TAR Bologna, sez. II, sentenza 07/04/2026, n. 642
TAR
Ordinanza presidenziale 12 giugno 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 11 luglio 2025
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TAR
Sentenza 7 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione principi di legalità, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento tra candidati e norme procedurali

    La Corte ha ritenuto che la predeterminazione dei criteri di valutazione è valida se effettuata prima dell'inizio della valutazione, non necessariamente prima della conoscenza dei nominativi. La predisposizione dei quesiti prima della prima seduta è sufficiente a garantire la par condicio. La riammissione dei quesiti è una scelta discrezionale della commissione non manifestamente irragionevole. Il tempo impiegato per la predisposizione dei quesiti è stato ritenuto sufficiente.

  • Rigettato
    Illegittimità della prova orale e della valutazione per quesiti prevalentemente teorici e modalità di svolgimento

    La scelta dei criteri di valutazione rientra nella discrezionalità della commissione, sindacabile solo in casi di manifesta irragionevolezza, illogicità o abnormità. Le modalità di svolgimento della prova non sono state provate in modo idoneo a superare la fede privilegiata dei verbali e non invalidano il risultato della prova.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. II, sentenza 07/04/2026, n. 642
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 642
    Data del deposito : 7 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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