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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 04/12/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4075/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 26/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 16/9/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato GIAN LUCA SANTINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lido di Camaiore (LU), via De Nicola n.171, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto e nell'attesa che il sig. trovi una Pt_1 nuova idonea sistemazione rimarrà ad abitare nella casa coniugale e più precisamente nell'appartamento sito al piano terra con ingresso autonomo.
2. Per quanto occorrer possa i coniugi si rilasciano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
3. I figli minori , e vengono affidati ad entrambi i genitori in modo Persona_1 Per_2 Per_3 condiviso. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sui figli minori e solo limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare anche disgiuntamente tale responsabilità nei periodi in cui ciascuno avranno i figli con sé. Le decisioni di maggior interesse per i figli minori relative, a titolo esemplificativo, all'istruzione, all'educazione e alla salute, nonché quelle relative ad un eventuale trasferimento della sua residenza,
1 saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di ciascun figlio salva, in difetto, la necessità della decisione dell'autorità giudiziaria.
4. I figli minori , e manterranno la loro residenza anagrafica nella Persona_1 Per_2 Per_3 casa già coniugale, sita in Seravezza via Manzoni n.231 (LU), dove continueranno a vivere con la madre.
5. I tempi di permanenza dei figli minori presso ciascun genitore saranno regolamentati nel seguente modo: i. lunedì e giovedì dalle ore 18.00 alle 22.00 e week end alternati dal venerdì dalle ore 19.00 alla domenica sera ore 22.00 i figli staranno con il padre: ii. durante le vacanze scolastiche natalizie, i figli minori trascorreranno i giorni 24 – 25 con un genitore e i giorni 26 – 27 con l'altro genitore e così via alternando di anno in anno;
lo stesso dicasi per i giorni 31 -1 e per l'Epifania; iii. durante le vacanze scolastiche pasquali verrà alternato, di anno in anno, il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta. iv. per le festività 25 aprile – 1° maggio – 2 giugno – 15 agosto – 1° novembre – 8 dicembre, ed in genere per qualsiasi festività religiosa o civile dell'anno, i figli staranno con il genitore con il quale si trova in ragione del regime di frequentazione ordinario;
vi. durante le vacanze scolastiche estive ciascun genitore trascorrerà con i figli un periodo di sette giorni anche continuativi. I genitori dovranno comunicarsi i rispettivi periodi entro il 31 maggio di ogni anno ed in caso di sovrapposizioni di date negli anni pari prevarrà la scelta del padre, negli anni dispari quella della madre;
vii. per il periodo residuo rispetto alle rispettive vacanze estive verrà seguito il calendario ordinario con la precisazione che ciascun genitore avrà cura dell'organizzazione dei figli per tutto il tempo non occupato dalla scuola sino all'orario di riconsegna all'altro (ossia per il periodo corrispondente teoricamente all'inizio della scuola e fino all'usuale conclusione delle attività scolastiche). Tale precisazione vale anche in qualsiasi altro caso in cui durante l'osservanza del calendario ordinario nel periodo scolastico i figli non frequentino la scuola per qualsiasi motivo (chiusura scuola, malattia dei figli, ecc.); viii. i giorni del compleanno dei figli verrà trascorso ad anni alterni presso ciascun genitore a meno che non sia possibile l'organizzazione di un festeggiamento comune;
ix. il giorno del compleanno della mamma e la Festa della Mamma verranno trascorsi dai figli con la mamma e il giorno di compleanno del papà e la Festa del Papà verranno trascorsi con il papà; x. in caso di malattia dei figli il genitore convivente in quel momento dovrà consentire che l'altro possa recarsi a fare visita al figlio malato. Sono sempre salvi ulteriori e diversi accordi tra i genitori tesi a garantire ai minori un rapporto continuativo e significativo con ciascuno di loro.
6. La casa coniugale, posta in Seravezza (Lucca), Via Manzoni n.231, di proprietà esclusiva della sig.ra rimarrà completamente arredata nella esclusiva disponibilità della stessa. Pt_2
7. Inoltre i genitori, nel preminente interesse dei bambini si impegnano a che la eventuale frequentazione dei medesimi con persone legate agli stessi da vincoli affettivi avvenga gradualmente onde non turbare la serenità degli stessi e quando tali relazioni abbiano raggiunto un sufficiente grado di stabilità. In ogni caso, i genitori si impegnano a rispettare la sensibilità di , Persona_1
e e le esigenze e i tempi di adattamento dei minori al nuovo assetto familiare. Per_2 Per_3
2 8. Pubblicazione - immagini: le parti si impegnano fin da ora a non pubblicare e/o diffondere immagini fotografiche o rappresentazioni video dei figli su profili, piattaforme, social network, siti o altro senza comune espresso consenso. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e si impegnano altresì a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
9. Il sig. provvederà a versare alla sig.ra 400,00.- mensile nel c/c indicato Parte_1 Pt_2 dalla entro il giorno 12 di ogni mese per provvedere al mantenimento dei figli e la sig.ra Pt_2 sosterrà in via esclusiva il costo delle utenze della casa coniugale salvo il periodo nel quale Pt_2 il sig. resterà ad abitare nel medesimo immobile, durante tale periodo le spese dei consumi Pt_1 saranno divise a metà tra i due coniugi.
