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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 10500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10500 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
11 SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Carla Sorrentini, preliminarmente dà atto che, con riferimento all'udienza del 06/11/2025, è stata disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con provvedimento ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, le quali tengono luogo della discussione orale;
p.q.m.
decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue.
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 3973/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: altri contratti atipici, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Pierfrancesco Cupido (c.f. e Massimiliano C.F._2
Cupido (c.f. ), giusta procura in calce all'atto di citazione;
C.F._3
ATTORE
E
(P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. AL RI (c.f.
), giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e C.F._4 risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI Come da note di trattazione in sostituzione dell'udienza del 06/11/2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 10/02/2023, Parte_1 citava in giudizio la (d'ora innanzi solo Controparte_1 [...]
”), chiedendo la condanna della stessa al risarcimento per i danni subiti dal CP_1 proprio gommone a seguito di sinistro verificatosi presso la zona di ormeggio gestita dalla predetta società.
A sostegno della propria domanda, l'attore esponeva:
-che per la stagione estiva 2022 aveva stipulato un contratto di ormeggio con la società convenuta per il proprio gommone “Joker Clubman 35” (numero identificativo , da tenere presso il campo boe sito ad Arco Felice C.F._5
– OZ (NA), antistante loc. Monachelle;
- che, in data 09/09/2022, il gommone, mentre era ancorato alla boa, aveva subito un sinistro, derivante dall'impatto con altra imbarcazione sganciatasi dal proprio ormeggio, così riportando la rottura di diverse componenti e danni allo scafo, per complessivi €.9.045,34, come da preventivo depositato in atti;
- che, mentre la compagnia assicurativa dell'attore aveva negato la copertura
(trattandosi di sinistro su natante ancorato a boa e non a pontile fisso), la CP_1 non aveva dato riscontro alle richieste di comunicare i dati identificativi dell'imbarcazione danneggiante.
Dunque, lo chiedeva accertarsi la responsabilità della società Parte_1 convenuta per il sinistro occorso al gommone di sua proprietà, con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni pari ad € 9.045,34 o nella diversa somma accertata in corso di giudizio, oltre vittoria di spese di lite con attribuzione ai procuratori antistatari.
Si costituiva in giudizio la società convenuta, la quale chiedeva il rigetto della domanda in ragione della sua dedotta infondatezza, con vittoria delle spese di lite da attribuirsi al procuratore anticipatario. In particolare, evidenziava che il contratto concluso tra le parti non prevedeva la custodia tra le obbligazioni poste a carico del gestore e invocava l'applicazione di talune clausole del regolamento di ormeggio funzionali ad escludere qualsivoglia responsabilità per danneggiamenti subiti dalle imbarcazioni ormeggiate.
Depositate le memorie istruttorie, la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di assumere le prove orali richieste dall'attore, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 06/11/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che la domanda proposta è infondata e va, pertanto, rigettata.
Giova premettere che la giurisprudenza prevalente è ormai pacifica nell'affermare che il contratto di ormeggio (rientrante nella categoria dei contratti atipici) debba essere dotato di una struttura minima essenziale, consistente nella messa a disposizione delle strutture portuali con assegnazione di un apposito spazio acqueo;
il suo contenuto può, tuttavia, estendersi anche ad altre prestazioni, quali la custodia del natante o delle cose in esso contenute, nel qual caso compete a chi fonda un determinato diritto o la responsabilità dell'altro contraente, sullo specifico oggetto della convenzione, fornire, anche a mezzo presunzioni, la relativa prova
(cfr. Cass. 14/3/2024, n. 6839; Cass. 16/9/2022, n. 27294; Cass. 13/2/2013, n.
3524). Di qui la possibilità di assimilare tale figura contrattuale a diversi contratti tipici da cui ricavare la relativa disciplina, come la locazione o – nel caso in cui sia previsto l'obbligo di custodia – il deposito.
Nel caso di specie, la pretesa dello di ricomprendere la custodia Parte_1 tra le obbligazioni assunte dalla società convenuta, si fonda in primo luogo sulla peculiarità dell'ormeggio fornito dalla , non già all'interno di un porto CP_1 ma in un campo boe in mezzo al mare e, in secondo luogo, sul corrispettivo pattuito che, per la sua entità, non poteva non comprendere anche la custodia del natante.
Ebbene, quanto alla prima considerazione, occorre osservare che ai fini della identificazione del contenuto delle obbligazioni assunte dalle parti, non assume alcuna rilevanza il luogo nel quale viene esercitata l'attività di ormeggio, ben potendo lo specchio d'acqua trovarsi all'interno di un porto ovvero in un campo boe allestito in mare aperto, atteso che ciò che caratterizza la prestazione dell'ormeggiatore è la messa a disposizione di uno spazio acqueo delimitato per l'ancoraggio delle imbarcazioni, senza che rilevi che lo stesso si trovi o meno all'interno di un porto.
