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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 17/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA in composizione collegiale, in persona dei seguenti signori magistrati dott. Renata Fermanelli Presidente dott. Giuliana Segna Giudice dott. Benedetto Sieff Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3009 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa da
Parte_1
con gli avv.ti RENATO BRAZZINI e DANIELE SORGENTE;
ATTORE contro
CP_1 con l'avv. GIUSEPPE COLOMBO;
e
CP_2
contumace;
e
Controparte_3 con l'avv. CRISTIAN MAINES;
CONVENUTE trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti.
Per l'attore.
“a) nel merito, in via principale: accertare e dichiarare, per i motivi esposti nella narrativa dell'atto di citazione di data 16.11.2023 e negli altri atti difensivi attorei, l'abuso da parte della anche in concorso con in persona dei rispettivi legali CP_1 CP_2
pag. 1 di 12 rappresentanti pro tempore, del diritto di voto e della loro posizione di soci di maggioranza in violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e conseguentemente: i) disporre l'annullamento ai sensi dell'art. 2479-ter I comma c.c. della delibera di assemblea della società
[...]
di data 19.07.2023; ii) dichiarare inefficaci e/o nulli tutti gli effetti della CP_4
delibera del 19.07.2023, ciò includendo, inter alia, il ripristino delle quote di partecipazione precedenti alla delibera, con ogni conseguente obbligo restitutorio in capo a delle CP_1
quote stesse a favore del dott. , nonché di iscrizione e/o aggiornamento in Parte_1
Camera di Commercio, sul Libro Soci e su ogni altro libro sociale;
iii) condannare
[...]
alla restituzione di tutte le somme versate dal dott. in CP_4 Parte_1
esecuzione della delibera del 19.07.2023, quantificate in una somma pari ad Euro 29.896,45, oltre agli interessi dalla data del pagamento a quella della restituzione, o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
b) ulteriormente nel merito: accertato e dichiarato, per i motivi esposti nella narrativa dell'atto di citazione di data 16.11.2023 e negli altri atti difensivi attorei, il grave inadempimento da parte della , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 del punto 1 dell'art. 3 del patto parasociale di data 24.08.2021, condannare conseguentemente la medesima al risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c. costituito dal ripianamento delle perdite della per quattro esercizi di bilancio dal Controparte_3
2021 in poi nell'attuale ammontare di Euro 809.945,00 o, in subordine, nell'importo di Euro
459.945,00; in via di ulteriore subordine, condannare la al risarcimento per CP_1
equivalente dei danni subiti dell'attore nell'ammontare che verrà ritenuto di giustizia;
c) in via subordinata di merito: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sub a) punto iii), accertato e dichiarato l'inadempimento di del punto 1 CP_1 dell'art. 3 del patto parasociale di data 24.08.2021 per i motivi esposti nella narrativa dell'atto di citazione di data 16.11.2023 e negli altri atti difensivi attorei, condannare conseguentemente , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 in favore del dott. di tutte le somme versate da quest'ultimo in conseguenza Parte_1 dell'azzeramento del capitale sociale per perdite, pari ad Euro 29.896,45, oltre agli interessi dalla data del pagamento a quella della restituzione, o della maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
d) in relazione alle domande avversarie: rigettare tutte le domande avanzate in via principale ed in via subordinata dalla e dalla , in quanto infondate in fatto Controparte_3 CP_1
ed in diritto per i motivi esposti nella memoria ex art. 171-ter c.p.c. di data 07.03.2024 e negli altri atti difensivi attorei;
pag. 2 di 12 e) in ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale di causa, oltre a spese generali e accessori di legge.
In via istruttoria: [omissis]”.
Per la convenuta CP_1
“Nel merito:
-in via principale: dichiarare inammissibili e/o improponibili e, comunque, rigettare per le eccezioni ed i motivi di cui in atti, ed in ogni caso in quanto infondate in fatto e in diritto, tutte le domande proposte dall'attore;
-in via subordinata: fermo il rigetto delle altre domande avversarie, nella denegata e non reduta ipotesi in cui venga accolta la domanda proposta dall'attore sub “a) nel merito in via principale”, ed in particolare quella al punto ii), disporsi il ripristino delle riserve per Euro
350.000,00 indicate nella situazione patrimoniale infra-annuale alla voce “Altre riserve” e condannare alla restituzione a di tutte le somme versate Controparte_3 CP_1
dalla convenuta in esecuzione della delibera del 19 luglio 2023, pari ad Euro 459.945,00, oltre agli interessi legali dalla data del pagamento a quella della restituzione, ovvero della diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
-in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite, ivi compreso il rimborso spese generali del 15% sul compenso totale, oltre accessori di legge.
In via istruttoria: [omissis]”.
Per la convenuta Controparte_3
“nel merito:
- rigettare per le ragioni ed i motivi di cui in atti, ogni domanda ex adverso proposta nei confronti di in quanto infondata in fatto e in diritto;
Controparte_3
- con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge.
In via istruttoria: [omissis]”.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'attore quale socio di anzitutto Parte_1 Controparte_5 impugna, ai sensi dell'art. 2479 ter, comma 1, c.c. la delibera dell'assemblea dei soci del
19.07.2023, di cui al verbale redatto per atto di notaio dott. di pari data (doc. 2 Persona_1
attore).
Con tale delibera si è deciso:
pag. 3 di 12 e, dunque:
pag. 4 di 12 L'attore sostiene che tale decisione sarebbe espressione di un abuso del diritto di voto, assunto in violazione dei doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., messo in atto dalle convenute e (socie di HE rispettivamente, CP_1 CP_2 all'epoca della decisione, per il 21,63% e per il 32,76%) ai danni dei soci di minoranza, tra i quali l'attore stesso (titolare all'epoca di una partecipazione del 13,01%).
