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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/05/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14144/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14144/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. INTERLANDI Parte_1 C.F._1 SILVIA e dell'avv. GRANDI FRANCESCA ( ) VIA DEI MILLE 24 40121 C.F._2
BOLOGNA; elettivamente domiciliata in VIA SANTO STEFANO 25 BOLOGNA presso il difensore avv. INTERLANDI SILVIA
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARANESI CP_1 C.F._3
PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA DELLE TOVAGLIE N. 6 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. MARANESI PAOLO
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 19.11.2024 (Lecce (LE) il 01/03/1973) e Parte_1
(nato a [...] il [...]) proponevano domanda cumulativa di separazione CP_1
e divorzio, chiedendo la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse della prole minore.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Bologna il 10.10.2009 iscritto nei
Registri dello Stato Civile Comune di di Bologna, atto n. 316P. 2 S. A anno 2009, optando per il regime di separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati due figli: (nata a [...] in data [...]) e Persona_1
(nato a [...] in data [...]). Persona_2
pagina 1 di 8 Il Giudice delegato fissava per il 07.03.2025 termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc), come da espressa richiesta delle parti che rinunciavano a comparire personalmente.
La causa veniva trattenuta in decisione.
Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento:
1) - I coniugi vivranno separati, con il solo obbligo del reciproco rispetto;
2) - Il sig. è un libero professionista con la qualifica di commercialista. Nell'anno CP_1
2023 ha percepito un reddito complessivo lordo pari a Euro 43.737,00, nell'anno 2022 pari ad Euro
53.943,00 e nell'anno 2021 Euro 53.848,00 (dichiarazione dei redditi).
La sig.ra è assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso Parte_1
l'Agenzia delle Entrate con un reddito complessivo lordo pari ad euro 29.532,00 per l'anno di imposta
2023 e 2022, ad euro 29.148,00 per l'anno di imposta 2021 e ad euro 26.033,00 per l'anno di imposta
2020 (dichiarazione dei redditi).
3) – La signora continuerà ad abitare con entrambi i figli ed Parte_1 Per_2 Per_1 nell'immobile adibito a casa famigliare sito a Bologna in via Toscana n. 48; si chiede, quindi, di emettere provvedimento di assegnazione di tale abitazione alla stessa.
Il signor si trasferirà presso altra abitazione, in Bologna alla via Portazza n. 10, in un CP_1 tempo compatibile con le modifiche necessarie per adattare l'appartamento alle esigenze abitative dei figli presumibilmente entro e non oltre la fine del 2024.
4) - I figli ed vengono affidati ad entrambi i genitori ai sensi dell'articolo 337 ter Per_2 Per_1
c.c. e le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Per quanto concerne la regolamentazione del diritto di visita, il signor potrà tenere e CP_1 vedere i figli ed per tre fine settimana al mese, dal venerdì pomeriggio all'uscita Per_2 Per_1 dalle rispettive scuole, impegnandosi ad andarli a prendere, fino al lunedì mattina, con impegno di accompagnarli sempre presso gli istituti scolastici, con pernottamento presso l'abitazione paterna.
I figli staranno con il padre dalla giornata di mercoledì, dall'uscita di scuola, fino al venerdì mattina
(sempre con impegno di accompagnamento presso gli istituti scolastici) o al giovedì sera o diversamente secondo quanto stabilito di comune accordo, nel fine settimana di non sua pertinenza.
e potranno comunque restare con il padre un giorno della settimana, il Mercoledì o Per_1 Per_2 un altro giorno stabilito di comune accordo, con impegno del padre di prendere i figli da scuola il
Mercoledì all'uscita con pernottamento nella casa paterna, nei fine settimana di sua spettanza.
