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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/01/2025, n. 4307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4307 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 5.12.2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2941 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti depositata Parte_1 telematicamente insieme al ricorso di primo grado, dall'avvocata Maria Elena Taruffi, con la quale e presso la quale elettivamente domicilia.
-APPELLANTE-
E
, rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti depositata Controparte_1 telematicamente insieme all'atto di costituzione in primo grado, dall'avvocato Luca Bellieni, con il quale e presso il quale elettivamente domicilia.
-APPELLATA-
NONCHÉ
rappresentato e difeso, per procura Controparte_2
generale alle liti a rogito Notaio in Roma, in data 22.3.2024 (rep. 37875, racc. Persona_1
7131), dall'avvocata Clotilde Mazza, con la quale elettivamente domicilia in Roma, Via Cesare
Beccaria 29, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto.
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2690/2023, pronunciata dal Tribunale di Roma, IV sezione lavoro e pubblicata in data 22.5.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio appello e come da verbale di udienza del 5.12.2024.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. nterpone appello contro la sentenza in epigrafe indicata, con la quale Parte_1 il Tribunale di Roma, ritenendo non assolto l'onere di provare la dedotta subordinazione, ha respinto il ricorso da lei proposto, anche nel contraddittorio con l , al fine di veder accertata CP_2
l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di dal Controparte_1
3.1.2013 al 2.3.2017 e la condanna della datrice di lavoro al pagamento della somma di €
26.160,41, oltre accessori, a titolo di differenze retributive.
L'appellante lamenta il malgoverno del materiale istruttorio, addebitando al primo giudice, nell'unico articolato motivo di appello: (a) di aver immotivatamente ritenuto inattendibile il teste e, al contrario, di aver, del pari immotivatamente, prestato credito alle parole dei testi Tes_1
e ; (b) di non essersi avveduto che le dichiarazioni dello erano state Tes_2 Tes_3 Tes_1
confermate anche dai testi e (c) di non aver valutato la non Testimone_4 Testimone_5 contestazione dei conteggi. Sulla base di dette censure, chiede la riforma della sentenza gravata nel senso del pieno accoglimento dell'originario ricorso.
resiste all'impugnazione, argomentando sulla sua infondatezza e Controparte_1
concludendo per la sua reiezione.
L si costituisce in appello rimettendosi alla valutazione della Corte ed opponendo la CP_2
prescrizione quinquennale dei contributi eventualmente dovuti dalla datrice di lavoro.
Ricostituito il contraddittorio nel giudizio di impugnazione e acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 5.12.2024 l'appello era discusso come da verbale e deciso come da dispositivo.
2. Il primo motivo di appello addebita alla sentenza appellata di aver immotivatamente e apoditticamente affermato l'inattendibilità del teste ed in ogni caso di averla Testimone_6
affermata sulla base di una considerazione, ossia l'essere questi amico di lunga data della
(allora) ricorrente, che a contrario poteva valere anche per i testi indicati in primo grado dall'attuale appellata, anche loro amici o colleghi della stessa.
Il motivo non ha pregio, perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e quindi non la sottopone a adeguata critica.
Il primo giudice infatti, diversamente da quanto appare opinare l'appellante, non ha ritenuto che osse inattendibile perché amico della ricorrente, ma al contrario ha posto base Testimone_6
del giudizio di inattendibilità l'evidente contraddittorietà tra quanto da lui riferito circa la costante presenza in studio della lavoratrice, circa il suo smistare le telefonate in arrivo e circa il suo trasmettere anche le pratiche dell'avvocata con le contrarie e diametralmente Parte_2
opposte dichiarazioni testimoniali della stessa e del teste . Parte_2 Testimone_7
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Allo stesso tempo, il primo giudice ha ritenuto inattendibile la dichiarazione testimoniale di sorella della ricorrente, che l'attuale appellante invoca a conferma delle Testimone_5 dichiarazioni dello proprio in ragione dell'insanabile contrasto tra quanto da costei Tes_1
riferito e quanto risultante dalle deposizioni testimoniali della già detta di Parte_2
, professionista cointestatario del contratto di affitto dello studio e di Testimone_7 Tes_8
cliente dello studio legale stesso.
[...]
L'appellante, quindi, cade in errore allorché denuncia come arbitraria ed immotivata la valutazione di inattendibilità resa dalla sentenza appellata, che peraltro deve ritenersi pienamente condivisibile, poiché i testi e presentano, in considerazione dei Tes_2 Tes_3
loro rispettivi rapporti di colleganza o di comunanza degli interessi con la parte originariamente resistente, lo stesso grado di attendibilità dei testi e rispettivamente amico di Tes_1 Tes_5
lunga data e sorella della parte originariamente ricorrente, oggi appellante.
Non vi è dubbio poi che le rispettive dichiarazioni testimoniali siano radicalmente inconciliabili e sostanzialmente contrapposte, tali da non poter contemporaneamente coesistere, senza che peraltro emergano elementi per ritenere maggiormente veridico un gruppo di dichiaranti rispetto all'altro.
La testimonianza di , infatti, non è idonea a risolvere il contrasto il favore Testimone_4
della parte appellante, non solo per la generica del narrato già ritenuta dalla sentenza appellata con valutazione che, ad onor del vero, l'impugnante non censura, ma anche perché il racconto di , anch'egli amico di lunga data dell'appellante, tanto da riferire di averla Testimone_4 spesso accompagnata al lavoro, nel triennio che va dal 2013 al 2016, nella parte in cui appare descrivere una presenza della lavoratrice sul luogo di lavoro quasi quotidiana (il teste, infatti, riferisce di accompagnamenti anche per quattro giorni a settimana), si pone in insanabile contrasto con le contrarie dichiarazioni di - peraltro anche maggiormente Testimone_8
attendibile in quanto mera cliente dello studio legale e quindi sostanzialmente indifferente all'esito della lite - che ha riferito di esservisi recata in orari sempre diversi ed almeno una volta al mese nell'arco temporale 2015/2016 (con punte anche di 3/4 volte al mese) e di non aver mai visto in quelle occasioni l'attuale appellante.
Tale insanabile contrasto, in sintesi, determina l'oggettiva impossibilità di raggiungere quella certezza sufficiente alla decisione e pertanto non può che ricadere, in senso negativo, in danno della parte onerata dell'onere della prova, in questo caso della parte ricorrente oggi appellante (ex multis Cass. 10.3.2015 n. 4773).
La sentenza appellata, dunque, merita conferma, essendo condivisibile la conclusione di mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della lavoratrice alla quale la sentenza appellata è giunta, senza che in senso contrario possa invocarsi, come invece si legge in
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appello, la non contestazione dei conteggi, poiché, alla luce dell'espressa contestazione da parte dell'allora resistente sia del dedotto rapporto di lavoro subordinato e sia delle circostanze di fatto che l'originario ricorso poneva a base della prospettata subordinazione, l'omessa censura dei conteggi assume rilevanza unicamente sotto il profilo della non contestazione del criterio matematico di calcolo e non anche quale ammissione della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto vantato in giudizio.
3. L'appello è respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza, apparendo equo compensarle nei confronti dell , atteso che detta parte non ha né sostenuto né contrastato l'impugnazione, essendosi CP_2
limitata a rimettersi alle valutazioni della Corte.
La Corte, infine, dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma
1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PQM
La Corte così provvede:
A) respinge l'appello;
B) condanna l'appellante a rifondere a le spese del presente grado, che Controparte_1 liquida in € 3.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
C) dichiara interamente compensate tra appellante ed le spese del presente grado;
CP_2
D) dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma il 5.12.2024
Il Consigliere estensore La Presidente
dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
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