TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/04/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr.ssa Nadia Zampogna Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8724 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza cartolare del 17.03.2025, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Afragola (Na) alla Parte_1 C.F._1
Via Della Resistenza n. 42, presso lo studio dell'avv. RO Caputo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...]. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 17.03.2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza in atti.
Il P.M. in data 20.03.2025 apponeva il proprio visto, nulla opponendo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 07.10.2023 il sig. deduceva che: - in data 13.10.2001 aveva Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Casoria (NA) con la sig.ra e che dalla loro Controparte_1
unione erano nati due figli, RO il 15.07.2002 e il 30.07.2007; - il matrimonio era stato Per_1 minato fin dagli albori dai problemi di alcolismo della signora la quale, nonostante Controparte_1
i tentativi del marito di aiutarla a risolvere detti problemi si mostrava poco collaborativa ciò determinando l'allontanamento dei coniugi che decidevano di dismettere la casa coniugale, ed il trasferimento di esso sitante presso i propri genitori unitamente ai figli;
- in data 21.06.2021 la Procura presso Tribunale di Napoli Nord autorizzava la separazione personale dei coniugi in ragione della convenzione di negoziazione assistita sottoscritta dai coniugi il 31.05.2021, con la quale gli stessi stabilivano, quanto alla prole, l'affido esclusivo al padre dei figli e l'obbligo in capo alla madre di versare la somma mensile di € 200,00 (€ 100,00 per ciascuno) quale mantenimento dei figli;
- a far data dalla separazione la resistente non aveva mai versato il mantenimento per i figli, e li aveva incontrati sporadicamente, - tra i coniugi non era intervenuta alcuna riconciliazione ed era decorso il termine per ottenere il divorzio.
Per questi motivi
, parte ricorrente chiedeva: - pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con la sig.ra - disporsi l'affidamento esclusivo della figlia minore in Controparte_1 Per_1
favore del padre;
- stabilirsi tempi e modalità di frequentazione della minore con la madre presso i nonni;
- porsi a carico della resistente l'obbligo di versare per il mantenimento dei figli l'importo di
€ 400,00 mensili ( € 200,00 cadauno), oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate. Con vittoria di spese di lite.
All'esito dell'udienza di comparizione del 13.03.2024 il Giudice Delegato, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante l'assenza della resistente, con contestuale ordinanza dichiarava la contumacia della sig.ra ed in via provvisoria ed Controparte_1
urgente confermava le statuizioni assunte in sede di separazione, disponendo che gli incontri della figlia con la madre avvenissero nel rispetto dei desiderata della minore. Per_1
Quindi il G.D. disattendeva l'istanza di ammissione della prova testimoniale articolata da parte ricorrente per i motivi di cui al provvedimento, condivisi da questo Collegio, e rinviava la causa all'udienza cartolare del 09.10.2024, disponendo il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei
Servizi Sociali territorialmente competenti.
Quivi, il Giudice rinviava la causa all'udienza cartolare del 17.03.2025 assegnando i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c..
A quest'ultima udienza, il Giudice Delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al
Collegio, previa trasmissione al P.M. per le sue conclusioni. Il P.M. in data 20.03.2025 apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, la domanda è fondata e come tale va accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione autorizzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord in data 21.06.2021 (procedimento n. 234/21
N.A.).
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi successivi alla sottoscrizione della convezione di negoziazione assistita (31.05.2021), non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 5, L. 74/1987 e dalla L. 55/2015.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015.
Sul punto, il Collegio osserva che va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, posto che come si evince dall'estratto di matrimonio allegato in atti la registrazione è stata effettuata nella parte II, sicché deve ritenersi che trattasi di matrimonio concordatario.
Orbene, per quanto attiene ai provvedimenti inerenti la minore il Tribunale ritiene che Per_1
debba essere confermato l'affido in via esclusiva della stessa al padre.
Invero, il Collegio reputa che, allo stato, detto regime sia quello più idoneo a salvaguardare gli interessi della minore medesima, tenuto conto del disinteresse manifestato dalla resistente nei confronti della figlia, omettendo di partecipare alla vita della stessa come emerso dalla relazione dei
S.S., e di contribuire al suo mantenimento come dichiarato dal ricorrente e non smentito dal comportamento processuale assunto dalla resistente rimasta contumace.
Invero, nella relazione dei S.S. di Afragola depositata il 24.09.2024 si legge che “[…] in Per_1 presenza della psicologa racconta di sentire la madre 2/3 volte l'anno, la stessa al telefono risulta sempre scompensata, non comunica mai dove vive e cosa fa. Addirittura è capitato che durante qualche telefonata tra e la madre, quest'ultima abbia avuto un atteggiamento di Per_1 aggressione verbale, tant'è che la minore si è vista costretta a terminare la telefonata. Per_1
dichiara durante il colloquio di non essere più disposta ad elemosinare le attenzioni della madre;
vive una condizione di benessere con il padre, il quale ha cercato sempre di preservarli dai dispiaceri che ha causato la madre. Vive con il padre e la compagna dello stesso, con cui dichiara di avere un buon legame affettivo. […] Si precisa che la scrivente ha provato a mettersi in contatto telefonico con la sig.ra , ma senza successo dal momento che la stessa non ha mai risposto alle Controparte_1 chiamate, né si è a conoscenza di dove viva: dunque di conseguenza si è verificata l'impossibilità di poter prevedere eventuali modalità di incontri tra madre-figlia. Pertanto visto quanto sopra relazionato, si evince che la minore è ben seguita dal padre, il quale è molto attento al benessere psico fisico della figlia”.
Il Collegio, pertanto, tenuto conto della mancanza di rapporto tra madre e figlia, al fine di evitare che per il futuro si possano verificare condotte di abbandono evidentemente pregiudizievoli per la minore, ritiene conforme all'interesse della stessa che, laddove la madre intenda incontrare la figlia, potrà farlo solo all'esito di un percorso di sostegno e rafforzamento alla genitorialità e qualora detto percorso abbia esito positivo, gli incontri verranno attuati secondo le modalità di tempo e di luogo stabilite dai servizi sociali territorialmente competenti nonché tenuto conto dei desiderata della stessa minore.
Sotto il profilo economico, rilevato che ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 898/1970 ricade su entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, questo Collegio ritiene che il ricorrente provvederà al mantenimento diretto del figlio RO, maggiorenne ma non economicamente indipendente, e della figlia minore con lo stesso conviventi, mentre la Per_1
resistente dovrà contribuire al mantenimento dei predetti figli attraverso la corresponsione in favore del ricorrente di un assegno mensile.
In ordine al quantum dell'assegno, il Tribunale, tenuto conto dell'età dei figli e che non vi sono circostanze sopravvenute rispetto all'udienza presidenziale né quanto alla separazione, reputa conforme a giustizia confermare a carico della resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli RO e con la somma mensile di € 200,00 (€ 100,00 per ciascuno) e che la detta Per_1
somma, soggetta alla rivalutazione annuale con gli indici Istat, venga versata al ricorrente entro il 5 di ogni mese.
Va, altresì, posto a carico della madre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese sanitarie, non coperte dal servizio sanitario nazionale, e straordinarie, purché debitamente documentate come stabilito dal Protocollo d'intesa dell'intestato Tribunale.
In ordine ai rapporti economici tra i coniugi, il Tribunale nulla statuisce in assenza di istanze formulate.
Visto, peraltro, il parere favorevole del P.M. espresso nelle sue conclusioni.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, nonché della mancata opposizione della parte resistente rimasta contumace, ricorrono giusti motivi per non disporre la ripetizione delle spese di giudizio sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: A) accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 13.10.2001 in Casoria (Na), tra , nato a [...] Parte_1
(NA) il 28.07.1973, e , nata a [...] il [...] (Atto n. 233, parte Controparte_1
II, S. A, Vol. M, Atti di Matrimonio dell'anno 2001);
B) dispone l'affido della minore in via esclusiva al padre, con collocamento presso lo Per_1
stesso;
C) dispone che gli incontri della madre con la figlia avvengano come indicato in parte motiva;
D) pone a carico della sig.ra l'obbligo d contribuire al mantenimento dei figli Controparte_1
RO e versando in favore del sig. la somma mensile di € 200,00 (€ Per_1 Parte_1
100,00 per ciascun figlio); somma annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici
ISTAT;
E) pone a carico della sig.ra l'obbligo di concorrere, nella misura del 50%, alle Controparte_1
spese mediche, non coperte dal servizio sanitario e straordinarie per i figli, purché preventivamente concordate e debitamente documentate in conformità a quanto previsto dal Protocollo d'intesa stilato dall'intestato Tribunale cui si rinvia;
F) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Casoria (NA) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L. 1.12.1970, n. 898 e 134, R.D. 9.7.1939, n. 1238, 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
G) nulla per le spese.
Si comunichi alle parti costituite e al P.M..
Manda la cancelleria per gli adempimenti d rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 31.03.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro