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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 73/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE AS FR LD, Presidente e Relatore BIANCO ANTONIO, Giudice DE LUCA SILVIO, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 443/2025 depositato il 31/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B031904352/2024 IRES-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B031904352/2024 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B031904352/2024 IRAP
Pag. 1 di 9 - sul ricorso n. 445/2025 depositato il 01/06/2025
proposto da
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 Srl - P.IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B071904578/2024 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 621/2025 depositato il 20/10/2025
Richieste delle parti: per la ricorrente: quanto al ricorso rubricato al n°443/2025 R.G.R.: “Voglia codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze accogliere il presente ricorso e, per l'effetto: a) in via preliminare, disporre in via cautelare la sospensione degli effetti esecutivi dell'avviso di accertamento impugnato;
b) nel merito, in via principale, dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza delle pretese impositive e sanzionatorie recate nell'atto di accertamento impugnato, per tutti i motivi spesi, in via alternativa, nel presente atto;
c) nel merito, in via subordinata, dichiarare l'illegittimità delle pretese sanzionatorie recate nell'atto impugnato, per tutte le ragioni svolte, anche in via alternativa, nel presente ricorso;
d) nel merito, in via ulteriormente subordinata, rideterminare, in applicazione del principio del favor rei, la pretesa sanzionatoria (applicata con il c.d. cumulo giuridico) sulla base della disciplina prevista dall'art. 2 del d.lgs. n. 87/2024 se del caso previa rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per i motivi spesi nel ricorso;
e) in ulteriore subordine, rideterminare la pretesa sanzionatoria dell'Ufficio in misura pari alla metà del minimo edittale, ai sensi dell'art. 7, co. Pag. 2 di 9 4 del d.lgs. n. 472/1997, per le ragioni svolte nel presente ricorso;
d) in ogni caso, con condanna dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Firenze al rimborso delle somme che risulteranno indebitamente corrisposte dal comparente in corso di causa, per il titolo in contestazione, ivi compresi gli interessi. Con vittoria, altresì, di diritti, spese ed onorari del presente giudizio.”; quanto al ricorso rubricato al n°445/2025 R.G.R.: “Voglia codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze accogliere il presente ricorso e, per l'effetto: a) in via preliminare, disporre, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 546/1992 la riunificazione del presente ricorso con quello avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. T8BQ31904352/2024; b) in via cautelare, disporre la sospensione degli effetti esecutivi dell'avviso di accertamento impugnato;
b) nel merito, in via principale, dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza delle pretese impositive e sanzionatorie recate nell'atto di accertamento impugnato, per tutti i motivi spesi, in via alternativa, nel presente atto;
c) nel merito, in via subordinata, dichiarare l'illegittimità delle pretese sanzionatorie recate nell'atto impugnato, per tutte le ragioni svolte, anche in via alternativa, nel presente ricorso;
d) nel merito, in via ulteriormente subordinata, rideterminare, in applicazione del principio del favor rei, la pretesa sanzionatoria (applicata con il c.d. cumulo giuridico) sulla base della disciplina prevista dall'art. 2 del d.lgs. n. 87/2024 se del caso previa rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per i motivi spesi nel ricorso;
e) in ulteriore subordine, rideterminare la pretesa sanzionatoria dell'Ufficio in misura pari alla metà del minimo edittale, ai sensi dell'art. 7, co. 4 del d.lgs. n. 472/1997, per le ragioni svolte nel presente ricorso;
d) in ogni caso, con condanna dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Firenze al rimborso delle somme che risulteranno indebitamente corrisposte dal comparente in corso di causa, per il titolo in contestazione, ivi compresi gli interessi. Con vittoria, altresì, di diritti, spese ed onorari del presente giudizio.”;
resistente: quanto al ricorso rubricato al n°443/2025 R.G.R.:
“chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria: 1) il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto; 2) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.”; quanto al ricorso rubricato al n°445/2025 R.G.R.:
“1) in via preliminare di disporre la riunione ex art 29 d. lgs. 546/92 del presente giudizio con quello avvero l'avviso di accertamento n. T8B031904352/2024 2) il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto; 2) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con due distinti ricorsi rubricati ai nn.443/2025 e 445/2025 R.G.R., indi riuniti, la Ricorrente_1 S.R.L. esercente “l'attività di fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili e pelletteria e selleria” in persona del legale rappresentante Rappresentante_1 , nonché la predetta società unitamente al sunnominato legale rappresentante anche in proprio, impugnavano rispettivamente gli avvisi nn. T8B031904352/2024 e T8B071904578/2024, entrambi afferenti l'anno di imposta 2018.
