Ordinanza presidenziale 12 giugno 2025
Ordinanza cautelare 11 luglio 2025
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 07/04/2026, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00642/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00761/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 761 del 2025, proposto da
AR AN, rappresentata e difesa dall'avvocato AR AN, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
nei confronti
AR RE RI, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto direttoriale n. 339 del 18 aprile 2025 dell'USR per l'Emilia-Romagna, pubblicato in pari data, di approvazione della graduatoria finale, elaborata dalla commissione giudicatrice, dei vincitori del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali - di cui al D.D.G. 18 dicembre 2023 n. 2788 e al DM n. 194/2022;
- di ogni atto e/o provvedimento, anche se allo stato non conosciuto, al precedente preordinato, presupposto, collegato, connesso e/o dipendente, antecedente o successivo, compiuto/approvato dalla Commissione esaminatrice, dai suoi membri, dall'USR responsabile della procedura, e/o comunque afferente al concorso in oggetto, tra cui in particolare:
- del verbale n. 18 del 19 marzo 2025, relativo alle operazioni preliminari allo svolgimento delle prove orali;
- dei verbali n. 18 del 19 marzo 2025, n. 19 del 24 marzo 2025, n. 20 del 25 marzo 2025, n. 21 del 26 marzo 2025, n. 22 del 27 marzo 2025 relativi allo svolgimento, agli esiti, e a tutte le operazioni connesse alle prove orali svoltesi presso l'USR- EMILIA ROMAGNA, Bologna, nelle date del 19 - 24 - 25 - 26 - 27 marzo 2025, nonché le schede/griglie di valutazione agli stessi verbali allegate, compilate dalla commissione giudicatrice in relazione a ciascun candidato, e ogni altro documento riguardante la valutazione e le operazioni condotte dalla commissione in relazione a tutte le prove orali sostenute nelle sessioni indicate;
- del verbale n. 19 del 24 marzo 2025 in relazione alla prova orale sostenuta dalla ricorrente; la allegata scheda di valutazione, i punteggi assegnati in corrispondenza dei descrittori e la valutazione complessiva non sufficiente attribuitale, comunicatale nell'area riservata della Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive del MIM;
- dell'estratto del verbale pubblicato il 5 maggio 2025 relativo alla griglia di valutazione della prova orale adottata il 19 marzo 2025 dalla Commissione esaminatrice per la regione Emilia-Romagna;
- del bando di concorso nella parte in cui dovesse essere interpretato come lesivo della posizione della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 la dott.ssa SI ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
AR AN ha agito in giudizio per l’annullamento del Decreto direttoriale n. 339 del 18 aprile 2025 dell’USR per l’Emilia Romagna, pubblicato in pari data, di approvazione della graduatoria finale, elaborata dalla commissione giudicatrice, dei vincitori del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali di cui al D.D.G. 18 dicembre 2023 n. 2788 e al DM n. 194/2022.
In fatto, per quanto rilevante in questa sede, ha in sintesi allegato che:
- con Decreto ministeriale n. 194 del 13 ottobre 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2022 è stato emanato il Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- con successivo DDG 18 dicembre 2023 n. 2788 è stato bandito il concorso per il reclutamento di complessivi 587 dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali, di cui 28 per l’Emilia Romagna;
- la ricorrente ha partecipato superando prima la prova preselettiva e poi la prova scritta col punteggio 72/100;
- con PEC del 24 febbraio 2025 l’USR Emilia-Romagna ha comunicato alla ricorrente la convocazione presso la sede di via de’ Castagnoli, 1 – Bologna, per lo svolgimento della sua prova orale, fissata alle ore 15:00 del 24 marzo 2025;
- la ricorrente è arrivata presso la sede alle ore 11:00 circa e qualificatasi in portineria ha chiesto dove fosse ubicata l’aula in cui si stavano svolgendo gli esami, ma gli addetti l’avvisavano che su disposizione della Commissione ai candidati era possibile accedere all’aula solo al termine del colloquio del candidato che la precedeva;
- la ricorrente ha quindi atteso in una saletta, unitamente ad altre candidate sopraggiunte nel pomeriggio;
- il candidato che la precedeva, convocato per le ore 14:15, ha terminato il colloquio prima delle ore 15:00, ma alla ricorrente è stato riferito che per salire bisognava attendere un avviso della Commissione;
- tale situazione di “stallo” si è protratta per parecchi minuti, sbloccandosi dopo le 15:15 quando una candidata che stava assistendo ai colloqui l’ha raggiunta chiedendole perché non fosse salita ed aggiungendo che la Commissione stava cominciando ad interrogarsi su quel grave ritardo;
- tale situazione provocava nella ricorrente uno stato di forte agitazione;
- l’esame orale avveniva alla presenza di molti uditori ed era preceduto dall’estrazione di cinque fogli piegati in due da cinque diverse scatole aperte, nell’ordine indicato dalla Commissione e dopo i colloqui le tracce venivano riposte nelle scatole così da poter essere estratte anche dai successivi candidati;
- al momento dello svolgimento del suo colloquio alla ricorrente non era nota la griglia di valutazione della prova orale adottata il 19 marzo 2025 dalla Commissione e pubblicata solo il 5 maggio 2025;
- all’esito della prova orale alla ricorrente è stato assegnato il punteggio di 38/100, inferiore alla soglia minima di 70/100 previsa dal Bando;
- con Decreto direttoriale n. 339 del 18 aprile 2025, pubblicato in pari data, il Direttore generale dell’USR per l’Emilia-Romagna ha approvato la graduatoria finale, non includendovi la ricorrente.
Ritenendo illegittimi gli esiti della procedura la ricorrente ha agito in questa sede articolando le seguenti doglianze in diritto.
I – “Sulle operazioni preliminari allo svolgimento delle prove orali e sullo svolgimento delle prove orali: violazione artt. 3, 97 Cost. e dei principi di legalità, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento tra candidati; violazione artt. 11, 12 DPR n. 487/1994 e art. 8 DDG 18 dicembre 2023 n. 2788”.
Ad avviso della ricorrente gli esiti della procedura sarebbero illegittimi per violazione dell’art. 12 DPR n. 487/1994, avendo a suo dire la Commissione fissato i criteri di valutazione delle prove orali in un momento successivo alla conoscenza dei nominativi dei 46 candidati che avevano superato le prove scritte, essendosi i commissari riuniti alle ore 8:00 immediatamente prima di avviare i colloqui, calendarizzati per la stessa mattina dalle ore 8:30.
Inoltre, la Commissione non avrebbe determinato prima dell'inizio di ciascuna prova orale i quesiti da porre ai singoli candidati, procedendo a tale operazione solo il 19 marzo 2025 per tutte le sedute, comprese quelle del 24 – 25 – 26 – 27 marzo 2025.
Sarebbe poi inverosimile che la Commissione abbia nella riunione del 19 marzo 2025 in soli 30 minuti predisposto 232 testi, suddivisi nelle cinque aree del colloquio.
Infine, la Commissione avrebbe illegittimamente reinserito i vari quesiti nelle scatole dopo l’estrazione da parte di un candidato, così da beneficiare quelli successivi, già al corrente delle domande precedentemente estratte.
II – “Sulla illegittimità della prova orale sostenuta dalla ricorrente e della valutazione insufficiente attribuitale – Violazione dei principi di legalità, imparzialità, pubblicità, trasparenza, collaborazione e buona fede- violazione artt. 3, 97 Cost.; art. 1 co. 1 e 2bis, art. 3 L. 241/90; Artt. 7, 8, 12 Dpr 487/1994; art. 8 DDG 18 dicembre 2023 n. 2788; DM 28/09/2022, linee Guida sull’accesso alla dirigenza pubblica – Eccesso di potere per mancanza di idonei parametri di riferimento, contraddittorietà e illogicità della motivazione, ingiustizia manifesta”.
In subordine, la ricorrente ha impugnato la graduatoria finale, lamentando la propria mancata inclusione, risultando a suo dire illegittimo il punteggio insufficiente che le è stato assegnato dalla Commissione.
In particolare, la Commissione avrebbe innanzitutto erroneamente proceduto ad un’elaborazione dei quesiti imperniata in netta prevalenza su argomenti teorici e concettuali, piuttosto che operativi e pratici, in violazione del principio di buon andamento, dell’art 7 co. 9 DPR 487/94 e del Bando, nonché dei generali principi di collaborazione e buona fede richiamati anche dall’art. 1 L. 241/90.
Inoltre, il colloquio della ricorrente sarebbe avvenuto con modalità illegittime, per le seguenti ragioni: “a) anzitutto l’orario di 16 avvio del colloquio, che non poteva essere ore 15:10 (come indicato nel verbale) in quanto alle ore 15:15 la esponente si trovava ancora in portineria in attesa di poter accedere all’aula d’esame; conseguentemente, considerato l’orario di inizio colloquio del successivo candidato e dati anche i tempi necessari per l’avvio della prova (identificazione, estrazione tracce) la prova orale della scrivente è certamente durata meno dei trenta minuti minimi prescritti dal Bando b) l’avvio del colloquio con il quesito teorico Q1 n. 24 affidato al prof. Paletta, il quale con la domanda diretta, a risposta compulsata, “la sa o non la sa”, ha illegittimamente provocato la subitanea interruzione dell’esposizione determinando l’immediata conclusione della prima parte del colloquio sull’area generale, così impedendo alla esponente la possibilità di illustrare ciò che comunque conosceva sul tema ben più ampio ricavabile dalla traccia; c) la valutazione “zero” (corrispondente a “mancata risposta al quesito”) attribuita dallo stesso Paletta ad esito della sua illegittima conduzione dell’orale in riferimento al quesito Q1 a lui affidato; d) il giudizio sintetico di insufficienza (punteggio 10/26 pari a 3,85/10) attribuito dal D.S. FA in relazione alla discussione sul caso pratico estratto (n. 9), in quanto manifestamente illogico, anzi abnorme, considerato l’andamento soddisfacente del colloquio (la esponente ha risposto al caso, con argomentazioni accurate ed esposizione chiara); e) i descrittori, manifestamente illogici, cui è stato parametrato il giudizio valutativo negativo riportato dalla ricorrente in relazione al caso pratico, in particolare: ad una conoscenza della materia “sufficiente” è stato assegnato il valore 2 su 5 (pari a 4/10); al descrittore “il candidato fornisce soluzioni del caso, anche se non del tutto accurate, pertinenti e precise” è stato assegnato il valore 2 su 8 (pari a 2,5/10); al descrittore “il candidato evidenzia un’argomentazione non del tutto accurata, ma un’esposizione complessivamente coerente” è stato assegnato il valore 2/5 (pari a 4/10) f) il punteggio 1/3, assegnato in corrispondenza dell’indicatore “riferimenti normativi”, in quanto manifestamente iniquo, incomprensibile ed erroneo giacché alla domanda del DS FA (“dove si posizionano le attività di formazione relativamente al CCNL”: v. verbale 24 marzo) la esponente ha risposto correttamente, illustrando le attività funzionali all’insegnamento”.
Pertanto, ad avviso della ricorrente, l’esito della procedura concorsuale andrebbe annullato.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio contestando la fondatezza delle doglianze ex adverso articolate ed insistendo per il rigetto dell’impugnazione.
All’udienza del 26 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
All’esito del giudizio, ad avviso del Collegio, il ricorso va respinto.
Invero, col primo motivo di ricorso la ricorrente ha contestato in primo luogo alla Commissione di non avere determinato i criteri di valutazione delle prove orali prima di conoscere i nomi degli ammessi, ma sul punto occorre rilevare che per giurisprudenza consolidata la predeterminazione dei criteri di valutazione delle varie prove è un adempimento finalizzato ad evitare favoritismi verso singoli candidati nella valutazione delle prove, sicché ciò che rileva è la garanzia di trasparenza raggiunta mediante la predisposizione e verbalizzazione dei criteri, non prima della conoscenza dei nominativi dei candidati da esaminare, ma prima dell’inizio della valutazione, come avvenuto nel caso in esame (vedi Consiglio di Stato, sentenze n. 3955/2021, n. 495/2019, n. 2334/2017).
