzione di un cavo ci sono due squadre. Lui prima era con un caposquadra, non era in più, eravamo sempre in 4 ma doveva imparare ad usare gli attrezzi. Ha lavorato con Persona_1 Persona_2
altri caposquadra non me li ricordo. Dopo i primi 6 mesi ha fatto il giuntista in Persona_3
autonomia nel senso che la sostituzione la facevamo noi due. Nei primi 6 mesi eravamo due squadre, dopo eravamo in due oppure era con dei ragazzi che dovevano imparare. Specialmente all'inizio ha fatto il cablaggio nella centralina telecom perché uno sta dentro la cameretta e uno sopra che fa il cablaggio. Nei primi 6 mesi ha lavorato anche per l'individuazione dei guasti, anche nei cavi sottoterra, eravamo sempre in coppia perché il giuntista è un lavoro che non si fa da solo. Poi dipendeva, a volte era con una persona esperta e a volte con una persona meno esperta. I cavi di grandi dimensioni, da 800 a 2400 secondo me era in grado di farli in autonomia dopo un anno. Sono quelli che stanno sottoterra per cui quelli li sapeva maneggiare dopo un anno.
Quelli in altezza li sapeva fare anche prima, anche durante i sei mesi, veniva sulle scale per vedere. Era in grado di intervenire nelle segnalazioni dei guasti presso le abitazioni dei clienti perché è una cosa facile. La frequenza con cui lavorava con me dipendeva, in genere si lavora-va insieme per tutta la settimana con la stessa persona. Io ho lavorato per un periodo con lui, spesso e volentieri ha lavorato con I primi 6 Persona_3
mesi era con . Persona_3
Il teste (ud. del 8.10.2024) ha dichiarato: “Sono in pensione da maggio 2023 (…). Persona_1
VE lo conosco perché abbiamo lavorato insieme però lui non era in squadra con me, lui era in squadra con
Per_
Saltuariamente abbiamo lavorato insieme. insieme abbiamo fatto lavori di giunzione, quando l'ho conosciuto o quando ha lavorato con me svolgeva egregiamente il suo lavoro, il nostro lavoro è stranissimo, senza aiutante nemmeno il capo squadra può lavorare. Lui era aiutante, non ha mai fatto il caposquadra. Non so se ha fatto interventi da solo, non penso nelle abitazioni.
pagina 11 di 16 Quando abbiamo lavorato insieme ossia in 2 squadre di sicuro lavoravamo in cavi grossi. Lui lavorava egregiamente, montava, smontava…non ricordo quando ha iniziato, di sicuro prima del covid. Quando c'è da lavorare sui cavi nuovi vuol dire che sono da giuntare i cavi. Lui era in grado, se tipo ero stanco un settore lo facevo giuntare a lui e lo sapeva fare. Lo dico perché l'ho visto farlo. La giunzione si fa anche sulle scale.
Quando ha iniziato non lo aveva fatto prima questo lavoro, adesso con i cavi nuovi ci vorrà un annetto ad imparare. A giuntare si impara anche dopo 3 o 4 mesi, magari non si impara a gestire una squadra. In un anno se sei bravo e hai un po' di manualità si impara anche a gestire una squadra. Posso dire che lui aveva una buona manualità. Che io sappia non è mai stato caposquadra. Non ricordo se sia andato con uno che doveva imparare, l'ho visto andare con che doveva imparare. è stato assunto dopo di lui. Poi magari Pt_2 Pt_2
succedeva perché non c'era l'altro membro della squadra. Quando andava via con penso andasse a fare il Pt_2
giuntista, non so dire se poi andasse a fare altri lavori. se l'azienda deve fare dei lavori e un caposquadra è malato si creano altre squadre per far sì che venga fatto il la-voro.”
Il teste ha dichiarato: “sono stato assunto da (….) poi nel 2017 mi hanno Testimone_3 CP_1
trasferito a Forlì dove lavoro oggi. Non ho contenziosi con l'azienda. Ho conosciuto il sig. ha iniziato Pt_1
come aiuto giuntista (…) All'inizio doveva imparare, dopo un annetto, un annetto e mezzo sapeva lavorare in aiuto con il caposquadra. Io lo vedevo spesso in cantiere (…) La maggior parte del tempo era con me Pt_1
perché i giuntisti fanno guasti cavo, rame, giunzioni. Io lo vedevo che faceva il suo lavoro quando giravo, non avevo solo la sua squadra. Le squadre di giuntisti erano 5 o 6, mi davano le squadre che mi servivano per il mio cantiere.
Io l'ho visto lavorare fino al 2018, se ricordo bene a marzo 2018 mi hanno trasferito a Bologna fino a novembre 2019. Quando sono tornato aveva acquisito le tecniche per fare il giuntista. secondo me aveva imparato a fare l'attività (…). La formazione si fa sul campo, ti mettono prima con il giuntista anziano e poi se non va ti mandano a fare altro, tipo agli impianti. Lui lo sapeva fare. Per me era in grado a fare il giuntista, dopo un annetto e mezzo, si di-stricava bene anche come aiuto. Che io ricordi non l'ho mai visto essere il più anziano della squadra.
pagina 12 di 16 Specifico che io sono assistente al lavoro, noi riceviamo i progetti lavoro da telecom e poi a noi vengono date le squadre. Nel mio piccolo io sono un direttore lavori per le squadre a me assegnate.