Quanto, poi, all'entità del corrispettivo, certamente di per sé non rappresenta un indice presuntivo dell'obbligazione di custodire, in mancanza di ulteriori elementi che era onere dell'attore fornire in ordine all'assunzione di tale specifico dovere, tenuto, peraltro, conto che la somma di € 3.000,00 non appare esorbitante rispetto alla controprestazione di quattro mesi di ormeggio.
Ma ad escludere che le parti abbiano inteso includere ulteriori obbligazioni in capo all'ormeggiatore, oltre quella di messa a disposizione dello spazio acqueo, concorre anche il contenuto del regolamento di ormeggio, allegato al contratto sottoscritto dallo e prodotto in atti dalla società convenuta. Parte_1
Tale regolamento deve, infatti, ritenersi non solo conosciuto ma anche accettato dallo , atteso il tenore della clausola contenuta nel citato Parte_1 contratto con la quale il predetto dichiarava “di aver preso visione delle condizioni generali di ormeggio, artt. da 1 a 31 compresi, che regolano il presente contratto
e riportate nel regolamento allegato, che accetto integralmente senza riserva alcuna”.
Ebbene, le disposizioni del suindicato regolamento fugano ogni dubbio in ordine alla insussistenza di un obbligo di custodia in capo alla convenuta, CP_2 stante il chiaro disposto dell'art. 11) secondo cui: “il servizio di ormeggio erogato non implica in nessun caso la presa in custodia del natante/imbarcazione, che resta nella disponibilità e in affidamento all'utente; la non è responsabile CP_1 in alcun modo ed in nessun caso delle unite lasciate a ormeggio”
Né, infine, è configurabile la violazione del dovere di buona fede contrattuale nel rifiuto opposto dalla convenuta di fornire all'istante i dati identificativi dell'imbarcazione danneggiante, non rientrando tale dovere informativo nello spettro complessivo della prestazione cui la stessa era tenuta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, applicati nella misura percentuale media, con attribuzione all'avv.
AL RI, stante la dichiarazione dallo stesso resa ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
così provvede:
[...]
a) rigetta la domanda;
b) condanna al pagamento, in favore della società Parte_1 convenuta delle spese di lite, che liquida in €.5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. AL RI.
Napoli, 13/11/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)
11 SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Carla Sorrentini, preliminarmente dà atto che, con riferimento all'udienza del 06/11/2025, è stata disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con provvedimento ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, le quali tengono luogo della discussione orale;
p.q.m.
decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue.
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 3973/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: altri contratti atipici, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Pierfrancesco Cupido (c.f. e Massimiliano C.F._2
Cupido (c.f. ), giusta procura in calce all'atto di citazione;
C.F._3
ATTORE
E
(P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. AL RI (c.f.
), giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e C.F._4 risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI Come da note di trattazione in sostituzione dell'udienza del 06/11/2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 10/02/2023, Parte_1 citava in giudizio la (d'ora innanzi solo Controparte_1 [...]
”), chiedendo la condanna della stessa al risarcimento per i danni subiti dal CP_1 proprio gommone a seguito di sinistro verificatosi presso la zona di ormeggio gestita dalla predetta società.
A sostegno della propria domanda, l'attore esponeva:
-che per la stagione estiva 2022 aveva stipulato un contratto di ormeggio con la società convenuta per il proprio gommone “Joker Clubman 35” (numero identificativo , da tenere presso il campo boe sito ad Arco Felice C.F._5
– OZ (NA), antistante loc. Monachelle;
- che, in data 09/09/2022, il gommone, mentre era ancorato alla boa, aveva subito un sinistro, derivante dall'impatto con altra imbarcazione sganciatasi dal proprio ormeggio, così riportando la rottura di diverse componenti e danni allo scafo, per complessivi €.9.045,34, come da preventivo depositato in atti;
- che, mentre la compagnia assicurativa dell'attore aveva negato la copertura
(trattandosi di sinistro su natante ancorato a boa e non a pontile fisso), la CP_1 non aveva dato riscontro alle richieste di comunicare i dati identificativi dell'imbarcazione danneggiante.
Dunque, lo chiedeva accertarsi la responsabilità della società Parte_1 convenuta per il sinistro occorso al gommone di sua proprietà, con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni pari ad € 9.045,34 o nella diversa somma accertata in corso di giudizio, oltre vittoria di spese di lite con attribuzione ai procuratori antistatari.
Si costituiva in giudizio la società convenuta, la quale chiedeva il rigetto della domanda in ragione della sua dedotta infondatezza, con vittoria delle spese di lite da attribuirsi al procuratore anticipatario. In particolare, evidenziava che il contratto concluso tra le parti non prevedeva la custodia tra le obbligazioni poste a carico del gestore e invocava l'applicazione di talune clausole del regolamento di ormeggio funzionali ad escludere qualsivoglia responsabilità per danneggiamenti subiti dalle imbarcazioni ormeggiate.
Depositate le memorie istruttorie, la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di assumere le prove orali richieste dall'attore, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 06/11/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che la domanda proposta è infondata e va, pertanto, rigettata.
Giova premettere che la giurisprudenza prevalente è ormai pacifica nell'affermare che il contratto di ormeggio (rientrante nella categoria dei contratti atipici) debba essere dotato di una struttura minima essenziale, consistente nella messa a disposizione delle strutture portuali con assegnazione di un apposito spazio acqueo;
il suo contenuto può, tuttavia, estendersi anche ad altre prestazioni, quali la custodia del natante o delle cose in esso contenute, nel qual caso compete a chi fonda un determinato diritto o la responsabilità dell'altro contraente, sullo specifico oggetto della convenzione, fornire, anche a mezzo presunzioni, la relativa prova
(cfr. Cass. 14/3/2024, n. 6839; Cass. 16/9/2022, n. 27294; Cass. 13/2/2013, n.
3524). Di qui la possibilità di assimilare tale figura contrattuale a diversi contratti tipici da cui ricavare la relativa disciplina, come la locazione o – nel caso in cui sia previsto l'obbligo di custodia – il deposito.
Nel caso di specie, la pretesa dello di ricomprendere la custodia Parte_1 tra le obbligazioni assunte dalla società convenuta, si fonda in primo luogo sulla peculiarità dell'ormeggio fornito dalla , non già all'interno di un porto CP_1 ma in un campo boe in mezzo al mare e, in secondo luogo, sul corrispettivo pattuito che, per la sua entità, non poteva non comprendere anche la custodia del natante.
Ebbene, quanto alla prima considerazione, occorre osservare che ai fini della identificazione del contenuto delle obbligazioni assunte dalle parti, non assume alcuna rilevanza il luogo nel quale viene esercitata l'attività di ormeggio, ben potendo lo specchio d'acqua trovarsi all'interno di un porto ovvero in un campo boe allestito in mare aperto, atteso che ciò che caratterizza la prestazione dell'ormeggiatore è la messa a disposizione di uno spazio acqueo delimitato per l'ancoraggio delle imbarcazioni, senza che rilevi che lo stesso si trovi o meno all'interno di un porto.
Quanto, poi, all'entità del corrispettivo, certamente di per sé non rappresenta un indice presuntivo dell'obbligazione di custodire, in mancanza di ulteriori elementi che era onere dell'attore fornire in ordine all'assunzione di tale specifico dovere, tenuto, peraltro, conto che la somma di € 3.000,00 non appare esorbitante rispetto alla controprestazione di quattro mesi di ormeggio.
Ma ad escludere che le parti abbiano inteso includere ulteriori obbligazioni in capo all'ormeggiatore, oltre quella di messa a disposizione dello spazio acqueo, concorre anche il contenuto del regolamento di ormeggio, allegato al contratto sottoscritto dallo e prodotto in atti dalla società convenuta. Parte_1
Tale regolamento deve, infatti, ritenersi non solo conosciuto ma anche accettato dallo , atteso il tenore della clausola contenuta nel citato Parte_1 contratto con la quale il predetto dichiarava “di aver preso visione delle condizioni generali di ormeggio, artt. da 1 a 31 compresi, che regolano il presente contratto
e riportate nel regolamento allegato, che accetto integralmente senza riserva alcuna”.
Ebbene, le disposizioni del suindicato regolamento fugano ogni dubbio in ordine alla insussistenza di un obbligo di custodia in capo alla convenuta, CP_2 stante il chiaro disposto dell'art. 11) secondo cui: “il servizio di ormeggio erogato non implica in nessun caso la presa in custodia del natante/imbarcazione, che resta nella disponibilità e in affidamento all'utente; la non è responsabile CP_1 in alcun modo ed in nessun caso delle unite lasciate a ormeggio”
Né, infine, è configurabile la violazione del dovere di buona fede contrattuale nel rifiuto opposto dalla convenuta di fornire all'istante i dati identificativi dell'imbarcazione danneggiante, non rientrando tale dovere informativo nello spettro complessivo della prestazione cui la stessa era tenuta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, applicati nella misura percentuale media, con attribuzione all'avv.
AL RI, stante la dichiarazione dallo stesso resa ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
così provvede:
[...]
a) rigetta la domanda;
b) condanna al pagamento, in favore della società Parte_1 convenuta delle spese di lite, che liquida in €.5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. AL RI.
Napoli, 13/11/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)