Il padre ha in ogni caso facoltà di vedere e trascorrere tempo con i figli anche tutti i giorni con rapporti disciplinati in base al reciproco affetto e compatibilmente con gli impegni dei figli stessi e della madre. Per quanto riguarda l'accompagnamento a scuola o il rientro presso l'abitazione di ciascun genitore, si stabilisce sin d'ora che tale impegno verrà osservato sino a quanto entrambi i genitori, di comune accordo, non riterranno che i figli abbiano raggiunto una autonomia e capacità in tali spostamenti.
Durante le festività Natalizie e Pasquali i figli potranno trascorrere con ciascun genitore periodi paritari per sette giorni durante il periodo delle vacanze natalizie, ad anni alterni, ricomprendendovi pagina 2 di 8 o il Natale o il Capodanno, e per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, ricomprendendovi o la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. In ogni caso le tempistiche relative alle vacanze natalizie e pasquali verranno decise di comune accordo preferibilmente entro un mese prima delle stesse.
Inoltre, per quanto concerne il periodo estivo i figli staranno con ciascun genitore per due settimane consecutive, scegliendo prima la madre negli anni dispari e prima il padre negli anni pari, concordandone i giorni entro il mese di marzo di ogni anno, salvo diverso accordo tra le parti;
5) Per quanto riguarda l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori, la signora Parte_1 ed il signor pattuiscono che sarà a carico del signor
[...] CP_1 CP_1 corrispondere la somma complessiva pari ad euro 800,00 (euro 400,00 per ciascun figlio) da versarsi sul conto corrente presso l'Istituto Bancario Fineco Bank intestato alla sig.ra codice Parte_1
IBAN n. [...] mediante bonifico bancario entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici Istat.
Le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori, nella misura pari al 50%, a carico della signora e del 50% a carico del signor secondo le tabelle previste dal Tribunale Parte_1 CP_1 di Bologna che si trascrivono di seguito:
c) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze.
Il contributo o il rimborso delle spese straordinarie alla parte che le avrà anticipate avverrà sulla base di documentazione di spesa scritta comprovante la spesa sostenuta e/o da sostenere ed inequivocabilmente imputabile ai figli. Sono espressamente escluse le spese di ristorazione, abbigliamento o quant'altro di analogo. Le spese straordinarie di particolare ed eccezionale rilevanza pagina 3 di 8 anche economica dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.
L'auto modello Golf Sportsvan, di proprietà del Sig. continuerà ad essere utilizzata in CP_1 prevalenza dalla Sig,ra e l'auto Fiat Panda, di proprietà della Sig.ra Parte_1 Parte_1 prevalentemente dal Sig, salvo vacanze estive, visite a clienti o diverso accordo tra le parti, CP_1 che in ogni caso potranno decidere autonomamente se comprare un'auto nuova in sostituzione della propria.
6) - I ricorrenti dichiarano e reciprocamente riconoscono di essere unici ed esclusivi proprietari di ogni altro bene a ciascuno di loro intestato o da loro posseduto, non avendo pertanto nulla da pretendere l'uno dall'altra;
7) - Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra, essendo economicamente autosufficienti.
8) - I coniugi si danno reciprocamente assenso ora per allora per il rilascio e/o rinnovo dei propri passaporti e/o carta d'identità valida per l'espatrio anche per i minori, impegnandosi ed obbligandosi, in caso di concreta necessità, a rilasciare ulteriore espresso consenso ad hoc.
9) - I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere definito ogni reciproco rapporto economico e di non aver a pretendere nulla l'uno dall'altra, ad eccezione delle previsioni di cui al presente atto.
10) - Ognuno dei coniugi assume formale impegno di non interferire nella vita privata dell'altro.
11) -I coniugi consentono che ciascuno di loro si rechi all'estero per diporto, senza di volta in volta dover richiedere l'assenso dell'altro e preavvertendo comunque della meta del viaggio e della durata dello stesso.
12) - Per tutto quanto non previsto e per tutto quanto potesse sopravvenire, i coniugi si impegnano a prestarsi la più leale collaborazione.