Io non lo vedevo tutti i giorni, io giravo tra i vari cantieri, io andavo quando dovevo vedere i lavori o preparare i lavori per le squadre.
Raramente due aiuti giuntisti uscivano insieme, ad esempio quando mancava un caposquadra. In questo caso però facevano lavori più piccoli.”
Sulla base delle testimonianze sopra riportate, risulta dimostrato che il ricorrente ha svolto per sin dall'inizio del rapporto le mansioni di giuntista. In particolare, è emerso che il CP_1
ricorrente lavorava in squadra, di due persone, le quali a loro volta lavoravano in base alle istruzioni che venivano loro date da un tecnico. Le attività che venivano svolte, dal ricorrente quanto dal collega capo squadra, erano quelle di giunzione dei cavi telefonici, a terra, nelle cabine Telecom, e in elevazione, anche presso le abitazioni dei privati. Tale attività risulta essere stata svolta dal ricorrente sin dall'inizio del rapporto di lavoro. Risulta anche che il ricorrente non aveva svolto altre attività diverse da quelle di giuntista.
Dalle deposizioni emerge poi l'evoluzione del grado di abilità del ricorrente, che all'inizio doveva imparare l'attività da un collega più esperto e, successivamente, è divenuto pienamente autonomo e in grado di svolgere le proprie mansioni con competenza e professionalità. Inoltre, come è stato riferito chiaramente da più testimoni, l'attività del ricorrente veniva svolta sempre in coppia con un altro collega giuntista e ciò in quanto necessario per la natura propria dell'attività di giunzione e non per un supposto difetto di competenza del singolo giuntista. Da ultimo si evidenzia che sin dall'inizio del rapporto di lavoro il ricorrente ha svolto la mansione di giuntista, dovendosi precisare che tanto le mansioni di “aiuto installatore telefonico”
(indicata nel contratto di assunzione doc. 1 ricorrente) quanto quella di “aiuto giuntista” impiegata dal ricorrente e dai testimoni non risultano rinvenibili nelle declaratorie del CCNL, per le quali è presente unicamente quella di giuntista (terza categoria), come sopra richiamata,
pagina 13 di 16 oppure quella di installatore di impianti (quarta categoria).
Sulla base delle risultanze sopra richiamate, deve riconoscersi al ricorrente l'inquadramento nella terza categoria con la mansione di giuntista, in ragione di quanto disposto dall'art. 2103
c.c. e dall'art. 12 del CCNL.
Quanto alla durata dell'assegnazione alle mansioni superiori, occorre evidenziare che l'art. 12 del CCNL, richiamato dal comma 7 della norma codicistica, stabilisce un periodo di 30 giorni di assegnazione, trascorso il quale l'inquadramento nella mansione superiore risulta definitivo.
Nel caso di specie risulta che il ricorrente, seppur privo di esperienza, venne da subito assegnato “in concreto” alla mansione di giuntista, né, nell'arco di durata dell'intero rapporto di lavoro, egli venne assegnato a mansioni in concreto diverse da quelle di giuntista. In ragione di ciò, dovendosi considerare che il ricorrente medesimo ha richiesto il riconoscimento dell'inquadramento nella terza categoria solo con decorrenza dal 1 agosto 2018 e fino alla cessazione del rapporto di lavoro, avendo invece chiesto per il periodo antecedente l'inquadramento nella seconda categoria, tale inquadramento viene riconosciuto con efficacia e nei limiti di quanto specificamente da questi richiesto, quindi a decorrere dal diciottesimo mese di lavoro.
2.4
L'accoglimento del ricorso comporta la condanna di parte resistente al pagamento delle differenze retributive conseguenti alle maggiori qualifiche accertate per i periodi indicati dal ricorrente.
Parte ricorrente ha prodotto in ricorso appositi conteggi e, su autorizzazione del giudice, ha prodotto in giudizio in data 20.12.2023 conteggio dettagliato stilato tramite la propria organizzazione sindacale. Tali conteggi non sono stati oggetto di osservazioni di parte resistente né di specifica contestazione in punto di quantum e pertanto vengono recepiti ai fini della quantificazione delle somme dovute a titolo di differenze retributive per effetto del pagina 14 di 16 superiore inquadramento cui il lavoratore aveva diritto.
Conseguentemente, la società resistente è tenuta a corrispondere al ricorrente la somma lorda e complessiva di € 7.396,51 (cfr. doc. 7 ricorrente) a titolo di differenze retributive per il riconoscimento dell'inquadramento nella seconda categoria a far data dal 1° luglio 2017 al 31 luglio 2018 e nella terza categoria a far data dal 1° agosto 2018 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro.
Inoltre, deve essere riconosciuta al lavoratore anche la ulteriore somma di € 518,83 quale maggior somma dovuta a titolo di t.f.r.
Complessivamente, quindi la resistente è tenuta a corrispondere al ricorrente la somma CP_3
lorda di € 7.915, 34 oltre agli interessi di legge e alla rivalutazione dal dì del dovuto delle singole mensilità al saldo.
3.
