Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 06/05/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 6 maggio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2294/2024 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso da se stesso, Parte_1 C.F._1
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 CP_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Cuntreri, giusta procura in atti,
-resistente-
e
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rita Ornella Costa, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione a ruolo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 16.07.2024, l'odierno ricorrente propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29120249008230241000 e la cartella di pagamento n.
29120210002893015000 ad essa sottesa, chiedendo dichiararsene la nullità e/o l'annullabilità per mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica, per difetto di motivazione e per prescrizione della pretesa azionata. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
l'infondatezza del ricorso, del quale chiede il rigetto. Con condanna alle spese.
Si è altresì costituita in giudizio la , chiedendo Controparte_3
rigettarsi il ricorso nonché in via riconvenzionale, nel caso di accoglimento delle eccezioni di validità dell'atto impugnato, condannarsi la parte ricorrente al pagamento, direttamente in suo favore, della somma pari a 15.625,80 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere al soddisfo. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
_________________________
Preliminarmente, giova evidenziarsi come non risulti condivisibile il parziale difetto di giurisdizione eccepito da , atteso che l'opposizione avverso la Controparte_4 cartella di pagamento n. 29120210002893015000 nella parte contenente l'iscrizione a ruolo derivata dalla liquidazione delle spese delle sentenze n. 3641/05/2015 e n. 3640/05/2015 della Commissione
Tributaria di Agrigento va proposta, secondo la più recente giurisprudenza tributaria (cfr. Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sentenza del 30 gennaio 2023, n. 959), “avanti il
Giudice Ordinario e non avanti al Giudice tributario. Ed in vero l'art. 2 del d.lgs. n. 546/92 stabilisce che "appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica". In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (Cass. civ., sez. un., 28/07/2021, n. 21642 -
Cass. civ., sez. un., 14/04/2020, n. 7822). Nel procedimento di riscossione coattiva per il recupero delle spese di giustizia la notificazione della cartella di pagamento costituisce notificazione di un omologo del precetto riferito ad un titolo esecutivo rappresentato, a sua volta, dal sotteso ruolo
(Cassazione civile, sez. III, 30/01/2019, n. 2553). Conseguentemente trattandosi di una opposizione
a precetto (Cassazione civile, sez. VI, 04/03/2022, n. 7234), il relativo giudizio andava proposto ai sensi dell'art. 615 cpc. avanti al giudice ordinario”.
Tanto premesso, deve essere disattesa l'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per nullità e/o inesistenza giuridica della notifica, in quanto, secondo pacifica giurisprudenza (cfr. Cass. 13 dicembre 2021, n. 39513), “la notifica della cartella di pagamento” - ma i medesimi principi valgono per l'intimazione di pagamento - può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio pec un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”), come è avvenuto pacificamente nel caso di specie, dove il ha provveduto a inserire Controparte_5 nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato pdf (…) realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta. Va esclusa, allora, la denunciata illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via pec, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico (cfr. Cass. 30948/201, vedi anche Cass. 6417/2019)”.
Segnatamente, ad avviso della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 16 dicembre 2021, n. 3940),
“in caso di notifica a mezzo pec, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso (Cass. n. 30948 del 2019). Ha precisato questa Corte nell'ordinanza n. 6417 del 2019 che “l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione della sigla o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione”.
Parimenti, non appare condivisibile l'eccepita inesistenza giuridica della notifica dell'atto impugnato in quanto inviato da un indirizzo pec del concessionario che non risulta inserito nei pubblici elenchi, in quanto la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 16 gennaio 2023, n. 982) ha
“ritenuto valida la notifica proveniente da un indirizzo pec (…) dal quale era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri (…), circostanza – questa della diversità degli indirizzi pec – peraltro neppure provata dalla parte contribuente. Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. (…). Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell' , come presente nei pubblici registri (…) ma da CP_4 uno diverso (…), relativamente al quale però è evidente ictu oculi la provenienza dall' CP_4
”.
[...]
Ancora, non merita accoglimento la doglianza riguardante l'asserito difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento qui impugnata, posto che la giurisprudenza di legittimità ritiene che tale difetto non possa condurre alla dichiarazione di nullità dell'atto qualora lo stesso sia stato impugnato dal contribuente il quale non abbia allegato e provato quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio di motivazione dell'atto abbia arrecato al suo diritto di difesa (ex multis,
Cassazione, Sezioni Unite, 14 maggio 2010 n. 11722, ripresa anche da Cassazione, ordinanza 3 novembre 2017 n. 26166).
Ciò detto, va rilevata la tardività dell'opposizione avverso la cartella di pagamento n.
29120210002893015000, in quanto proposta oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 24, comma 5, del d. lgs. 46/1999.
Sul punto, occorre ricordare in punto di diritto che l'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999 stabilisce che “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”: tale norma individua, quindi, un termine pacificamente perentorio, con la conseguenza che, in mancanza di opposizione nel termine suddetto, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa incontestabile, anche al fine di consentire una rapida riscossione del credito medesimo (ex multis,
Cass. n. 17978/2008).
La tutela del contribuente è completata dalla previsione, fra i rimedi esperibili nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, delle opposizioni esecutive richiamate dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 46/1999, a mente del quale “le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Il debitore, pertanto, potrà proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 e 618 bis c.p.c. tutte le volte in cui contesti il diritto dell'ente previdenziale a procedere ad esecuzione forzata per fatti impeditivi, modificativi o estintivi (quali il pagamento o la prescrizione contributiva) sopravvenuti alla formazione del ruolo e alla notifica della cartella di pagamento (la quale ai sensi dell'art. 21, comma 1, secondo periodo del d.lgs. n.
546/92 “vale anche come notificazione del ruolo”), mentre i medesimi fatti concretizzatisi anteriormente alla formazione del ruolo e alla sua notificazione devono essere fatti valere a pena di decadenza entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999 decorrente, come si è visto, dalla notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito).
Infine, il debitore, ove intenda far valere vizi formali o di procedura inerenti al ruolo, alla cartella di pagamento o ai successivi atti dell'esecuzione esattoriale, potrà proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nel termine decadenziale di venti giorni ivi previsto.
Orbene, dalla documentazione versata in atti da si evince che la Controparte_4
cartella qui opposta è stata ritualmente notificata il 15.07.2022 e, pertanto, dato che il suddetto atto non ha formato oggetto di opposizione né nel merito né per vizi di forma rispettivamente nei quaranta e nei venti giorni successivi, deve ritenersi definitivamente cristallizzata la pretesa ivi rappresentata, con conseguente rigetto dell'opposizione per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999 e dell'art. 617 c.p.c
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, rigettato.
Il peso delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti resistenti, delle spese processuali che si liquidano in complessivi 2.000,00 euro (1.000,00 euro ciascuna) per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 6 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo