Art. 37.
Le disposizioni di cui all' articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 , convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118 , sono prorogate fino al 31 dicembre 1986.
Le disposizioni di cui all' articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 , convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118 , sono prorogate fino al 31 dicembre 1986.