A) Con il primo l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato ad imposizione:
- il maggior reddito imponibile di €.752.918,72 ex artt. 39, I co., lett. d) e 41 bis DPR
Pag. 3 di 9 600/1973;
- il maggiore valore della produzione netta di €.752.918,72;
- la maggiore IVA pari ad €.211.876,72 ex art. 54, IV e XIX co., DPR 633/1972 con la irrogazione delle relative sanzioni.
B) Con il secondo avviso l'Ufficio aveva invece accertato ex art.41 bis DPR 600/1973 le omesse ritenute alla fonte pari ad €.195.758,88 afferenti gli utili extracontabili ammontanti ad €.752.918,72 distribuiti al socio unico Rappresentante_1.
C) Entrambi gli accertamenti erano originati da una verifica fiscale effettuata dalla G.D.F. che aveva riguardato il quinquennio 2018-2022, conclusasi con l'erezione del p.v.c.
12/10/2024, nel corso della quale erano emerse le violazioni sostanziali, poi contestate negli avvisi de quibus, consistenti nell'esposizione di costi relativi ad operazioni oggettivamente ovvero soggettivamente inesistenti.
Più in particolare gli accertatori avevano rilevato che nel 2018 la società contribuente aveva intrattenuto principalmente rapporti di fornitura con la “Società_1 SRL”.
Aveva contabilizzato nel conto economico “7) per servizi” l'importo di €.1.369.225,00; aveva altresì contabilizzato la somma di €.1.160.401,08 per lavorazioni eseguite da terzi nonché di
€.1.148.827,42 per “lavorazioni esterne”.
Tali somme dunque erano tutte di ammontare maggiore rispetto ai costi per la retribuzione del personale dipendente di €.1.116.697,00.
Secondo la ricostruzione dell'Ufficio, dunque, la produzione di pelletteria sarebbe stata realizzata da ditte esterne.
Società_3 Indi dai controlli che avevano riguardato tali ditte esterne e segnatamente la S.R.L.S., la Pelletteria Società_3 di Nominativo_1 e la Pelletteria Società_4 di Nominativo_2, era stato appurato che esse erano già state coinvolte in altre verifiche per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, non avevano presentato le dichiarazioni fiscali ovvero le avevano compilate in modo incompleto o con dati falsi, non avevano versato l'IVA.
Le complessive risultanze dei controlli incrociati e le emergenze contabili della società verificata avevano quindi fondato il corredo presuntivo in base al quale gli accertatori avevano contestato la contabilizzazione di fatture:
- per operazioni oggettivamente inesistenti per un ammontare di €.161.469,50, oltre l'IVA relativa di €.35.523,29 apparentemente concluse con la società Società_3 SRLS e per un ammontare di €.591.449,26, oltre l'IVA relativa di €.114.343,90 con la pelletteria Società_3 di
Nominativo_1;
Pag. 4 di 9 - per operazioni soggettivamente inesistenti ammontanti ad €.281.861,50, oltre l'IVA per
€.62.009,53 apparentemente concluse con la Pelletteria Società_4 di Nominativo_2.
D) La ricorrente affidava il ricorso ai motivi di seguito enucleati secondo un ordine che accorpa quelli di entrambi i ricorsi:
- I – violazione degli artt.39, I co., lett. d), 41 bis DPR 600/1973 e degli artt. 54, IV co., 13 DPR 633/1972, nonché infine degli artt. 24 e 25 D.Lgs. 446/1997 – illegittimità dell'atto di accertamento n.T8B031904352/2024 ed illegittimità derivata dell'atto n.T8B071904578/2024;
violazione dell'art.7, V - II – bis co., D.Lgs.546/1992 e 2697 c.c. – divieto della doppia presunzione;
- III – violazione degli artt. 5 D.Lgs. 472/1997, 10 L.2012/2000 e 8 D.Lgs. 546/1992;
violazione dell'art. 2 D.Lgs. 87/2024, - IV –
- V - violazione dellart.7, IV co., D.Lgs. 472/1997. Rassegnava le sopratrascritte conclusioni.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva con controdeduzioni 1/7/2025 e 7/7/2025 nelle 2) quali ribadiva la legittimità del proprio operato e chiedeva il rigetto dei ricorsi.
I ricorrenti depositavano memorie integrative nelle quali argomentavano che le 3)
“lavorazioni esterne” sarebbero state indispensabili per la realizzazione della produzione fatturata (€.3.281.767,00), tenuto conto della circostanza che le ore di lavoro (85.678) prestate dai dipendenti della società ed emergenti dalle banche dati INAIL sarebbero state a ciò insufficienti.
Deducevano altresì che la resistente non aveva contraddetto la loro prospettazione secondo cui il legale rappresentante della Società_3 SRLS non era stato penalmente perseguito per l'emissione delle fatture oggettivamente inesistenti di cui si discute.
Inoltre, la resistente non aveva specificamente contestato l'argomentazione che il
“disconoscimento” dei costi relativi alle fatture emesse dalla Società_3 SRLS e dalla Pelletteria
Società_3 di Nominativo_1 alla base degli avvisi de quibus, comporterebbe la improbabile conseguenza che la percentuale di redditività della Ricorrente_1 SRL non sarebbe commisurata a quella delle imprese operanti nello stesso settore merceologico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SUL PRIMO E SUL SECONDO MOTIVO In estrema sintesi la ricorrente sostiene che gli avvisi impugnati sarebbero illegittimi in quanto l'Agenzia delle Entrate non avrebbe corroborato adeguatamente gli elementi
Pag. 5 di 9 costituenti le contestate operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti.
Non emergerebbero le prove a supporto della consapevolezza dei ricorrenti circa l'inesistenza delle ditte fornitrici e della oggettiva fittizietà delle negoziazioni;
le risultanze dei controlli incrociati sarebbero state soltanto dedotte.
Inoltre, l'Ufficio non avrebbe adeguatamente esplicitato i conteggi in forza dei quali sarebbe pervenuto alle quantificazioni relative alle operazioni contestate.
A) Senonché gli elementi descritti nel p.v.c. 2/7/2024 della G.d.F. con tutti i relativi sessanta allegati, richiamati negli avvisi de quibus, divenuti parte integrante della loro articolazione motivazionale, sono idonei e sufficienti a costituire il corredo presuntivo fondante il recupero.
Gli ufficiali della G.d.F. e l'Agenzia delle Entrate hanno meticolosamente descritto gli indici comprovanti la fittizietà di tutte le imprese fornitrici della ricorrente nell'arco del quinquennio esaminato, ossia:
- la inesistenza di contratti di somministrazione di energia ed acqua nonché di locazione;
- la inesistenza di rapporti di lavoro dipendente ovvero assunzioni di personale in numero insufficiente se rapportato alla entità delle forniture convenute;
- accordi onerosi per procedere all'apertura della partita IVA di imprese satelliti poi gestite da soggetti diversi dai richiedenti.
Per quanto attiene specificamente le tre ditte che hanno eseguito forniture nel 2018 hanno poi constatato che:
quanto alla Società_3 SRLS:
- ha omesso la presentazione delle dichiarazioni IVA ed IRES;
- ha inoltrato le liquidazioni periodiche IVA prive dei dati indispensabili al fine;
- non ha stipulato contratti di somministrazione di acqua ed energia per lo stabilimento di produzione, né contratti di locazione assoggettati ad imposta di registro;
- è stata posta in liquidazione il 28/12/2019;
- il liquidatore nominato è risultato irreperibile nel comune di residenza (Torino) i cui uffici pertanto lo hanno quindi cancellato dall'Anagrafe;
quanto alla Pelletteria Società_3 di Nominativo_1:
- il giorno dell'accesso dei verificatori non era più operativa nel luogo di esercizio, ove i dipendenti di altra ditta, ivi presenti, hanno dichiarato che il contratto di locazione stipulato da essa era stato in realtà risolto;
Pag. 6 di 9 - nel luogo predetto, in prossimità dell'ingresso, lungo la strada o sulle cassette postali e sui citofoni non vi erano comunque indicazioni di sorta che segnalassero i suoi uffici o il suo stabilimento;
- ha presentato esclusivamente la dichiarazione IVA dell'annualità in questione i cui dati, peraltro, si discostano in modo rilevante da quelli emergenti dal cd. spesometro compilato dai fornitori;
- non ha stipulato alcun contratto di somministrazione;
- nel 2018 ha avuto alle proprie dipendenze un solo lavoratore, avendone licenziati otto nel mese di aprile dello stesso anno.
Anche per la ditta Società_4 di Nominativo_2 sono state rilevate circostanze analoghe a quelle sin qui descritte: essa si è avvalsa esclusivamente di due lavoratori dipendenti in un arco temporale limitato dell'anno (l'uno per il periodo gennaio – luglio, l'altro per il periodo febbraio-maggio).
B) Il trasporto della merce che sarebbe stata asseritamente curata dalle ditte fornitrici suddette senza ricorrere a terzi è circostanza contraddetta dalla constatazione che nessuna di esse aveva la disponibilità di autoveicoli e la distanza tra il luogo della esecuzione della presunta prestazione e quello della consegna dei beni non poteva essere percorso altrimenti.