13) - La signora ed il signor dichiarano, infine, che intendono chiedere Parte_1 CP_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
*****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, valutando in particolare le determinazioni riguardanti le figlie della coppia, ancora minorenni, sia in termini del loro mantenimento economico, sia in termini di rapporto con entrambi i genitori, nella salvaguardia del loro diritto alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei rapporti con entrambi i genitori.
In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento. La separazione personale tra i coniugi deve essere pronunciata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.151 cc. L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dalle allegazioni delle parti, nonché dalla espressa dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare, volontà rappresentata sia in sede di ricorso ché in sede di udienza.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali, in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente all'interesse delle minori l'affido condiviso con pagina 4 di 8 residenza anagrafica presso la casa famigliare con la madre (sita in Bologna, via Toscana n. 48) e frequentazione secondo le tempistiche e le modalità concordate, come da specchietto riepilogativo di cui al dispositivo.
Invece, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori.
L'entità dell'assegno di mantenimento tiene doverosamente conto dell'età dei figli e dei tempi di permanenza di essi con ciascun genitore.
Si accorda altresì alla ripartizione, nella misura del 50% cada genitore, delle spese straordinarie.
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla reciprocamente a pretendere a titolo di concorso nel mantenimento.
Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
*****
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara la separazione personale tra:
(Lecce (LE) il 01/03/1973) Parte_1
e
(nato a [...] il [...]). CP_1
Unitisi in matrimonio concordatario a Bologna il 10.10.2009 iscritto nei Registri dello Stato Civile
Comune di di Bologna, atto n. 316P. 2 S. A anno 2009, optando per il regime di separazione dei beni.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che il sig. è un libero professionista con la qualifica di commercialista. CP_1
Nell'anno 2023 ha percepito un reddito complessivo lordo pari a Euro 43.737,00, nell'anno 2022 pari ad Euro 53.943,00 e nell'anno 2021 Euro 53.848,00 (dichiarazione dei redditi). La sig.ra è Parte_1 assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso l'Agenzia delle Entrate con un reddito complessivo lordo pari ad euro 29.532,00 per l'anno di imposta 2023 e 2022, ad euro
29.148,00 per l'anno di imposta 2021 e ad euro 26.033,00 per l'anno di imposta 2020 (dichiarazione dei redditi). dà atto e dispone che La signora continuerà ad abitare con entrambi i figli Parte_1 Per_2 ed nell'immobile adibito a casa famigliare sito a Bologna in via Toscana n. 48; si chiede, quindi, Per_1 di emettere provvedimento di assegnazione di tale abitazione alla stessa. Il signor si CP_1 trasferirà presso altra abitazione, in Bologna alla via Portazza n. 10, in un tempo compatibile con le pagina 5 di 8 modifiche necessarie per adattare l'appartamento alle esigenze abitative dei figli presumibilmente entro e non oltre la fine del 2024. dà atto e dispone che i figli ed vengono affidati ad entrambi i genitori ai sensi Per_2 Per_1 dell'articolo 337 ter c.c. e le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
- Per quanto concerne la regolamentazione del diritto di visita, il signor potrà CP_1 tenere e vedere i figli ed per tre fine settimana al mese, dal venerdì pomeriggio Per_2 Per_1 all'uscita dalle rispettive scuole, impegnandosi ad andarli a prendere, fino al lunedì mattina, con impegno di accompagnarli sempre presso gli istituti scolastici, con pernottamento presso l'abitazione paterna.I figli staranno con il padre dalla giornata di mercoledì, dall'uscita di scuola, fino al venerdì mattina (sempre con impegno di accompagnamento presso gli istituti scolastici) o al giovedì sera o diversamente secondo quanto stabilito di comune accordo, nel fine settimana di non sua pertinenza.
e potranno comunque restare con il padre un giorno della settimana, il Mercoledì o Per_1 Per_2 un altro giorno stabilito di comune accordo, con impegno del padre di prendere i figli da scuola il
Mercoledì all'uscita con pernottamento nella casa paterna, nei fine settimana di sua spettanza.Il padre ha in ogni caso facoltà di vedere e trascorrere tempo con i figli anche tutti i giorni con rapporti disciplinati in base al reciproco affetto e compatibilmente con gli impegni dei figli stessi e della madre.
