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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3296/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.03.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Italiana
C.F. C.F._1 residente in [...]sul Naviglio con l'Avv. Paolo Amabile presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino: Italiano
C.F. C.F._2 residente in [...]sul Naviglio con l'Avv. Paolo Amabile presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 02.08.2008 in Milano (MI)
(anno 2005 atto n. 241 Serie A Parte 2 volume R1)
In separazione dei beni.
con le seguenti figlie: nata il [...] cittadinanza Italiana e Persona_1 Persona_2 nata il [...] cittadinanza Italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.03.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati nel reciproco rispetto e nel comune scopo di assistere, curare ed educare le figlie.
Della casa coniugale
2. In data 11.12.2017 le parti acquistavano l'immobile da destinare a casa coniugale, sita in Cernusco
Sul Naviglio, via Monza, 140/B con cantina e autorimessa come in atto meglio individuate;
l'immobile veniva cointestato in pari quote, per scelta condivisa delle parti, nonostante i contributi economici delle stesse non fossero uguali (doc. 19).
3. Gli immobili coniugali, come sopra individuati, vengono assegnati alla moglie quale genitore domiciliatario delle figlie minori unitamente agli arredi (che rimangono di proprietà comune) ad esclusione dei beni di proprietà esclusiva del marito che provvederà a prelevare dall'immobile. Il mutuo residuo gravante sui beni continuerà ad essere pagato al 50% delle parti che provvederanno ad accreditare ognuno la propria quota sul conto corrente di addebito della rata CP_2
. Le parti sin da ora si dichiarano favorevoli a valutare, una volta terminato il mutuo e
[...] se non confliggente con l'interesse delle figlie, di vendere la casa coniugale;
la sig.ra oggi è Pt_1 disponibile a valutare altresì una diversa ripartizione del ricavato con maggiore quota (da definirsi) a favore del sig. questo per permettere allo stesso di rientrare Parte_2 dell'esposizione economica conseguente all'acquisto della sua nuova abitazione.
4. Le spese condominiali ordinarie saranno a carico dell'assegnataria, quelle straordinarie suddivise pro quota di proprietà; le utenze domestiche saranno volturate entro 30gg dalla pubblicazione della sentenza all'assegnataria dell'immobile restando a suo carico esclusivo dal giorno del trasferimento del marito presso altra soluzione abitativa. L'assegnataria è facoltizzata all'eventuale cambio delle serrature.
5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 473bis.51, comma 2, sin da ora le parti dichiarano che, qualora gli immobili coniugali dovessero essere venduti a terzi, il prezzo sarà suddiviso, detratte le spese, tra loro in pari quota volendo qui, oggi per allora, regolamentare i loro rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione.
6. Il marito acquisterà per sé nuova soluzione abitativa presso la quale si trasferirà verso la fine del mese aprile 2025; le parti danno atto che, ad ogni modo e anche a fronte di non preventivati ritardi o contingenze, il sig. lascerà l'immobile di via Monza, 140/b in Cernusco non oltre il CP_1
30/5/2025.
***
Affidamento condiviso delle figlie minori
e tempi di permanenza presso ciascun genitore.
7. Le figlie minori dei coniugi continueranno ad abitare presso la casa coniugale in Cernusco Sul
Naviglio, via Monza, 140/B che per tale motivo viene assegnata alla madre.
8. Le figlie minori sono affidate congiuntamente a entrambi i genitori: le decisioni di maggior importanza relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza delle figlie verranno prese di comune accordo da entrambi i genitori nell'interesse delle minori, tenuto, altresì, conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle stesse.
La responsabilità genitoriale verrà, dunque, esercitata congiuntamente da entrambi i genitori per le questioni di straordinaria amministrazione relative l'educazione, l'istruzione, la salute e la residenza e, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, verrà dai medesimi esercitata disgiuntamente nel periodo di convivenza di ciascun genitore con la prole.
Entrambi i genitori si impegnano a favorire il sereno svolgimento del rapporto con le figlie, consentendo a queste ultime di mantenere un legame equilibrato e continuativo con ciascuno, nonché di conservare relazioni con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
9. Salvo diversi e migliori accordi tra i genitori gli stessi si sono accordati a che i fine settimana saranno trascorsi alternati tra i genitori:
a. dal venerdì pomeriggio dal termine delle lezioni scolastiche alla domenica sera quando il padre le accompagnerà a casa dalla madre dopo cena;
ogni settimana il padre trascorrerà altresì il lunedì e il mercoledì, dalla fine delle lezioni scolastiche alla sera dopo cena, quando accompagnerà le figlie a casa dalla madre. quando il padre avrà propria soluzione abitativa, tenendo conto altresì dei desideri delle figlie e degli impegni lavorativi dei genitori, i genitori valuteranno l'introduzione del pernottamento delle figlie presso l'abitazione paterna.