C) Tutti i documenti di trasporto esaminati inoltre sono privi della descrizione dei beni, del nominativo del cedente e del cessionario, della data, del luogo e dell'ora della consegna, del soggetto a ciò incaricato e della sua sottoscrizione.
Cosicché in nessun modo è possibile ricondurre la merce oggetto dei presunti trasporti a quella indicata nelle fatture di vendita.
Tutti gli elementi sopradescritti costituiscono un corredo indiziario sufficiente a fondare D) gli avvisi emessi.
Detto corredo non è stato sovvertito dai ricorrenti fornendo la prova della reale fornitura della merce (Cass.2024 n°31906).
A tale riguardo l'opera di “riconciliazione contabile” compiuta ex post dai ricorrenti è priva di rilevanza probatoria poiché effettuata sulla base di risultanze fornite dai soggetti coinvolti dalla contestata frode fiscale.
Nessun effetto deriva poi dalla pretesa omessa contestazione da parte della resistente che il disconoscimento dei costi oggetto di accertamento comprometterebbe l'attendibilità statistica del calcolo della redditività della società ricorrente con un risultato non rappresentativo “dell'effettiva realtà aziendale” (ved. pag. 6, ult. cpv. e 7 della memoria
Pag. 7 di 9 integrativa).
In tal caso non opera il principio di non contestazione di cui all'art.115 c.p.c. – come invece sembrerebbe adombrare la ricorrente - secondo cui i fatti allegati da una parte, non smentiti dall'altra, possono fondare la decisione.
La circostanza sopradescritta non costituisce infatti un fatto storico dell'illecito fiscale da dimostrare, bensì una mera argomentazione difensiva.
Non può soccorrere i ricorrenti neppure l'art.7, V co. bis, D.L. 546/1992.
Infatti secondo la ricognizione interpretativa della S.C. detta norma non impone all'Erario
“oneri probatori difformi da quelli previsti nelle norme disciplinanti i singoli tributi ed il
1procedimento di accertamento” .
SUL TERZO, QUARTO E QUINTO MOTIVO Anche i motivi inerenti l'insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito e l'illegittimità delle sanzioni devono essere disattesi.
L'elemento soggettivo è sussistente in entrambe le contestate fattispecie. A) La colpa ricorre ogni qualvolta l'imprenditore annoti costi relativi ad ordini mai conclusi e mai eseguiti;
colpa che non deve quindi essere ulteriormente supportata dall'Ufficio (Cass.
2024 n°31746; Cass. 2024 n°21936; Cass. 2020 n°25113).
Essa sussiste anche nel caso in cui l'imprenditore con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto appurare l'inesistenza della ditta fornitrice o l'inadeguatezza della sua struttura imprenditoriale ai fini dell'esecuzione dell'opera commessa (Cass. 2024 n°34929; Cass.
2024 n°10845).
B) Non ricorre neppure l'incertezza interpretativa delle norme, la cui entrata in vigore è tanto risalente nel tempo da avere consentito ai Giudici di legittimità di enucleare principi, tanto reiterati nel tempo, da costituire un vero e proprio “diritto vivente”.
Le sanzioni sono state correttamente applicate ricorrendo all'istituto del cumulo giuridico C) ed i ricorrenti non hanno dedotto le circostanze che conclamerebbero la loro eventuale sproporzione.
D) Infine, il D.L. 87/2024 intitolato “revisione del sistema sanzionatorio tributario” che ha introdotto una disciplina più favorevole ai contribuenti non è applicabile agli illeciti fiscali in esame, atteso che l'art. 5 cit. D.L. ne dispone l'applicazione alle violazioni commesse a far tempo dall'1/9/2024.
In definitiva i ricorsi devono essere integralmente respinti con la condanna dei ricorrenti in via fra loro solidale alla rifusione delle spese di lite come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi riuniti. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore dell'Ufficio che liquida in €.10.000,00, oltre spese generali nella misura del 15%.
Firenze, 20/10/2025
Il Presidente Relatore ed Estensore
Pag. 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 (Cass. 2022 n°31878). “E' appena il caso di sottolineare che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5 bis, introdotto con la L. n. 130 del 2022, art. 6, ha ribadito, in maniera circostanziata, l'onere probatorio gravante in giudizio sull'amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali, come nel caso di specie, non vi siano presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio. Pertanto, la nuova formulazione legislativa, nel prevedere che "L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni" non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale.”.