Per quanto riguarda l'accompagnamento a scuola o il rientro presso l'abitazione di ciascun genitore, si stabilisce sin d'ora che tale impegno verrà osservato sino a quanto entrambi i genitori, di comune accordo, non riterranno che i figli abbiano raggiunto una autonomia e capacità in tali spostamenti.
- Durante le festività Natalizie e Pasquali i figli potranno trascorrere con ciascun genitore periodi paritari per sette giorni durante il periodo delle vacanze natalizie, ad anni alterni, ricomprendendovi o il
Natale o il Capodanno, e per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, ricomprendendovi o la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. In ogni caso le tempistiche relative alle vacanze natalizie e pasquali verranno decise di comune accordo preferibilmente entro un mese prima delle stesse.
- Inoltre, per quanto concerne il periodo estivo i figli staranno con ciascun genitore per due settimane consecutive, scegliendo prima la madre negli anni dispari e prima il padre negli anni pari, concordandone i giorni entro il mese di marzo di ogni anno, salvo diverso accordo tra le parti;
dà atto e dispone che, per quanto riguarda l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori, la signora ed il signor pattuiscono che sarà a carico di quest'ultimo Parte_1 CP_1 corrispondere la somma complessiva pari ad euro 800,00 (euro 400,00 per ciascun figlio) da versarsi sul conto corrente presso l'Istituto Bancario Fineco Bank intestato alla sig.ra codice Parte_1
IBAN n. [...] mediante bonifico bancario entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici Istat. dà atto e dispone che le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori, nella misura pari al 50%, a carico della signora e del 50% a carico del signor secondo le tabelle Parte_1 CP_1 previste dal Tribunale di Bologna che si trascrivono di seguito: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
pagina 6 di 8 spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
e)trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby-sitter); c) viaggi e vacanze.
Il contributo o il rimborso delle spese straordinarie alla parte che le avrà anticipate avverrà sulla base di documentazione di spesa scritta comprovante la spesa sostenuta e/o da sostenere ed inequivocabilmente imputabile ai figli. Sono espressamente escluse le spese di ristorazione, abbigliamento o quant'altro di analogo. Le spese straordinarie di particolare ed eccezionale rilevanza anche economica dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
pagina 7 di 8 f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto che l'auto modello Golf Sportsvan, di proprietà del Sig. continuerà ad essere utilizzata CP_1 in prevalenza dalla Sig,ra e l'auto Fiat Panda, di proprietà della Sig.ra Parte_1 Parte_1 prevalentemente dal Sig, salvo vacanze estive, visite a clienti o diverso accordo tra le parti, CP_1 che in ogni caso potranno decidere autonomamente se comprare un'auto nuova in sostituzione della propria. dà atto che i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra, essendo economicamente autosufficienti. dà atto che i coniugi si danno reciprocamente assenso ora per allora per il rilascio e/o rinnovo dei propri passaporti e/o carta d'identità valida per l'espatrio anche per i minori, impegnandosi ed obbligandosi, in caso di concreta necessità, a rilasciare ulteriore espresso consenso ad hoc. dà atto che i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere definito ogni reciproco rapporto economico e di non aver a pretendere nulla l'uno dall'altra, ad eccezione delle previsioni di cui al presente atto. dà atto che ognuno dei coniugi assume formale impegno di non interferire nella vita privata dell'altro. dà atto che i coniugi consentono che ciascuno di loro si rechi all'estero per diporto, senza di volta in volta dover richiedere l'assenso dell'altro e preavvertendo comunque della meta del viaggio e della durata dello stesso. dà atto che per tutto quanto non previsto e per tutto quanto potesse sopravvenire, i coniugi si impegnano a prestarsi la più leale collaborazione.
