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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/04/2025, n. 1712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1712 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 17.4.2025:
Visto il provvedimento dell'8.10.2024 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 10075/2022 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Viste le note di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, alle ore 15,20, decide la causa come di seguito.
Il Got
TE IZ
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del got TE
IZ, ha emesso, ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10075/2022 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi vertente
TRA
in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1
elettivamente domiciliato in Palermo, via Filippo Parlatore n. 43 presso lo studio dell'Avv. Fabio Toto che lo rappresenta e difende giusta procura su foglio separato allegata all'atto di citazione in opposizione;
Opponente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Acerra
(NA) via Trento e Trieste n. 20 presso lo studio degli Avv.ti
Rossana Martucci e Roberto Radice che la rappresentano e
2 difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta dal in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e conferma il decreto ingiuntivo n. 1755/2022 del Tribunale di Palermo del
27.4.2022 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) condanna il in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Cooperativa opposta con riferimento al giudizio di opposizione, che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
Sentenza esecutiva per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE Viene omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 (entrata in vigore il 04.07.2009), ed
3 applicabile ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.
La presente controversia, verte sull'opposizione proposta dal in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
1755/2022 di questo Tribunale (del 27.4.2022), con cui si è ingiunto al predetto il pagamento, in favore di Controparte_1
(di seguito opposta , in persona del legale
[...] CP_1
rappresentante pro tempore, della somma di € 20.110,72 per prestazioni rese in favore di minori stranieri non accompagnati, oltre interessi dal 13.10.2017 al soddisfo e spese del procedimento monitorio.
Allegava l'opponente che in data 01.10.2015 la Questura di Ragusa aveva predisposto un verbale di affidamento di nove minori extracomunitari non accompagnati sbarcati clandestinamente a
Pozzallo il 20.09.2015 e che gli stessi venivano affidati alla struttura di prima accoglienza “A Braccia Aperte” sita nel Comune di in via Tenente Scaduto n. 18. Parte_1
Tra questi erano presenti anche due minori e Persona_1
, i quali venivano ospitati presso la suddetta Persona_2
struttura dal 01.10.2015 al 15.12.2015.
In data 25.11.2015, la società cooperativa “ inviava una mail CP_1
all'associazione “ con la quale manifestava la Parte_2
propria disponibilità ad accogliere i due minori e Persona_1
4 , nella comunità di alloggio denominata “Ghebel”, Persona_2
sita in Acerra, provincia di Napoli.
In data 09.12.2015, il Comune di di concerto con Parte_1
l'assistente sociale dello stesso Ente autorizzava, con prot. n. 9905, il trasferimento dei predetti due “minori non accompagnati” dalla
A Braccia Aperte” alla Parte_2
comunità alloggio “Ghebel, in attuazione delle previsioni normative di cui all'accordo Stato Regioni ed Enti Locali del 10.07.2014.
In data 16.12.2015, veniva stilato il verbale di affidamento e/o consegna di tali soggetti dalla comunità di alloggio Parte_2
alla comunità “Ghebel” per il periodo dal 17.12.2015 al
[...]
28.09.2016.
Successivamente in data 13.10.2017 e 16.10.2017, la società cooperativa “ inviava due lettere di costituzione in mora con CP_1
la quali veniva richiesta il pagamento di n. 6 fatture non pagate dal e l'invito per la stipula di una convenzione Parte_1
di negoziazione assistita alle quali il Parte_1
rispondeva con nota protocollo n. 9850 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto soggetto non tenuto a pagare il credito ingiunto: concludeva chiedendo previa sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1755/2022, vista l'inesistenza del credito della società cooperativa , la revoca CP_1
del decreto spese vinte.
5 Ritualmente costituita in giudizio la negava la Controparte_1
fondatezza delle difese spiegate dall'opponente delle quali chiedeva il rigetto, vinte le spese del giudizio.
E' da premettere, in linea con la giurisprudenza della Corte
d'Appello di Palermo (cfr. C. App. Palermo sent. N. 688/2023; n.
271/2021), che l'art. 4 comma 2 della L. L. 08/11/2000, n. 328 prevede che sono a carico dei Comuni, singoli e associati, le spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della comunità; l'art. 4 L.R. 02/01/1979, n. 1 prevede che gli enti comunali di assistenza sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite ai comuni, che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo agli enti soppressi.; l'art. 20 L.R. 09/05/1986,
n. 22 prevede che i Comuni singoli od associati, per la realizzazione dei servizi socio-assistenziali, possono stipulare convenzioni con enti iscritti nell'albo regionale previsto dall'art. 26; l'art. 22 L.R.
07/05/2015, n. 9 prevede che il dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, per i rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggio per i minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa, è autorizzato a rimborsare ai comuni, fino ad un ammontare massimo dell'80 per cento, le spese documentate da provvedimento giurisdizionale e dall'attestazione di ingresso in un istituto di accoglienza per ricovero di minori disposto
6 dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404.
Dalla lettura congiunta delle predette disposizioni normative si rileva che nella Regione Siciliana l'assistenza dei minori è a carico dei Comuni che sono e restano titolari delle funzioni e competenze in materia socioassistenziale, mentre alla Regione incombe l'obbligo del rimborso di quanto erogato dall'ente locale in ragione dell'80%; sicché, mentre i Comuni devono, per obbligo di legge, comunque operare direttamente o sostenere finanziariamente le attività, la deve assicurare il rimborso nella misura Pt_3
predetta.
Si tratta, quindi, di obblighi nascenti a carico dei Comuni ex lege, salvo la loro facoltà (e non l'obbligo) di stipulare, a norma dell'art. 20 L.R. 09/05/1986, n. 22, delle convenzioni per la realizzazione dei servizi socio-assistenziali.
Giova osservare a tal riguardo che le spese per il sostentamento dei minori, ancorché extracomunitari, sono poste dai commi 2° e 4° dell'art. 6 della L. n. 328/2000 (< del sistema integrato di interventi e servizi sociali>>).
A propria volta la legge regionale siciliana del 9 maggio 1986, n. 22 specifica che i servizi socio – assistenziali, tra cui quelli erogati in favore dei minori extracomunitari, sono attuati dai comuni singoli od associati con le seguenti modalità: a) mediante gestione diretta;
b) mediante convenzione con istituzioni pubbliche e private di
7 assistenza e beneficenza ed associazioni non aventi fini di lucro;
c) mediante delega ai consigli di quartiere.
Nel caso di specie – esclusa ovviamente la ricorrenza della prima e della terza delle ipotesi indicate – deve evidenziarsi come in effetti ricorra la seconda modalità essendo ammesso da entrambe le parti che l'affidamento dei minori alla Cooperativa Ghebel è avvenuto con provvedimento del Comune opponente del 9.12.2015 prot.
9905.
Va tuttavia osservato che la sussistenza di una convenzione non è elemento indefettibile allorché ricorra un provvedimento di stabile inserimento del minore extracomunitario all'interno della struttura assistenziale privata (cfr. Cass. Sez. Un. n. 22787 del 2012
Cass.Civ. n°19036 del 2010).
E' evidente quindi che l'onere relativo al ricovero dei minori è a carico dei Comuni risultando quelli di assistenza obblighi gravanti sul comune ex lege (così in parte motiva Cass., 03 settembre 2010, nr. 19036).
Così è avvenuto nel caso in oggetto considerato che – per come emergente dagli atti del giudizio – il decreto ingiuntivo è stato emesso per ottenere il pagamento delle prestazioni erogate ai due minori trasferiti dalla Comunità con Parte_2
provvedimento del Comune di del 9.12.2015 prot. Parte_1
8 Non avendo l'ente pubblico specificamente contestato né l'effettiva erogazione dei servizi né specificamente la quantificazione degli importi di cui alle fatture azionate, il decreto ingiuntivo - previo rigetto dell'opposizione proposta - va certamente confermato.
Alla luce dell'accoglimento delle domande svolte nei confronti dell'ente pubblico, devono ritenersi assorbite - e quindi non andranno esaminate - le ulteriori domande proposte.
Per quanto riguarda, in ultimo, il regime delle spese del presente giudizio, deve rilevarsi che, in forza del principio della soccombenza – da applicare, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, tenendo conto che nel procedimento per ingiunzione l'atto introduttivo del giudizio conseguente all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, ed è in relazione a tale domanda che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente (cfr. Cass. civ. n. 1977/1983) – il opponente Pt_1
va condannato al pagamento delle spese di lite sostenute dalla
Cooperativa opposta relativamente alla presente fase di opposizione.
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo
– deve essere integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014 (e successive modificazioni) sulla base dello scaglione medio di riferimento.
Sentenza esecutiva per legge.
9 Così deciso in Palermo 17.4.2025
Il Got
TE IZ
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9905 presso la Comunità Ghebel di Acerra (NA) dal 17.12.2015 al
28.9.2016.