Lo sviamento del fine legittimo, proprio dell'abuso, sarebbe rinvenibile, in tesi attorea, nell'intenzione di attuare la strategia di di eliminare i soci di minoranza e dunque CP_1
assicurarsi la maggioranza assoluta delle partecipazioni HE.
Secondo l'attore, un importante profilo dell'illegittimità della condotta di sarebbe da CP_1 rinvenire nella violazione, da parte di quest'ultima, degli impegni assunti dalla stessa, nei confronti degli altri soci, con l'accordo scritto del gennaio 2020, “acquisto partecipazione al capitale sociale di (doc. 1 attore) e con il patto parasociale del 24.08.2021 Controparte_4
(doc. 8 attore).
pag. 5 di 12 Metterebbe poi in rilievo l'attore come la decisione di aumento di capitale finalizzata al ripianamento delle perdite nemmeno sarebbe richiesta dalla legge, là dove gli obblighi di cui agli artt. 2482 bis, commi 4, 5, 6, 2482 ter e 2484, comma 1, n. 4) c.c. sarebbero stati sterilizzati per le perdite emerse sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2022 per effetto della normativa emergenziale correlata al Covid-19, così come da ultimo prorogata dal d. l. n.
198 del 2022 (c.d. decreto Milleproroghe, conv. l. n. 14 del 2023), con facoltà di ripianamento di dette perdite entro il quinto esercizio successivo (art. 6, comma 2, d. l. n. 23 del 2020, conv.
l. n. 40 del 2020).
L'attore tiene poi da ultimo a mettere in evidenza (cfr. pp. 11 e 12 comparsa conclusionale attore) come con delibera del 15.07.2024, assunta in corso di causa (doc. 24 allegato a detta comparsa), siano state prese identiche decisioni in relazione al ripianamento della nuova perdita di euro 774.951,00, a ulteriore conferma della volontà di di “sbarazzarsi” dei soci CP_1 di minoranza mediante l'assunzione di decisioni comportanti contributi di notevole entità economica, e così facendo valere la propria superiore capacità finanziaria.
L'attore chiede dunque l'annullamento della decisione impugnata con la pronuncia delle conseguenti statuizioni.
Tali domande non meritano seguito alcuno.
1.1. Inconferente con il tema del decidere è anzitutto l'assunto attoreo della violazione, da parte di dell'accordo del gennaio 2020 e dei patti parasociali del 24.08.2021. CP_1
In estrema sintesi, si tratta in entrambi i casi di patti parasociali che – come meglio si vedrà più avanti – recano l'impegno di a finanziare l'attività produttiva (entrambi), a dare CP_1
copertura alle perdite sino ad un massimo di un milione di euro (l'accordo del gennaio 2020) Con e ad assicurare la continuità aziendale di (i patti del 24.08.2021).
Come noto, la decisione dei soci assunta in violazione di un patto parasociale non può di per sé costituire motivo di invalidità, dunque di impugnazione della decisione stessa.
Infatti, ai sensi della disposizione di cui all'art. 2479 ter, comma 1, c.c., ossia la stessa invocata dall'attore, le decisioni dei soci possono essere ritenute invalide, dunque impugnate, per violazione di legge o dell'atto costitutivo.
Per converso, la violazione di un patto parasociale dà luogo, di per sé, a responsabilità da inadempimento, la quale, come tale, deve essere fatta valere dai paciscenti nei confronti del socio inadempiente.
pag. 6 di 12 Non può poi escludersi che, per pura evenienza, i fatti comportanti violazione dei patti parasociali integrino al contempo, e in via del tutto autonoma, una violazione rilevante ai fini della validità di una decisione dei soci.
Tuttavia, nel caso in esame, la denunciata violazione dei patti parasociali non integra, al contempo, violazione di legge o dell'atto costitutivo, né pone in evidenza situazioni rilevanti ai sensi dell'art. 2479 ter, comma 3, c.c., come tali rilevabili d'ufficio.
Va anzi messo in rilievo come la decisione impugnata presenti un carattere di doverosità, essendo assunta al fine di perseguire uno scopo imposto dalla legge, ossia quello del ripianamento delle perdite (art. 2482 bis c.c.).
1.2. A tale ultimo riguardo, e come anticipato, deduce l'attore che le perdite avrebbero potuto essere ripianate entro il 2027 in ragione della normativa emergenziale da Codiv-19.
Va premesso, in rito, che detta deduzione, per la prima volta formulata nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., afferisce all'introduzione di fatti secondari finalizzati a precisare la domanda, e pertanto non può essere ritenuta inammissibile per tardività, come eccepito dalla convenuta CP_1
Nel merito, va osservato che la deduzione è inconcludente, oltre che inconferente con il tema del decidere.
Infatti, la normativa emergenziale richiamata dall'attore reca la facoltà, e non l'obbligo, di procedere al ripianamento delle “perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022” entro il quinto esercizio successivo (cfr. art. 6, d. l. n. 23 del 2020 cit.).
Viene dunque introdotto un regime derogatorio del quale gli organi delle società possono semplicemente decidere di giovarsi, là dove la perdita del capitale può comunque e sempre essere appianata in ogni tempo, prima della scadenza del termine così come allungato al quinto esercizio successivo (si rimanda alla lettura dei commi 2 e 3 del cit. art. 6).
In tal senso, il regime emergenziale va necessariamente correlato al principale scopo di consentire, senza imporre, un recupero graduale delle eccezionali perdite generate dall'evento
Covid-19, mentre va escluso che il medesimo regime consenta (se non come effetto secondario) o addirittura imponga il perseguimento di finalità eterogenee, come quelle di tutelare – secondo la tesi attorea – un socio (magari di minoranza) rispetto al superiore potere finanziario di altri soci.
pag. 7 di 12 Per altri versi, non si vede come possa essere stigmatizzata la decisione assembleare di appianare anzitempo una perdita, rispetto allo speciale regime derogatorio emergenziale, trattandosi di decisione che conferisce maggiori garanzie di solidità della società nel rapporto con i creditori e i terzi.
1.3. Non possono certo ignorarsi gli indizi ai quali l'attore affida la prova dell'abuso del diritto di voto da parte delle convenute, quali l'entità ingente dell'aumento di capitale e la verosimile consapevolezza dei soci di maggioranza che il socio di minoranza non disponga dei mezzi finanziari per la sottoscrizione dell'aumento di capitale.
Tanto meno può ignorarsi che sia infine passata dal 21,63% del capitale sociale al CP_1
54,39%, come del resto risulta per tabulas (docc. 4, 5 e 16 attore).
Tuttavia, ciò non basta a ritenere fondata la tesi attorea dell'abuso del diritto di voto, restando insuperato e pacifico il fatto che HE, non di meno, abbia generato le ingenti perdite ripianate con l'aumento di capitale in parola.
Lo stesso attore si duole del fatto che l'impugnata decisione del 19.07.2023 abbia posto rimedio all'accumulo di perdite sociali a cominciare dal 2021 (cfr. pp. 16 e 21 atto di citazione), e tanto precisamente deduce a sostegno della seconda domanda (v. infra, punto 2).
Restano poi prive di pregio, in tema, le deduzioni dell'attore secondo cui egli, unitamente al socio avrebbe reiteratamente contestato le modalità di redazione dei bilanci 2021 e Pt_2
2022 nel punto in cui le spese di ricerca e sviluppo di prototipi sono state considerate come costi di esercizio, anziché essere imputate all'attivo patrimoniale, come consentito in ragione dello status di start-up innovativa di HE.
Va infatti anzitutto annotato che, come dedotto dalle convenute, l'attore non ha impugnato le Con decisioni di approvazione dei bilanci 2021 e 2022 di il che comporta l'intervenuta decadenza dell'attore stesso dalla possibilità di contestare il contenuto e i risultati di tali bilanci, avuto preciso riguardo alle perdite registrate e alle ragioni, per come contabilmente tradotte, che ad esse hanno condotto.
Giova poi aggiungere che siffatta imputazione dei costi di ricerca e sviluppo a voce patrimoniale attiva consiste in una mera facoltà, non venendo in rilievo alcun obbligo cogente.
Oltretutto, l'esercizio di tale facoltà esige un esame e un controllo più rigorosi rispetto all'ordinaria mera appostazione dei costi in conto economico, giacché comporta una maggiore pag. 8 di 12 fragilità del bilancio in corrispondenza dell'alimentazione di una voce di attivo patrimoniale che va ad aumentare la garanzia patrimoniale offerta al pubblico dei creditori in una misura di controversa e opinabile valutazione, trattandosi appunto di capitalizzare investimenti in sviluppo e ricerca non ancora materializzati in beni pronti alla generazione di ricavi.
In tal senso, va ricordato che l'art. 2426, comma 1, n. 5) c.c. prevede che i costi di sviluppo
“possono” essere iscritti nell'attivo, richiedendo al contempo, quale forma di controllo rafforzato, il consenso del collegio sindacale. Inoltre, e come ricorda la convenuta il CP_1
principio OIC 24 indica, secondo un generale criterio di prudenza, rigorose condizioni in base alle quali i costi di ricerca “possono” (e non debbono) essere capitalizzati.
Ne consegue che, quand'anche si fossero presentati i requisiti per procedere all'asserita capitalizzazione, la deliberazione di approvazione del bilancio, nella misura in cui inquadra le spese di ricerca e sviluppo in costi d'esercizio, non presenta alcun profilo di contrasto con norme imperative, giacché segue il criterio ordinario anziché quello d'eccezione, con ciò operando una scelta coerente con il generale principio di prudenza (art. 2423 bis c.c.), come tale di maggior tutela per il ceto dei creditori, in corrispondenza di un maggiore sforzo economico per i soci, chiamati ad appianare le perdite di esercizio e a reintegrare il capitale sociale.
Sulla medesima questione, e proprio in relazione al bilancio 2021 di HE, così come impugnato dal socio si è già espresso nei termini che Controparte_6
precedono questo Tribunale nella sentenza n. 233/2024 del 22.02.2024 (doc. 8 convenuta
HE).
2. L'attore lamenta poi l'inadempimento di all'obbligazione di cui al punto 3 dell'art. 1 CP_1
del patto parasociale di data 24.08.2021, e chiede conseguentemente la condanna di al CP_1
risarcimento in forma specifica, ex art. 2058 c.c., consistente nel ripianamento delle perdite di
HE per quattro esercizi di bilancio, dal 2021 in poi, per l'ammontare di euro 809.945,00 o, in subordine, per l'ammontare di euro 459.945,00.
In via subordinata, l'attore chiede la condanna di al risarcimento dei danni per CP_1
equivalente.
La domanda non merita accoglimento.
2.1. Conviene preliminarmente annotare che il riferimento “al punto 1 dell'art. 3” (anziché al punto 3 dell'art. 1) dei citati patti parasociali, contenuto nelle conclusioni, così come precisate e ancora prima rassegnate nell'atto di citazione, è da ritenere dovuto ad errore materiale, non pag. 9 di 12 conducendo il richiamo ad alcun rilevante riferimento rispetto alle difese attoree, le quali, diversamente, fanno riferimento “al punto 3 dell'art. 1” (v. ad esempio pp. 4 e 20 atto di citazione;
e p. 6 comparsa conclusionale attore).