Le spese e competenze del presente procedimento sono compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 23.04.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14144/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. INTERLANDI Parte_1 C.F._1 SILVIA e dell'avv. GRANDI FRANCESCA ( ) VIA DEI MILLE 24 40121 C.F._2
BOLOGNA; elettivamente domiciliata in VIA SANTO STEFANO 25 BOLOGNA presso il difensore avv. INTERLANDI SILVIA
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARANESI CP_1 C.F._3
PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA DELLE TOVAGLIE N. 6 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. MARANESI PAOLO
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 19.11.2024 (Lecce (LE) il 01/03/1973) e Parte_1
(nato a [...] il [...]) proponevano domanda cumulativa di separazione CP_1
e divorzio, chiedendo la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse della prole minore.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Bologna il 10.10.2009 iscritto nei
Registri dello Stato Civile Comune di di Bologna, atto n. 316P. 2 S. A anno 2009, optando per il regime di separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati due figli: (nata a [...] in data [...]) e Persona_1
(nato a [...] in data [...]). Persona_2
pagina 1 di 8 Il Giudice delegato fissava per il 07.03.2025 termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc), come da espressa richiesta delle parti che rinunciavano a comparire personalmente.
La causa veniva trattenuta in decisione.
Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento:
1) - I coniugi vivranno separati, con il solo obbligo del reciproco rispetto;
2) - Il sig. è un libero professionista con la qualifica di commercialista. Nell'anno CP_1
2023 ha percepito un reddito complessivo lordo pari a Euro 43.737,00, nell'anno 2022 pari ad Euro
53.943,00 e nell'anno 2021 Euro 53.848,00 (dichiarazione dei redditi).
La sig.ra è assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso Parte_1
l'Agenzia delle Entrate con un reddito complessivo lordo pari ad euro 29.532,00 per l'anno di imposta
2023 e 2022, ad euro 29.148,00 per l'anno di imposta 2021 e ad euro 26.033,00 per l'anno di imposta
2020 (dichiarazione dei redditi).
3) – La signora continuerà ad abitare con entrambi i figli ed Parte_1 Per_2 Per_1 nell'immobile adibito a casa famigliare sito a Bologna in via Toscana n. 48; si chiede, quindi, di emettere provvedimento di assegnazione di tale abitazione alla stessa.
Il signor si trasferirà presso altra abitazione, in Bologna alla via Portazza n. 10, in un CP_1 tempo compatibile con le modifiche necessarie per adattare l'appartamento alle esigenze abitative dei figli presumibilmente entro e non oltre la fine del 2024.
4) - I figli ed vengono affidati ad entrambi i genitori ai sensi dell'articolo 337 ter Per_2 Per_1
c.c. e le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Per quanto concerne la regolamentazione del diritto di visita, il signor potrà tenere e CP_1 vedere i figli ed per tre fine settimana al mese, dal venerdì pomeriggio all'uscita Per_2 Per_1 dalle rispettive scuole, impegnandosi ad andarli a prendere, fino al lunedì mattina, con impegno di accompagnarli sempre presso gli istituti scolastici, con pernottamento presso l'abitazione paterna.
I figli staranno con il padre dalla giornata di mercoledì, dall'uscita di scuola, fino al venerdì mattina
(sempre con impegno di accompagnamento presso gli istituti scolastici) o al giovedì sera o diversamente secondo quanto stabilito di comune accordo, nel fine settimana di non sua pertinenza.
e potranno comunque restare con il padre un giorno della settimana, il Mercoledì o Per_1 Per_2 un altro giorno stabilito di comune accordo, con impegno del padre di prendere i figli da scuola il
Mercoledì all'uscita con pernottamento nella casa paterna, nei fine settimana di sua spettanza.
Il padre ha in ogni caso facoltà di vedere e trascorrere tempo con i figli anche tutti i giorni con rapporti disciplinati in base al reciproco affetto e compatibilmente con gli impegni dei figli stessi e della madre. Per quanto riguarda l'accompagnamento a scuola o il rientro presso l'abitazione di ciascun genitore, si stabilisce sin d'ora che tale impegno verrà osservato sino a quanto entrambi i genitori, di comune accordo, non riterranno che i figli abbiano raggiunto una autonomia e capacità in tali spostamenti.
Durante le festività Natalizie e Pasquali i figli potranno trascorrere con ciascun genitore periodi paritari per sette giorni durante il periodo delle vacanze natalizie, ad anni alterni, ricomprendendovi pagina 2 di 8 o il Natale o il Capodanno, e per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, ricomprendendovi o la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. In ogni caso le tempistiche relative alle vacanze natalizie e pasquali verranno decise di comune accordo preferibilmente entro un mese prima delle stesse.
Inoltre, per quanto concerne il periodo estivo i figli staranno con ciascun genitore per due settimane consecutive, scegliendo prima la madre negli anni dispari e prima il padre negli anni pari, concordandone i giorni entro il mese di marzo di ogni anno, salvo diverso accordo tra le parti;
5) Per quanto riguarda l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori, la signora Parte_1 ed il signor pattuiscono che sarà a carico del signor
[...] CP_1 CP_1 corrispondere la somma complessiva pari ad euro 800,00 (euro 400,00 per ciascun figlio) da versarsi sul conto corrente presso l'Istituto Bancario Fineco Bank intestato alla sig.ra codice Parte_1
IBAN n. [...] mediante bonifico bancario entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici Istat.
Le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori, nella misura pari al 50%, a carico della signora e del 50% a carico del signor secondo le tabelle previste dal Tribunale Parte_1 CP_1 di Bologna che si trascrivono di seguito:
c) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze.
Il contributo o il rimborso delle spese straordinarie alla parte che le avrà anticipate avverrà sulla base di documentazione di spesa scritta comprovante la spesa sostenuta e/o da sostenere ed inequivocabilmente imputabile ai figli. Sono espressamente escluse le spese di ristorazione, abbigliamento o quant'altro di analogo. Le spese straordinarie di particolare ed eccezionale rilevanza pagina 3 di 8 anche economica dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.
L'auto modello Golf Sportsvan, di proprietà del Sig. continuerà ad essere utilizzata in CP_1 prevalenza dalla Sig,ra e l'auto Fiat Panda, di proprietà della Sig.ra Parte_1 Parte_1 prevalentemente dal Sig, salvo vacanze estive, visite a clienti o diverso accordo tra le parti, CP_1 che in ogni caso potranno decidere autonomamente se comprare un'auto nuova in sostituzione della propria.
6) - I ricorrenti dichiarano e reciprocamente riconoscono di essere unici ed esclusivi proprietari di ogni altro bene a ciascuno di loro intestato o da loro posseduto, non avendo pertanto nulla da pretendere l'uno dall'altra;
7) - Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra, essendo economicamente autosufficienti.
8) - I coniugi si danno reciprocamente assenso ora per allora per il rilascio e/o rinnovo dei propri passaporti e/o carta d'identità valida per l'espatrio anche per i minori, impegnandosi ed obbligandosi, in caso di concreta necessità, a rilasciare ulteriore espresso consenso ad hoc.
9) - I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere definito ogni reciproco rapporto economico e di non aver a pretendere nulla l'uno dall'altra, ad eccezione delle previsioni di cui al presente atto.
10) - Ognuno dei coniugi assume formale impegno di non interferire nella vita privata dell'altro.
11) -I coniugi consentono che ciascuno di loro si rechi all'estero per diporto, senza di volta in volta dover richiedere l'assenso dell'altro e preavvertendo comunque della meta del viaggio e della durata dello stesso.
12) - Per tutto quanto non previsto e per tutto quanto potesse sopravvenire, i coniugi si impegnano a prestarsi la più leale collaborazione.