L'accoglimento del ricorso comporta la condanna di parte resistente, soccombente, alla refusione delle spese di lite che vengono liquidate per l'intero con riferimento allo scaglione di valore compreso fra € 5.201,00 e € 26.000,00, compensi medi, così come previsto per le cause di lavoro al D.M. 55/2014, ridotti del 30 % stante la prossimità al valore minimo dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che quale lavoratore Parte_1
dipendente di aveva Controparte_1
diritto ad essere inquadrato - con decorrenza dal 1 luglio 2017 e fino alla cessazione del rapporto di lavoro in data 21.01.2020 - nella “seconda categoria” e, con decorrenza dal
01.08.2018 e fino alla cessazione del rapporto di lavoro in data 21.01.2020 nella “terza pagina 15 di 16 categoria” di cui all'art. 11 del C.C.N.L. Controparte_4
el 29.07.2013, rinnovato il 3.07.2017, e per l'effetto
[...]
2) condanna a Controparte_1
corrispondere a la somma di € 7.915, 34 a titolo di differenze retributive lorde Parte_1
(comprensive del TFR) in ragione della riconosciuta qualifica superiore, oltre agli interessi al tasso legale e alla rivalutazione sulle singole dal dì del dovuto al saldo;
3) condanna rifondere Controparte_1
a le spese legali del presente procedimento che si liquidano in € 118,50 per Parte_1
esborsi, € 3.771,60 per compensi, oltre a I.V.A. e C.P.A. da distrarsi a favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 10/06/2025
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 16 di 16
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 104/2022
Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv. Lisa Fresolone per parte ricorrente, presente personalmente;
l'avv. Silvia Gulmanelli in sostituzione degli avv. Contemi e
Bancale per parte resistente.
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Dopo breve discussione orale, le parti insistono per le conclusioni come da rispettivi atti e per tutte le richieste ivi formulate, anche istruttorie, rinunciando altresì a presenziare alla lettura del provvedimento.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
pagina 1 di 16 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 16 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 104/2022 promossa da:
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
FRESOLONE LISA e dall'avv. RIGHINI NOEMY,
RICORRENTE contro
c.f.: ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. CONTEMI ALESSANDRO e dall'avv. BANCALE FABIO,
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1. ha promosso il presente giudizio al fine di ottenere la condanna di parte Parte_1
pagina 3 di 16 resistente al pagamento di differenze retributive Controparte_2
per un importo complessivo lordo quantificato in € 7.915,34 oltre interessi e rivalutazione al saldo.
Il ricorrente ha dedotto di essere stato lavoratore dipendente della società dal 20.02.2017 e fino al 21.01.2020, allorquando il lavoratore aveva rassegnato le dimissioni volontarie. In particolare, il ricorrente veniva assunto, con contratto a tempo determinato, come operaio di primo livello con mansioni di “aiuto installatore telefonico”, con applicazione del CCNL delle piccole e medie aziende dell'industria metalmeccanica. Dal 31.12.2017 il rapporto veniva trasformato a tempo indeterminato. La retribuzione mensile lorda ammontava ad € 1.306,43 fino a quando, dal 1.12.2019, la società riconosceva al lavoratore il passaggio al secondo livello professionale, con conseguente aumento della retribuzione. Il ricorrente ha dedotto di aver svolto, per i primi sei mesi di lavoro, le mansioni di “aiuto giuntista” e, successivamente e sino alla cessazione del rapporto di lavoro, le mansioni di “giuntista”, per le quali il CCNL prevede l'inquadramento nella terza o quarta categoria, con la conseguente retribuzione.
Nella prospettazione del ricorrente, facendo applicazione corretta del CCNL, in particolare di quanto stabilito dall'art. 11 lett. C, egli avrebbe diritto al riconoscimento del passaggio alla seconda categoria (o livello) con decorrenza dal mese di luglio 2017, con conseguente diritto alla corrispondente retribuzione. Inoltre, sempre in applicazione del CCNL, a far data dal mese di agosto 2018, il ricorrente avrebbe diritto al riconoscimento del passaggio alla terza categoria prevista dal CCNL, con conseguente diritto alla corrispondente retribuzione. Secondo il ricorrente, tali progressioni professionali erano previste in via automatica dal CCNL tanto in ragione dell'anzianità di servizio quanto delle mansioni in concreto svolte, superiori a quelle per le quali era stato assunto e formalmente inquadrato. Inoltre, il diritto alle differenze retributive richieste troverebbe fondamento, oltre che nelle previsioni del CCNL invocate, anche nelle norme contenute all'art. 2103 c.c.
pagina 4 di 16 Parte resistente si è costituita tempestivamente, contestando integralmente le pretese del ricorrente, chiedendone quindi il rigetto. La società ha evidenziato che il CCNL, ed in particolare l'art.11 lett. C, non stabilisce un meccanismo automatico di progressione di categoria professionale dei lavoratori (ossia di mobilità verticale), prevedendo essa invece un meccanismo subordinato al maturare di una serie di requisiti tanto di anzianità di servizio quanto di formazione professionale, nessuno dei quali era stato compiutamente raggiunto dal ricorrente. Il sistema di mobilita verticale definito dal CCNL prevedeva poi una clausola generale di contemperamento della mobilità verticale con le esigenze organizzative ed economico produttive dell'azienda, tale per cui non poteva affermarsi il diritto del lavoratore ad una progressione automatica. La società poi contestava che il ricorrente potesse invocare l'applicazione dell'art. 2103 c.c., non avendo questi richiesto l'accertamento in concreto delle mansioni superiori svolte, non ricorrendone comunque in concreto i presupposti.
