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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 2674/2020, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi, giusta
[...] C.F._2
procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dagli Avv.ti Silvana
Ambrosino e Vincenzo Lamanna, presso il cui studio, sito in Salerno al
Corso Vittorio Emanuele n. 111, elettivamente domiciliano;
- PARTE OPPONENTE
E
Controparte_1
(P.IVA: ),
[...] P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
Enrico Siniscalchi, presso il cui studio, sito in Baronissi alla Via Guglielmo
Marconi n. 21, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPOSTA
E
(P.IVA: ), e per essa quale Controparte_2 P.IVA_2
mandataria in persona del legale Controparte_3
Proc. N.R.G.A.C. 2674/2020 - Sentenza rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Luigi Coloccino, presso il cui studio, sito in Roma alla Via Adolfo Ravà n. 75, elettivamente domicilia;
- TERZA INTERVENTRICE/SUCCESSORE EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 02/10/2024 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione regolarmente notificato i sigg.ri Parte_1
e hanno proposto opposizione avverso il
[...] Parte_2
Decreto Ingiuntivo n. 151/2020, con cui sono stati ingiunti al pagamento, in solido tra loro, in favore della opposta, della somma pari ad € 24.052,42, il primo a titolo di garante ed il secondo di debitore principale, a titolo di debitoria rinveniente dal contratto di mutuo chirografario n. 00000020462, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio.
Parte opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che la
Banca opposta non avrebbe fornito la prova dell'esistenza ed ammontare del credito azionato in via monitoria, anche considerato che la dichiarazione depositata dalla ricorrente non corrisponde ai requisiti di cui all'articolo 50
T.U.B.; quale secondo motivo di opposizione, che il T.A.N. ed il T.A.E.G. contrattualmente indicati (6,50% e 7,16%) non corrispondono a quelli effettivamente applicati, pari rispettivamente al 6,58% ed al 6,78%, di talché gli interessi debitori vanno rideterminati al tasso legale ai sensi dell'articolo
1284 c.c.; quale terzo motivo di opposizione, che la fideiussione “omnibus” fino alla concorrenza di € 30.000,00 sottoscritta dal sig. Parte_1
è affetta da nullità per violazione dell'articolo 2 L. n. 287/1990, in
[...]
quanto contenente le clausole di cui al Modello A.B.I. del 2003 ritenute
Proc. N.R.G.A.C. 2674/2020 - Sentenza anticoncorrenziali dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005.
In virtù di quanto innanzi esposto i sigg.ri e Parte_1
hanno formulato le seguenti conclusioni: accogliere Parte_2
l'opposizione e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 151/2020; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore degli
Avvocati SILVANA AMBROSINO e VINCENZO LAMANNA, dichiaratisi anticipatari.
Si costituiva in giudizio la
[...]
Controparte_1
, deducendo: che il primo motivo di oppposizione, in quanto
[...]
la certificazione ex art. 50 T.U.B. è stata depositata “ad abundantiam”, a supporto ed integrazione della restante documentazione, ovvero il contratto di mutuo, su cui è fondato il credito oggetto di ingiunzione;
che anche il secondo motivo di opposizione è infondato, giacché il T.A.E.G. non ha alcuna funzione o valore di regola di validità, tanto meno essenziale, del contratto in quanto è un mero indicatore sintetico del costo complessivo di quest'ultimo e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente, ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali;
che la questione relativa alla nullità della garanzia personale
“omnibus” rilasciata dal sig. è infondata e, in ogni Parte_1
caso, non è maturata alcuna decadenza ex art. 1957 c.c. nei suoi confronti.
In virtù di quanto innanzi esposto la
[...]
Controparte_1
ha formulato le seguenti conclusioni: rigettare
[...]
l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 151/2020; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato ENRICO
SINISCALCHI, dichiaratosi anticipatario.
Proc. N.R.G.A.C. 2674/2020 - Sentenza Alla prima udienza questo Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione nei confronti di e la Parte_1
accoglieva nei confronti di , quindi onerava le parti Parte_2
di espletare il tentativo di mediazione obbligatoria, ed a tanto provvedeva parte opponente (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opponente il 17/9/2021).
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria.
Con comparsa depositata telematicamente il 09/4/2022 spiegava intervento la e per essa quale mandataria Controparte_2 [...]
deducendo: di avere concluso con la Banca Controparte_3
opposta un contratto di cessione di crediti ai sensi della Legge n. 130/1999, con efficacia giuridica a decorre dalla medesima data, in virtù del quale la prima ha acquistato “pro soluto” dalla seconda i crediti derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi ecc., fra i quali quello per cui si agisce;
che di tale predetta cessione è stato dato avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - Foglio delle Inserzioni Parte Seconda n.
147 del 11/12/2021; che con atto a firma del Notaio Dott. del 03/12/2021 Persona_1
(Rep. n. 32874 – Racc. n. 22004), la ha conferito Controparte_2
procura speciale alla al fine di svolgere Controparte_3
attività di recupero giudiziale e stragiudiziale dei crediti dei quali è titolare, con ogni più ampia facoltà di porre in essere ogni atto e/o attività ritenuta necessaria, utile od opportuna ai fini del recupero;
che con successivo atto a firma del Notaio di Milano del 13/1/2022 (Rep. n. Persona_2
146062 – Racc. n. 37972), ha conferito Controparte_3
procura speciale alla al fine di Controparte_4
svolgere attività di amministrazione, gestione ed incasso, oltre che di
Proc. N.R.G.A.C. 2674/2020 - Sentenza recupero giudiziale, ivi compreso il potere di incassare i crediti e rilasciare le relative quietanze.
In virtù di quanto inannzi esposto la e per essa Controparte_2
quale mandataria ha concluso Controparte_3
riportandosi alle difese, eccezioni e conclusioni già formulate dalla parte opposta.
All'udienza del 02/10/2024, tenuta con la modalità di trattazione “scritta” ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la stessa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg.) decorrenti dalla comunicazione alle parti costituite del decreto reso all'esito dell'udienza.
Ciò posto, è ora possibile decidere la controversia.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
In via del tutto preliminare occorre rilevare che la domanda monitoria è procedibile, avendo parte opponente provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. n.
28/2010 (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opponente il 17/9/2021).
Fermo quanto innanzi esposto, con il primo motivo di opposizione parte opponente ha eccepito che la Banca opposta non avrebbe fornito la prova dell'esistenza ed ammontare del credito azionato in via monitoria, anche considerato che la dichiarazione depositata dalla ricorrente non corrisponde ai requisiti di cui all'articolo 50 T.U.B.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Invero, parte opposta ha fornito la prova dell'esistenza ed ammontare del credito azionato in via monitoria, depositando:
- Copia del contratto di mutuo chirografario n. M01/00000020462 validamente sottoscritto dal sig. (cfr. all. 1 Parte_2
della produzione della fase monitoria), con relative piano di
Proc. N.R.G.A.C. 2674/2020 - Sentenza ammortamento (cfr. all. 2 della produzione della fase monitoria);
- Copia della fideiussione “omnibus” fino alla concorrenza di € 30.000,00 sottoscritta dal sig. (cfr. all. 3 della Parte_1
produzione della fase monitoria).
Dal canto loro, poi, gli opponenti non hanno contestato di avere sottoscritto il contratto di finanziamento nè la fideiussione “omnibus”, né tantomeno il sig. di avere ricevuto gli importi di cui al mutuo, nè Parte_2
di avere adempiuto all'obbligazione di restituire gli importi richiesti mediante provvedimento monitorio (nè tantomeno hanno dimostrato di avervi adempiuto – cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 13533/2001), di talché tali circostanze devono ritenersi provate ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo
115, comma 1, c.p.c.
Con il secondo motivo di opposizione gli opponenti hanno dedotto che il
T.A.N. ed il T.A.E.G. contrattualmente indicati (rispettivamente nella misura del 6,50% e del 7,16%) non corrisponderebbero a quelli effettivamente applicati, pari rispettivamente al 6,58% ed al 6,78%, di talché gli interessi debitori andrebbero rideterminati al tasso legale ai sensi dell'articolo 1284
c.c.
Il motivo di opposizione è infondato e non può trovare accoglimento: infatti, parte opponente non ha depositato una consulenza tecnica di parte che illustri le ragioni della presunta discrasia tra il T.A.N. ed il T.A.E.G. contrattualmente indicati e quelli concretamente applicati, essendosi limitata a riportare nel corpo dell'atto di citazione (cfr.) e della seconda memoria istruttoria (cfr.) una tabella contenente una serie di voci ed una serie di risultati finali. Di talché, sotto il profilo dell'allegazione e della prova, la doglianza degli opponenti risulta essere generica.
Ad ogni modo, poi, per quanto riguarda l'asserita discrasia tra il T.A.E.G. contrattualmente indicato (7,16%) e quello effettivamente applicato (6,78%), deve rilevarsi che già sulla base della prospettazione degli opponenti difetta
Proc. N.R.G.A.C. 2674/2020 - Sentenza qualsiasi interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo agli stessi, atteso che il
T.A.E.G. che sarebbe stato in concreto applicato risulterebbe addirittura inferior rispetto a quello contrattualizzato, di talché nessun pregiudizio in termini di trasparenza potrebbe derivare ai sigg.ri e Parte_1
. Parte_2
Con il terzo ed ultimo motivo di opposizione il solo sig. Parte_1
ha dedotto che la fideiussione “omnibus” da lui sottoscritta fino
[...]
alla concorrenza di € 30.000,00 posta a fondamento della domanda monitoria nei suoi confronti sarebbe affetta da nullità ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 287/1990, in quanto contenente le clausole di cui al Modello
A.B.I. del 2003 ritenute anticoncorrenziali dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005, ragion per cui, stante la nullità della pattuizione alla deroga di cui all'articolo 1957 c.c., l'opposta sarebbe incorsa in decadenza.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Come è noto, la nullità delle fideiussioni di cui gli opponenti chiedono la declaratoria, secondo la giurisprudenza dalla stessa invocata, rinviene il proprio fondamento nella circostanza di fatto che le fideiussioni agli atti di causa contengano le tre clausole di cui al modello di fideiussione “omnibus”, predisposto dall nel 2003, la cui applicazione uniforme è stata CP_5
ritenuta contraria al principio della libera concorrenza, con provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005. In particolare, sono state ritenute violatrici della normativa anticoncorrenziale le clausole 2), 6) ed 8) del predetto schema contrattuale che prevedono, rispettivamente: la “reviviscenza” dell'obbligazione di garanzia, per cui il garante è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; la “rinuncia” ai termini, di cui all'art. 1957 c.c. in
Proc. N.R.G.A.C. 2674/2020 - Sentenza forza del quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”; l'”insensibilità” ai vizi del titolo: “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Nella sostanza, dunque, gli articoli 2) e 8) comportano la permanenza dell'obbligazione fideiussoria, a fronte delle vicende estintive e delle cause di invalidità, potenzialmente riguardanti il pagamento del debitore o la stessa obbligazione principale garantita, potendosi, di fatto, assommare in una cumulativa dicitura di clausole di “sopravvivenza”.
A fronte di una siffatta contestazione circa la validità del contratto di garanzia personale sottoscritto dagli opponenti – nel caso di specie, si ribadisce, ammissibile – spetta comunque al Giudice verificare la fondatezza della doglianza sulla base del principio generale dell'onere della prova di cui all'articolo 2697 c.c., secondo cui spetta su chi deduce una circostanza in giudizio, cioè nella vicenda in esame la nullità delle fideiussioni per violazione dell'articolo 2 della Legge n. 287/1990 in quanto conenenti clausole riproduttive dello schema “A.B.I.” stigmatizzato dalla Banca d'Italia quale Autorità tutoria con il provvedimento n. 55 del 2005: dunque, in base al principio dell'onere della prova incombe sulla parte che chiede la pronuncia di accertamento e declaratoria della nullità provarne i fatti costitutivi, mediante produzioni documentali rituali e tempestive, oltre che dei contratti di fideiussione “omnibus” di cui si assume l'invalidità, del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 e del modulo di fideiussione “omnibus” predisposto dall' nel 2003. Il primo, infatti, CP_5
costituisce un provvedimento “stricto sensu” amministrativo, in quanto formalmente e soggettivamente emesso da un'Autorità Indipendente (i.e.:
Proc. N.R.G.A.C. 2674/2020 - Sentenza amministrativa), che, in quanto tale, è sottratto al principio “iura novit curia” ed alla conoscibilità d'ufficio da parte del Giudice, in quanto ontologicamente privo del carattere normative (anche considerato che il predetto atto del 2005 non ha natura “regolamentare). Il secondo, invece, appare indispensabile per verificare la effettiva corrispondenza delle clausole presenti nella fideiussione al vaglio dell'Autorità Giudiziaria rispetto a quelle oggetto di censura da parte della Banca d'Italia, con il predetto provvedimento n. 55/2005. Il terzo, infine, costituisce un provvedimento di un'associazione di categoria (l'A.B.I.), di natura privatistica, ancorchè in senso lato “collettivo”, che non può essere, quindi annoverato tra le fonti del diritto soggette, appunto, al principio “iura novit curia”.
Da ciò consegue che tali documenti devono essere non solo prodotti in giudizio per consentire al Giudice di vagliare nel merito la sussistenza o meno della lamentata nullità, ma devono altresì essere prodotti in giudizio in modo rituale, nel pieno rispetto delle inderogabili norme che stabiliscono decadenze e preclusioni;
di talché tale produzione deve avvenire, nel rito ordinario di cognizione (come nella fattispecie concreta) al più, entro il termine di cui all'articolo 183, c. 6, n^ 2) c.p.c. Al contrario, nel caso di specie parte opponente non ha depositato in giudizio l'Accordo del CP_5
2003 stigmatizzato dalla Banca d'Italia, nè il provvedimento n. 55 del 2005 adottato da quest'ultima, e ciò nonostante non si trattasse di documenti
“nuovi”, cioè formatisi successivamente al maturare delle preclusioni processuali, bensì in tempi molto più risalenti rispetto all'instaurazione del presente giudizio (per l'appunto, nel 2003 e nel 2005), per cui la doglianza va rigettata per carenza di prova. Inoltre, come chiarito dal Tribunale di
Milano (cfr. sentenza n. 294/2022; n. 846/2023; n. 5120/2023; n.
10926/2023) l'efficacia probatoria privilegiata propria del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 circa la sussistenza di un'intesa
Proc. N.R.G.A.C. 2674/2020 - Sentenza anticoncorrenziale “a monte” rispetto alle fideiussioni stipulate “a valle” della stessa riguarda soltanto gli anni tra il 2003 ed il 2005 oggetto dell'accertamento da parte dell'Autorità Amministrativa indipendente, di talché per le fideiussioni successive al 2005 l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita all'epoca della stipula del contratto di fideiussione grava sulla parte opponente che ha eccepito la nullità della fideiussione per asserita violazione della normativa antitrust. Nella fattispecie concreta il sig. ha sottoscritto la Parte_1
fideiussione “omnibus” di cui lamenta la nullità il 20/4/2018 (cfr. all. 3 della produzione della fase monitoria), dunque in un momento di gran lunga successivo rispetto a quello del lasso temporale 2003-2005 oggetto del provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia che, oltre a non essere stato prodotto tout court, non potrebbe in ogni caso avere alcuna efficacia probatoria in questa sede.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione è infondata, in fatto ed in diritto, e va rigettata e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n.
151/2020 va confermato e, stante il disposto dell'articolo 653, comma 1,
c.p.c., va dichiarato esecutivo anche nei confronti di . Parte_1
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, pertanto, poiché l'opposizione è stata rigettata, sono poste
a carico di e in solido tra Parte_1 Parte_2
loro e, considerate la natura, il valore (€ 24.052,42, pari a quello del monitorio) e la complessità delle questioni (bassa), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come
Proc. N.R.G.A.C. 2674/2020 - Sentenza per legge, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo
n. 151/2020 e lo dichiara esecutivo nei confronti di Parte_1
;
[...]
2) Condanna e al Parte_1 Parte_2
pagamento, in solido tra loro, in favore della
[...]
Controparte_1
e della e per essa
[...] Controparte_2
quale mandataria della delle Controparte_3
spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Salerno il 06/1/2025
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 2674/2020 - Sentenza