Articolo 37 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41
Articolo 36Articolo 38
Versione
28 febbraio 1986
Art. 37.
Le disposizioni di cui all' articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 , convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118 , sono prorogate fino al 31 dicembre 1986.
Entrata in vigore il 28 febbraio 1986
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente