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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/03/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 10429/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 10429/2024 vg promossa da: elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CICCONE Parte_1
MA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ARTUSIO ELISA che la CP_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in TORINO il 24/06/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 576 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 09/05/2006 e il 02/04/2009. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 18/04/2023.
Con ricorso depositato il 22/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. Nulla può essere disposto in punto affidamento e regime di visita di , posto che Per_1 nelle more del procedimento è divenuta maggiorenne.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 CP_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA l'immobile già coniugale, sito in Torino Via Sostegno 96, unitamente ai suoi arredi, alla Signora che lo occuperà ad intervenuto trasferimento a terzi della proprietà del cespite (censito CP_1 al Catasto Fabbricati del Comune di Torino come segue: Foglio 1166, numero 190, zona 3, cat. A/3, cl.3, vani 6, rendita 378,34 (fabbricato principale) in seguito a variazione n. 353.1/2018 (protocollo n. TO0424122) in data 21 Dicembre 2017; Foglio 1166, numero 189, zona 3, cat. C/6, cl.3, mq 14, rendita 64,35 (fabbricato secondario) in seguito ad accatastamento n. 9812.1/2017 (protocollo n.
TO0424483) in data 21 Dicembre 2017;
DA' ATTO che la proprietà dell'immobile di cui al punto che precede sarà trasferita a terzi non appena espletati gli incombenti relativi alla certificazione della sua regolarizzazione urbanistica/catastale. Il prezzo ricavato dalla compravendita, al netto delle spese e dell'estinzione del mutuo e/o finanziamenti, sarà suddiviso tra le Parti in ragione del 70% alla Signora e del 30% CP_1 al Signor Parte_1
DA' ATTO che i costi tutti di regolarizzazione del cespite de quo saranno direttamente ed integralmente sostenuti dalla Signora la quale utilizzerà la provvista già incamerata dalla CP_1 cessione a terzi (per complessivi € 27.244,90 al netto delle spese affrontate dai coniugi per le riparazioni del camper e per le provvigioni) della proprietà dell'autocaravan in comproprietà tra i coniugi. La Signora si obbliga a documentare dette spese tutte e, se esse non eccederanno il CP_1 complessivo importo di € 27.244,90, la metà del residuo verrà corrisposta dalla Signora in CP_1 favore del Signor nell'ipotesi in cui l'importo sopra indicato non fosse sufficiente a Parte_1 coprire tutti i costi di regolarizzazione della casa ex coniugale, i coniugi si impegnano a corrispondere l'eccedenza ciascuno in proporzione alla propria quota di proprietà;
DA' ATTO che a tacitazione di ogni pretesa della moglie, così definendo i rapporti tra le Parti, il Signor destinerà un ulteriore 10% del prezzo netto della compravendita in favore della Parte_1
Signora entro e non oltre il termine di 10 giorni dall'intervenuto incameramento delle somme CP_1 di sua spettanza.
DA' ATTO che sino alla vendita a terzi della casa il signor continuerà a contribuire al Parte_1 mantenimento della moglie, versandole entro il giorno 5 di ogni mese € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, come disposto con ordinanza presidenziale del 31 ottobre 2022;
DA' ATTO che alla data del deposito del ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il mobilio presente all'interno del cespite, compresi gli elettrodomestici - ad eccezione dei beni personali del Signor o dei regali del medesimo - sarà di esclusiva proprietà della Parte_1
Signora CP_1
DA' ATTO che le parti dichiarano che all'atto di trasferimento del cespite di proprietà dei Signori
[...]
e e, in particolare, entro e non oltre il termine di 10 giorni dall'intervenuto Pt_1 CP_1 incameramento delle somme di sua spettanza, la Signora corrisponderà al Signor CP_1 Parte_1 la somma di € 2.000,00 a titolo di quota parte (50%) di tutto il mobilio, compresi gli elettrodomestici, presenti all'interno dell'immobile.
AFFIDA il figlio congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza anagrafica Persona_3 presso la madre e dimora alternativamente presso entrambi i genitori;
DA' ATTO che la figlia mantiene la residenza anagrafica presso la madre;
Per_1
DISPONE che:
- il figlio sia collocato presso ciascun genitore a settimane alterne, dalla domenica sino alla domenica successiva;
- per metà delle vacanze natalizie con ciascun genitore (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive il minore trascorra due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo il minore trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari);
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li ha con sé. Il Signor si obbliga alla corresponsione, entro il giorno 5 di ogni mese, in Parte_1 favore della Signora a titolo di contributo al mantenimento dei figli (sino al raggiungimento CP_1 dell'indipendenza economica di e ), della somma di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun Per_1 Per_2 figlio), rivalutabile secondo indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo d'intesa del 15 Marzo 2016 (in copia rimesso alle Parti);
DA' ATTO che i genitori, viste le risultanze della relazione dei Servizi del 12 Gennaio 2023, si impegnano ed obbligano a monitorare con costanza la complessiva situazione della figlia , Per_1 facendo seguire alla stessa un percorso di sostegno psicologico e, come consigliato dai Servizi nella predetta relazione, il percorso presso O.N.D.A. 1 o qualsiasi altro ritenuto utile e/o consigliato da strutture/professionisti competenti in materia di dipendenze, con costi ripartiti al 50% tra i genitori;
DA' ATTO che i coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto riportato nel presente atto, non hanno più nulla a che pretendere l'uno dall'altro;
DA' ATTO che i coniugi esprimono il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità e di espatrio e all'iscrizione su ciascuno dei figli minori e Per_1 Persona_3
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 5/03/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 10429/2024 vg promossa da: elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CICCONE Parte_1
MA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ARTUSIO ELISA che la CP_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in TORINO il 24/06/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 576 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 09/05/2006 e il 02/04/2009. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 18/04/2023.
Con ricorso depositato il 22/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. Nulla può essere disposto in punto affidamento e regime di visita di , posto che Per_1 nelle more del procedimento è divenuta maggiorenne.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 CP_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA l'immobile già coniugale, sito in Torino Via Sostegno 96, unitamente ai suoi arredi, alla Signora che lo occuperà ad intervenuto trasferimento a terzi della proprietà del cespite (censito CP_1 al Catasto Fabbricati del Comune di Torino come segue: Foglio 1166, numero 190, zona 3, cat. A/3, cl.3, vani 6, rendita 378,34 (fabbricato principale) in seguito a variazione n. 353.1/2018 (protocollo n. TO0424122) in data 21 Dicembre 2017; Foglio 1166, numero 189, zona 3, cat. C/6, cl.3, mq 14, rendita 64,35 (fabbricato secondario) in seguito ad accatastamento n. 9812.1/2017 (protocollo n.
TO0424483) in data 21 Dicembre 2017;
DA' ATTO che la proprietà dell'immobile di cui al punto che precede sarà trasferita a terzi non appena espletati gli incombenti relativi alla certificazione della sua regolarizzazione urbanistica/catastale. Il prezzo ricavato dalla compravendita, al netto delle spese e dell'estinzione del mutuo e/o finanziamenti, sarà suddiviso tra le Parti in ragione del 70% alla Signora e del 30% CP_1 al Signor Parte_1
DA' ATTO che i costi tutti di regolarizzazione del cespite de quo saranno direttamente ed integralmente sostenuti dalla Signora la quale utilizzerà la provvista già incamerata dalla CP_1 cessione a terzi (per complessivi € 27.244,90 al netto delle spese affrontate dai coniugi per le riparazioni del camper e per le provvigioni) della proprietà dell'autocaravan in comproprietà tra i coniugi. La Signora si obbliga a documentare dette spese tutte e, se esse non eccederanno il CP_1 complessivo importo di € 27.244,90, la metà del residuo verrà corrisposta dalla Signora in CP_1 favore del Signor nell'ipotesi in cui l'importo sopra indicato non fosse sufficiente a Parte_1 coprire tutti i costi di regolarizzazione della casa ex coniugale, i coniugi si impegnano a corrispondere l'eccedenza ciascuno in proporzione alla propria quota di proprietà;
DA' ATTO che a tacitazione di ogni pretesa della moglie, così definendo i rapporti tra le Parti, il Signor destinerà un ulteriore 10% del prezzo netto della compravendita in favore della Parte_1
Signora entro e non oltre il termine di 10 giorni dall'intervenuto incameramento delle somme CP_1 di sua spettanza.
DA' ATTO che sino alla vendita a terzi della casa il signor continuerà a contribuire al Parte_1 mantenimento della moglie, versandole entro il giorno 5 di ogni mese € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, come disposto con ordinanza presidenziale del 31 ottobre 2022;
DA' ATTO che alla data del deposito del ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il mobilio presente all'interno del cespite, compresi gli elettrodomestici - ad eccezione dei beni personali del Signor o dei regali del medesimo - sarà di esclusiva proprietà della Parte_1
Signora CP_1
DA' ATTO che le parti dichiarano che all'atto di trasferimento del cespite di proprietà dei Signori
[...]
e e, in particolare, entro e non oltre il termine di 10 giorni dall'intervenuto Pt_1 CP_1 incameramento delle somme di sua spettanza, la Signora corrisponderà al Signor CP_1 Parte_1 la somma di € 2.000,00 a titolo di quota parte (50%) di tutto il mobilio, compresi gli elettrodomestici, presenti all'interno dell'immobile.
AFFIDA il figlio congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza anagrafica Persona_3 presso la madre e dimora alternativamente presso entrambi i genitori;
DA' ATTO che la figlia mantiene la residenza anagrafica presso la madre;
Per_1
DISPONE che:
- il figlio sia collocato presso ciascun genitore a settimane alterne, dalla domenica sino alla domenica successiva;
- per metà delle vacanze natalizie con ciascun genitore (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive il minore trascorra due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo il minore trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari);
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li ha con sé. Il Signor si obbliga alla corresponsione, entro il giorno 5 di ogni mese, in Parte_1 favore della Signora a titolo di contributo al mantenimento dei figli (sino al raggiungimento CP_1 dell'indipendenza economica di e ), della somma di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun Per_1 Per_2 figlio), rivalutabile secondo indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo d'intesa del 15 Marzo 2016 (in copia rimesso alle Parti);
DA' ATTO che i genitori, viste le risultanze della relazione dei Servizi del 12 Gennaio 2023, si impegnano ed obbligano a monitorare con costanza la complessiva situazione della figlia , Per_1 facendo seguire alla stessa un percorso di sostegno psicologico e, come consigliato dai Servizi nella predetta relazione, il percorso presso O.N.D.A. 1 o qualsiasi altro ritenuto utile e/o consigliato da strutture/professionisti competenti in materia di dipendenze, con costi ripartiti al 50% tra i genitori;
DA' ATTO che i coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto riportato nel presente atto, non hanno più nulla a che pretendere l'uno dall'altro;
DA' ATTO che i coniugi esprimono il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità e di espatrio e all'iscrizione su ciascuno dei figli minori e Per_1 Persona_3
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 5/03/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.