10. Le spese straordinarie relative ai figli saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%. Per spese straordinarie si intenderanno quelle previste dal Tribunale di Lucca nel Protocollo d'Intesa 7 ottobre 2020 al quale verrà fatto riferimento anche per risolvere ogni dubbio circa la natura di spesa ordinaria o straordinaria. Al fine di prevenire possibili divergenze i genitori stabiliscono espressamente quali sono le spese da concordare preventivamente e quali no secondo la previsione che segue che fa riferimento al “Protocollo Sul mantenimento dei figli”, già citato ed approvato dal Tribunale di Lucca il 7.10.2020, qui riprodotto in estratto: TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE MAGGIORI SPESE STRAORDINARIE: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Ticket e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
Spese per babysitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
Spese per regali dei compagni di scuola. b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); Ripetizioni;
Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e
3 selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post-universitari (master); Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; Scuole e università private;
Babysitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stage); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private spese per Comunione, Cresima (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). 11. L'assegno Unico per i figli liquidato dall'INPS e altri aiuti che possano nel tempo sostituire l'assegno unico per i figli verranno percepiti interamente dalla sig.ra Pt_2
12. Le spese ed i compensi legali del presente giudizio verranno integralmente compensati fra le parti. I coniugi si obbligano a dare immediata attuazione agli accordi di cui al presente ricorso a far data dalla sua sottoscrizione». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Seravezza (LU) il 22/3/2009, dal quale sono nati i tre figli Persona_1
(nato il [...]), (nato il [...]), (nata il [...]), tutti ancora minorenni - Per_2 Per_3 hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
4
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in Seravezza (LU) in data 22/3/2009, debitamente trascritto nel Pt_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Seravezza (LU) all'Atto Numero 1, Parte II, Serie A, Ufficio 1, dell'Anno 2009, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Seravezza (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 26/11/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 26/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 16/9/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato GIAN LUCA SANTINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lido di Camaiore (LU), via De Nicola n.171, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto e nell'attesa che il sig. trovi una Pt_1 nuova idonea sistemazione rimarrà ad abitare nella casa coniugale e più precisamente nell'appartamento sito al piano terra con ingresso autonomo.
2. Per quanto occorrer possa i coniugi si rilasciano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
3. I figli minori , e vengono affidati ad entrambi i genitori in modo Persona_1 Per_2 Per_3 condiviso. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sui figli minori e solo limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare anche disgiuntamente tale responsabilità nei periodi in cui ciascuno avranno i figli con sé. Le decisioni di maggior interesse per i figli minori relative, a titolo esemplificativo, all'istruzione, all'educazione e alla salute, nonché quelle relative ad un eventuale trasferimento della sua residenza,
1 saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di ciascun figlio salva, in difetto, la necessità della decisione dell'autorità giudiziaria.
4. I figli minori , e manterranno la loro residenza anagrafica nella Persona_1 Per_2 Per_3 casa già coniugale, sita in Seravezza via Manzoni n.231 (LU), dove continueranno a vivere con la madre.