Analogamente, nessuna disposizione impone che i quesiti da sottoporre ai candidati mediante estrazione a sorte vengano predisposti dalla Commissione prima di ciascuna seduta d’esame, ben potendo quindi la Commissione, nell’ambito della discrezionalità che le spetta in materia di modalità operative nella conduzione delle prove d’esame, elaborare i quesiti una volta sola prima dello svolgimento della prima seduta d’esame, come avvenuto nell’ipotesi in discussione, a maggior garanzia della par condicio tra i concorrenti.
Né coglie nel segno la doglianza inerente la scelta della Commissione di chiedere ai candidati di riporre nelle scatole di estrazione i quesiti sorteggiati, con conseguente possibile sottoposizione delle medesime domande a più soggetti, trattandosi di decisione anch’essa rientrante nella discrezionalità della Commissione, sindacabile solo nel caso di macroscopica irragionevolezza o arbitrarietà (vedi Consiglio di Stato, sentenze n. 7113/2025, n. 8319/2023), non ravvisabile nell’ipotesi in discussione, a maggior ragione considerato che il prospettato vantaggio per i candidati esaminati nei giorni successivi ai primi non risulta neppure concretamente prospettabile, salve le fisiologiche oscillazioni tra giornate (vedi prospetti riepilogativi sulla frequenza di estrazione ripetuta dei medesimi quesiti sul tasso di bocciatura per ogni singola giornata d’esame),
In ogni caso, la ricorrente non ha fornito alcuna prova di incidenza negativa di tale scelta sulla sua posizione, a maggior ragione considerato che la candidata ha ottenuto il punteggio di 38/100, ben inferiore al minimo di 70/100 previsto dal Bando, avendo peraltro a sua volta estratto per la propria prova orale dei quesiti già precedentemente sottoposti ad altri candidati.
Infine, per quanto attiene l’ultimo profilo censurato col primo motivo di ricorso, in ordine al tempo impiegato dalla Commissione nella riunione del 19 marzo 2025 per elaborare i quesiti poi sottoposti ai candidati mediante estrazione a sorte, va rilevato che il lasso temporale di 30 minuti, benché breve, risulta ad avviso del Collegio sufficiente in relazione al tipo di criteri da stabilire.
Pertanto, in forza di quanto esposto, il primo motivo di ricorso va senz’altro respinto.
Per quanto riguarda invece la seconda doglianza, relativa al tipo di quesiti elaborati dalla Commissione, asseritamente a prevalenza teorico concettuale anziché operativa e pratica, va rilevato che per giurisprudenza consolidata la scelta dei criteri di valutazione rientra nella discrezionalità della Commissione, con conseguente sindacabilità dal Giudice Amministrativo solo nei casi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri, travisamento di fatto od errore procedurale commesso nella formulazione di queste (vedi Consiglio di Stato, sentenze n. 9972/2024 e n. 8248/2025), non ravvisabili nel caso in discussione, apparendo i quesiti elaborati coerenti con gli obiettivi del Bando e sufficientemente articolati.
Quanto, invece, alle modalità di svolgimento della prova della ricorrente, delle asserite anomalie lamentate (orario di inizio della prova, tempistiche di attesa, …) la candidata non ha fornito alcuna prova idonea a superare la fede privilegiata di cui sono dotati i relativi verbali, trattandosi in ogni caso di profili che ad avviso del Collegio non risultano tali da invalidare il risultato della prova alla luce di quanto sopra esposto.
Pertanto, anche il secondo motivo di impugnazione risulta privo di pregio.
Conclusivamente, attesa l’infondatezza di tutte le censure articolate, il ricorso va respinto.
Le spese di lite possono essere compensate per la peculiarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- respinge il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
UG Di ED, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
SI ON, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI ON | UG Di ED |
IL SEGRETARIO