Pag. 8 di 9
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE AS FR LD, Presidente e Relatore BIANCO ANTONIO, Giudice DE LUCA SILVIO, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 443/2025 depositato il 31/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B031904352/2024 IRES-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B031904352/2024 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B031904352/2024 IRAP
Pag. 1 di 9 - sul ricorso n. 445/2025 depositato il 01/06/2025
proposto da
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 Srl - P.IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B071904578/2024 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 621/2025 depositato il 20/10/2025
Richieste delle parti: per la ricorrente: quanto al ricorso rubricato al n°443/2025 R.G.R.: “Voglia codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze accogliere il presente ricorso e, per l'effetto: a) in via preliminare, disporre in via cautelare la sospensione degli effetti esecutivi dell'avviso di accertamento impugnato;
b) nel merito, in via principale, dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza delle pretese impositive e sanzionatorie recate nell'atto di accertamento impugnato, per tutti i motivi spesi, in via alternativa, nel presente atto;
c) nel merito, in via subordinata, dichiarare l'illegittimità delle pretese sanzionatorie recate nell'atto impugnato, per tutte le ragioni svolte, anche in via alternativa, nel presente ricorso;
d) nel merito, in via ulteriormente subordinata, rideterminare, in applicazione del principio del favor rei, la pretesa sanzionatoria (applicata con il c.d. cumulo giuridico) sulla base della disciplina prevista dall'art. 2 del d.lgs. n. 87/2024 se del caso previa rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per i motivi spesi nel ricorso;
e) in ulteriore subordine, rideterminare la pretesa sanzionatoria dell'Ufficio in misura pari alla metà del minimo edittale, ai sensi dell'art. 7, co. Pag. 2 di 9 4 del d.lgs. n. 472/1997, per le ragioni svolte nel presente ricorso;
d) in ogni caso, con condanna dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Firenze al rimborso delle somme che risulteranno indebitamente corrisposte dal comparente in corso di causa, per il titolo in contestazione, ivi compresi gli interessi. Con vittoria, altresì, di diritti, spese ed onorari del presente giudizio.”; quanto al ricorso rubricato al n°445/2025 R.G.R.: “Voglia codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze accogliere il presente ricorso e, per l'effetto: a) in via preliminare, disporre, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 546/1992 la riunificazione del presente ricorso con quello avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. T8BQ31904352/2024; b) in via cautelare, disporre la sospensione degli effetti esecutivi dell'avviso di accertamento impugnato;
b) nel merito, in via principale, dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza delle pretese impositive e sanzionatorie recate nell'atto di accertamento impugnato, per tutti i motivi spesi, in via alternativa, nel presente atto;
c) nel merito, in via subordinata, dichiarare l'illegittimità delle pretese sanzionatorie recate nell'atto impugnato, per tutte le ragioni svolte, anche in via alternativa, nel presente ricorso;
d) nel merito, in via ulteriormente subordinata, rideterminare, in applicazione del principio del favor rei, la pretesa sanzionatoria (applicata con il c.d. cumulo giuridico) sulla base della disciplina prevista dall'art. 2 del d.lgs. n. 87/2024 se del caso previa rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per i motivi spesi nel ricorso;
e) in ulteriore subordine, rideterminare la pretesa sanzionatoria dell'Ufficio in misura pari alla metà del minimo edittale, ai sensi dell'art. 7, co. 4 del d.lgs. n. 472/1997, per le ragioni svolte nel presente ricorso;
d) in ogni caso, con condanna dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Firenze al rimborso delle somme che risulteranno indebitamente corrisposte dal comparente in corso di causa, per il titolo in contestazione, ivi compresi gli interessi. Con vittoria, altresì, di diritti, spese ed onorari del presente giudizio.”;
resistente: quanto al ricorso rubricato al n°443/2025 R.G.R.:
“chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria: 1) il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto; 2) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.”; quanto al ricorso rubricato al n°445/2025 R.G.R.:
“1) in via preliminare di disporre la riunione ex art 29 d. lgs. 546/92 del presente giudizio con quello avvero l'avviso di accertamento n. T8B031904352/2024 2) il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto; 2) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con due distinti ricorsi rubricati ai nn.443/2025 e 445/2025 R.G.R., indi riuniti, la Ricorrente_1 S.R.L. esercente “l'attività di fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili e pelletteria e selleria” in persona del legale rappresentante Rappresentante_1 , nonché la predetta società unitamente al sunnominato legale rappresentante anche in proprio, impugnavano rispettivamente gli avvisi nn. T8B031904352/2024 e T8B071904578/2024, entrambi afferenti l'anno di imposta 2018.
A) Con il primo l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato ad imposizione:
- il maggior reddito imponibile di €.752.918,72 ex artt. 39, I co., lett. d) e 41 bis DPR
Pag. 3 di 9 600/1973;
- il maggiore valore della produzione netta di €.752.918,72;
- la maggiore IVA pari ad €.211.876,72 ex art. 54, IV e XIX co., DPR 633/1972 con la irrogazione delle relative sanzioni.
B) Con il secondo avviso l'Ufficio aveva invece accertato ex art.41 bis DPR 600/1973 le omesse ritenute alla fonte pari ad €.195.758,88 afferenti gli utili extracontabili ammontanti ad €.752.918,72 distribuiti al socio unico Rappresentante_1.
C) Entrambi gli accertamenti erano originati da una verifica fiscale effettuata dalla G.D.F. che aveva riguardato il quinquennio 2018-2022, conclusasi con l'erezione del p.v.c.
12/10/2024, nel corso della quale erano emerse le violazioni sostanziali, poi contestate negli avvisi de quibus, consistenti nell'esposizione di costi relativi ad operazioni oggettivamente ovvero soggettivamente inesistenti.
Più in particolare gli accertatori avevano rilevato che nel 2018 la società contribuente aveva intrattenuto principalmente rapporti di fornitura con la “Società_1 SRL”.
Aveva contabilizzato nel conto economico “7) per servizi” l'importo di €.1.369.225,00; aveva altresì contabilizzato la somma di €.1.160.401,08 per lavorazioni eseguite da terzi nonché di
€.1.148.827,42 per “lavorazioni esterne”.
Tali somme dunque erano tutte di ammontare maggiore rispetto ai costi per la retribuzione del personale dipendente di €.1.116.697,00.
Secondo la ricostruzione dell'Ufficio, dunque, la produzione di pelletteria sarebbe stata realizzata da ditte esterne.
Società_3 Indi dai controlli che avevano riguardato tali ditte esterne e segnatamente la S.R.L.S., la Pelletteria Società_3 di Nominativo_1 e la Pelletteria Società_4 di Nominativo_2, era stato appurato che esse erano già state coinvolte in altre verifiche per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, non avevano presentato le dichiarazioni fiscali ovvero le avevano compilate in modo incompleto o con dati falsi, non avevano versato l'IVA.
Le complessive risultanze dei controlli incrociati e le emergenze contabili della società verificata avevano quindi fondato il corredo presuntivo in base al quale gli accertatori avevano contestato la contabilizzazione di fatture:
- per operazioni oggettivamente inesistenti per un ammontare di €.161.469,50, oltre l'IVA relativa di €.35.523,29 apparentemente concluse con la società Società_3 SRLS e per un ammontare di €.591.449,26, oltre l'IVA relativa di €.114.343,90 con la pelletteria Società_3 di
Nominativo_1;
Pag. 4 di 9 - per operazioni soggettivamente inesistenti ammontanti ad €.281.861,50, oltre l'IVA per
€.62.009,53 apparentemente concluse con la Pelletteria Società_4 di Nominativo_2.
D) La ricorrente affidava il ricorso ai motivi di seguito enucleati secondo un ordine che accorpa quelli di entrambi i ricorsi:
- I – violazione degli artt.39, I co., lett. d), 41 bis DPR 600/1973 e degli artt. 54, IV co., 13 DPR 633/1972, nonché infine degli artt. 24 e 25 D.Lgs. 446/1997 – illegittimità dell'atto di accertamento n.T8B031904352/2024 ed illegittimità derivata dell'atto n.T8B071904578/2024;
violazione dell'art.7, V - II – bis co., D.Lgs.546/1992 e 2697 c.c. – divieto della doppia presunzione;
- III – violazione degli artt. 5 D.Lgs. 472/1997, 10 L.2012/2000 e 8 D.Lgs. 546/1992;
violazione dell'art. 2 D.Lgs. 87/2024, - IV –
- V - violazione dellart.7, IV co., D.Lgs. 472/1997. Rassegnava le sopratrascritte conclusioni.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva con controdeduzioni 1/7/2025 e 7/7/2025 nelle 2) quali ribadiva la legittimità del proprio operato e chiedeva il rigetto dei ricorsi.
I ricorrenti depositavano memorie integrative nelle quali argomentavano che le 3)
“lavorazioni esterne” sarebbero state indispensabili per la realizzazione della produzione fatturata (€.3.281.767,00), tenuto conto della circostanza che le ore di lavoro (85.678) prestate dai dipendenti della società ed emergenti dalle banche dati INAIL sarebbero state a ciò insufficienti.
Deducevano altresì che la resistente non aveva contraddetto la loro prospettazione secondo cui il legale rappresentante della Società_3 SRLS non era stato penalmente perseguito per l'emissione delle fatture oggettivamente inesistenti di cui si discute.
Inoltre, la resistente non aveva specificamente contestato l'argomentazione che il
“disconoscimento” dei costi relativi alle fatture emesse dalla Società_3 SRLS e dalla Pelletteria
Società_3 di Nominativo_1 alla base degli avvisi de quibus, comporterebbe la improbabile conseguenza che la percentuale di redditività della Ricorrente_1 SRL non sarebbe commisurata a quella delle imprese operanti nello stesso settore merceologico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SUL PRIMO E SUL SECONDO MOTIVO In estrema sintesi la ricorrente sostiene che gli avvisi impugnati sarebbero illegittimi in quanto l'Agenzia delle Entrate non avrebbe corroborato adeguatamente gli elementi
Pag. 5 di 9 costituenti le contestate operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti.
Non emergerebbero le prove a supporto della consapevolezza dei ricorrenti circa l'inesistenza delle ditte fornitrici e della oggettiva fittizietà delle negoziazioni;
le risultanze dei controlli incrociati sarebbero state soltanto dedotte.
Inoltre, l'Ufficio non avrebbe adeguatamente esplicitato i conteggi in forza dei quali sarebbe pervenuto alle quantificazioni relative alle operazioni contestate.
A) Senonché gli elementi descritti nel p.v.c. 2/7/2024 della G.d.F. con tutti i relativi sessanta allegati, richiamati negli avvisi de quibus, divenuti parte integrante della loro articolazione motivazionale, sono idonei e sufficienti a costituire il corredo presuntivo fondante il recupero.
Gli ufficiali della G.d.F. e l'Agenzia delle Entrate hanno meticolosamente descritto gli indici comprovanti la fittizietà di tutte le imprese fornitrici della ricorrente nell'arco del quinquennio esaminato, ossia:
- la inesistenza di contratti di somministrazione di energia ed acqua nonché di locazione;
- la inesistenza di rapporti di lavoro dipendente ovvero assunzioni di personale in numero insufficiente se rapportato alla entità delle forniture convenute;
- accordi onerosi per procedere all'apertura della partita IVA di imprese satelliti poi gestite da soggetti diversi dai richiedenti.
Per quanto attiene specificamente le tre ditte che hanno eseguito forniture nel 2018 hanno poi constatato che:
quanto alla Società_3 SRLS:
- ha omesso la presentazione delle dichiarazioni IVA ed IRES;
- ha inoltrato le liquidazioni periodiche IVA prive dei dati indispensabili al fine;
- non ha stipulato contratti di somministrazione di acqua ed energia per lo stabilimento di produzione, né contratti di locazione assoggettati ad imposta di registro;
- è stata posta in liquidazione il 28/12/2019;
- il liquidatore nominato è risultato irreperibile nel comune di residenza (Torino) i cui uffici pertanto lo hanno quindi cancellato dall'Anagrafe;
quanto alla Pelletteria Società_3 di Nominativo_1:
- il giorno dell'accesso dei verificatori non era più operativa nel luogo di esercizio, ove i dipendenti di altra ditta, ivi presenti, hanno dichiarato che il contratto di locazione stipulato da essa era stato in realtà risolto;
Pag. 6 di 9 - nel luogo predetto, in prossimità dell'ingresso, lungo la strada o sulle cassette postali e sui citofoni non vi erano comunque indicazioni di sorta che segnalassero i suoi uffici o il suo stabilimento;
- ha presentato esclusivamente la dichiarazione IVA dell'annualità in questione i cui dati, peraltro, si discostano in modo rilevante da quelli emergenti dal cd. spesometro compilato dai fornitori;
- non ha stipulato alcun contratto di somministrazione;
- nel 2018 ha avuto alle proprie dipendenze un solo lavoratore, avendone licenziati otto nel mese di aprile dello stesso anno.
Anche per la ditta Società_4 di Nominativo_2 sono state rilevate circostanze analoghe a quelle sin qui descritte: essa si è avvalsa esclusivamente di due lavoratori dipendenti in un arco temporale limitato dell'anno (l'uno per il periodo gennaio – luglio, l'altro per il periodo febbraio-maggio).
B) Il trasporto della merce che sarebbe stata asseritamente curata dalle ditte fornitrici suddette senza ricorrere a terzi è circostanza contraddetta dalla constatazione che nessuna di esse aveva la disponibilità di autoveicoli e la distanza tra il luogo della esecuzione della presunta prestazione e quello della consegna dei beni non poteva essere percorso altrimenti.