5. I tempi di permanenza dei figli minori presso ciascun genitore saranno regolamentati nel seguente modo: i. lunedì e giovedì dalle ore 18.00 alle 22.00 e week end alternati dal venerdì dalle ore 19.00 alla domenica sera ore 22.00 i figli staranno con il padre: ii. durante le vacanze scolastiche natalizie, i figli minori trascorreranno i giorni 24 – 25 con un genitore e i giorni 26 – 27 con l'altro genitore e così via alternando di anno in anno;
lo stesso dicasi per i giorni 31 -1 e per l'Epifania; iii. durante le vacanze scolastiche pasquali verrà alternato, di anno in anno, il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta. iv. per le festività 25 aprile – 1° maggio – 2 giugno – 15 agosto – 1° novembre – 8 dicembre, ed in genere per qualsiasi festività religiosa o civile dell'anno, i figli staranno con il genitore con il quale si trova in ragione del regime di frequentazione ordinario;
vi. durante le vacanze scolastiche estive ciascun genitore trascorrerà con i figli un periodo di sette giorni anche continuativi. I genitori dovranno comunicarsi i rispettivi periodi entro il 31 maggio di ogni anno ed in caso di sovrapposizioni di date negli anni pari prevarrà la scelta del padre, negli anni dispari quella della madre;
vii. per il periodo residuo rispetto alle rispettive vacanze estive verrà seguito il calendario ordinario con la precisazione che ciascun genitore avrà cura dell'organizzazione dei figli per tutto il tempo non occupato dalla scuola sino all'orario di riconsegna all'altro (ossia per il periodo corrispondente teoricamente all'inizio della scuola e fino all'usuale conclusione delle attività scolastiche). Tale precisazione vale anche in qualsiasi altro caso in cui durante l'osservanza del calendario ordinario nel periodo scolastico i figli non frequentino la scuola per qualsiasi motivo (chiusura scuola, malattia dei figli, ecc.); viii. i giorni del compleanno dei figli verrà trascorso ad anni alterni presso ciascun genitore a meno che non sia possibile l'organizzazione di un festeggiamento comune;
ix. il giorno del compleanno della mamma e la Festa della Mamma verranno trascorsi dai figli con la mamma e il giorno di compleanno del papà e la Festa del Papà verranno trascorsi con il papà; x. in caso di malattia dei figli il genitore convivente in quel momento dovrà consentire che l'altro possa recarsi a fare visita al figlio malato. Sono sempre salvi ulteriori e diversi accordi tra i genitori tesi a garantire ai minori un rapporto continuativo e significativo con ciascuno di loro.
6. La casa coniugale, posta in Seravezza (Lucca), Via Manzoni n.231, di proprietà esclusiva della sig.ra rimarrà completamente arredata nella esclusiva disponibilità della stessa. Pt_2
7. Inoltre i genitori, nel preminente interesse dei bambini si impegnano a che la eventuale frequentazione dei medesimi con persone legate agli stessi da vincoli affettivi avvenga gradualmente onde non turbare la serenità degli stessi e quando tali relazioni abbiano raggiunto un sufficiente grado di stabilità. In ogni caso, i genitori si impegnano a rispettare la sensibilità di , Persona_1
e e le esigenze e i tempi di adattamento dei minori al nuovo assetto familiare. Per_2 Per_3
2 8. Pubblicazione - immagini: le parti si impegnano fin da ora a non pubblicare e/o diffondere immagini fotografiche o rappresentazioni video dei figli su profili, piattaforme, social network, siti o altro senza comune espresso consenso. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e si impegnano altresì a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
9. Il sig. provvederà a versare alla sig.ra 400,00.- mensile nel c/c indicato Parte_1 Pt_2 dalla entro il giorno 12 di ogni mese per provvedere al mantenimento dei figli e la sig.ra Pt_2 sosterrà in via esclusiva il costo delle utenze della casa coniugale salvo il periodo nel quale Pt_2 il sig. resterà ad abitare nel medesimo immobile, durante tale periodo le spese dei consumi Pt_1 saranno divise a metà tra i due coniugi.
10. Le spese straordinarie relative ai figli saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%. Per spese straordinarie si intenderanno quelle previste dal Tribunale di Lucca nel Protocollo d'Intesa 7 ottobre 2020 al quale verrà fatto riferimento anche per risolvere ogni dubbio circa la natura di spesa ordinaria o straordinaria. Al fine di prevenire possibili divergenze i genitori stabiliscono espressamente quali sono le spese da concordare preventivamente e quali no secondo la previsione che segue che fa riferimento al “Protocollo Sul mantenimento dei figli”, già citato ed approvato dal Tribunale di Lucca il 7.10.2020, qui riprodotto in estratto: TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE MAGGIORI SPESE STRAORDINARIE: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Ticket e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
Spese per babysitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
Spese per regali dei compagni di scuola. b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); Ripetizioni;
Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e
3 selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post-universitari (master); Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; Scuole e università private;
Babysitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stage); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private spese per Comunione, Cresima (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). 11. L'assegno Unico per i figli liquidato dall'INPS e altri aiuti che possano nel tempo sostituire l'assegno unico per i figli verranno percepiti interamente dalla sig.ra Pt_2
12. Le spese ed i compensi legali del presente giudizio verranno integralmente compensati fra le parti. I coniugi si obbligano a dare immediata attuazione agli accordi di cui al presente ricorso a far data dalla sua sottoscrizione». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Seravezza (LU) il 22/3/2009, dal quale sono nati i tre figli Persona_1
(nato il [...]), (nato il [...]), (nata il [...]), tutti ancora minorenni - Per_2 Per_3 hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in Seravezza (LU) in data 22/3/2009, debitamente trascritto nel Pt_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Seravezza (LU) all'Atto Numero 1, Parte II, Serie A, Ufficio 1, dell'Anno 2009, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Seravezza (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 26/11/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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