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28 febbraio 1986
28 febbraio 1986
Art. 37.
Le disposizioni di cui all' articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 , convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118 , sono prorogate fino al 31 dicembre 1986.
Le disposizioni di cui all' articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 , convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118 , sono prorogate fino al 31 dicembre 1986.
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 21/11/1986 n. 363854 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 21 novembre 1986 · 0.7232053
E\' stato chiesto di conoscere il parere della scrivente in merito al trattamento tributario da applicare alle cessioni in proprieta\' di alloggi popolari costruiti a totale carico dello Stato, riscattati da assegnatari di case per i senza tetto, case minime e case per i lavoratori agricoli dipendenti. Codesta Intendenza ha precisato che detti alloggi appartengono al Demanio dello Stato e la relativa gestione era a cura dell\'IACP. Al riguardo esaminati gli ulteriori elementi istruttori forniti da codesta Intendenza con successive note, la scrivente e\' dell\'avviso che nell\'attivita\' di costruzione e della conseguente cessione degli alloggi in questione effettuata dallo …
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Giurisprudenza • 4
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 16/09/2022, n. 3919Provvedimento: […] Infatti, nell'atto pubblico del 15 aprile 1986 (a rogito notaio Nominativo_1, rep. 11525 del 15.04.1986, registrato in data 30.04.1986 al n. Num_2) a pag. 4, la parte acquirente (Ric_1) dichiara di non aver usufruito delle agevolazioni previste dall'art. 37 della legge n. 41 del 1986 e chiede pertanto le agevolazioni in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale, ai sensi della suddetta legge.Leggi di più...
- giudizio di rinvio·
- agevolazioni prima casa·
- inidoneità immobile·
- ius novorum·
- spese processuali·
- art. 76 DPR 131/1986·
- possesso altro immobile·
- art. 1, comma 4, D.P.R. 131/1986·
- decadenza agevolazioni·
- legittimazione ad appellare