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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 02/09/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
C O R T E D'A P P E L L O
di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
1) dr. Natalino SAPONE Presidente
2) dr.ssa Federica RENDE Consigliere Relatore
3) dr.ssa Rosa Maria BOVA Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 497/2021 R.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Pontari, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Calabria, Via Arcovito n. 60, PEC: Email_1
APPELLANTE
contro
P.I. ); ; Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
APPELLATI CONTUMACI
Esposizione del fatto e motivazione
Con atto di appello depositato il 4 ottobre 2021, impugnava la sentenza n. Parte_1
529/2021 emessa dal Tribunale di Palmi, chiedendone la riforma.
Dopo taluni differimenti disposti d'ufficio, la prima effettiva udienza di trattazione si svolgeva in data 21 marzo 2024. A quella data, l'appellante non depositava note di trattazione scritta e parte appellata non si costituiva. Neppure alla successiva udienza del 4 luglio 2025, parte appellante depositava note di trattazione scritta, nonostante la Cancelleria avesse inviato tempestivamente rituale comunicazione del differimento dell'udienza e del decreto che ne disponeva la modalità di trattazione. Pertanto, avuto riguardo alla condotta processuale tenuta dall'appellante, l'impugnazione deve essere dichiarata improcedibile ai sensi dell'art. 348, comma II, c.p.c. a mente del quale: “Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.”
Quanto alle spese del presente giudizio, nulla è dovuto nei confronti degli appellati contumaci.
Ed infatti, come chiarito dalla unanime giurisprudenza di legittimità e di merito, la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, con la conseguenza che essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (cfr. Cass. n. 20785/2020; Cass. n.
12610/2020; Cass. n. 471/2020; Cass. n. 30228/2019; Cass. 16174/2018; Cass. n. 12195/2018; Cass.
n. 20869/2017; Cass. n. 24750/2013; Cass. n. 17432/2011; Cass. n. 9419/1997; Trib. Ancona n.
1205/2020; Trib. Massa n. 799/2018; Trib. Castrovillari n. 1010/2018).
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di improcedibilità dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di Parte_1 Controparte_1
(P.I. ) e così provvede: P.IVA_1 Controparte_2
1. Visto l'art. 348, comma II cod. proc. civ, dichiara l'appello improcedibile.
2. Nulla per le spese.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di improcedibilità dell'appello.
Così è deciso nella camera di consiglio svoltasi sulla piattaforma Microsoft Teams il 24 luglio 2025
La Cons. rel. Il Presidente
dott.ssa Federica Rende dott. Natalino Sapone
di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
1) dr. Natalino SAPONE Presidente
2) dr.ssa Federica RENDE Consigliere Relatore
3) dr.ssa Rosa Maria BOVA Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 497/2021 R.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Pontari, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Calabria, Via Arcovito n. 60, PEC: Email_1
APPELLANTE
contro
P.I. ); ; Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
APPELLATI CONTUMACI
Esposizione del fatto e motivazione
Con atto di appello depositato il 4 ottobre 2021, impugnava la sentenza n. Parte_1
529/2021 emessa dal Tribunale di Palmi, chiedendone la riforma.
Dopo taluni differimenti disposti d'ufficio, la prima effettiva udienza di trattazione si svolgeva in data 21 marzo 2024. A quella data, l'appellante non depositava note di trattazione scritta e parte appellata non si costituiva. Neppure alla successiva udienza del 4 luglio 2025, parte appellante depositava note di trattazione scritta, nonostante la Cancelleria avesse inviato tempestivamente rituale comunicazione del differimento dell'udienza e del decreto che ne disponeva la modalità di trattazione. Pertanto, avuto riguardo alla condotta processuale tenuta dall'appellante, l'impugnazione deve essere dichiarata improcedibile ai sensi dell'art. 348, comma II, c.p.c. a mente del quale: “Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.”
Quanto alle spese del presente giudizio, nulla è dovuto nei confronti degli appellati contumaci.
Ed infatti, come chiarito dalla unanime giurisprudenza di legittimità e di merito, la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, con la conseguenza che essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (cfr. Cass. n. 20785/2020; Cass. n.
12610/2020; Cass. n. 471/2020; Cass. n. 30228/2019; Cass. 16174/2018; Cass. n. 12195/2018; Cass.
n. 20869/2017; Cass. n. 24750/2013; Cass. n. 17432/2011; Cass. n. 9419/1997; Trib. Ancona n.
1205/2020; Trib. Massa n. 799/2018; Trib. Castrovillari n. 1010/2018).
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di improcedibilità dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di Parte_1 Controparte_1
(P.I. ) e così provvede: P.IVA_1 Controparte_2
1. Visto l'art. 348, comma II cod. proc. civ, dichiara l'appello improcedibile.
2. Nulla per le spese.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di improcedibilità dell'appello.
Così è deciso nella camera di consiglio svoltasi sulla piattaforma Microsoft Teams il 24 luglio 2025
La Cons. rel. Il Presidente
dott.ssa Federica Rende dott. Natalino Sapone