C) Tutti i documenti di trasporto esaminati inoltre sono privi della descrizione dei beni, del nominativo del cedente e del cessionario, della data, del luogo e dell'ora della consegna, del soggetto a ciò incaricato e della sua sottoscrizione.
Cosicché in nessun modo è possibile ricondurre la merce oggetto dei presunti trasporti a quella indicata nelle fatture di vendita.
Tutti gli elementi sopradescritti costituiscono un corredo indiziario sufficiente a fondare D) gli avvisi emessi.
Detto corredo non è stato sovvertito dai ricorrenti fornendo la prova della reale fornitura della merce (Cass.2024 n°31906).
A tale riguardo l'opera di “riconciliazione contabile” compiuta ex post dai ricorrenti è priva di rilevanza probatoria poiché effettuata sulla base di risultanze fornite dai soggetti coinvolti dalla contestata frode fiscale.
Nessun effetto deriva poi dalla pretesa omessa contestazione da parte della resistente che il disconoscimento dei costi oggetto di accertamento comprometterebbe l'attendibilità statistica del calcolo della redditività della società ricorrente con un risultato non rappresentativo “dell'effettiva realtà aziendale” (ved. pag. 6, ult. cpv. e 7 della memoria
Pag. 7 di 9 integrativa).
In tal caso non opera il principio di non contestazione di cui all'art.115 c.p.c. – come invece sembrerebbe adombrare la ricorrente - secondo cui i fatti allegati da una parte, non smentiti dall'altra, possono fondare la decisione.
La circostanza sopradescritta non costituisce infatti un fatto storico dell'illecito fiscale da dimostrare, bensì una mera argomentazione difensiva.
Non può soccorrere i ricorrenti neppure l'art.7, V co. bis, D.L. 546/1992.
Infatti secondo la ricognizione interpretativa della S.C. detta norma non impone all'Erario
“oneri probatori difformi da quelli previsti nelle norme disciplinanti i singoli tributi ed il
1procedimento di accertamento” .
SUL TERZO, QUARTO E QUINTO MOTIVO Anche i motivi inerenti l'insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito e l'illegittimità delle sanzioni devono essere disattesi.
L'elemento soggettivo è sussistente in entrambe le contestate fattispecie. A) La colpa ricorre ogni qualvolta l'imprenditore annoti costi relativi ad ordini mai conclusi e mai eseguiti;
colpa che non deve quindi essere ulteriormente supportata dall'Ufficio (Cass.
2024 n°31746; Cass. 2024 n°21936; Cass. 2020 n°25113).
Essa sussiste anche nel caso in cui l'imprenditore con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto appurare l'inesistenza della ditta fornitrice o l'inadeguatezza della sua struttura imprenditoriale ai fini dell'esecuzione dell'opera commessa (Cass. 2024 n°34929; Cass.
2024 n°10845).
B) Non ricorre neppure l'incertezza interpretativa delle norme, la cui entrata in vigore è tanto risalente nel tempo da avere consentito ai Giudici di legittimità di enucleare principi, tanto reiterati nel tempo, da costituire un vero e proprio “diritto vivente”.
Le sanzioni sono state correttamente applicate ricorrendo all'istituto del cumulo giuridico C) ed i ricorrenti non hanno dedotto le circostanze che conclamerebbero la loro eventuale sproporzione.
D) Infine, il D.L. 87/2024 intitolato “revisione del sistema sanzionatorio tributario” che ha introdotto una disciplina più favorevole ai contribuenti non è applicabile agli illeciti fiscali in esame, atteso che l'art. 5 cit. D.L. ne dispone l'applicazione alle violazioni commesse a far tempo dall'1/9/2024.
In definitiva i ricorsi devono essere integralmente respinti con la condanna dei ricorrenti in via fra loro solidale alla rifusione delle spese di lite come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi riuniti. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore dell'Ufficio che liquida in €.10.000,00, oltre spese generali nella misura del 15%.
Firenze, 20/10/2025
Il Presidente Relatore ed Estensore
Pag. 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 (Cass. 2022 n°31878). “E' appena il caso di sottolineare che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5 bis, introdotto con la L. n. 130 del 2022, art. 6, ha ribadito, in maniera circostanziata, l'onere probatorio gravante in giudizio sull'amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali, come nel caso di specie, non vi siano presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio. Pertanto, la nuova formulazione legislativa, nel prevedere che "L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni" non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale.”.
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