TRIB
Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 22/11/2024, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro verbale della causa n. r.g. 80 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 22/11/2024 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv DEL FIACCO ANSELMO il quale chiede la decisione riportandosi agli atti di causa con vittoria di spese di lite e per l'avv. NICOLA GRASSO in CP_1
sostituzione dell'avv. BARONE CARMINE il quale si riporta alla memoria in atti
IL GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo VALENZA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 80 2024 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_2 C.F._1
Telematico con l'avv. DEL FIACCO ANSELMO ), dal quale C.F._2
è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
), elettivamente domiciliato in VIA SARAGAT N.58 C/O CP_1 P.IVA_1
DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO DELL' CP_1 Controparte_2
67100 L' AQUILA con l'avv. BARONE CARMINE ( ), dal C.F._3
quale è rappresentato e difeso
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.1.2024 presentava rituale opposizione alle Parte_1
conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza dei
- 2 - requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (pensione di invalidità L: ) con decorrenza dalla domanda Numer_1
amministrativa.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso poiché CP_1
infondato in diritto e in fatto.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale in persona del dott. Persona_1
.
[...]
All'udienza odierna, i procuratori delle parti insistevano nei rispettivi atti e discutevano la causa, concludendo in conformità degli atti di parte;
indi, alla medesima udienza, la causa è stata decisa come segue.
Il ricorso deve essere accolto.
Orbene, nella specie, il CTU ha ritenuto che “ la patologia più importante che affligge il ricorrente è costituita dai fenomeni artrosici con le difficoltà deambulatorie dovute ai fenomeni artrosici e degenerativi a carico della colonna lombare con le varie discopatie, la coxartrosi bilaterale e la metatarsalgia cronica. Sono tutte patologie
“concorrenti” e non solo “coesistenti” per cui influiscono in maniera più consistente sull'organo interessato (l'apparato locomotore) e a ciò bisogna aggiungere anche il tunnel carpale bilaterale, la rizoartrosi e l'artrosi interfalangea delle mani con compromissione della loro funzione prensile. Altra patologia importante è la cardiopatia aritmica (portatore di PM) e ipertensiva (con dilatazione del ventricolo sinistro e discinesia del setto). Inoltre il ricorrente è affetto da ipoacusia bilaterale con esiti di timpanoplastica e da importante insufficienza venosa agli arti inferiori”.
Lo stesso CTU ha concluso che “il signor va considerato Parte_1
“invalido civile con totale inabilità lavorativa (pensione di inabilità civile. L.
118/1971)” a partire dall'epoca della presentazione della domanda (10/10/2022)”.
La relazione del dott. appare immune da vizi e va condivisa, in quanto il Per_1
giudizio espresso dal CTU appare più rispondente, rispetto alla diagnosi posta dal precedente consulente nominato nella fase di ATP, al quadro patologico riscontrato.
- 3 - Le spese di lite di entrambi le fasi del giudizio sono poste a carico dell' e CP_1
liquidate come in dispositivo.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di invalidità L. 118/1971 a decorrere dalla domanda amministrativa (10.10.2022) con esonero da visita di revisione;
- condanna l' al pagamento in favore del difensore antistatario di parte ricorrente CP_1
delle spese di lite che liquida per entrambe le fasi del giudizio in €. 3.600,00 oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali;
- pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Avezzano, 22 novembre 2024
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
- 4 -