Di seguito il testo della norma negoziale in esame:
Con La norma si inserisce nel contesto dall'impegno dei soci di mediante cessioni proporzionali alle quote da ciascuno possedute, a vendere a la complessiva CP_1
partecipazione pari al 10% del capitale sociale (art. 1, punto 1).
La previsione negoziale riportata è da considerare nulla per impossibilità dell'oggetto, entrando in conflitto con la previsione di cui all'art. 2380 bis c.c., che riserva esclusivamente agli amministratori la gestione dell'impresa, che si deve svolgere “nel rispetto della disposizione di cui all'art. 2086, secondo comma”, ossia assicurando la continuità aziendale.
Tanto più che lo stesso art. 2380 bis c.c. si premura di specificare che compete altresì in via esclusiva agli amministratori “l'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma”.
In tal senso, non si vede in che modo un socio, per quanto influente o di maggioranza, possa assicurare la continuità aziendale, dal che consegue che il comportamento richiesto dalla norma negoziale non è esigibile, né attuabile, dunque impossibile.
Peraltro, nemmeno si comprende in che modo avrebbe violato la norma pattizia, magari CP_1
Con indirettamente influenzando l'operato degli amministratori di non avendo l'attore dedotto Con in che termini risulterebbe compromessa la continuità aziendale di e dovendosi in senso
Con contrario registrare che gli amministratori di hanno attivato la procedura di ripianamento delle perdite e dunque di conservazione del patrimonio sociale, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 2482 bis c.c. e così consentendo la prosecuzione dell'attività d'impresa. Prosecuzione che, all'atto pratico, è stata garantita proprio da che ha pacificamente provveduto a CP_1 coprire le perdite, versando tutto l'aumento di capitale inoptato, in aggiunta a quello riferibile alla propria quota.
In taluni passaggi, l'attore pare attribuire alla clausola il significato che essa imporrebbe a Con di ripianare, da sola, le perdite di e del resto la stessa domanda attorea appunto mira CP_1 ad addossare l'intera perdita di capitale sociale alla sola CP_1
pag. 10 di 12 Al riguardo, va annotato che al punto 11 dell'accordo del gennaio 2020 sopra citato (doc. 1 attore), si era bensì previsto quanto segue:
Tuttavia, nel successivo patto parasociale del 24.08.2021 in parola, all'art. 6 si è previsto quanto segue:
Del resto, l'attore precisamente riferisce il titolo della sua domanda al solo patto parasociale da ultimo citato, e precisamente alla previsione di cui al punto 3 dell'art. 1, la quale, come visto, non stabilisce affatto, a carico di un obbligo di ripianamento delle perdite, bensì CP_1
un obbligo di assicurare la continuità aziendale.
Sul punto, ritiene questo collegio che non vi sia modo alcuno per affermare che in tale ultimo obbligo sia incluso quello di farsi carico, in via esclusiva, delle perdite, se non violando le norme di interpretazione del contratto e, per di più, invadendo indebitamente l'autonomia contrattuale mediante un intervento additivo della volontà negoziale delle parti.
Infatti, sul piano letterale la clausola è chiara e, del resto, quando in altra precedente occasione i soci di HE hanno voluto prevedere un preciso obbligo di ripianamento delle perdite, tanto hanno semplicemente fatto.
In tal senso, la comune intenzione delle parti (art. 1362 c.c.) emerge in maniera non equivoca dal confronto tra l'accordo del gennaio 2020 e quello del 24.08.2021. Nel primo, si prevedono Con chiaramente: l'impegno di di finanziare l'attività di con prestito fruttifero sino a un CP_1
Con milione di euro;
l'impegno di di coprire le perdite di per un triennio e fino ad un CP_1 massimo di un milione di euro. Nel secondo, si prevedono: l'impegno di di finanziare il CP_1
progetto per la conclusione del terzo impianto, alle stesse condizioni previste nel precedente accordo e con una prima tranche di euro 200.000,00; l'impegno di di mantenere la CP_1
Con continuità aziendale di per quattro esercizi. Nulla si dice più quanto all'impegno di pag. 11 di 12 coprire le perdite, e anzi espressamente si stabilisce, come visto, la sostituzione di ogni precedente impegno con quelli nuovi.
3. In caso di mancato accoglimento della domanda di annullamento della decisione del
19.07.2023, con conseguente condanna di HE alla restituzione all'attore di tutte le somme versate in esecuzione della delibera stessa, l'attore chiede in via subordinata la condanna di al pagamento delle medesime somme a titolo risarcitorio, in conseguenza del lamentato CP_1 inadempimento al punto 3 dell'art. 1 del patto parasociale del 24.08.2021.
La domanda è destinata al rigetto sulla base di quanto già detto al punto 2.1. che precede.
4. Le spese seguono la soccombenza dell'attore. I compensi di avvocato sono liquidati ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 come segue: tabella n. 2; causa di valore indeterminabile di complessità limitata, scaglione da euro 26.000,01 a euro 52.000,00; compensi minimi per la fase istruttoria e/o di trattazione, essendosi ridotta al deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e alla celebrazione di una sola udienza;
compensi massimi per le fasi di studio e introduttiva in favore di in ragione del maggiore sforzo difensivo impiegato quale CP_1
destinataria, rispetto ad HE, di ulteriori domande ad essa specificamente rivolte;
compensi medi nel resto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia di impresa, nella sopra riportata composizione, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione:
1) rigetta le domande dell'attore;
2) condanna l'attore al rimborso in favore della convenuta delle spese CP_1
processuali, che liquida in euro 9.618,00 per compensi di avvocato, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge;
3) condanna l'attore al rimborso in favore della convenuta Controparte_3
delle spese processuali, che liquida in euro 6.713,00 per compensi di avvocato, oltre
15% per spese forfettarie e accessori di legge.
Trento, 15 gennaio 2025
Il giudice estensore Il presidente
Benedetto Sieff Renata Fermanelli
pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA in composizione collegiale, in persona dei seguenti signori magistrati dott. Renata Fermanelli Presidente dott. Giuliana Segna Giudice dott. Benedetto Sieff Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3009 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa da
Parte_1
con gli avv.ti RENATO BRAZZINI e DANIELE SORGENTE;
ATTORE contro
CP_1 con l'avv. GIUSEPPE COLOMBO;
e
CP_2
contumace;
e
Controparte_3 con l'avv. CRISTIAN MAINES;
CONVENUTE trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti.
Per l'attore.
“a) nel merito, in via principale: accertare e dichiarare, per i motivi esposti nella narrativa dell'atto di citazione di data 16.11.2023 e negli altri atti difensivi attorei, l'abuso da parte della anche in concorso con in persona dei rispettivi legali CP_1 CP_2
pag. 1 di 12 rappresentanti pro tempore, del diritto di voto e della loro posizione di soci di maggioranza in violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e conseguentemente: i) disporre l'annullamento ai sensi dell'art. 2479-ter I comma c.c. della delibera di assemblea della società
[...]
di data 19.07.2023; ii) dichiarare inefficaci e/o nulli tutti gli effetti della CP_4
delibera del 19.07.2023, ciò includendo, inter alia, il ripristino delle quote di partecipazione precedenti alla delibera, con ogni conseguente obbligo restitutorio in capo a delle CP_1
quote stesse a favore del dott. , nonché di iscrizione e/o aggiornamento in Parte_1
Camera di Commercio, sul Libro Soci e su ogni altro libro sociale;
iii) condannare
[...]
alla restituzione di tutte le somme versate dal dott. in CP_4 Parte_1
esecuzione della delibera del 19.07.2023, quantificate in una somma pari ad Euro 29.896,45, oltre agli interessi dalla data del pagamento a quella della restituzione, o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
b) ulteriormente nel merito: accertato e dichiarato, per i motivi esposti nella narrativa dell'atto di citazione di data 16.11.2023 e negli altri atti difensivi attorei, il grave inadempimento da parte della , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 del punto 1 dell'art. 3 del patto parasociale di data 24.08.2021, condannare conseguentemente la medesima al risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c. costituito dal ripianamento delle perdite della per quattro esercizi di bilancio dal Controparte_3
2021 in poi nell'attuale ammontare di Euro 809.945,00 o, in subordine, nell'importo di Euro
459.945,00; in via di ulteriore subordine, condannare la al risarcimento per CP_1
equivalente dei danni subiti dell'attore nell'ammontare che verrà ritenuto di giustizia;
c) in via subordinata di merito: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sub a) punto iii), accertato e dichiarato l'inadempimento di del punto 1 CP_1 dell'art. 3 del patto parasociale di data 24.08.2021 per i motivi esposti nella narrativa dell'atto di citazione di data 16.11.2023 e negli altri atti difensivi attorei, condannare conseguentemente , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 in favore del dott. di tutte le somme versate da quest'ultimo in conseguenza Parte_1 dell'azzeramento del capitale sociale per perdite, pari ad Euro 29.896,45, oltre agli interessi dalla data del pagamento a quella della restituzione, o della maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
d) in relazione alle domande avversarie: rigettare tutte le domande avanzate in via principale ed in via subordinata dalla e dalla , in quanto infondate in fatto Controparte_3 CP_1
ed in diritto per i motivi esposti nella memoria ex art. 171-ter c.p.c. di data 07.03.2024 e negli altri atti difensivi attorei;
pag. 2 di 12 e) in ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale di causa, oltre a spese generali e accessori di legge.
In via istruttoria: [omissis]”.
Per la convenuta CP_1
“Nel merito:
-in via principale: dichiarare inammissibili e/o improponibili e, comunque, rigettare per le eccezioni ed i motivi di cui in atti, ed in ogni caso in quanto infondate in fatto e in diritto, tutte le domande proposte dall'attore;
-in via subordinata: fermo il rigetto delle altre domande avversarie, nella denegata e non reduta ipotesi in cui venga accolta la domanda proposta dall'attore sub “a) nel merito in via principale”, ed in particolare quella al punto ii), disporsi il ripristino delle riserve per Euro
350.000,00 indicate nella situazione patrimoniale infra-annuale alla voce “Altre riserve” e condannare alla restituzione a di tutte le somme versate Controparte_3 CP_1
dalla convenuta in esecuzione della delibera del 19 luglio 2023, pari ad Euro 459.945,00, oltre agli interessi legali dalla data del pagamento a quella della restituzione, ovvero della diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
-in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite, ivi compreso il rimborso spese generali del 15% sul compenso totale, oltre accessori di legge.
In via istruttoria: [omissis]”.
Per la convenuta Controparte_3
“nel merito:
- rigettare per le ragioni ed i motivi di cui in atti, ogni domanda ex adverso proposta nei confronti di in quanto infondata in fatto e in diritto;
Controparte_3
- con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge.
In via istruttoria: [omissis]”.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'attore quale socio di anzitutto Parte_1 Controparte_5 impugna, ai sensi dell'art. 2479 ter, comma 1, c.c. la delibera dell'assemblea dei soci del
19.07.2023, di cui al verbale redatto per atto di notaio dott. di pari data (doc. 2 Persona_1
attore).
Con tale delibera si è deciso:
pag. 3 di 12 e, dunque:
pag. 4 di 12 L'attore sostiene che tale decisione sarebbe espressione di un abuso del diritto di voto, assunto in violazione dei doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., messo in atto dalle convenute e (socie di HE rispettivamente, CP_1 CP_2 all'epoca della decisione, per il 21,63% e per il 32,76%) ai danni dei soci di minoranza, tra i quali l'attore stesso (titolare all'epoca di una partecipazione del 13,01%).
Lo sviamento del fine legittimo, proprio dell'abuso, sarebbe rinvenibile, in tesi attorea, nell'intenzione di attuare la strategia di di eliminare i soci di minoranza e dunque CP_1
assicurarsi la maggioranza assoluta delle partecipazioni HE.
Secondo l'attore, un importante profilo dell'illegittimità della condotta di sarebbe da CP_1 rinvenire nella violazione, da parte di quest'ultima, degli impegni assunti dalla stessa, nei confronti degli altri soci, con l'accordo scritto del gennaio 2020, “acquisto partecipazione al capitale sociale di (doc. 1 attore) e con il patto parasociale del 24.08.2021 Controparte_4
(doc. 8 attore).
pag. 5 di 12 Metterebbe poi in rilievo l'attore come la decisione di aumento di capitale finalizzata al ripianamento delle perdite nemmeno sarebbe richiesta dalla legge, là dove gli obblighi di cui agli artt. 2482 bis, commi 4, 5, 6, 2482 ter e 2484, comma 1, n. 4) c.c. sarebbero stati sterilizzati per le perdite emerse sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2022 per effetto della normativa emergenziale correlata al Covid-19, così come da ultimo prorogata dal d. l. n.
198 del 2022 (c.d. decreto Milleproroghe, conv. l. n. 14 del 2023), con facoltà di ripianamento di dette perdite entro il quinto esercizio successivo (art. 6, comma 2, d. l. n. 23 del 2020, conv.
l. n. 40 del 2020).
L'attore tiene poi da ultimo a mettere in evidenza (cfr. pp. 11 e 12 comparsa conclusionale attore) come con delibera del 15.07.2024, assunta in corso di causa (doc. 24 allegato a detta comparsa), siano state prese identiche decisioni in relazione al ripianamento della nuova perdita di euro 774.951,00, a ulteriore conferma della volontà di di “sbarazzarsi” dei soci CP_1 di minoranza mediante l'assunzione di decisioni comportanti contributi di notevole entità economica, e così facendo valere la propria superiore capacità finanziaria.
L'attore chiede dunque l'annullamento della decisione impugnata con la pronuncia delle conseguenti statuizioni.
Tali domande non meritano seguito alcuno.
1.1. Inconferente con il tema del decidere è anzitutto l'assunto attoreo della violazione, da parte di dell'accordo del gennaio 2020 e dei patti parasociali del 24.08.2021. CP_1
In estrema sintesi, si tratta in entrambi i casi di patti parasociali che – come meglio si vedrà più avanti – recano l'impegno di a finanziare l'attività produttiva (entrambi), a dare CP_1
copertura alle perdite sino ad un massimo di un milione di euro (l'accordo del gennaio 2020) Con e ad assicurare la continuità aziendale di (i patti del 24.08.2021).
Come noto, la decisione dei soci assunta in violazione di un patto parasociale non può di per sé costituire motivo di invalidità, dunque di impugnazione della decisione stessa.
Infatti, ai sensi della disposizione di cui all'art. 2479 ter, comma 1, c.c., ossia la stessa invocata dall'attore, le decisioni dei soci possono essere ritenute invalide, dunque impugnate, per violazione di legge o dell'atto costitutivo.
Per converso, la violazione di un patto parasociale dà luogo, di per sé, a responsabilità da inadempimento, la quale, come tale, deve essere fatta valere dai paciscenti nei confronti del socio inadempiente.
pag. 6 di 12 Non può poi escludersi che, per pura evenienza, i fatti comportanti violazione dei patti parasociali integrino al contempo, e in via del tutto autonoma, una violazione rilevante ai fini della validità di una decisione dei soci.
Tuttavia, nel caso in esame, la denunciata violazione dei patti parasociali non integra, al contempo, violazione di legge o dell'atto costitutivo, né pone in evidenza situazioni rilevanti ai sensi dell'art. 2479 ter, comma 3, c.c., come tali rilevabili d'ufficio.
Va anzi messo in rilievo come la decisione impugnata presenti un carattere di doverosità, essendo assunta al fine di perseguire uno scopo imposto dalla legge, ossia quello del ripianamento delle perdite (art. 2482 bis c.c.).
1.2. A tale ultimo riguardo, e come anticipato, deduce l'attore che le perdite avrebbero potuto essere ripianate entro il 2027 in ragione della normativa emergenziale da Codiv-19.
Va premesso, in rito, che detta deduzione, per la prima volta formulata nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., afferisce all'introduzione di fatti secondari finalizzati a precisare la domanda, e pertanto non può essere ritenuta inammissibile per tardività, come eccepito dalla convenuta CP_1
Nel merito, va osservato che la deduzione è inconcludente, oltre che inconferente con il tema del decidere.
Infatti, la normativa emergenziale richiamata dall'attore reca la facoltà, e non l'obbligo, di procedere al ripianamento delle “perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022” entro il quinto esercizio successivo (cfr. art. 6, d. l. n. 23 del 2020 cit.).
Viene dunque introdotto un regime derogatorio del quale gli organi delle società possono semplicemente decidere di giovarsi, là dove la perdita del capitale può comunque e sempre essere appianata in ogni tempo, prima della scadenza del termine così come allungato al quinto esercizio successivo (si rimanda alla lettura dei commi 2 e 3 del cit. art. 6).
In tal senso, il regime emergenziale va necessariamente correlato al principale scopo di consentire, senza imporre, un recupero graduale delle eccezionali perdite generate dall'evento
Covid-19, mentre va escluso che il medesimo regime consenta (se non come effetto secondario) o addirittura imponga il perseguimento di finalità eterogenee, come quelle di tutelare – secondo la tesi attorea – un socio (magari di minoranza) rispetto al superiore potere finanziario di altri soci.
pag. 7 di 12 Per altri versi, non si vede come possa essere stigmatizzata la decisione assembleare di appianare anzitempo una perdita, rispetto allo speciale regime derogatorio emergenziale, trattandosi di decisione che conferisce maggiori garanzie di solidità della società nel rapporto con i creditori e i terzi.
1.3. Non possono certo ignorarsi gli indizi ai quali l'attore affida la prova dell'abuso del diritto di voto da parte delle convenute, quali l'entità ingente dell'aumento di capitale e la verosimile consapevolezza dei soci di maggioranza che il socio di minoranza non disponga dei mezzi finanziari per la sottoscrizione dell'aumento di capitale.
Tanto meno può ignorarsi che sia infine passata dal 21,63% del capitale sociale al CP_1
54,39%, come del resto risulta per tabulas (docc. 4, 5 e 16 attore).
Tuttavia, ciò non basta a ritenere fondata la tesi attorea dell'abuso del diritto di voto, restando insuperato e pacifico il fatto che HE, non di meno, abbia generato le ingenti perdite ripianate con l'aumento di capitale in parola.
Lo stesso attore si duole del fatto che l'impugnata decisione del 19.07.2023 abbia posto rimedio all'accumulo di perdite sociali a cominciare dal 2021 (cfr. pp. 16 e 21 atto di citazione), e tanto precisamente deduce a sostegno della seconda domanda (v. infra, punto 2).
Restano poi prive di pregio, in tema, le deduzioni dell'attore secondo cui egli, unitamente al socio avrebbe reiteratamente contestato le modalità di redazione dei bilanci 2021 e Pt_2
2022 nel punto in cui le spese di ricerca e sviluppo di prototipi sono state considerate come costi di esercizio, anziché essere imputate all'attivo patrimoniale, come consentito in ragione dello status di start-up innovativa di HE.
Va infatti anzitutto annotato che, come dedotto dalle convenute, l'attore non ha impugnato le Con decisioni di approvazione dei bilanci 2021 e 2022 di il che comporta l'intervenuta decadenza dell'attore stesso dalla possibilità di contestare il contenuto e i risultati di tali bilanci, avuto preciso riguardo alle perdite registrate e alle ragioni, per come contabilmente tradotte, che ad esse hanno condotto.
Giova poi aggiungere che siffatta imputazione dei costi di ricerca e sviluppo a voce patrimoniale attiva consiste in una mera facoltà, non venendo in rilievo alcun obbligo cogente.
Oltretutto, l'esercizio di tale facoltà esige un esame e un controllo più rigorosi rispetto all'ordinaria mera appostazione dei costi in conto economico, giacché comporta una maggiore pag. 8 di 12 fragilità del bilancio in corrispondenza dell'alimentazione di una voce di attivo patrimoniale che va ad aumentare la garanzia patrimoniale offerta al pubblico dei creditori in una misura di controversa e opinabile valutazione, trattandosi appunto di capitalizzare investimenti in sviluppo e ricerca non ancora materializzati in beni pronti alla generazione di ricavi.
In tal senso, va ricordato che l'art. 2426, comma 1, n. 5) c.c. prevede che i costi di sviluppo
“possono” essere iscritti nell'attivo, richiedendo al contempo, quale forma di controllo rafforzato, il consenso del collegio sindacale. Inoltre, e come ricorda la convenuta il CP_1
principio OIC 24 indica, secondo un generale criterio di prudenza, rigorose condizioni in base alle quali i costi di ricerca “possono” (e non debbono) essere capitalizzati.
Ne consegue che, quand'anche si fossero presentati i requisiti per procedere all'asserita capitalizzazione, la deliberazione di approvazione del bilancio, nella misura in cui inquadra le spese di ricerca e sviluppo in costi d'esercizio, non presenta alcun profilo di contrasto con norme imperative, giacché segue il criterio ordinario anziché quello d'eccezione, con ciò operando una scelta coerente con il generale principio di prudenza (art. 2423 bis c.c.), come tale di maggior tutela per il ceto dei creditori, in corrispondenza di un maggiore sforzo economico per i soci, chiamati ad appianare le perdite di esercizio e a reintegrare il capitale sociale.
Sulla medesima questione, e proprio in relazione al bilancio 2021 di HE, così come impugnato dal socio si è già espresso nei termini che Controparte_6
precedono questo Tribunale nella sentenza n. 233/2024 del 22.02.2024 (doc. 8 convenuta
HE).
2. L'attore lamenta poi l'inadempimento di all'obbligazione di cui al punto 3 dell'art. 1 CP_1
del patto parasociale di data 24.08.2021, e chiede conseguentemente la condanna di al CP_1
risarcimento in forma specifica, ex art. 2058 c.c., consistente nel ripianamento delle perdite di
HE per quattro esercizi di bilancio, dal 2021 in poi, per l'ammontare di euro 809.945,00 o, in subordine, per l'ammontare di euro 459.945,00.
In via subordinata, l'attore chiede la condanna di al risarcimento dei danni per CP_1
equivalente.
La domanda non merita accoglimento.
2.1. Conviene preliminarmente annotare che il riferimento “al punto 1 dell'art. 3” (anziché al punto 3 dell'art. 1) dei citati patti parasociali, contenuto nelle conclusioni, così come precisate e ancora prima rassegnate nell'atto di citazione, è da ritenere dovuto ad errore materiale, non pag. 9 di 12 conducendo il richiamo ad alcun rilevante riferimento rispetto alle difese attoree, le quali, diversamente, fanno riferimento “al punto 3 dell'art. 1” (v. ad esempio pp. 4 e 20 atto di citazione;
e p. 6 comparsa conclusionale attore).
Di seguito il testo della norma negoziale in esame:
Con La norma si inserisce nel contesto dall'impegno dei soci di mediante cessioni proporzionali alle quote da ciascuno possedute, a vendere a la complessiva CP_1
partecipazione pari al 10% del capitale sociale (art. 1, punto 1).
La previsione negoziale riportata è da considerare nulla per impossibilità dell'oggetto, entrando in conflitto con la previsione di cui all'art. 2380 bis c.c., che riserva esclusivamente agli amministratori la gestione dell'impresa, che si deve svolgere “nel rispetto della disposizione di cui all'art. 2086, secondo comma”, ossia assicurando la continuità aziendale.
Tanto più che lo stesso art. 2380 bis c.c. si premura di specificare che compete altresì in via esclusiva agli amministratori “l'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma”.
In tal senso, non si vede in che modo un socio, per quanto influente o di maggioranza, possa assicurare la continuità aziendale, dal che consegue che il comportamento richiesto dalla norma negoziale non è esigibile, né attuabile, dunque impossibile.
Peraltro, nemmeno si comprende in che modo avrebbe violato la norma pattizia, magari CP_1
Con indirettamente influenzando l'operato degli amministratori di non avendo l'attore dedotto Con in che termini risulterebbe compromessa la continuità aziendale di e dovendosi in senso
Con contrario registrare che gli amministratori di hanno attivato la procedura di ripianamento delle perdite e dunque di conservazione del patrimonio sociale, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 2482 bis c.c. e così consentendo la prosecuzione dell'attività d'impresa. Prosecuzione che, all'atto pratico, è stata garantita proprio da che ha pacificamente provveduto a CP_1 coprire le perdite, versando tutto l'aumento di capitale inoptato, in aggiunta a quello riferibile alla propria quota.
In taluni passaggi, l'attore pare attribuire alla clausola il significato che essa imporrebbe a Con di ripianare, da sola, le perdite di e del resto la stessa domanda attorea appunto mira CP_1 ad addossare l'intera perdita di capitale sociale alla sola CP_1
pag. 10 di 12 Al riguardo, va annotato che al punto 11 dell'accordo del gennaio 2020 sopra citato (doc. 1 attore), si era bensì previsto quanto segue:
Tuttavia, nel successivo patto parasociale del 24.08.2021 in parola, all'art. 6 si è previsto quanto segue:
Del resto, l'attore precisamente riferisce il titolo della sua domanda al solo patto parasociale da ultimo citato, e precisamente alla previsione di cui al punto 3 dell'art. 1, la quale, come visto, non stabilisce affatto, a carico di un obbligo di ripianamento delle perdite, bensì CP_1
un obbligo di assicurare la continuità aziendale.
Sul punto, ritiene questo collegio che non vi sia modo alcuno per affermare che in tale ultimo obbligo sia incluso quello di farsi carico, in via esclusiva, delle perdite, se non violando le norme di interpretazione del contratto e, per di più, invadendo indebitamente l'autonomia contrattuale mediante un intervento additivo della volontà negoziale delle parti.
Infatti, sul piano letterale la clausola è chiara e, del resto, quando in altra precedente occasione i soci di HE hanno voluto prevedere un preciso obbligo di ripianamento delle perdite, tanto hanno semplicemente fatto.
In tal senso, la comune intenzione delle parti (art. 1362 c.c.) emerge in maniera non equivoca dal confronto tra l'accordo del gennaio 2020 e quello del 24.08.2021. Nel primo, si prevedono Con chiaramente: l'impegno di di finanziare l'attività di con prestito fruttifero sino a un CP_1
Con milione di euro;
l'impegno di di coprire le perdite di per un triennio e fino ad un CP_1 massimo di un milione di euro. Nel secondo, si prevedono: l'impegno di di finanziare il CP_1
progetto per la conclusione del terzo impianto, alle stesse condizioni previste nel precedente accordo e con una prima tranche di euro 200.000,00; l'impegno di di mantenere la CP_1
Con continuità aziendale di per quattro esercizi. Nulla si dice più quanto all'impegno di pag. 11 di 12 coprire le perdite, e anzi espressamente si stabilisce, come visto, la sostituzione di ogni precedente impegno con quelli nuovi.
3. In caso di mancato accoglimento della domanda di annullamento della decisione del
19.07.2023, con conseguente condanna di HE alla restituzione all'attore di tutte le somme versate in esecuzione della delibera stessa, l'attore chiede in via subordinata la condanna di al pagamento delle medesime somme a titolo risarcitorio, in conseguenza del lamentato CP_1 inadempimento al punto 3 dell'art. 1 del patto parasociale del 24.08.2021.
La domanda è destinata al rigetto sulla base di quanto già detto al punto 2.1. che precede.
4. Le spese seguono la soccombenza dell'attore. I compensi di avvocato sono liquidati ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 come segue: tabella n. 2; causa di valore indeterminabile di complessità limitata, scaglione da euro 26.000,01 a euro 52.000,00; compensi minimi per la fase istruttoria e/o di trattazione, essendosi ridotta al deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e alla celebrazione di una sola udienza;
compensi massimi per le fasi di studio e introduttiva in favore di in ragione del maggiore sforzo difensivo impiegato quale CP_1
destinataria, rispetto ad HE, di ulteriori domande ad essa specificamente rivolte;
compensi medi nel resto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia di impresa, nella sopra riportata composizione, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione:
1) rigetta le domande dell'attore;
2) condanna l'attore al rimborso in favore della convenuta delle spese CP_1
processuali, che liquida in euro 9.618,00 per compensi di avvocato, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge;
3) condanna l'attore al rimborso in favore della convenuta Controparte_3
delle spese processuali, che liquida in euro 6.713,00 per compensi di avvocato, oltre
15% per spese forfettarie e accessori di legge.
Trento, 15 gennaio 2025
Il giudice estensore Il presidente
Benedetto Sieff Renata Fermanelli
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