13) - La signora ed il signor dichiarano, infine, che intendono chiedere Parte_1 CP_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
*****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, valutando in particolare le determinazioni riguardanti le figlie della coppia, ancora minorenni, sia in termini del loro mantenimento economico, sia in termini di rapporto con entrambi i genitori, nella salvaguardia del loro diritto alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei rapporti con entrambi i genitori.
In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento. La separazione personale tra i coniugi deve essere pronunciata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.151 cc. L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dalle allegazioni delle parti, nonché dalla espressa dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare, volontà rappresentata sia in sede di ricorso ché in sede di udienza.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali, in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente all'interesse delle minori l'affido condiviso con pagina 4 di 8 residenza anagrafica presso la casa famigliare con la madre (sita in Bologna, via Toscana n. 48) e frequentazione secondo le tempistiche e le modalità concordate, come da specchietto riepilogativo di cui al dispositivo.
Invece, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori.
L'entità dell'assegno di mantenimento tiene doverosamente conto dell'età dei figli e dei tempi di permanenza di essi con ciascun genitore.
Si accorda altresì alla ripartizione, nella misura del 50% cada genitore, delle spese straordinarie.
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla reciprocamente a pretendere a titolo di concorso nel mantenimento.
Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
*****
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara la separazione personale tra:
(Lecce (LE) il 01/03/1973) Parte_1
e
(nato a [...] il [...]). CP_1
Unitisi in matrimonio concordatario a Bologna il 10.10.2009 iscritto nei Registri dello Stato Civile
Comune di di Bologna, atto n. 316P. 2 S. A anno 2009, optando per il regime di separazione dei beni.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che il sig. è un libero professionista con la qualifica di commercialista. CP_1
Nell'anno 2023 ha percepito un reddito complessivo lordo pari a Euro 43.737,00, nell'anno 2022 pari ad Euro 53.943,00 e nell'anno 2021 Euro 53.848,00 (dichiarazione dei redditi). La sig.ra è Parte_1 assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso l'Agenzia delle Entrate con un reddito complessivo lordo pari ad euro 29.532,00 per l'anno di imposta 2023 e 2022, ad euro
29.148,00 per l'anno di imposta 2021 e ad euro 26.033,00 per l'anno di imposta 2020 (dichiarazione dei redditi). dà atto e dispone che La signora continuerà ad abitare con entrambi i figli Parte_1 Per_2 ed nell'immobile adibito a casa famigliare sito a Bologna in via Toscana n. 48; si chiede, quindi, Per_1 di emettere provvedimento di assegnazione di tale abitazione alla stessa. Il signor si CP_1 trasferirà presso altra abitazione, in Bologna alla via Portazza n. 10, in un tempo compatibile con le pagina 5 di 8 modifiche necessarie per adattare l'appartamento alle esigenze abitative dei figli presumibilmente entro e non oltre la fine del 2024. dà atto e dispone che i figli ed vengono affidati ad entrambi i genitori ai sensi Per_2 Per_1 dell'articolo 337 ter c.c. e le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
- Per quanto concerne la regolamentazione del diritto di visita, il signor potrà CP_1 tenere e vedere i figli ed per tre fine settimana al mese, dal venerdì pomeriggio Per_2 Per_1 all'uscita dalle rispettive scuole, impegnandosi ad andarli a prendere, fino al lunedì mattina, con impegno di accompagnarli sempre presso gli istituti scolastici, con pernottamento presso l'abitazione paterna.I figli staranno con il padre dalla giornata di mercoledì, dall'uscita di scuola, fino al venerdì mattina (sempre con impegno di accompagnamento presso gli istituti scolastici) o al giovedì sera o diversamente secondo quanto stabilito di comune accordo, nel fine settimana di non sua pertinenza.
e potranno comunque restare con il padre un giorno della settimana, il Mercoledì o Per_1 Per_2 un altro giorno stabilito di comune accordo, con impegno del padre di prendere i figli da scuola il
Mercoledì all'uscita con pernottamento nella casa paterna, nei fine settimana di sua spettanza.Il padre ha in ogni caso facoltà di vedere e trascorrere tempo con i figli anche tutti i giorni con rapporti disciplinati in base al reciproco affetto e compatibilmente con gli impegni dei figli stessi e della madre.
