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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/03/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Composto dai Signori Magistrati dott. Vincenzo Di Pede Presidente relatore dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice dott. UC Di Giovanni Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 473 bis.51 CPC) sul ricorso iscritto al n. 2089/2024 ruolo generale volontaria giurisdizione e congiuntamente presentato da:
nato a [...] il [...], con l'avv. AVERSA Parte_1
ANGELA - RICORRENTE
E
nata a [...] allo Ionio (CS) il 31/07/1969, con l'avv. AVERSA CP_1
ANGELA – RICORRENTE CON L' INTERVENTO DI
– INTERVENIENTE NECESSARIO Controparte_2
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio religioso – legge n. 898/1970 e succ. mod. - artt. 473 bis e ss CPC – nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglia, introdotto dalla c.d. )
IL TRIBUNALE
RILEVATO
Che, con ricorso presentato in data 28.11.2024, e Parte_1 [...]
, hanno chiesto che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del CP_1 matrimonio religioso da loro contratto in Castrovillari in data 10/06/2000;
che i medesimi si sono separati in forza di accordo omologato da questo Tribunale con sentenza n. 22/2024 del 10/04/2024;
che lo stato di separazione si è protratto per oltre sei mesi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
che i medesimi non hanno inteso riconciliarsi;
che i coniugi, genitori di e UC, maggiorenni ed economicamente Per_1 autosufficienti, hanno proposto di divorziare senza vantare alcuna pretesa di mantenimento e alle condizioni di separazione di cui al punto IV) della sentenza n.
22/24 del 10/04/2024 ( “IV) , si obbliga a pagare tutti i Parte_1 finanziamenti contratti in costanza di matrimonio, maturati e maturandi, manlevando il coniuge e, si obbliga, altresì, a non richiedere nulla alla , continuerà dunque CP_3
1 a pagare il pignoramento presso terzi insistente sulla sua busta paga e il successivo accodo”), e in particolare;
“I) Le parti reiterano le condizioni di separazione di cui al punto IV) della sentenza n.
22/24 del 10/04/2024 da intendersi integralmente trascritte;
II) I ricorrenti rinunciano
l'uno al mantenimento nei confronti dell'altro ritenendosi autosufficienti. III) Fatta salva la puntuale osservanza dei sopraindicati accordi, dichiarano altresì di aver tra loro risolto ogni altra questione economica e patrimoniale di qualunque genere e tipo e pertanto di rinunziare a qualsivoglia pretesa, economico-patrimoniale”; che il PM ad oggi non ha fatto pervenire le sue conclusioni;
CONSIDERATO
Che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita;
che ricorre la causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all' art. 3 n. 2 lettera b) legge 898/1970, come successivamente modificata;
visto l'art. 4 comma 16 legge 898/1970 e successive modifiche;
P.Q.M.
Il Tribunale:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto il
10/06/2000 in Castrovillari da e , CP_1 Parte_1 alle condizioni concordate;
- ordina all' Ufficiale dello stato civile del Comune di Castrovillari di procedere all'annotazione della sentenza (registro degli atti di matrimonio del Comune di
Castrovillari, anno 2000, Parte II^, Serie A, atto numero 21);
- nulla per le spese.
Così deciso in Castrovillari, nella camera di consiglio del 28/02/2025
Il Presidente estensore dott. Vincenzo Di Pede
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