Articolo 1 della Legge 30 dicembre 1960, n. 1729
Articolo 2
Versione
7 febbraio 1961
Art. 1.
A modifica dell'art. 12 sulle norme transitorie della legge 29 ottobre 1954, n. 1046 , l'obbligo per le Scuole per infermiere ed infermieri generici di nuova istituzione di tenere nel primo anno del loro funzionamento un corso di quattro mesi riservato ad aspiranti che si trovino in determinate condizioni, cessera' con l'anno 1960.
Entrata in vigore il 7 febbraio 1961