Per quanto riguarda l'accompagnamento a scuola o il rientro presso l'abitazione di ciascun genitore, si stabilisce sin d'ora che tale impegno verrà osservato sino a quanto entrambi i genitori, di comune accordo, non riterranno che i figli abbiano raggiunto una autonomia e capacità in tali spostamenti.
- Durante le festività Natalizie e Pasquali i figli potranno trascorrere con ciascun genitore periodi paritari per sette giorni durante il periodo delle vacanze natalizie, ad anni alterni, ricomprendendovi o il
Natale o il Capodanno, e per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, ricomprendendovi o la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. In ogni caso le tempistiche relative alle vacanze natalizie e pasquali verranno decise di comune accordo preferibilmente entro un mese prima delle stesse.
- Inoltre, per quanto concerne il periodo estivo i figli staranno con ciascun genitore per due settimane consecutive, scegliendo prima la madre negli anni dispari e prima il padre negli anni pari, concordandone i giorni entro il mese di marzo di ogni anno, salvo diverso accordo tra le parti;
dà atto e dispone che, per quanto riguarda l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori, la signora ed il signor pattuiscono che sarà a carico di quest'ultimo Parte_1 CP_1 corrispondere la somma complessiva pari ad euro 800,00 (euro 400,00 per ciascun figlio) da versarsi sul conto corrente presso l'Istituto Bancario Fineco Bank intestato alla sig.ra codice Parte_1
IBAN n. [...] mediante bonifico bancario entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici Istat. dà atto e dispone che le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori, nella misura pari al 50%, a carico della signora e del 50% a carico del signor secondo le tabelle Parte_1 CP_1 previste dal Tribunale di Bologna che si trascrivono di seguito: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
pagina 6 di 8 spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
e)trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby-sitter); c) viaggi e vacanze.
Il contributo o il rimborso delle spese straordinarie alla parte che le avrà anticipate avverrà sulla base di documentazione di spesa scritta comprovante la spesa sostenuta e/o da sostenere ed inequivocabilmente imputabile ai figli. Sono espressamente escluse le spese di ristorazione, abbigliamento o quant'altro di analogo. Le spese straordinarie di particolare ed eccezionale rilevanza anche economica dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
pagina 7 di 8 f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto che l'auto modello Golf Sportsvan, di proprietà del Sig. continuerà ad essere utilizzata CP_1 in prevalenza dalla Sig,ra e l'auto Fiat Panda, di proprietà della Sig.ra Parte_1 Parte_1 prevalentemente dal Sig, salvo vacanze estive, visite a clienti o diverso accordo tra le parti, CP_1 che in ogni caso potranno decidere autonomamente se comprare un'auto nuova in sostituzione della propria. dà atto che i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra, essendo economicamente autosufficienti. dà atto che i coniugi si danno reciprocamente assenso ora per allora per il rilascio e/o rinnovo dei propri passaporti e/o carta d'identità valida per l'espatrio anche per i minori, impegnandosi ed obbligandosi, in caso di concreta necessità, a rilasciare ulteriore espresso consenso ad hoc. dà atto che i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere definito ogni reciproco rapporto economico e di non aver a pretendere nulla l'uno dall'altra, ad eccezione delle previsioni di cui al presente atto. dà atto che ognuno dei coniugi assume formale impegno di non interferire nella vita privata dell'altro. dà atto che i coniugi consentono che ciascuno di loro si rechi all'estero per diporto, senza di volta in volta dover richiedere l'assenso dell'altro e preavvertendo comunque della meta del viaggio e della durata dello stesso. dà atto che per tutto quanto non previsto e per tutto quanto potesse sopravvenire, i coniugi si impegnano a prestarsi la più leale collaborazione.
Le spese e competenze del presente procedimento sono compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 23.04.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
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