10. Salvo diverso e più confacente accordo, durante le vacanze estive, le figlie trascorreranno con i genitori possibilmente eguali periodi di vacanza: indicativamente tre settimane di cui due anche consecutive;
i costi economici di detti periodi saranno in capo al genitore che trascorrerà le vacanze con le figlie.
11. Il periodo natalizio verrà suddiviso tra i genitori così che entrambi abbiano la possibilità di trascorrere pari tempo con le figlie. Si individuano due periodi che si alterneranno di anno in anno: primo periodo comprende il 24/12 e dal 26/12 al 31, il secondo periodo comprende il 25/12 e dal
1/1 al 6/1.
12. Le vacanze pasquali delle minori saranno suddivise in pari tempo (la domenica di Pasqua con un genitore, il lunedì dell'Angelo con l'altro) e i ponti, durante l'anno, seguiranno quanto deciso per le visite settimanali ordinarie, sempre salvo miglior diverso accordo condiviso.
13. I genitori cercheranno di facilitare le rispettive visite tenendo conto degli impegni lavorativi di ognuno. Nel tempo che le figlie saranno presso un genitore, questi è libero di richiedere il supporto di parenti e amici ovvero baby sitter cercando, ove possibile, di verificare preventivamente la disponibilità dell'altro genitore.
Mantenimento delle figlie
14. L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco.
Ciascun genitore provvederà in via diretta a sostenere le spese ordinarie relative al mantenimento di ed oggi non economicamente autosufficienti, per il tempo che trascorreranno Per_1 Per_2 insieme. Resta inteso che per evitare duplicazioni di costi, i genitori si confronteranno prima di procedere all'autonomo acquisto dei beni più rilevanti. 15. I genitori provvederanno mensilmente al versamento, ognuno, di € 250,00 sul loro conto cointestato così da creare una provvista per le (sole) spese straordinarie delle figlie (mentre le spese ordinarie saranno pagate dai conti personali).
16. I genitori adottano le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche
e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Assegno unico
17. L'assegno unico universale riconosciuto dall' per i figli a carico sarà suddiviso al 50%, salvo CP_3 diverso accordo.
Ulteriori pattuizioni e dichiarazioni
18. I genitori si rilasciano reciprocamente l'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di altro documento d'identità valido per l'espatrio proprio o delle minori.
19. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e dunque rinunciano espressamente a qualsivoglia richiesta di mantenimento reciproco.
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis,
51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio a Milano (MI), in data 02.08.2008.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
5) Nulla sulle spese in quanto trattasi di ricorso con domanda congiunta.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 9.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott. ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.03.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Italiana
C.F. C.F._1 residente in [...]sul Naviglio con l'Avv. Paolo Amabile presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino: Italiano
C.F. C.F._2 residente in [...]sul Naviglio con l'Avv. Paolo Amabile presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 02.08.2008 in Milano (MI)
(anno 2005 atto n. 241 Serie A Parte 2 volume R1)
In separazione dei beni.
con le seguenti figlie: nata il [...] cittadinanza Italiana e Persona_1 Persona_2 nata il [...] cittadinanza Italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.03.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati nel reciproco rispetto e nel comune scopo di assistere, curare ed educare le figlie.
Della casa coniugale
2. In data 11.12.2017 le parti acquistavano l'immobile da destinare a casa coniugale, sita in Cernusco
Sul Naviglio, via Monza, 140/B con cantina e autorimessa come in atto meglio individuate;
l'immobile veniva cointestato in pari quote, per scelta condivisa delle parti, nonostante i contributi economici delle stesse non fossero uguali (doc. 19).
3. Gli immobili coniugali, come sopra individuati, vengono assegnati alla moglie quale genitore domiciliatario delle figlie minori unitamente agli arredi (che rimangono di proprietà comune) ad esclusione dei beni di proprietà esclusiva del marito che provvederà a prelevare dall'immobile. Il mutuo residuo gravante sui beni continuerà ad essere pagato al 50% delle parti che provvederanno ad accreditare ognuno la propria quota sul conto corrente di addebito della rata CP_2
. Le parti sin da ora si dichiarano favorevoli a valutare, una volta terminato il mutuo e
[...] se non confliggente con l'interesse delle figlie, di vendere la casa coniugale;
la sig.ra oggi è Pt_1 disponibile a valutare altresì una diversa ripartizione del ricavato con maggiore quota (da definirsi) a favore del sig. questo per permettere allo stesso di rientrare Parte_2 dell'esposizione economica conseguente all'acquisto della sua nuova abitazione.
4. Le spese condominiali ordinarie saranno a carico dell'assegnataria, quelle straordinarie suddivise pro quota di proprietà; le utenze domestiche saranno volturate entro 30gg dalla pubblicazione della sentenza all'assegnataria dell'immobile restando a suo carico esclusivo dal giorno del trasferimento del marito presso altra soluzione abitativa. L'assegnataria è facoltizzata all'eventuale cambio delle serrature.
5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 473bis.51, comma 2, sin da ora le parti dichiarano che, qualora gli immobili coniugali dovessero essere venduti a terzi, il prezzo sarà suddiviso, detratte le spese, tra loro in pari quota volendo qui, oggi per allora, regolamentare i loro rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione.
6. Il marito acquisterà per sé nuova soluzione abitativa presso la quale si trasferirà verso la fine del mese aprile 2025; le parti danno atto che, ad ogni modo e anche a fronte di non preventivati ritardi o contingenze, il sig. lascerà l'immobile di via Monza, 140/b in Cernusco non oltre il CP_1
30/5/2025.
***
Affidamento condiviso delle figlie minori
e tempi di permanenza presso ciascun genitore.
7. Le figlie minori dei coniugi continueranno ad abitare presso la casa coniugale in Cernusco Sul
Naviglio, via Monza, 140/B che per tale motivo viene assegnata alla madre.
8. Le figlie minori sono affidate congiuntamente a entrambi i genitori: le decisioni di maggior importanza relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza delle figlie verranno prese di comune accordo da entrambi i genitori nell'interesse delle minori, tenuto, altresì, conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle stesse.
La responsabilità genitoriale verrà, dunque, esercitata congiuntamente da entrambi i genitori per le questioni di straordinaria amministrazione relative l'educazione, l'istruzione, la salute e la residenza e, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, verrà dai medesimi esercitata disgiuntamente nel periodo di convivenza di ciascun genitore con la prole.
Entrambi i genitori si impegnano a favorire il sereno svolgimento del rapporto con le figlie, consentendo a queste ultime di mantenere un legame equilibrato e continuativo con ciascuno, nonché di conservare relazioni con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
9. Salvo diversi e migliori accordi tra i genitori gli stessi si sono accordati a che i fine settimana saranno trascorsi alternati tra i genitori:
a. dal venerdì pomeriggio dal termine delle lezioni scolastiche alla domenica sera quando il padre le accompagnerà a casa dalla madre dopo cena;
ogni settimana il padre trascorrerà altresì il lunedì e il mercoledì, dalla fine delle lezioni scolastiche alla sera dopo cena, quando accompagnerà le figlie a casa dalla madre. quando il padre avrà propria soluzione abitativa, tenendo conto altresì dei desideri delle figlie e degli impegni lavorativi dei genitori, i genitori valuteranno l'introduzione del pernottamento delle figlie presso l'abitazione paterna.
10. Salvo diverso e più confacente accordo, durante le vacanze estive, le figlie trascorreranno con i genitori possibilmente eguali periodi di vacanza: indicativamente tre settimane di cui due anche consecutive;
i costi economici di detti periodi saranno in capo al genitore che trascorrerà le vacanze con le figlie.
11. Il periodo natalizio verrà suddiviso tra i genitori così che entrambi abbiano la possibilità di trascorrere pari tempo con le figlie. Si individuano due periodi che si alterneranno di anno in anno: primo periodo comprende il 24/12 e dal 26/12 al 31, il secondo periodo comprende il 25/12 e dal
1/1 al 6/1.
12. Le vacanze pasquali delle minori saranno suddivise in pari tempo (la domenica di Pasqua con un genitore, il lunedì dell'Angelo con l'altro) e i ponti, durante l'anno, seguiranno quanto deciso per le visite settimanali ordinarie, sempre salvo miglior diverso accordo condiviso.
13. I genitori cercheranno di facilitare le rispettive visite tenendo conto degli impegni lavorativi di ognuno. Nel tempo che le figlie saranno presso un genitore, questi è libero di richiedere il supporto di parenti e amici ovvero baby sitter cercando, ove possibile, di verificare preventivamente la disponibilità dell'altro genitore.
Mantenimento delle figlie
14. L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco.
Ciascun genitore provvederà in via diretta a sostenere le spese ordinarie relative al mantenimento di ed oggi non economicamente autosufficienti, per il tempo che trascorreranno Per_1 Per_2 insieme. Resta inteso che per evitare duplicazioni di costi, i genitori si confronteranno prima di procedere all'autonomo acquisto dei beni più rilevanti. 15. I genitori provvederanno mensilmente al versamento, ognuno, di € 250,00 sul loro conto cointestato così da creare una provvista per le (sole) spese straordinarie delle figlie (mentre le spese ordinarie saranno pagate dai conti personali).
16. I genitori adottano le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche
e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Assegno unico
17. L'assegno unico universale riconosciuto dall' per i figli a carico sarà suddiviso al 50%, salvo CP_3 diverso accordo.
Ulteriori pattuizioni e dichiarazioni
18. I genitori si rilasciano reciprocamente l'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di altro documento d'identità valido per l'espatrio proprio o delle minori.
19. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e dunque rinunciano espressamente a qualsivoglia richiesta di mantenimento reciproco.
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis,
51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio a Milano (MI), in data 02.08.2008.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
5) Nulla sulle spese in quanto trattasi di ricorso con domanda congiunta.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 9.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott. ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG