Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 03/12/2025, n. 21788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21788 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21788/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05371/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5371 del 2025, proposto da AR AZ Valentiniano, rappresentata e difesa dall’avvocato Vincenzo Melara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palmi (RC), via Cilea, 22;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 13138/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata in data 19 dicembre 2024, con cui è stato dichiarato il diritto della ricorrente all’attribuzione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/22 e 2023/24 per l’importo complessivo di € 1.000,00, oltre rivalutazione o interessi legali, nonché al pagamento delle spese processuali liquidate in € 560,00 oltre accessori.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. CA RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La parte ricorrente, avendo prestato servizio in qualità di docente non di ruolo del Ministero dell’istruzione e del merito, con la proposizione del ricorso in esame ha chiesto l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 13138/2024, pubblicata in data 19 dicembre 2024 e notificata al Ministero in data 23 dicembre 2024, nonché asseritamente passata in giudicato, con la quale è stato accertato il suo diritto all’attribuzione della carta docente per un importo complessivo di euro 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione, con conseguente condanna dell’amministrazione ministeriale.
1.1. Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito solo formalmente nel presente giudizio.
1.2. La parte ricorrente, in data 15 novembre 2025, ha versato in atti una richiesta di passaggio in decisione della causa sulla base degli atti e degli scritti depositati in giudizio.
1.3. All’udienza camerale del 19 novembre 2025 la causa è stata discussa.
Il Collegio, nel corso della discussione, ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, c.p.a. la sussistenza di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per mancato deposito di documentazione attestante l’effettivo passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 13138/2024. Tale rilievo officioso è stato debitamente fatto constare nel verbale d’udienza.
All’esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il Collegio ritiene che il ricorso in esame sia inammissibile per mancanza di prova del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 13138/2024, così come rilevato d’ufficio, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, c.p.a., nel corso dell’udienza camerale del 19 novembre 2025 e fatto debitamente constare nel relativo verbale.
2.1. In proposito, quanto alla correttezza dell’operato del Collegio nel rilevare d’ufficio il suddetto profilo di inammissibilità del gravame, vale evidenziare che la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di affermare che “ l’avviso finalizzato a provocare il contraddittorio non è necessario se i procuratori delle parti non sono presenti in udienza, atteso che la ratio della disposizione è quella di offrire ai difensori delle parti, in piena attuazione del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., la possibilità di controdedurre, alla quale, non presenziando in udienza ovvero in camera di consiglio, il procuratore rinuncia ” (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 3447 del 4 aprile 2023).
2.2. Quanto, invece, alla inammissibilità del presente ricorso per effetto della mancata produzione, ad opera della parte ricorrente, di documentazione idonea ad attestare il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 13138/2024, è sufficiente richiamare quanto disposto dall’articolo 114, comma 2, c.p.a., che onera il ricorrente di depositare copia autentica del provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza, in uno con la prova del suo passaggio in giudicato.
Pertanto, in mancanza del deposito della certificazione comprovante il passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, nei termini indicati dalla predetta disposizione normativa, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile (cfr., in termini, T.A.R. Lombardia, sez. III, sent. n. 2031 del 26 ottobre 2017, passata in giudicato).
2.3. Orbene, nel caso di specie la parte ricorrente, pur avendo affermato in ricorso di aver “ provato il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire (certificato ex art. 124 disp. att. c.p.c. del 20 novembre 2024) ” (cfr. pag. 3), non ha tuttavia versato in atti alcun certificato che attesti il passaggio in giudicato della ottemperanda sentenza.
Ciò, peraltro, risulta per tabulas dalla documentazione prodotta in giudizio, così come risulta dal relativo foliario, all’interno della quale non figura il certificato rilasciato dalla Autorità giudiziaria ordinaria in ordine al passaggio in giudicato della sentenza di cui è stata chiesta l’ottemperanza.
3. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni, il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile.
4. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, in quanto il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito solo formalmente in resistenza, non svolgendo alcuna attività defensionale nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
EL ZI, Presidente
CA RO, Primo Referendario, Estensore
Marco AV, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA RO | EL ZI |
IL SEGRETARIO