La causa è stata istruita documentalmente e tramite escussione dei testimoni delle parti sulle circostanze ammesse e all'udienza odierna è stata trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.
2.
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
2.1.
La domanda del ricorrente può trovare accoglimento anzitutto con riferimento al passaggio dalla prima alla II categoria prevista dall'art. 11, lett. C -I del CCNL applicato. Tale norma difatti prevede “I) Passaggio dalla I alla II categoria. I lavoratori addetti alla produzione passeranno alla II categoria dopo un periodo non superiore a 4 mesi”.
Nel caso di specie, risulta che il lavoratore venne inserito dalla datrice di lavoro nella seconda categoria solo a far data dal dicembre 2019, quindi dopo 34 mesi di servizio, ben oltre il limite massimo stabilito dalla norma contrattuale, pari a quattro mesi.
pagina 5 di 16 Occorre precisare che la norma contrattuale di cui all'art. 11 lett C pone, fra le “premesse”, una clausola generale “4)” che stabilisce “il sistema prevede una mobilità verticale che si svolgerà nell'ambito delle esigenze organizzative ed economico produttive dell'azienda e pertanto non darà luogo ad una dinamica automatica ed illimitata”.
Come rilevato da parte resistente, la clausola in discorso esclude un sistema automatico e generalizzato di progressione di categoria. Tuttavia, tale previsione ha carattere generale e si riferisce al complessivo sistema di progressione di tutte le categorie contrattuali. E' però evidente come, con riferimento unicamente al passaggio fra la prima e la seconda categoria, il requisito stabilito sia unicamente quello dell'anzianità di servizio. Proprio il dato letterale della clausola, secondo cui “i lavoratori…passeranno alla II categoria dopo un periodo non superiore a 4 mesi…i passaggi di cui sopra non comportano necessariamente un cambiamento delle mansioni” evidenzia come lo specifico passaggio sia automatico e dovuto, atteso che la norma prevede un limite massimo di permanenza nella categoria (“…periodo non superiore a 4 mesi…) e la stessa norma chiarisce che il passaggio non comporta un cambiamento delle mansioni.
Tale interpretazione della norma contrattuale collettiva trova conferma nell'ordinanza n.
18744/2024 della Corte di Cassazione, sez. Lav. secondo cui lo specifico CCNL (nella versione del 2007, rimasta immutata per quanto di interesse) stabilisce in alcuni casi (fra cui proprio quello relativo al passaggio dalla prima alla seconda categoria) che “il mero decorso di indicati periodi di tempo di svolgimento delle mansioni di attuale inquadramento è di regola, ma secondo varie declinazioni, sufficiente di per sé, talora a livello presuntivo, a produrre l'inquadramento superiore (cfr. il § 1 per “il passaggio dalla prima alla seconda categoria”; e lett a) e b) del § II ora in esame)”.
Alla luce di tale dato, la pretesa del ricorrente di ottenere il riconoscimento dell'inquadramento nella seconda categoria di cui all'art. 11 del CCNL a far data dal mese di luglio 2017 risulta giustificata e deve essere accolta.
2.2.
pagina 6 di 16 Non può invece trovare accoglimento la pretesa del ricorrente con riferimento alla progressione alla terza categoria prevista dall'art. 11 del CCNL.
Tale norma prevede che “Nell'ambito delle esigenze organizzative ed economico-produttive dell'azienda, come è detto in premessa del presente punto C), i passaggi dalla 2ª alla 3ª categoria avverranno come segue: a) i lavoratori senza specifica pratica di lavoro provenienti da scuole professionali ed in possesso del relativo titolo di studio saranno inseriti nella 3ª categoria dopo 3 mesi dall'assunzione; b) per i lavoratori che, con conoscenze e capacità acquisite in corsi professionali specifici, sono inseriti come allievi in figure professionali non proprie della
2ª categoria e comunque con sviluppo in più categorie superiori, l'assegnazione alla categoria superiore avverrà al conseguimento della necessaria esperienza e capacità tecnico-professionale che consenta di svolgere il lavoro al livello superiore. Tale esperienza si presume acquisita alla scadenza del 18° mese di effettiva prestazione, mentre se trattasi di corsi professionali, di durata almeno biennale, l'inserimento alla categoria superiore avverrà entro il termine di 9 mesi;
c) per i lavoratori inseriti in figure professionali articolate, l'assegnazione alla 3ª categoria avverrà previo accertamento della capacità del lavoratore concretamente dimostrata di svolgere funzioni di livello superiore. Tale capacità verrà accertata attraverso la sperimentazione di un periodo di almeno un mese in compiti di livelli superiori, trascorsi 20 mesi nell'espletamento delle funzioni proprie della professione, ritenuti di regola sufficienti ad acquisire le necessarie capacità; d) per i lavoratori della 2ª categoria, il cui sviluppo nei livelli superiori è collegato ad esigenze di carattere organizzativo e ad una specifica preparazione conseguita anche mediante corsi di addestramento, la idoneità al passaggio verrà accertata mediante la sperimentazione per un periodo di almeno un mese nello svolgimento dei compiti di livello superiore, trascorsi 36 mesi nell'espletamento delle funzioni proprie della professione, ritenuti di regola sufficienti ad acquisire la necessaria capacità. Decorso il periodo suddetto in compiti propri della 2ª categoria, i lavoratori connessi al ciclo produttivo saranno sottoposti ad una verifica per accertare gli impedimenti frapposti al loro sviluppo professionale e per definire i modi con i quali ovviare a detti impedimenti. In ogni caso, ad un anno da tale verifica, qualora non risulti che tali impedimenti siano attribuiti alla mancata utilizzazione da parte dei lavoratori degli strumenti di sviluppo professionale eventualmente messi in atto dall'azienda, i lavoratori interessati passeranno alla categoria
pagina 7 di 16 superiore. Tali passaggi non comporteranno necessariamente un cambiamento di mansioni. Dette verifiche periodiche avverranno una volta l'anno.”
Occorre quindi evidenziare che, diversamente da quanto previsto per il passaggio fra la prima e la seconda categoria, il passaggio successivo (dalla seconda alla terza categoria), è regolamentato secondo un più articolato sistema in cui il dato dell'anzianità di permanenza nella categoria non è mai il solo presupposto del passaggio di categoria.
Il lavoratore ha affermato in ricorso che il diritto alla progressione alla terza categoria gli spetterebbe in quanto rientrante nella categoria di cui alla ipotesi sub “b” appena sopra richiamata (cfr. pagg. 8 e 9 del ricorso). La riconducibilità della posizione del ricorrente a tale fattispecie contrattuale è stata oggetto di specifica contestazione da parte della CP_3
resistente (cfr. punto “II.” della memoria di costituzione), la quale ha negato che il lavoratore avesse mai frequentato corsi professionali specifici (ossia uno dei presupposti per il passaggio di categoria invocato), evidenziando come al contempo la categoria in ipotesi invocabile dal lavoratore avrebbe dovuto essere semmai quella di cui alla ipotesi “d” della norma contrattuale, ipotesi riferibile ai lavoratori appartenenti alla categoria seconda. Tuttavia, eccepiva la resistente, in ogni caso la clausola contrattuale richiederebbe la maturazione di un'anzianità di servizio nella seconda categoria di almeno 36 mesi, dato non ricorrente nel caso di specie, in quanto il lavoratore si è dimesso volontariamente il 21.01.2020 (come dichiarato dal ricorrente, cfr. punto 13 del ricorso, pag. 5) quindi dopo 35 mesi di servizio, di cui 4 prestati in prima categoria.
Rispetto a tali contestazioni la parte ricorrente non ha preso specifica posizione, ne ha fornito la prova di aver frequentato corsi professionali specifici così come richiesto dalla clausola da lei invocata.
L'eccezione di parte resistente risulta quindi fondata, non risultando la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ulteriore passaggio di categoria rivendicato dal ricorrente pagina 8 di 16 ai sensi dell'art. 11, lett. C, punto “II” tanto per l'ipotesi sub. “b” che per l'ipotesi sub “d”
(ipotesi nemmeno invocata dal ricorrente).
2.3.
Deve invece trovare accoglimento l'istanza di pagamento di somme a titolo di differenze retributive formulata dal ricorrente ai sensi dell'art. 2103 c.c., previo inquadramento del lavoratore nella terza categoria del CCNL, per il periodo da questi indicato, con conseguente diritto del lavoratore alla corrispondente retribuzione.
Sul punto il lavoratore ha dedotto in ricorso che “per i primi 6 mesi di lavoro, ha svolto mansioni di aiuto “giuntista”. Successivamente ha svolto mansioni di “giuntista”, normalmente inquadrato nella terza o quarta categoria. In particolare, se nei primi sei mesi di lavoro, il ricorrente ha lavorato sui cablaggi delle testine all'interno di “armadi” Telecom, successivamente ha lavorato (anche per la individuazione di guasti) su tutti i cavi di varie dimensioni sia su scala (anche oltre 6,5 mt metri di altezza) sia sui cavi interrati lavorando in completa autonomia, anche presso le abitazioni degli utenti (pag. 3) …il ricorrente, dopo i primi sei mesi dall'assunzione, ha lavorato (anche per la individuazione di guasti) su tutti i cavi di varie dimensioni sia su scala (anche oltre 6.5 mt di altezza) sia sui cavi interrati acquisendo sempre maggior autonomia, anche presso le abitazioni degli utenti” (pag. 10) “…il ricorrente, dopo i primi sei mesi di lavoro, era in grado di lavorare su cavi di varie dimensioni (sino ad 800 cp per cavo) sia in altezza (anche sino ad altezze superiori ai 6,5 mt) sia sui cavi posti sottoterra. Era altresì in grado, in caso di segnalazione di guasti, di effettuare le prove necessarie, anche presso le abitazioni dei clienti”.
Il ricorrente poi ha poi espressamente richiamato le declaratorie contenute all'art. 11 del
CCNL, secondo cui appartengono alla terza categoria: “ - i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro (…) Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni, eseguono lavori di normale difficoltà, anche coadiuvando lavoratori di categoria superiore: - per operazioni di palificazione, posa e recupero cavi e cavetti, eseguendo inoltre i necessari interventi per collegamenti
pagina 9 di 16 e per opere accessorie su reti elettriche e/o telefoniche;
- ovvero per operazioni di giunzioni - comprese quelle accessorie - cooperando su cavi eventualmente anche funzionanti: - guardafili;
- giuntista. Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o semplici disegni, eseguono, anche coadiuvando lavoratori di categoria superiore, lavori di normale difficoltà di esecuzione: - per installazione di impianti elettrici, di sicurezza e di telefonia interna, civili ed industriali in bassa e media tensione, richiedenti cablaggi ripetitivi anche con interventi relativi al loro aggiustaggio, riparazione (…).
I testimoni sentiti nel corso del processo hanno riferito informazioni rilevanti circa le mansioni svolte in concreto dal ricorrente. Il teste (ud. del 14.02.2024) ha dichiarato: “ho lavorato Tes_1
per tiscanet dal 2016 al 2018 o 2019. Conosco perché lavoravamo insieme. Abbiamo lavorato Pt_1
insieme da metà 2016 fino a quando sono andato via io. fine 2019 o 2018. Faceva il giuntista, io il tecnico, mettevo la fibra o il telefono se c'era un guasto. Lui faceva le giunture dei cavi nei muri, cabine o pozzetti. Non ho mai fatto il giuntista io.” Con riferimento al cap. 3 di parte ricorrente, ha dichiarato: “si è vero,
Ha lavorato sui cablaggi delle testine. Ogni tanto serviva che venisse il giuntista. io lo vedevo tutte le mattina in azienda, poi loro dovevano sistemare i guasti cavo loro dovevano sistemarli. Io sistemavo il gusto, lui sistemava il cavo al di fuori dell'edificio. Io lo vedevo tutti i giorni come tutti i miei altri colleghi, lui faceva solo quello. Io so che faceva il giuntista, faceva tutto, cavi in altezza più di 6,5 me-tri l'ho visto più di una volta, anche i cavi interrati presso le abitazioni. Posso dire che dopo un mese ti buttavano da solo a fare le cose, an-che a me è successo lo stesso. È vero che riusciva a lavorare anche su cavi di 800 cp, anche in altezza e sui cavi sottoterra.
Era in grado di fare le prove necessarie anche presso le abitazioni. Se il cavo fuori era rotto io lo comunicavo all'ufficio e loro lo comunicavano ai giuntisti. Preciso che una volta comunicato il guasto cavo io poi non rimanevo presente a vedere loro che lavoravano però devo dire che l'ho visto fare i lavori che ho detto.”
Il teste (ud. 8.10.2024) ha dichiarato: “lavoravo per dal 2017, ho lavorato con Testimone_2 CP_1
fino al suo licenziamento. Io lavoravo con poi dipendeva dalle squadre perché cambiavano in Pt_1 Pt_1
base al lavoro che era da fare. Eravamo giuntisti telefonici. Noi attacchiamo i fili in rame, vanno attaccati uno per uno in base alla funzionalità. Ora sono in pensione, ci vado due ore al giorno su chiamata. Quando è stato
pagina 10 di 16 assunto non credo avesse lavorato nell'ambito della telefonia prima. All'inizio faceva mansioni di aiuto giuntista, lo affiancavo io o alcuni colleghi. È stato affiancato per 6 mesi e dopo è andato avanti con le proprie gambe. Faceva il lavoro da solo, intendo dire che lo sapeva fare da solo, poi quando si lavora si è sempre in due perché uno sta ad un'estremità e uno ad un'altra. In ogni squadra c'è un caposquadra, quando c'è da fare la sostituzione di un cavo ci sono due squadre. Lui prima era con un caposquadra, non era in più, eravamo sempre in 4 ma doveva imparare ad usare gli attrezzi. Ha lavorato con Persona_1 Persona_2
altri caposquadra non me li ricordo. Dopo i primi 6 mesi ha fatto il giuntista in Persona_3
autonomia nel senso che la sostituzione la facevamo noi due. Nei primi 6 mesi eravamo due squadre, dopo eravamo in due oppure era con dei ragazzi che dovevano imparare. Specialmente all'inizio ha fatto il cablaggio nella centralina telecom perché uno sta dentro la cameretta e uno sopra che fa il cablaggio. Nei primi 6 mesi ha lavorato anche per l'individuazione dei guasti, anche nei cavi sottoterra, eravamo sempre in coppia perché il giuntista è un lavoro che non si fa da solo. Poi dipendeva, a volte era con una persona esperta e a volte con una persona meno esperta. I cavi di grandi dimensioni, da 800 a 2400 secondo me era in grado di farli in autonomia dopo un anno. Sono quelli che stanno sottoterra per cui quelli li sapeva maneggiare dopo un anno.
Quelli in altezza li sapeva fare anche prima, anche durante i sei mesi, veniva sulle scale per vedere. Era in grado di intervenire nelle segnalazioni dei guasti presso le abitazioni dei clienti perché è una cosa facile. La frequenza con cui lavorava con me dipendeva, in genere si lavora-va insieme per tutta la settimana con la stessa persona. Io ho lavorato per un periodo con lui, spesso e volentieri ha lavorato con I primi 6 Persona_3
mesi era con . Persona_3
Il teste (ud. del 8.10.2024) ha dichiarato: “Sono in pensione da maggio 2023 (…). Persona_1
VE lo conosco perché abbiamo lavorato insieme però lui non era in squadra con me, lui era in squadra con
Per_
Saltuariamente abbiamo lavorato insieme. insieme abbiamo fatto lavori di giunzione, quando l'ho conosciuto o quando ha lavorato con me svolgeva egregiamente il suo lavoro, il nostro lavoro è stranissimo, senza aiutante nemmeno il capo squadra può lavorare. Lui era aiutante, non ha mai fatto il caposquadra. Non so se ha fatto interventi da solo, non penso nelle abitazioni.
pagina 11 di 16 Quando abbiamo lavorato insieme ossia in 2 squadre di sicuro lavoravamo in cavi grossi. Lui lavorava egregiamente, montava, smontava…non ricordo quando ha iniziato, di sicuro prima del covid. Quando c'è da lavorare sui cavi nuovi vuol dire che sono da giuntare i cavi. Lui era in grado, se tipo ero stanco un settore lo facevo giuntare a lui e lo sapeva fare. Lo dico perché l'ho visto farlo. La giunzione si fa anche sulle scale.
Quando ha iniziato non lo aveva fatto prima questo lavoro, adesso con i cavi nuovi ci vorrà un annetto ad imparare. A giuntare si impara anche dopo 3 o 4 mesi, magari non si impara a gestire una squadra. In un anno se sei bravo e hai un po' di manualità si impara anche a gestire una squadra. Posso dire che lui aveva una buona manualità. Che io sappia non è mai stato caposquadra. Non ricordo se sia andato con uno che doveva imparare, l'ho visto andare con che doveva imparare. è stato assunto dopo di lui. Poi magari Pt_2 Pt_2
succedeva perché non c'era l'altro membro della squadra. Quando andava via con penso andasse a fare il Pt_2
giuntista, non so dire se poi andasse a fare altri lavori. se l'azienda deve fare dei lavori e un caposquadra è malato si creano altre squadre per far sì che venga fatto il la-voro.”
Il teste ha dichiarato: “sono stato assunto da (….) poi nel 2017 mi hanno Testimone_3 CP_1
trasferito a Forlì dove lavoro oggi. Non ho contenziosi con l'azienda. Ho conosciuto il sig. ha iniziato Pt_1
come aiuto giuntista (…) All'inizio doveva imparare, dopo un annetto, un annetto e mezzo sapeva lavorare in aiuto con il caposquadra. Io lo vedevo spesso in cantiere (…) La maggior parte del tempo era con me Pt_1
perché i giuntisti fanno guasti cavo, rame, giunzioni. Io lo vedevo che faceva il suo lavoro quando giravo, non avevo solo la sua squadra. Le squadre di giuntisti erano 5 o 6, mi davano le squadre che mi servivano per il mio cantiere.
Io l'ho visto lavorare fino al 2018, se ricordo bene a marzo 2018 mi hanno trasferito a Bologna fino a novembre 2019. Quando sono tornato aveva acquisito le tecniche per fare il giuntista. secondo me aveva imparato a fare l'attività (…). La formazione si fa sul campo, ti mettono prima con il giuntista anziano e poi se non va ti mandano a fare altro, tipo agli impianti. Lui lo sapeva fare. Per me era in grado a fare il giuntista, dopo un annetto e mezzo, si di-stricava bene anche come aiuto. Che io ricordi non l'ho mai visto essere il più anziano della squadra.
pagina 12 di 16 Specifico che io sono assistente al lavoro, noi riceviamo i progetti lavoro da telecom e poi a noi vengono date le squadre. Nel mio piccolo io sono un direttore lavori per le squadre a me assegnate.
Io non lo vedevo tutti i giorni, io giravo tra i vari cantieri, io andavo quando dovevo vedere i lavori o preparare i lavori per le squadre.
Raramente due aiuti giuntisti uscivano insieme, ad esempio quando mancava un caposquadra. In questo caso però facevano lavori più piccoli.”
Sulla base delle testimonianze sopra riportate, risulta dimostrato che il ricorrente ha svolto per sin dall'inizio del rapporto le mansioni di giuntista. In particolare, è emerso che il CP_1
ricorrente lavorava in squadra, di due persone, le quali a loro volta lavoravano in base alle istruzioni che venivano loro date da un tecnico. Le attività che venivano svolte, dal ricorrente quanto dal collega capo squadra, erano quelle di giunzione dei cavi telefonici, a terra, nelle cabine Telecom, e in elevazione, anche presso le abitazioni dei privati. Tale attività risulta essere stata svolta dal ricorrente sin dall'inizio del rapporto di lavoro. Risulta anche che il ricorrente non aveva svolto altre attività diverse da quelle di giuntista.
Dalle deposizioni emerge poi l'evoluzione del grado di abilità del ricorrente, che all'inizio doveva imparare l'attività da un collega più esperto e, successivamente, è divenuto pienamente autonomo e in grado di svolgere le proprie mansioni con competenza e professionalità. Inoltre, come è stato riferito chiaramente da più testimoni, l'attività del ricorrente veniva svolta sempre in coppia con un altro collega giuntista e ciò in quanto necessario per la natura propria dell'attività di giunzione e non per un supposto difetto di competenza del singolo giuntista. Da ultimo si evidenzia che sin dall'inizio del rapporto di lavoro il ricorrente ha svolto la mansione di giuntista, dovendosi precisare che tanto le mansioni di “aiuto installatore telefonico”
(indicata nel contratto di assunzione doc. 1 ricorrente) quanto quella di “aiuto giuntista” impiegata dal ricorrente e dai testimoni non risultano rinvenibili nelle declaratorie del CCNL, per le quali è presente unicamente quella di giuntista (terza categoria), come sopra richiamata,
pagina 13 di 16 oppure quella di installatore di impianti (quarta categoria).
Sulla base delle risultanze sopra richiamate, deve riconoscersi al ricorrente l'inquadramento nella terza categoria con la mansione di giuntista, in ragione di quanto disposto dall'art. 2103
c.c. e dall'art. 12 del CCNL.
Quanto alla durata dell'assegnazione alle mansioni superiori, occorre evidenziare che l'art. 12 del CCNL, richiamato dal comma 7 della norma codicistica, stabilisce un periodo di 30 giorni di assegnazione, trascorso il quale l'inquadramento nella mansione superiore risulta definitivo.
Nel caso di specie risulta che il ricorrente, seppur privo di esperienza, venne da subito assegnato “in concreto” alla mansione di giuntista, né, nell'arco di durata dell'intero rapporto di lavoro, egli venne assegnato a mansioni in concreto diverse da quelle di giuntista. In ragione di ciò, dovendosi considerare che il ricorrente medesimo ha richiesto il riconoscimento dell'inquadramento nella terza categoria solo con decorrenza dal 1 agosto 2018 e fino alla cessazione del rapporto di lavoro, avendo invece chiesto per il periodo antecedente l'inquadramento nella seconda categoria, tale inquadramento viene riconosciuto con efficacia e nei limiti di quanto specificamente da questi richiesto, quindi a decorrere dal diciottesimo mese di lavoro.
2.4
L'accoglimento del ricorso comporta la condanna di parte resistente al pagamento delle differenze retributive conseguenti alle maggiori qualifiche accertate per i periodi indicati dal ricorrente.
Parte ricorrente ha prodotto in ricorso appositi conteggi e, su autorizzazione del giudice, ha prodotto in giudizio in data 20.12.2023 conteggio dettagliato stilato tramite la propria organizzazione sindacale. Tali conteggi non sono stati oggetto di osservazioni di parte resistente né di specifica contestazione in punto di quantum e pertanto vengono recepiti ai fini della quantificazione delle somme dovute a titolo di differenze retributive per effetto del pagina 14 di 16 superiore inquadramento cui il lavoratore aveva diritto.
Conseguentemente, la società resistente è tenuta a corrispondere al ricorrente la somma lorda e complessiva di € 7.396,51 (cfr. doc. 7 ricorrente) a titolo di differenze retributive per il riconoscimento dell'inquadramento nella seconda categoria a far data dal 1° luglio 2017 al 31 luglio 2018 e nella terza categoria a far data dal 1° agosto 2018 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro.
Inoltre, deve essere riconosciuta al lavoratore anche la ulteriore somma di € 518,83 quale maggior somma dovuta a titolo di t.f.r.
Complessivamente, quindi la resistente è tenuta a corrispondere al ricorrente la somma CP_3
lorda di € 7.915, 34 oltre agli interessi di legge e alla rivalutazione dal dì del dovuto delle singole mensilità al saldo.
3.
L'accoglimento del ricorso comporta la condanna di parte resistente, soccombente, alla refusione delle spese di lite che vengono liquidate per l'intero con riferimento allo scaglione di valore compreso fra € 5.201,00 e € 26.000,00, compensi medi, così come previsto per le cause di lavoro al D.M. 55/2014, ridotti del 30 % stante la prossimità al valore minimo dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che quale lavoratore Parte_1
dipendente di aveva Controparte_1
diritto ad essere inquadrato - con decorrenza dal 1 luglio 2017 e fino alla cessazione del rapporto di lavoro in data 21.01.2020 - nella “seconda categoria” e, con decorrenza dal
01.08.2018 e fino alla cessazione del rapporto di lavoro in data 21.01.2020 nella “terza pagina 15 di 16 categoria” di cui all'art. 11 del C.C.N.L. Controparte_4
el 29.07.2013, rinnovato il 3.07.2017, e per l'effetto
[...]
2) condanna a Controparte_1
corrispondere a la somma di € 7.915, 34 a titolo di differenze retributive lorde Parte_1
(comprensive del TFR) in ragione della riconosciuta qualifica superiore, oltre agli interessi al tasso legale e alla rivalutazione sulle singole dal dì del dovuto al saldo;
3) condanna rifondere Controparte_1
a le spese legali del presente procedimento che si liquidano in € 118,50 per Parte_1
esborsi, € 3.771,60 per compensi, oltre a I.V.A. e C.P.A. da distrarsi a favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 10/06/2025
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 16 di 16